Modifiche PRG: le nostre osservazioni alla Proposta di Delibera Di Stefano/Matone
Autore : Redazione
AGGIORNAMENTO 6 SETTEMBRE: In Aula Capitolina sulla Proposta Delibera Di Stefano Matone (> vai alla registrazione, presentazione e discussione da 1h 46′ ca) è stata preceduta dall’intervento dell’Assessore Veloccia (1h 47′ ca)che ha chiesto al consigliere Di Stefano di ritirare la Proposta per inserirla nel percorso iniziato in Commissione Urbanistica e addivinenire a una proposta entro ottobre il più possibile condivisa da maggioranza e opposizione; Il consigliere Di Stefano (1h 53′)ha accetta di sospendere la Delibera lamentando che la sua presentazione in Commissione urbanistica il 9 agosto non sia stata oggetto di dibattito tra i Commissari; è intervenuta anche la consigliere Matone, cofirmataria della Delibera (1h 58’30”); infine è intervenuto il consigliere Caudo(Roma Futura) chiedendo a Veloccia chiarimenti su sospensione anzichè ritiro, a cui l’assessore ha riposto (2h2’20” ca)che va bene sospensione; infine Caudo ha fatto una precisazione (2h 3’20″ca ) sul mancato confronto in Commissione, motivato dal fatto che gli uffici non erano presenti in Commissione, facendo presente che il parere degli uffici era che “la Proposta di Delibera disarticola l’organicità delle norme” (fine 2h05′ ca)
(5 settembre 2022) Il 6 settembre andrà al voto dell’Assemblea Capitolina la Proposta di Deliberazione dei consiglieri capitolini Di Stefano (UDC – Forza Italia) e Matone (Lega- Salvini premier) [1] che intende intervenire su alcuni articoli e commi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale[2].
Il 14 luglio 2022 Carteinregola aveva inviato ai Consiglieri capitolini e ai Municipi (Presidenti del Municipio, Presidenti del Consiglio, Assessori all’urbanistica e Presidenti Commissioni Urbanistica) un documento di analisi e commento della Proposta, mettendo a confronto il testo vigente del PRG e quello modificato, aggiungendo alcuni commenti,per offrire agli amministratori comunali e municipali strumenti per valutarne le ricadute e l’interesse pubblico.
Riproponiamo una sintesi del nostro documento con le principali obiezioni che muoviamo alla Proposta e, in download, il testo analizzato con evidenziate le modifiche proposte e le nostre osservazioni punto su punto.
Nelle considerazioni preliminari della Proposta di Deliberazione si afferma la necessità di “una revisione, attualizzazione e semplificazione di alcune previsioni urbanistiche” nonché di “una nuova e aggiornata qualificazione degli edifici e dei tessuti “delle NTA del Piano Regolatore Generale approvato il 12 febbraio 2008, motivate dalle “mutate condizioni socio economiche e legislative venutesi a creare negli ultimi anni…dalla complessità attuativa di alcune norme specifiche… dalle difficoltà interpretative… anche per svariate interpretazioni giurisprudenziali…, nonché dall’adeguamento alla normativa statale e regionale”.
Ma in realtà la Proposta cita essenzialmente due normative, che riguardano i cambi di destinazione d’uso: il DPR n. 380/2001 [3] e la Legge regionale del Lazio n.7 del 18.07.2017 [4], concernente “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”. Quest’ultima non nella sua interezza, ma nell’applicazione di un solo articolo, il n. 6 [5], quello che ha suscitato molte critiche, non solo di Carteinregola ma anche dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, che nel 2018 ne aveva chiesto – invano – la modifica, in quanto“mentre nei precedenti articoli della LR – art. 2 (programmi di rigenerazione urbana), art. 3 (ambiti di riqualificazione e recupero edilizio), art. 4 (cambio di destinazioni d’uso) e art. 5 (miglioramento sismico ed efficientamento energetico) – gli interventi devono essere preceduti da una valutazione di merito del Comune (approvazione di programmi, definizione di ambiti, approvazione di varianti), nel caso degli interventi diretti previsti all’art. 6 l’attuazione “sempre consentita” è rimessa alla sola decisione della proprietà immobiliare[6]“. Ebbene, le modifiche proposte dai due consiglieri capitolini vanno esattamente in questa direzione: ridimensionare la pianificazione pubblica e aumentare le possibilità degli “interventi diretti” dei privati, “…senza le limitazioni imposte dalle NTA, che impongono ricorsi a strumenti attuativi o prescrivono mix funzionali” per le quali “ si è evidenziata l’inapplicabilità dello stesso comma 6 dell’Art. 45 PRG“[7] .
Un altro punto riguarda la Carta della Qualità[8], che secondo la Proposta “rende impossibili le modifiche anche su immobili segnalati solo per tipologia speciale, ma privi di qualità architettonica e/o di valore storico-testimoniale” e che quindiall’Art. 45 (Tessuti della Città consolidata. Norme generali) comma 3 – lett. A introduce quindi la possibilità di Demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici con tipologia edilizia speciale privi di pregio architettonico e/o di valore storico testimoniale (non tutelati ai sensi del Codice dei beni Culturali][9]
Fermo restando che l’Associazione Carteinregola non è contraria alla modifica, all’aggiornamento e al miglioramento del PRG, riteniamo che le varianti dovrebbero essere valutate in base all’interesse pubblico e alle ricadute positive per la città e per la qualità della vita dei cittadini: l’unica preoccupazione della presente Proposta sembra invece quella di ampliare la libertà di intervento dei privati (e i loro profitti) riducendo i margini della pianificazione e della decisione pubblica.
Gruppo Urbanistica di Carteinregola
14 luglio 2022 ultima modifica 5 settembre 2022
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
[1] PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Prot. RC 19686 del 23.06.2022 Oggetto: Modifica e variante dell’art. 14, del comma 3, lettera a) e del comma 6 dell’art. 45, art. 51, art 52 e 53 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale, approvato con deliberazione dell’allora Consiglio Comunale, n. 18 del 12.02.2008, ai sensi del comma 6 dell’art. 66 bis della L.R.L. n. 38/1999. scarica la Proposta (dal sito di Roma Capitale, 20 luglio 2022)
[2]La proposta interviene sugli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale: Art. 45 Tessuti della Città consolidata. Norme generali (comma 3 – lett. A – comma 6) Art. 51 Norme generali ( comma 1)Art. 52 Tessuti della Città da ristrutturare (commi 1 -2-3-4 -5 6-7-8-9-10 ) Art. 53 Ambiti per i Programmi integrati
Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta. (2a)
Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, oltre al mantenimento della destinazione d’uso in essere, sono altresì consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001.
In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:
a) interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;
b) interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.
All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio). (2c)
4 bis. Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti comuni degli edifici di cui all’articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o cambio di destinazione d’uso, è dovuto in misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi. (1.1)
Gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, alle prescrizioni di cui al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
´(1.1) Comma inserito dall’articolo 22, comma 44, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(2a) Comma modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1(2c) Comma sostituito dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5
[6] Il 19 marzo 2018 L’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) del Lazio ha pubblicato un documento che riassume c i rischi a cui sono esposti i quartieri storici realizzati a Roma a partire dall’Unità d’Italia a causa della nuova Legge per la rigenerazione urbana. L’istituto di urbanistica chiede una “modifica della LR 7/2017 che, per gli interventi diretti di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione con ampliamento (fino al 20%) previsti all’art. 6 della legge” in quanto , “mentre nei precedenti articoli della LR – art. 2 (programmi di rigenerazione urbana), art. 3 (ambiti di riqualificazione e recupero edilizio), art. 4 (cambio di destinazioni d’uso) e art. 5 (miglioramento sismico ed efficientamento energetico) – gli interventi devono essere preceduti da una valutazione di merito del Comune (approvazione di programmi, definizione di ambiti, approvazione di varianti), nel caso degli interventi diretti previsti all’art. 6 l’attuazione “sempre consentita” è rimessa alla sola decisione della proprietà immobiliare“. L’INU avanza nche alcune proposte per impedire lo stravolgimento dei tessuti storici della Capitale alla Regione Lazio, e a Roma Capitale (> vai al documento)INU Lazio 30 marzo 2018 Per difendere i tessuti urbani a villini di Roma scarica2018_03_30_Doc-Villini-CDR-INULazio
[7] Sempre nelle premesse si afferma che [il comma 6 dell’art. 45 NTA] sarebbe “peraltro, abrogato “erga omnes” dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4544 del 13.07.2010 e dal Tribunale Amministrativo del Lazio con sentenza n. 19823 del 28.10.2012”. In proposito si veda l’articolo di Maurizio Geusa PRG e cambi di destinazione nella “Città consolidata”: cosa bisogna sapere-29 Maggio 2022
[8] Vedi sito Comune di Roma Carta della qualità PRG – La struttura organizzativa: Elaborati gestionali – Carta per la qualità
L’unicità del patrimonio storico di Roma – e la sua diffusione su tutto il territorio comunale – è una immensa risorsa anche per garantire qualità alle future trasformazioni. In 34 tavole a scala 1:10.000 è descritto l’intero panorama di questa ricchezza dagli impianti urbani con i relativi spazi pubblici ai beni archeologici, alla struttura di ogni tessuto della Città storica fino alle architetture contemporanee.http://www.urbanistica.comune.roma.it/prg/prg-struttura/prg-struttura-gestionali/prg-struttura-gestionali-cpq.html
[9] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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