Pianificazione paesaggistica: la Corte Costituzionale boccia le Regioni Puglia e Sardegna
Autore : Redazione
Come già la Regione Lazio, che aveva dovuto riportare in Consiglio il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nell’agosto del 2019 da cui era stata stralciata la copianificazione con il Ministero dei Beni Culturali (1) , anche le Regioni Sardegna e Puglia hanno visto annullare dalla Corte Costiruzionale provvedimenti riguardanti la tutela paesaggistica. Un bel regalo di Natale per tutti quelli che sostengono la nostra Costituzione, che con l’Art. 9 tutela “Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Non della Regione. Anche se prossimamente, con l’introduzione dell’autonomia regionale differenziata, le cose potrebbero cambiare…
Per costante giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenze n. 276 e n. 134 del 2020, e n. 68 del 2018) il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo (ex plurimis, sentenze n. 141 del 2021 e n. 215 del 2018).
(dalla sentenza della Corte Costituzionale 251/2021)
Sulla sentenza della Consulta riguardo la legge regionale sarda “sull’interpretazione autentica del piano paessagistico regionale“, di cui Carteinregola si era già occupata (2) pubblichiamo un articolo di GRIG Gruppo di Intervento Giuridico; per la Regione Puglia, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni degli articoli della legge regionale del 21 settembre 2020 che ha istituito i parchi naturali regionali “Costa Ripagnola” a Polignano a Mare (Bari), e “Mar Piccolo” nel Tarantino. In particolare, i giudici costituzionali hanno bocciato la legge regionale che in violazione del Piano paesaggistico (Pptr) adottato dalla Regione Puglia nel 2015 di intesa con lo Stato (3), in quanto prevedeva la possibilità di realizzare nuove costruzioni, strade e mutamenti in area protetta. “Il principio della prevalenza del piano paesaggistico rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, inclusi quelli relativi alle aree protette, sancito dall’art. 145, comma 3, cod. beni culturali, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale – si legge nella sentenza – che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo“. Ma è particolarmente rielvante che la Consulta abbia ribadito che “introducendo un regime peggiorativo del bene paesaggistico, la disposizione impugnata si pone in contrasto” con il Codice dei beni culturali, “con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale” (4). Una competenza statale che potrebbe essere azzerata o fortemente limitata dall’Autonomia regionale differenziata invocata da alcune Regioni del Nord Italia che proprio in questi giorni potrebbe divenire realtà, nel collegato al bilancio attualmente in Parlamento, permettendo alle Regioni di prendere decisioni autonome anche sulla tutela del Paesaggio, con buona pace della Costituzione e della tutela di un patrimonio che appartiene a tutti e non solo ai territori e ai loro momentanei governanti (5). (AMBM)
Il Presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas si sposa (auguri!) e la Corte costituzionale gli fa un regalo di nozze e, contemporaneamente, fa un bel regalo di Natale a tutte le persone che credono che il futuro sia nella salvaguardia dell’ambiente, il bene più prezioso che abbiamo.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) aveva sollecitato l’impugnazione governativa con una specifica istanza (11 luglio 2020) che ha contribuito al successivo ricorso da parte del Governo Draghi. Ha, inoltre, promosso la petizione per la salvaguardia delle coste sarde finalizzata al mantenimento dei vincoli di inedificabilità costieri nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.), sottoscritta da più di 39 mila cittadini.
La Giunta Solinas ha finora offerto solo pessimi esempi di politica ambientale (e la pagella in proposito è ampiamente meritata), norme illegittime adottate per favorire interessi particolari, finite tutte davanti alla Corte costituzionale come avvenuto per le leggi regionali sarde scempia-coste concernenti gli incrementi volumetrici nelle zone costiere e in quelle agricole (legge regionale n. 1/2021), la privatizzazione strisciante delle spiagge mediante permanenza di chioschi e altre strutture balneari (la legge regionale 21 febbraio 2020, n. 3), l’ennesima illegittima proroga del c.d. piano casa (la legge regionale 24 giugno 2020, n. 17) e riguardo l’interpretazione autentica (legge regionale 13 luglio 2020, n. 21) che consentirebbe la riscrittura del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari).
Inoltre, Lo scorso 21 giugno 2021 la Giunta Solinas ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni avverso lo Stato, contestando l’applicazione delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio. In proposito, il GrIG ha inoltrato (26 luglio 2021) alla Corte costituzionale una specifica memoria, liberamente valutabile, come la recente normativa sui giudizi davanti alla Corte costituzionale consente, a sostegno della legittimità dell’esercizio delle competenze statali in materia di tutela del paesaggio e di pianificazione territoriale paesistica.
Paesaggio – Norme della Regione autonoma Sardegna – Interpretazione di norme di pianificazione paesaggistica – Esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Sardegna in materia paesaggistica senza pianificazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sui beni paesaggistici diversi da quelli di cui all’art. 143, c. 1, lett. b), c) e d), del d.lgs. n. 42 del 2004 – Interpretazione del Piano Paesaggistico Regionale [PPR] primo ambito omogeneo e le relative norme tecniche di attuazione [NTA], dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 63 del 2008, nel senso di sottrarre alla pianificazione congiunta alcuni beni specificamente elencati – Interpretazione dell’eccezione al divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, contenuta nell’art. 20, c. 1, lett. b), punto 1), delle NTA, nel senso di escludere da tale divieto ogni opera il cui procedimento di realizzazione, con riferimento alla data di approvazione del PPR, si trovi a uno stadio di avanzamento nel quale è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale [VIA], le opere a uno stadio più avanzato o le varianti di opere già escluse dal divieto – Applicazione dell’eccezione al divieto all’infrastruttura denominata “asse viario Sassari-Alghero”. (> vai alla sentenza sul sito della Corte Costituzionale https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do)
(3) La Puglia è stata la prima regione italiana a dotarsi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) sulla base degli adempimenti previsti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio del 2004 (D.lgs. 42/2004) . L’accordo era stato siglato il 16 gennaio 2015 a Roma alla presenza del Ministro Dario Franceschini e dell’allora Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, insieme con la Vicepresidente e assessore alla Qualità del Territorio Angela Barbanente. (attualmente alla guida regionale c’è sempre una maggioranza di centro sinistra guidata da Michele Emiliano) > Vai al sito della Regione Puglia con il Piano Paesistico
illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale parziale – non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Ambiente – Norme della Regione Puglia – Istituzione del parco naturale regionale “Costa Ripagnola” – Misure di salvaguardia – Possibilità per l’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure per il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’art. 3 della legge regionale n. 30 del 2020, di concedere, fino all’approvazione del piano del parco, deroghe ai divieti previsti per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse. Regime autorizzativo – Istituzione del parco naturale regionale “Mar Piccolo” – Possibilità, fino all’approvazione del piano del parco, per l’ente di gestione, ove istituito e operante, oppure per il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all’art. 20 della legge regionale n. 30 del 2020, di concedere, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del parco, deroghe ai divieti previsti, per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Regime autorizzativo – Previsione che fino all’approvazione del piano per il parco sono consentiti determinati interventi edilizi nelle diverse zone del parco. Istituzione del parco naturale regionale “Mar Piccolo” – – Previsione che fino all’approvazione del piano per il parco sono consentiti determinati interventi edilizi nelle diverse zone del parco. Previsione che, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all’approvazione del piano per il parco, sono consentiti gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale definiti nell’ambito della procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica del sito di interesse nazionale di cui al decreto del Ministero dell’ambiente del 10 gennaio 2000. (> Vai alla sentenza sul sito della Consulta https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do)