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Carteinregola: 5 domande ai candidati sui programmi

Carteinregola ha esaminato i programmi dei principali partiti e coalizioni, confrontando cosa dicono riguardo ai temi di cui si occupa  da tempo: tra questi, alcuni sono stati anche a lungo nel dibattito politico nazionale, spesso oggetto di proposte di legge che si sono arenate o che sono ancora in attesa dei decreti attuativi per diventare operative, che spetterà al nuovo Parlamento istruire e approvare. Temi che negli attuali  programmi elettorali sono spesso assenti, o solo citati in modo generico, senza alcuna indicazione che possa fornire agli elettori elementi per capire intenzioni, strumenti, tempi. Abbiamo quindi deciso di proporre ancora una volta le nostre “patate bollenti” su argomenti scomodi lasciati dalla politica nel “back stage”, probabilmente per evitare di perdere consensi – chi non prende posizioni nette ha un bacino più ampio – o per privilegiare argomenti più semplici – facili slogan anzichè spiegazioni complesse – e/o più vicini alla quotidianità degli elettori. Come se le decisioni politiche anche su queste questioni  non avessero conseguenze, spesso pesanti, sulla vita delle persone.

Ecco quindi 5 domande che rivolgiamo direttamente alle candidate e ai candidati, consapevoli che, in una campagna elettorale dove la maggior parte dei programmi e dei nomi sono stati decisi dai vertici dei partiti, anche  la semplice risposta è un atto di disponibilità e persino di coraggio. Invitiamo i cittadini a rilanciare loro stessi le domande e a porle ai candidati nel corso degli incontri elettorali. Carteinregola pubblicherà man mano le risposte pervenute (per altri temi importanti come mafie e corruzione, povertà e disuguaglianze, fonti energetiche, concorrenza nei servizi pubblici e molti altri rimandiamo ai contributi curati da altre associazioni). Le risposte delle candidate e dei candidati devono essere inviate a laboratoriocarteinregola@gmail.com con OGGETTO: RISPOSTE A 5 DOMANDE e saranno pubblicate nella pagina con le RISPOSTE. Si possono inviare testi, video o  vocali scarica il PDF stampabile

 Laboratorio per una Politica Trasparente e Democratica di Carteinregola

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> vai alla pagina con l’indice delle risposte e i collegi dei candidati

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  1. AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA [1]

Sulle autonomie regionali differenziate si è assistito ad un lento ma pervicace progredire nell’applicazione dell’articolo 116 Cost. che, a seguito delle innovazioni introdotte nel 2001, consente la possibilità di attribuire alle Regioni, su loro iniziativa, tutte le materie a legislazione concorrente Stato/Regioni[2]  e alcune attualmente di esclusiva competenza statale, tra le quali le norme generali sulla scuola, la tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del Paesaggio [3]. Le conseguenze sarebbero leggi diverse per ciascuna Regione sulle stesse materie, la  disarticolazione di servizi ed infrastrutture logistiche (porti, aeroporti, strade di grande comunicazione, reti di distribuzione dell’energia, ecc.) , ma anche la sottrazione di ingenti risorse finanziarie alla collettività nazionale,  distribuite in maniera disuguale.

Qualora il processo trovasse ulteriore spinta dal nuovo Parlamento (e le dichiarazioni in questo senso sono presenti nei programmi di diversi partiti) si arriverebbe, come ha ripetutamente denunciato Carteinregola unitamente ad associazioni e sindacati, ad un radicale stravolgimento dell’attuale assetto istituzionale con concrete ripercussioni nella vita delle persone, essendo inevitabile il consolidamento e  l’aumento delle diseguaglianze già ora presenti nel Paese, sia livello sociale che territoriale.

DOMANDE:

Quale il suo parere su questa decisiva materia tanto importante quanto poco conosciuta e dibattuta? Ritiene opportuno che le competenze a legislazione concorrente e alcune di quelle attribuite allo Stato siano affidate alle Regioni? In caso affermativo quali materie in particolare e con quali motivazione?

ASCOLTA LA DOMANDA

2. LEGGE RIGENERAZIONE URBANA [4]

Intervenire nella città consolidata attraverso la rigenerazione urbana fa parte ormai del linguaggio comune. Se ne parla ovunque, in termini sempre più generici e vaghi. L’interruzione della legislatura ha evitato che giungesse alla definitiva approvazione un disegno di legge in materia, un testo che nell’ultima stesura teneva conto delle diverse proposte presentate da numerosi partiti. Nel merito Carteinregola ha formulato critiche puntuali e motivate ritenendo che la rigenerazione urbana debba innanzitutto incrementare la qualità insediativa degli abitanti, mentre il provvedimento predisposto nella legislatura che volge al termine ha assunto l’obiettivo, come finalità pressocché esclusiva, di facilitare e rendere maggiormente redditizie le operazione immobiliari degli investitori privati.

DOMANDE:

È assai probabile che il nuovo Parlamento tornerà in tempi brevi sull’argomento: quali dovrebbero essere i contenuti qualificanti di una legge sulla rigenerazione urbana? Una componente non marginale su cui si aprirà in confronto potrà riguardare il sistema degli incentivi che indirizzano gli interventi nelle diverse aree delle città: li considera indispensabili e in caso affermativo quali considera ammissibili? Ritiene che i centri storici, che costituiscono nella loro interezza la memoria e i riferimenti condivisi di una comunità, debbano avere particolari tutele, ad esempio rispetto agli interventi di demolizione e ricostruzione, i premi di cubatura e i cambi di destinazione?

ASCOLTA LA DOMANDA

3. CONCESSIONI BALNEARI [5]

Dal 2006 l’Europa chiede all’Italia di mettere a gara gli spazi demaniali occupati dai balneari, ma i governi con maggioranze di vari colori ne avevano sempre rinviato l’applicazione, continuando a concedere  alla  categoria  canoni delle concessioni molto bassi  rispetto al giro d’affari e soprattutto l’esclusiva di un patrimonio pubblico, con la conseguenza che in molti casi è impedita  persino la vista del mare (o dei laghi) e  si sono moltiplicati abusi edilizi sulle coste e sulle sponde, anche per gli scarsi controlli. Dopo che il  Consiglio di Stato ha stabilito nel novembre scorso che le ripetute proroghe erano illegittime e che non erano ulteriormente prorogabili le concessioni con scadenza al 31.12.2023, il  Governo Draghi ha  inserito nel cosiddetto “decreto concorrenza” – Legge 5 agosto 2022 n.118 –[6] la  messa  a gara delle concessioni balneari– di mari, laghi e fiumi – non oltre il 2023. Il Governo però ha  lasciato  in sospeso alcune questioni, come i criteri delle gare che “fanno punteggio” per i gestori attuali, il riordino dei canoni  e la definizione degli eventuali indennizzi da riconoscere ai concessionari uscenti nel caso che dovessero perdere le gare (indennizzi a carico del gestore subentrante), questioni che saranno affrontate attraverso decreti attuativi predisposti dal prossimo governo .

DOMANDE:

 Tra le principali novità introdotte dal decreto concorrenza  c’è il rispetto  di un adeguato equilibrio tra spiagge in concessione e spiagge libere/libere con servizi:  è disposto a sostenere  la richiesta delle  associazioni dei cittadini che sia fissato il criterio di almeno il 50 % di spiagge libere/libere con servizi per ciascun comune?

Nella citata  Legge per il mercato e la concorrenza 2021 è contenuta una frase che sembra aprire margini di tolleranza alle occupazioni e opere abusive sulle spiagge. Pensa che anche chi ha realizzato abusi  – cioè commesso reati [7]– sulle aree demaniali debba poter  partecipare alle gare per le nuove concessioni ?

ASCOLTA LA DOMANDA

4. GIOCO D’AZZARDO [8]

Nei mesi scorsi il sottosegretario al Mef con delega ai giochi Federico Freni, oggi candidato con Lega Salvini Premier, aveva annunciato che era in dirittura d’arrivo la legge delega per una nuova regolamentazione del settore del gioco d’azzardo. La legge non è poi approdata in  Consiglio dei ministri, ma è prevedibile che il nuovo governo metterà mano al settore,  in quale direzione non è dato sapere, dato che praticamente quasi nessun programma elettorale tratta il tema[8]. In ballo ci sono un gigantesco giro d’affari  – di cui  allo Stato va una piccolissima parte –  e il contrasto  al GAP Gioco d’Azzardo Patologico, che colpisce soprattutto le categorie più deboli della popolazione: giovani, anziani, poveri. Alcune delle regioni che avevano varato misure di contenimento dell’espansione dell’offerta di slot machine e affini dai pressi di scuole e altri luoghi sensibili recentemente sono tornate sui propri passi, mentre il comparto industriale dei giochi d’azzardo si prepara a lanciare nuovi strumenti sempre più attrattivi e fidelizzanti.

DOMANDE:

Con 111 miliardi di puntate di denaro raccolto nei 51 giochi d’azzardo in concessione, cosa si intende fare nella prossima legislatura? Qual è il livello minimo inderogabile di prelievo fiscale sui giochi da porre?

Quale peso ‘intende riconoscere ai comuni per contenere e regolamentare il gioco d’azzardo? Ritiene che il distanziamento di slot e videolottery in bar, tabaccherie e sale gioco da luoghi sensibili come scuole, centri anziani, chiese  e ospedali sia una misura necessaria per la prevenzione e il contrasto  al GAP?

Come contrastare (se si ritiene di contrastare, beninteso) l’espansione del gioco d’azzardo online?

ASCOLTA LA DOMANDA

5. LEGGE CONSUMO DI SUOLO [9]

L”Unione europea da tempo ha introdotto l’obiettivo dell’azzeramento del consumo di suolo, ma l’Italia non ha ancora approvato una legge, nonostante in Parlamento, nella legislatura in scadenza, ne giacciano almeno 12 e nonostante i report annuali dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,  denuncino puntualmente una situazione sempre più drammatica per la continua e consistente espansione del territorio urbanizzato pur in presenza di una stagnazione nella crescita della popolazione.Nei programmi elettorali 2022 il tema è per lo più ignorato, o solamente citato o al più argomentato in termini generici, senza che sia indicato chiaramente né quali siano le intenzioni delle varie forze politiche – consumo di suolo zero o “contenimento” del consumo di suolo ?- e nemmeno con quali strumenti e con quali tempistiche si intenda raggiungere l’obiettivo fissato dalla Ue dell’ “azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050” [10]

DOMANDE:

Quale finalità intende sostenere rispetto al consumo di suolo: contenimento o azzeramento con alcune motivate eccezioni? Delle varie proposte di legge che attualmente giacciono in Parlamento, quale ritiene più valida? Una proposta di legge del 2016 prevedeva di affidare alle Regioni il compito di adottare “opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo coerenti con l’obiettivo […], da articolare a scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative…”: ritiene che un intervento così decisivo per la sostenibilità del Paese possa essere gestito – in modo oltretutto diversificato – dalle Regioni? Se dovesse prevalere quest’ultima opzione quali dovebbero essere le misure per consentire con scadenze temporali certe l’applicazione della nuova normativa e quali i limiti invalicabili a cui Comuni e Regioni dovrebbero sottostare?

Le risposte delle candidate e dei candidati devono essere inviate a laboratoriocarteinregola@gmail.com con OGGETTO: RISPOSTE A 5 DOMANDE

Vai alla pagina con le RISPOSTE

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

14 settembre 2022 (ultima modifica 22 settembre 2022)

VAI a Elezioni politiche 2022: confronto tra i programmi

Le domande sono state pubblicate il 15 settembre e inviate il 16 e 17 settembre 2022 alle 50 candidate e candidati ai collegi uninominali di Camera e Senato di Roma attraverso i contatti istituzionali (per candidati già parlamentari o consiglieri regionali, comunali o municipali) e, per gli altri candidati, attraverso i contatti del partito/movimento di appartenenza, in particolare a: info@movimento5stelle.eu, info@fratelli-italia.it, info@legaonline.it, info@azione.it, versounionepopolare@gmail.com e al form sul sito www.impegno-civico.it , e sono state pubblicate su twitter taggando i leader dei principali partiti > vai a Elezioni politiche 2022: i candidati di Roma

NOTE


[1] vedi anche: Confronto sui programmi su AUTONOMIA DIFFERENZIATA

[2]allo Stato la formulazione dei principi e alle Regioni la parte regolamentare

[3] Il nuovo testo istituzionale introdotto con la riforma del 2001 opera una nuova e diversa ripartizione delle competenze normative tra Stato, Regioni ed Enti locali: al terzo comma dell’articolo 116, prevede che possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze delle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117:

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

  • rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

e 3 materie di quelle di esclusiva potestà statale elencate al secondo comma:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; [materia che può essere attribuita alle Regioni limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace]
(…)
n) norme generali sull’istruzione;
(…)
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

[4] vedi anche: Confronto sui programmi su LEGGE RIGENERAZIONE URBANA (e TUTELA DEL PAESAGGIO)

[5]vedi anche: Confronto sui programmi su CONCESSIONI BALNEARI

[6] CONCESSIONI BALNEARI LEGGE 5 agosto 2022, n. 118  Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (22G00126) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2022) note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2022, ad eccezione dell’art. 31 che entra in vigore l’1/1/2023

Art. 3

Disposizioni  sull’efficacia  delle  concessioni  demaniali   e   dei rapporti di gestione per finalita’ turistico-ricreative e sportive

  1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre  2023,  ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se  in  essere alla data di entrata in vigore della presente  legge  sulla  base  di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime,  lacuali  e  fluviali  per l’esercizio delle  attivita’  turistico-ricreative  e  sportive,  ivicomprese quelle di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge  5ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle societa’  e  associazionisportive  iscritte  al  registro  del  CONI,   istituito   ai   sensidell’articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23luglio 1999, n. 242,  o,  a  decorrere  dalla  sua  operativita’,  alRegistro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche  di  cuial decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite  daglienti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del codice  dicui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e  quelle  per  larealizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  dadiporto, inclusi i punti d’ormeggio;

b)  i  rapporti  aventi  ad  oggetto  la  gestione  di  struttureturistico-ricreative  e  sportive  in  aree  ricadenti  nel   demanio marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all’inizio dell’utilizzazione.

  2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e  b),che con atto dell’ente concedente sono individuati  come  affidati  orinnovati mediante  procedura  selettiva  con  adeguate  garanzie  di imparzialita’ e  di  trasparenza  e,  in  particolare,  con  adeguatapubblicita’ dell’avvio  della  procedura  e  del  suo  svolgimento  ecompletamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previstodal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termineprevisto e’ anteriore a tale data.

  3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la  conclusionedella procedura selettiva entro il  31  dicembre  2023,  connesse,  atitolo  esemplificativo,  alla  pendenza  di  un  contenzioso   o   adifficolta’ oggettive legate all’espletamento della procedura stessa,l’autorita’ competente, con atto motivato, puo’ differire il  terminedi scadenza delle concessioni in essere  per  il  tempo  strettamentenecessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area  demanialeda parte del concessionario uscente e’ comunque  legittima  anche  inrelazione all’articolo 1161 del codice della navigazione *.

  4. Il Ministro delle infrastrutture e della  mobilita’  sostenibilitrasmette alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2024,  una  relazioneconcernente lo stato delle procedure selettive al 31  dicembre  2023,evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse  e,  perquelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impeditola conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresi’ alle  Camere,entro il  31  dicembre  2024,  una  relazione  finale  relativa  allaconclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.

  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente leggesono abrogati:

    a) i commi  675,  676,  677,  678,  679,  680,  681,  682  e  683dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

    b) il comma 2 dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.77;

    c) il comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,n. 126.

[7] In proposito si legga il Codice della navigazione https://www.fog.it/legislaz/cn-1161-1234.htm(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata alla
legge 29 novembre 2007, n. 222.

 Capo I
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione

Art. 1161 – Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata (1)
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00 (2), sempre che il fatto non costituisca un più grave reato (3).

Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 (4) a euro 619,00 (5); in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.

[8] vedi anche: Confronto sui programmi su GIOCO D’AZZARDO E USURA

[9] vedi anche: Confronto sui programmi su LEGGE CONSUMO DI SUOLO

[10] vedi Parlamento europeo e Consiglio, 2013

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