Testo | Modifica proposta |
Art. 4, comma 3 3. Roma Capitale, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento ed assicurare la partecipazione sulle problematiche relative al verde e al paesaggio, costituisce, con successivo ed apposito provvedimento, la Consulta del Verde e del Paesaggio Urbano, composta da rappresentanti di associazioni, comitati, enti ed ordini professionali interessati e dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale | Si propone di aggiungere all’art. 4, comma 3 la frase seguente: La Consulta del Verde e del Paesaggio Urbano può avere articolazioni a livello municipale. |
Art. 5, comma 2 2. I Municipi, inoltre, per le aree territoriali di propria competenza, in coerenza con le disposizioni del vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo, devono: b) programmare e gestire la manutenzione del verde di competenza nel territorio municipale; | Si propone di aggiungere a quanto contenuto nell’art. 5, comma 2, lettera b) la frase seguente: b) programmare e gestire la manutenzione del verde di competenza nel territorio municipale comprese le aree verdi in dotazione agli edifici scolastici di pertinenza di Roma Capitale; |
Art. 5, comma 2 2. I Municipi, inoltre, per le aree territoriali di propria competenza, in coerenza con le disposizioni del vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo, devono: | Si propone di aggiungere alla lista contenuta nell’art. 5, comma 2 la lettera e) seguente: e) provvedere, in applicazione della Legge n. 113 del 29/01/1992 e s.m.i., entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, alla messa a dimora di un albero nell’ambito del territorio municipale e a fornire informazioni al richiedente la registrazione anagrafica circa la tipologia dell’albero e il luogo in cui è stato piantato; |
Art. 5, comma 2 2. I Municipi, inoltre, per le aree territoriali di propria competenza, in coerenza con le disposizioni del vigente Regolamento del Decentramento Amministrativo, devono: | Si propone di aggiungere alla lista contenuta nell’art. 5, comma 2 la lettera f) seguente: f) Per gli adempimenti indicati nel presente comma Roma Capitale provvederà a garantire gli opportuni stanziamenti sui centri di costo dei Municipi. |
Art. 9, comma 3 3. In un’ottica di collaborazione e tutoraggio, viene garantito all’adottante, per tutto il periodo di durata dell’adozione, un rapporto di diretta e proficua interazione con il Dipartimento Tutela Ambientale o con il Municipio competente, tramite le strutture indicate, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale, affinché siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative. | Si propone di modificare il testo del c. 3, art.9 nel modo seguente: 3. In un’ottica di collaborazione e tutoraggio, viene garantito all’adottante, per tutto il periodo di durata dell’adozione, un rapporto di diretta e proficua interazione con il Dipartimento Tutela Ambientale e con il Municipio competente, tramite le strutture indicate, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale, affinché siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative. |
Art. 12, comma 2 2. È consentita la sponsorizzazione di aree verdi di Roma Capitale, e degli arredi ivi presenti … | Si propone di aggiungere nell’ art. 12, comma 2 l’inciso seguente: 2. È consentita la sponsorizzazione di aree verdi di Roma Capitale, e degli arredi ed eventualmente delle strutture ivi presenti … |
Art. 13, comma 5 5. Nel caso di donazione di arredi o attrezzature la certificazione di conformità̀ alla normativa vigente del materiale e della eventuale installazione è a carico del donante. | Si propone di aggiungere nell’ art. 12, comma 2 la frase seguente: L’eventuale installazione, completa di certificazione, può essere a carico o del donante o dell’Amministrazione. |
Art. 14, comma 2 2. L’autorizzazione allo svolgimento di tali attività è richiesta almeno 30 giorni prima della data in cui s’intende effettuare l’intervento all’ufficio competente indicato, sul Sito Istituzionale, dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza. La richiesta deve contenere le generalità o gli estremi identificativi del richiedente, i relativi recapiti telefonici nonché la descrizione degli interventi per i quali si richiede l’autorizzazione. Il diniego dell’autorizzazione o l’autorizzazione con prescrizioni sono comunicati all’interessato entro 20 giorni dalla richiesta.” | Si chiede la modifica dei termini di richiesta e di diniego previsti nell’art. 14, comma 2 nel modo seguente: 2. L’autorizzazione allo svolgimento di tali attività è richiesta almeno 14 giorni prima della data in cui s’intende effettuare l’intervento all’ufficio competente indicato, sul Sito Istituzionale, dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza. La richiesta deve contenere le generalità o gli estremi identificativi del richiedente, i relativi recapiti telefonici nonché la descrizione degli interventi per i quali si richiede l’autorizzazione. Il diniego dell’autorizzazione o l’autorizzazione con prescrizioni sono comunicati all’interessato entro 5 giorni dalla richiesta. |
Art. 16 comma 1 1. Il Piano del Verde è un elaborato di supporto al PRG per la definizione del sistema verde, deliberato da Roma Capitale con funzione di pianificazione, tutela e controllo per il mantenimento e la formazione delle reti del verde urbano ed agricolo, e che si esprime su qualità, quantità, composizione e sulle caratteristiche vegetazionali di queste. | Si propone di modificare il c. 1, art 16 nel modo seguente: Il Piano del Verde è uno strumento di settore, integrativo del PRG per la definizione del sistema verde, deliberato da Roma Capitale con funzione di pianificazione, tutela e controllo per il mantenimento e la formazione delle reti del verde urbano ed agricolo, e che si esprime su qualità, quantità, composizione e sulle caratteristiche vegetazionali di queste, anche in previsione della futura trasformazione urbanistica – territoriale. |
Art. 19, comma 22 22. Il ripristino di alberate storiche è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento”. | Si propone di aggiungere nell’art. 19, comma 22, dopo la parola “storiche” la frase seguente: 22. Il ripristino di alberate storiche e di alberate che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico e culturale per la città è effettuato in ogni caso con nuovi individui arborei della stessa specie di quelli sostituiti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento. |
Art. 21, comma 3 3. Nel progettare gli interventi, l’Amministrazione si attiene a quanto previsto dall’art. 72 delle NTA del PRG vigente e contribuisce alla valorizzazione e allo sviluppo di un sistema di connessione, trama verde del patrimonio esistente. Le nuove realizzazioni sono progettate tenendo conto della necessaria differenziazione della successiva gestione, dei vincoli presenti sul territorio e di un’approfondita analisi spaziale eseguita nell’ambito del Sistema Informativo del Verde. | Aggiungere nell’art. 21, alla fine del comma 3, la frase seguente: Nei progetti pubblici è fatto obbligo, comunque, di tener conto delle preesistenze arboree significative. |
Art. 21, comma 9 9. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate le specie arboree e arbustive autoctone, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti (Allegati 4 e 5). | Inserire nel comma 9, art. 21 l’inciso seguente: 9. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate le specie arboree e arbustive autoctone e/o naturalizzate, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti (Allegati 4 e 5). |
Art 26, comma 3 3. Le aree di cui al comma 1 debbono: a) essere inserite nel contesto morfologico e vegetazionale; b) essere delimitate con bordure di macchia arbustiva, alberi e siepi; | Si propone di completare la lettera b) del comma 3 nella forma seguente: b) essere delimitate con bordure di macchia arbustiva, alberi, siepi e/o recinzioni; |
Art. 27 Dotazione di verde per aree parcheggio | Si propone di aggiungere all’art. 27 il nuovo comma 13 seguente: 13. Nei nuovi impianti di distribuzione carburanti almeno 1/3 delle superfici libere deve essere riservata a verde. |
Art. 28, comma 2 2. Gli alberi, di proprietà sia pubblica che privata, individuati come meritevoli di speciale tutela dal presente Regolamento si suddividono in: – alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e quelli dichiarati di notevole interesse pubblico; – alberi di pregio individuati per mezzo di censimenti effettuati da Roma Capitale che non hanno i requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, attuativo della legge, ma che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale per la città di Roma. | Si propone di modificare il testo del comma 2, art. 28 nel modo seguente: 2. Gli alberi, di proprietà sia pubblica che privata, individuati come meritevoli di speciale tutela dal presente Regolamento si suddividono in: – alberi monumentali tutelati ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e quelli dichiarati di notevole interesse pubblico; – alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni; – alberi di pregio individuati per mezzo di censimenti effettuati da Roma Capitale che non hanno i requisiti di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014, attuativo della legge, ma che rivestono importanza per il loro valore paesaggistico, naturalistico, storico e culturale per la città di Roma. |
Art. 40, comma 2 2. Sono oggetto di speciale salvaguardia: …. | Si propone di inserire nella lista di piante meritevoli di speciale salvaguardia, individuate nel comma 2 dell’art. 40, la seguente lettera l): l) Pinus pinea, specie identitaria del paesaggio romano. |
Art. 40, comma 5 5. Riguardo alle alberature non gestite o non appartenenti a Roma Capitale e rientranti nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 ogni intervento indicato al comma 3 del presente articolo è da considerarsi eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L’abbattimento dell’esemplare può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo. | Si propone di sostituire il riferimento iniziale del comma 5, art. 40 con la formulazione seguente: 5. Riguardo alle alberature, alle siepi e agli arbusti non gestiti o non appartenenti a Roma Capitale e rientranti nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 ogni intervento indicato al comma 3 del presente articolo è da considerarsi eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L’abbattimento dell’esemplare può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo. |
Art. 41, comma 1 1. Nell’ipotesi di abbattimento delle alberature verificatasi ai sensi delle precedenti disposizioni la sostituzione delle piante abbattute deve essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri e modalità: a) vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene (cfr. Allegati 4-5), considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell’area romana o alloctone aventi esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio e alla Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale allegata al P.R.G. Il competente Ufficio di Roma Capitale vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone o alloctone tipiche di altre fasce fitoclimatiche; | Si propone di modificare il testo del comma 1, art. 41 nel modo seguente: a) vanno impiegate piante scelte tra le specie più adatte al contesto territoriale ed ambientale in cui si interviene (cfr. Allegati 4-5), considerando, per le distanze di impianto, il potenziale di sviluppo della specie e le possibili interferenze. I reimpianti devono essere preferibilmente scelti fra le specie arboree e arbustive autoctone appartenenti alla fascia fitoclimatica dell’area romana o alloctone e naturalizzate aventi esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia individuata, in base alle caratteristiche ambientali del luogo ed alle indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio e alla Carta delle serie di vegetazione del territorio comunale allegata al P.R.G. Il competente Ufficio di Roma Capitale vaglia, se debitamente e progettualmente motivate, richieste di piantagione di piante autoctone e naturalizzate o alloctone tipiche di altre fasce fitoclimatiche; |
Art. 41, comma 2 2. Gli alberi abbattuti debbono essere sostituiti entro un anno dall’abbattimento. Qualora la sostituzione non sia tecnicamente possibile, si procede ad idonea compensazione nel rispetto di quanto disposto al comma 1. | Aggiungere alla fine del comma 2, art. 41 la frase seguente: Qualora si tratti di albero di valore ecologico e paesaggistico la compensazione deve avvenire con albero della stessa specie. |
All’Art. 42 | Aggiungere nell’Art. 42 il nuovo comma 4 seguente: 4. Il curatore provvede alla predisposizione del piano di gestione annuale o pluriennale nel rispetto di quanto previsto dalla L.42/2004, di concerto con la Sovrintendenza Capitolina; il piano predisposto è trasmesso alla Sovrintendenza che esprime parere facoltativo entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali il piano si intende approvato |
Art. 54, comma 8 8. Qualora il bene risulti inutilizzato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma precedente, chiunque può presentare, mediante posta elettronica certificata proposte relative alla possibile utilizzazione del bene. Entro il 30 settembre di ogni anno il Dipartimento Tutela Ambientale pubblica sul sito istituzionale il piano di gestione degli immobili di competenza. Tutti gli atti di disposizione relativi agli immobili di competenza sono consultabili anche attraverso un apposito collegamento ipertestuale inserito nel catasto del verde. | Modificare il testo del comma 8, art. 54 nella forma seguente: 8. Qualora il bene risulti inutilizzato, le proposte relative alla possibile utilizzazione saranno presentate agli enti preposti con le modalità previste dalle normative e dai regolamenti vigenti. Entro il 31 marzo di ogni anno il Dipartimento Tutela Ambientale pubblica sul sito istituzionale, il piano di gestione degli immobili di competenza e la lista delle concessioni correnti con indicazione dei canoni/obblighi cui sono sottoposte. Tutti gli atti di disposizione relativi agli immobili di competenza sono consultabili anche attraverso un apposito collegamento ipertestuale inserito nel Catasto del Verde. |
Art. 60, commi 1 e 21. Le attività commerciali all’interno delle aree a verde, dei parchi, dei giardini pubblici e dei loro compendi immobiliari possono essere autorizzate previa presentazione di adeguata polizza assicurativa a garanzia dei danni all’ambiente, alla vegetazione, agli immobili ed agli arredi presenti nell’area verde in cui è collocata l’attività e dei danni provocati a terzi. 2. Roma Capitale valuta la possibilità di destinare in via prioritaria, subordinatamente alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività commerciali nelle aree verdi alla manutenzione ed al restauro dei giardini e dei parchi di Roma Capitale. | Si propone di ripristinare il testo dei commi 1 e 2, art 60 contenuti nella proposta di Giunta 19/01/2019 e assegnare all’attuale comma 2 il numero 3. 1. Lo svolgimento delle attività di bookshop, di ristoro ed eventuali altre attività commerciali all’interno delle aree a verde e dei parchi storici e del loro compendio immobiliare, previa assegnazione mediante avviso pubblico, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Uffici municipali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali nonché dagli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni in aree vincolate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, acquisito il parere dei soggetti competenti per la tutela del verde. 2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere autorizzate esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione delle aree verdi, dei parchi, delle ville e dei giardini storici e del loro compendio immobiliare e se volte ad incentivarne la fruizione, previa presentazione di adeguata fidejussione a garanzia degli obblighi di prevenzione di qualsiasi danno all’ambiente, alla vegetazione, agli immobili e agli arredi presenti nell’area verde in cui è collocata l’attività. |
All’art. 61, comma 1 1.L’autorizzazione alla installazione di strutture, chioschi e dehors collocati all’interno di parchi, giardini e aree verdi è rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza o a seguito di suo parere vincolante. | Inserire nell’art. 61, comma 1, dopo la parola “strutture” la parola: “temporanee” |
ALLEGATO 4 – Criteri per la scelta di specie indicate per la mitigazione dell’inquinamento atmosferico e acustico varie conifere, per le motivazioni suddette (individui sempreverdi, maggiore superficie fogliare, etc.). Nell’ambiente mediterraneo, specie del genere Pinus (ad esempio il pino domestico P. pinea, anche se può causare allergie e non è idoneo per le alberature stradali a causa delle radici superficiali), specie del genere Cupressus (come il cipresso C. sempervirens), specie del genere Cedrus (come il cedro dell’Atlante C. atlantica, specie ornamentale, ma di origine esotica). | Tra i Criteri per la scelta di specie indicate per la mitigazione dell’inquinamento atmosferico e acustico elencati nell’allegato n. 4 si propone di modificare il riferimento alle conifere con il testo seguente: varie conifere, per le motivazioni suddette (individui sempreverdi, maggiore superficie fogliare, etc.). Nell’ambiente mediterraneo, specie del genere Pinus (ad esempio il pino domestico P. pinea, anche se può causare allergie e richiede particolari condizioni ed accorgimenti qualora l’impianto venga collocato in prossimità della sede stradale, al fine di evitare il fenomeno dell’affioramento delle radici), specie del genere Cupressus (come il cipresso C. sempervirens), specie del genere Cedrus (come il cedro dell’Atlante C. atlantica, specie ornamentale, ma di origine esotica). |
ALLEGATO 4 – Tabella 4 – Caratteristiche delle principali specie arboree sempreverdi alloctone e naturalizzate Pinus pinea Nota – Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono. | Nella TABELLA 4 dell’ALLEGATO 4 si propone di modificare la nota relativa al Pinus Pinea sopprimendo la seconda frase del testo: Nota – Pur non essendo autoctona a Roma cresce molto bene. Non idonea per le alberature stradali a causa delle radici. Produce terpeni che possono favorire la produzione di ozono. |
ALLEGATO 14: ELENCO DELLE VILLE STORICHE DI ROMA CAPITALE | Inserire col n. 13 nell’elenco, Allegato 14 il seguente giardino: 12. PASSEGGIATA DEL GIANICOLO 13. GIARDINO DEL MAUSOLEO OSSARIO GARIBALDINO |