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Dizionario del rumore

a cura del Coordinamento Residenti Città Storica

RUMORIa) inquinamento acustico: l’introduzione del rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) livello di rumore ambientale: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona;

f) livello di rumore residuo: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, che si rivela quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;

g) rumore antropico: è il rumore indotto da attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali in conformità all’art. 4 del DPCM del 14.11.97 ed alla C.M. Ambiente del 6.9.04, incluso quello prodotto dagli avventori del o dei locali all’esterno ed in prossimità degli stessi e connesso all’esercizio dell’attività;

h) classificazione acustica del territorio: assegnazione delle classi acustiche previste dalla norma al territorio comunale, secondo caratteristiche di utilizzo dello stesso, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti;

i) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una specifica sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o calcolato secondo le modalità previste dalla normativa tecnica UNI, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

j) valori limite di immissione: ilvalore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

1. valori limite di immissione assoluti: valori determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

2. valori limite di immissione differenziali: valori determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

k) valori di attenzione: il valore limite assoluto di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;

l) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge;

m) infrastruttura stradale: l’insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell’ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

n) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali;

o) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

p) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell’infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore;

q) agglomerato: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

r) descrittore acustico: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;

s) mappatura acustica: la rappresentazione di dati relativi ad una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

t) mappa acustica strategica: una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

u) piani di azione: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

v) pianificazione acustica: il controllo dell’inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l’ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l’attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell’emissione acustica delle sorgenti;

w) clima acustico ambientale: l’insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area;

x) impatto acustico ambientale: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni preesistenti in un determinata area, provocati dall’opera specifica;

y) requisiti acustici passivi degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dalle disposizioni in materia di classificazione dei requisiti acustici degli edifici in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all’articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n.88, che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici, nonché dalla norma tecnica UNI 11367;

z) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, commi 6, 7 ed 8 della legge 447/95.