Carteinregola: 5 domande ai candidati sui programmi
Autore : Redazione
Carteinregola ha esaminato i programmi dei principali partiti e coalizioni, confrontando cosa dicono riguardo ai temi di cui si occupa da tempo: tra questi, alcuni sono stati anche a lungo nel dibattito politico nazionale, spesso oggetto di proposte di legge che si sono arenate o che sono ancora in attesa dei decreti attuativi per diventare operative, che spetterà al nuovo Parlamento istruire e approvare. Temi che negli attuali programmi elettorali sono spesso assenti, o solo citati in modo generico, senza alcuna indicazione che possa fornire agli elettori elementi per capire intenzioni, strumenti, tempi. Abbiamo quindi deciso di proporre ancora una volta le nostre “patate bollenti” su argomenti scomodi lasciati dalla politica nel “back stage”, probabilmente per evitare di perdere consensi – chi non prende posizioni nette ha un bacino più ampio – o per privilegiare argomenti più semplici – facili slogan anzichè spiegazioni complesse – e/o più vicini alla quotidianità degli elettori. Come se le decisioni politiche anche su queste questioni non avessero conseguenze, spesso pesanti, sulla vita delle persone.
Ecco quindi 5 domande che rivolgiamo direttamente alle candidate e ai candidati, consapevoli che, in una campagna elettorale dove la maggior parte dei programmi e dei nomi sono stati decisi dai vertici dei partiti, anche la semplice risposta è un atto di disponibilità e persino di coraggio. Invitiamo i cittadini a rilanciare loro stessi le domande e a porle ai candidati nel corso degli incontri elettorali. Carteinregola pubblicherà man mano le risposte pervenute (per altri temi importanti come mafie e corruzione, povertà e disuguaglianze, fonti energetiche, concorrenza nei servizi pubblici e molti altri rimandiamo ai contributi curati da altre associazioni). Le risposte delle candidate e dei candidati devono essere inviate a laboratoriocarteinregola@gmail.com con OGGETTO: RISPOSTE A 5 DOMANDE e saranno pubblicate nella pagina con le RISPOSTE. Si possono inviare testi, video o vocaliscarica il PDF stampabile
Laboratorio per una Politica Trasparente e Democratica di Carteinregola
Sulle autonomie regionali differenziate si è assistito ad un lento ma pervicace progredire nell’applicazione dell’articolo 116 Cost. che, a seguito delle innovazioni introdotte nel 2001, consente la possibilità di attribuire alle Regioni, su loro iniziativa, tutte le materie a legislazione concorrente Stato/Regioni[2] e alcune attualmente di esclusiva competenza statale, tra le quali le norme generali sulla scuola, la tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del Paesaggio [3]. Le conseguenze sarebbero leggi diverse per ciascuna Regione sulle stesse materie, la disarticolazione di servizi ed infrastrutture logistiche (porti, aeroporti, strade di grande comunicazione, reti di distribuzione dell’energia, ecc.) , ma anche la sottrazione di ingenti risorse finanziarie alla collettività nazionale, distribuite in maniera disuguale.
Qualora il processo trovasse ulteriore spinta dal nuovo Parlamento (e le dichiarazioni in questo senso sono presenti nei programmi di diversi partiti) si arriverebbe, come ha ripetutamente denunciato Carteinregola unitamente ad associazioni e sindacati, ad un radicale stravolgimento dell’attuale assetto istituzionale con concrete ripercussioni nella vita delle persone, essendo inevitabile il consolidamento e l’aumento delle diseguaglianze già ora presenti nel Paese, sia livello sociale che territoriale.
DOMANDE:
Quale il suo parere su questa decisiva materia tanto importante quanto poco conosciuta e dibattuta? Ritiene opportuno che le competenze a legislazione concorrente e alcune di quelle attribuite allo Stato siano affidate alle Regioni? In caso affermativo quali materie in particolare e con quali motivazione?
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2. LEGGERIGENERAZIONE URBANA[4]
Intervenire nella città consolidata attraverso la rigenerazione urbana fa parte ormai del linguaggio comune. Se ne parla ovunque, in termini sempre più generici e vaghi. L’interruzione della legislatura ha evitato che giungesse alla definitiva approvazione un disegno di legge in materia, un testo che nell’ultima stesura teneva conto delle diverse proposte presentate da numerosi partiti. Nel merito Carteinregola ha formulato critiche puntuali e motivate ritenendo che la rigenerazione urbana debba innanzitutto incrementare la qualità insediativa degli abitanti, mentre il provvedimento predisposto nella legislatura che volge al termine ha assunto l’obiettivo, come finalità pressocché esclusiva, di facilitare e rendere maggiormente redditizie le operazione immobiliari degli investitori privati.
DOMANDE:
È assai probabile che il nuovo Parlamento tornerà in tempi brevi sull’argomento: quali dovrebbero essere i contenuti qualificanti di una legge sulla rigenerazione urbana? Una componente non marginale su cui si aprirà in confronto potrà riguardare il sistema degli incentivi che indirizzano gli interventi nelle diverse aree delle città: li considera indispensabili e in caso affermativo quali considera ammissibili? Ritiene che i centri storici, che costituiscono nella loro interezza la memoria e i riferimenti condivisi di una comunità, debbano avere particolari tutele, ad esempio rispetto agli interventi di demolizione e ricostruzione, i premi di cubatura e i cambi di destinazione?
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3. CONCESSIONI BALNEARI[5]
Dal 2006 l’Europa chiede all’Italia di mettere a gara gli spazi demaniali occupati dai balneari, ma i governi con maggioranze di vari colori ne avevano sempre rinviato l’applicazione, continuando a concedere alla categoria canoni delle concessioni molto bassi rispetto al giro d’affari e soprattutto l’esclusiva di un patrimonio pubblico, con la conseguenza che in molti casi è impedita persino la vista del mare (o dei laghi) e si sono moltiplicati abusi edilizi sulle coste e sulle sponde, anche per gli scarsi controlli. Dopo che il Consiglio di Stato ha stabilito nel novembre scorso che le ripetute proroghe erano illegittime e che non erano ulteriormente prorogabili le concessioni con scadenza al 31.12.2023, il Governo Draghi ha inserito nel cosiddetto “decreto concorrenza” – Legge 5 agosto 2022 n.118 –[6] la messa a gara delle concessioni balneari– di mari, laghi e fiumi – non oltre il 2023. Il Governo però ha lasciato in sospeso alcune questioni, come i criteri delle gare che “fanno punteggio” per i gestori attuali, il riordino dei canoni e la definizione degli eventuali indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti nel caso che dovessero perdere le gare (indennizzi a carico del gestore subentrante), questioni che saranno affrontate attraverso decreti attuativi predisposti dal prossimo governo .
DOMANDE:
Tra le principali novità introdotte dal decreto concorrenza c’è il rispetto di un adeguato equilibrio tra spiagge in concessione e spiagge libere/libere con servizi: è disposto a sostenere la richiesta delle associazioni dei cittadini che sia fissato il criterio di almeno il 50 % di spiagge libere/libere con servizi per ciascun comune?
Nella citata Legge per il mercato e la concorrenza 2021 è contenuta una frase che sembra aprire margini di tolleranza alle occupazioni e opere abusive sulle spiagge. Pensa che anche chi ha realizzato abusi – cioè commesso reati [7]– sulle aree demaniali debba poter partecipare alle gare per le nuove concessioni ?
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4. GIOCO D’AZZARDO[8]
Nei mesi scorsi il sottosegretario al Mef con delega ai giochi Federico Freni, oggi candidato con Lega Salvini Premier, aveva annunciato che era in dirittura d’arrivo la legge delega per una nuova regolamentazione del settore del gioco d’azzardo. La legge non è poi approdata in Consiglio dei ministri, ma è prevedibile che il nuovo governo metterà mano al settore, in quale direzione non è dato sapere, dato che praticamente quasinessun programma elettorale tratta il tema[8]. In ballo ci sono un gigantesco giro d’affari – di cui allo Stato va una piccolissima parte – e il contrasto al GAP Gioco d’Azzardo Patologico, che colpisce soprattutto le categorie più deboli della popolazione: giovani, anziani, poveri. Alcune delle regioni che avevano varato misure di contenimento dell’espansione dell’offerta di slot machine e affini dai pressi di scuole e altri luoghi sensibili recentemente sono tornate sui propri passi, mentre il comparto industriale dei giochi d’azzardo si prepara a lanciare nuovi strumenti sempre più attrattivi e fidelizzanti.
DOMANDE:
Con 111 miliardi di puntate di denaro raccolto nei 51 giochi d’azzardo in concessione, cosa si intende fare nella prossima legislatura?Qual è il livello minimo inderogabile di prelievo fiscale sui giochi da porre?
Quale peso ‘intende riconoscere ai comuni per contenere e regolamentare il gioco d’azzardo? Ritiene che il distanziamento di slot e videolottery in bar, tabaccherie e sale gioco da luoghi sensibili come scuole, centri anziani, chiese e ospedali sia una misura necessaria per la prevenzione e il contrasto al GAP?
Come contrastare (se si ritiene di contrastare, beninteso) l’espansione del gioco d’azzardo online?
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5. LEGGE CONSUMO DI SUOLO[9]
L”Unione europea da tempo ha introdotto l’obiettivo dell’azzeramento del consumo di suolo, ma l’Italia non ha ancora approvato una legge, nonostante in Parlamento, nella legislatura in scadenza, ne giacciano almeno 12 e nonostante i report annuali dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, denuncino puntualmente una situazione sempre più drammatica per la continua e consistente espansione del territorio urbanizzato pur in presenza di una stagnazione nella crescita della popolazione.Nei programmi elettorali 2022 il tema è per lo più ignorato, o solamente citato o al più argomentato in termini generici, senza che sia indicato chiaramente né quali siano le intenzioni delle varie forze politiche – consumo di suolo zero o “contenimento” del consumo di suolo ?- e nemmeno con quali strumenti e con quali tempistiche si intenda raggiungere l’obiettivo fissato dalla Ue dell’ “azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050” [10]
DOMANDE:
Quale finalità intende sostenere rispetto al consumo di suolo: contenimento o azzeramento con alcune motivate eccezioni? Delle varie proposte di legge che attualmente giacciono in Parlamento, quale ritiene più valida? Una proposta di legge del 2016 prevedeva di affidare alle Regioni il compito di adottare “opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l’obiettivo […], da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative…”: ritiene che un intervento così decisivo per la sostenibilità del Paese possa essere gestito – in modo oltretutto diversificato – dalle Regioni? Se dovesse prevalere quest’ultima opzione quali dovebbero essere le misure per consentire con scadenze temporali certe l’applicazione della nuova normativa e quali i limiti invalicabili a cui Comuni e Regioni dovrebbero sottostare?
Le risposte delle candidate e dei candidati devono essere inviate a laboratoriocarteinregola@gmail.com con OGGETTO: RISPOSTE A 5 DOMANDE
Le domande sono state pubblicate il 15 settembre e inviateil 16 e 17 settembre 2022 alle 50candidate e candidati ai collegi uninominali di Camera e Senato di Romaattraverso i contatti istituzionali (per candidati già parlamentari o consiglieri regionali, comunali o municipali) e, per gli altri candidati, attraverso i contatti del partito/movimento di appartenenza, in particolare a: info@movimento5stelle.eu, info@fratelli-italia.it, info@legaonline.it, info@azione.it, versounionepopolare@gmail.com e al form sul sito www.impegno-civico.it , e sono state pubblicate su twitter taggando i leader dei principali partiti > vai a Elezioni politiche 2022: i candidati di Roma
[2]allo Stato la formulazione dei principi e alle Regioni la parte regolamentare
[3]Il nuovo testo istituzionale introdotto con la riforma del 2001 opera una nuova e diversa ripartizione delle competenze normative tra Stato, Regioni ed Enti locali: al terzo comma dell’articolo 116, prevede che possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze delle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117:
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
e 3 materie di quelle di esclusiva potestà statale elencate al secondo comma:
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;[materia che può essere attribuita alle Regioni limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace] (…) n) norme generali sull’istruzione; (…) s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalita’ turistico-ricreative e sportive
1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attivita’ turistico-ricreative e sportive, ivicomprese quelle di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa’ e associazionisportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensidell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operativita’, alRegistro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche di cuial decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite daglienti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del codice dicui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per larealizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica dadiporto, inclusi i punti d’ormeggio;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di struttureturistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.
2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b),che con atto dell’ente concedente sono individuati come affidati orinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialita’ e di trasparenza e, in particolare, con adeguatapubblicita’ dell’avvio della procedura e del suo svolgimento ecompletamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previstodal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termineprevisto e’ anteriore a tale data.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusionedella procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, atitolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o adifficolta’ oggettive legate all’espletamento della procedura stessa,l’autorita’ competente, con atto motivato, puo’ differire il terminedi scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamentenecessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demanialeda parte del concessionario uscente e’ comunque legittima anche inrelazione all’articolo 1161 del codice della navigazione *.
4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibilitrasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazioneconcernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023,evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e, perquelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impeditola conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi’ alle Camere,entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa allaconclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leggesono abrogati:
a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il comma 2 dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
c) il comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,n. 126.
Capo I Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione
Art. 1161 – Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata(1) Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00 (2), sempre che il fatto non costituisca un più grave reato (3).
Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 (4) a euro 619,00 (5); in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.