giorni 30 dall’accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo incrementando il valore della pianta ad un anno dall’impianto.
13. Per tutti gli interventi elencati al comma 3 relativi agli esemplari indicati al comma 2 e non rientranti in quelli di cui alla lettera a) è necessaria parimenti l’autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale. L’autorizzazione è negata qualora le criticità poste alla base della richiesta siano risolvibili con ordinari interventi di manutenzione e cura. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 secondo periodo, 9, 10.
14. Anche nel caso di abbattimenti di alberature in violazione delle norme di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolato il valore ornamentale e biologico di tutti gli individui oggetto di abbattimento ai fini della sostituzione, della compensazione o, in difetto, dell’indennizzo. Il calcolo del valore ornamentale e/o biologico devono essere effettuati da un tecnico specializzato della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di cui all’Allegato 12.
15. All’abbattimento di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema
16. Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature e ne deve essere data comunicazione alla Direzione Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale.
17. Nei casi di necessità e urgenza si applica l’art. 32 del presente Regolamento.
[3]Art. 32 Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate
comma 1. Tutti gli interventi programmati di abbattimento, e/o potatura e di reimpianto di intere alberate o parti significative di esse devono essere comunicati alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori, mediante pubblicazione dell’avviso e dei motivi dell’intervento in una apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e del singolo Municipio interessato almeno 10 giorni prima della data stabilita per gli interventi medesimi, nonché mediante segnalazione cartellonistica affissa nelle strade di cantiere. Al termine di ogni intervento gli addetti incaricati devono provvedere, entro il termine massimo di 3 giorni, alla rimozione dei residui della potatura e/o dell’abbattimento.
2. Nel caso di necessità e urgenza, derivante da rischio per la pubblica incolumità, gli interventi effettuati dal personale di Roma Capitale e dal Corpo dei Vigili del Fuoco nei limiti delle rispettive competenze, non sono sottoposti alle procedure sugli abbattimenti di cui al successivo articolo 40. Di tali interventi, è data comunicazione preventiva, ove possibile, ai cittadini e successivamente adeguata informativa sulle motivazioni dell’intervento.
art.31 comma 4. Nell’ambito della programmazione della gestione del verde, Roma Capitale attua gli interventi ordinari e straordinari di cura del verde e manutenzione degli arredi:
a. mediante gli addetti del Dipartimento Tutela Ambientale e/o dei Municipi ovvero con procedura ad evidenza pubblica da espletarsi in conformità alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici;
b. nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 9-14 del presente Regolamento, con il coinvolgimento dei cittadini, tramite forme di partecipazione attiva e affidamento a cittadini, associazioni, consorzi di cittadini residenti o loro cooperative, comitati di quartiere.
Art. 37 comma 5 Prima di procedere al rinnovo di un’alberata o parte di essa in area pubblica, ovvero quando l’intervento riguarda alberi monumentali, di notevole interesse pubblico o di pregio, l’Amministrazione Capitolina attua un’adeguata attività di informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale e dei singoli Municipi interessati affinché i cittadini comprendano motivazioni e scopi dell’intervento e attiva un confronto preventivo con la Consulta del Verde, salvi i casi di somma urgenza in cui l’intervento è comunicato alla Consulta senza ritardo. Qualora gli interventi di cui al presente comma abbiano ad oggetto verde privato, Roma Capitale pubblica sul sito istituzionale il provvedimento di autorizzazione