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Accesso civico, come fare

modulo accesso generalizzato 1a cura di Thaya Passarelli
>vai alla sezione FOIA- Decreto Trasparenza con   Cos’è il FOIA e la cronologia e i materiali.
MODALITA’  DI ACCESSO AGLI ATTI  (DAL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ROMA(1)

Il nuovo ordinamento giuridico (2)  in vigore dal 25 maggio 2016 (decreto 97/2016)  prevede ben tre diverse modalità di accesso alle informazioni, ai dati e ai documenti della Pubblica Amministrazione (3):

a) L’accesso ai documenti (o accesso documentale) previsto dall’art. 22 e ss. della legge 241/90 nell’ambito dei

procedimenti amministrativi è consentito ai soli “interessati” (La legge n.241/90 e s.m.i. non viene abrogata,  né modificata e quindi permane la possibilità di esercitare il diritto di accesso,  ora denominato “documentale”, nelle forme e nei modi prescritti da questa legge)

b) L’accesso civico ai dati/informazioni/documenti concernente l’organizzazione e l’attività delle PP.AA. per i quali le Amministrazioni hanno precisi obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali;
c) L’accesso civico cd. generalizzato, corrispondente all’accesso ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A. consentito a chiunque, senza obbligo di motivazione, per il quale l’Amministrazione avrà l’obbligo di rispondere entro il termine di 30 gg dalla richiesta.

 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO dal sito istituzionale
L’accesso civico generalizzato “è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione …. nel rispetto  dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti…”.L’accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; intende altresì  promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (diritti e/o interessi) né la motivazione.
COME FARE L’ACCESSO
Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato è disponibile un apposito modulo on line, da compilare e firmare. La domanda può essere anche sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata.La richiesta deve contenere l’identificazione dei dati, delle informazioni e dei documenti  di cui si chiede l’accesso e può essere presentata, alternativamente:agli Uffici Relazioni con il Pubblico  ;
alla Struttura che detiene le informazioni, i dati e i documenti;
all’Ufficio Coordinamento degli adempimenti in materia di accesso civico e gestione delle richieste di riesame, presso la Direzione Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale (Supporto temporaneo alle strutture).
La domanda può anche essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, ovvero tramite fax, posta ordinaria e  posta elettronica certificata

L’istanza presentata presso l’Ufficio di Coordinamento (Supporto temporaneo alle strutture)

può essere trasmessa esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica – accessocivico.resptrasp@comune.roma.it

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il rilascio di dati o documenti è gratuito. L’estrazione di copie è invece soggetta al pagamento del solo costo di riproduzione del supporto cartaceo o informatico, da effettuare o direttamente all’Ufficio Cassa o tramite bonifico bancario (IBAN IT69P0200805117000400017084 – intestato alla Tesoreria di Roma Capitale – indicando nella causale la denominazione della struttura competente e il numero identificativo della richiesta di accesso), oppure tramite il sistema informatizzato per il pagamento delle  reversali on-line, accessibile previo accreditamento sul Portale di Roma Capitale.

TERMINI

L’Amministrazione provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se l’Amministrazione individua soggetti controinteressati,  cui possa derivare un pregiudizio concreto dalla diffusione dei dati e dei documenti richiesti,  in ordine alla protezione dei dati personali,  alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica,  ne dà comunicazione agli stessi e i termini si sospendono. I controinteressati possono produrre motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Trascorso questo termine e accertato l’avvenuto ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione telematica, l’Amministrazione decide sull’istanza, dandone relativo avviso ai soggetti controinteressati. Nel caso in cui sia stata prodotta un’opposizione, il rilascio di quanto richiesto non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione.

ESCLUSIONI E LIMITI

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge, compresi quelli indicati dalla legge n. 241/90 all’art.24 comma 1.

Il diritto di accesso è limitato o differito quando si rende necessario  tutelare gli interessi pubblici e privati dal pregiudizio concreto che la diffusione dei dati, documenti  o informazioni possano arrecare agli stessi (art. 5 bis, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

L’Amministrazione adotta,  per ogni singolo caso, un provvedimento espresso e motivato di rifiuto, limitazione o differimento.

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Contro i provvedimenti di rifiuto,  limitazione o differimento,  ovvero quando sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla domanda di accesso civico generalizzato, il cittadino può chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Via del Campidoglio, 1 – cap. 00186, tel. 06/671071643 – fax 06/67103412). Il richiedente può altresì presentare, in alternativa ed entro 30 giorni, ricorso al Difensore civico della Città Metropolitana di Roma Capitale  (Via Quattro Novembre, 119/a, cap. 00187, tel. 06/67667117 – fax 06/67667386) oppure al TAR del Lazio. Il ricorso al Difensore civico interrompe i termini per presentare il ricorso al TAR.

Il controinteressato opponente, avverso il provvedimento di rilascio dei dati e documenti, ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della relativa comunicazione, per chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere, in alternativa,  al Difensore civico e al TAR del Lazio.
Modulo di richiesta scarica Modulo di richiesta

modulo accesso generalizzato 1 modulo accesso generalizzato 2

NORME DI RIFERIMENTO

Legge n° 241/1990 s.m.i

D.P.R. n° 445/2000 s.m.i

Decreto legislativo n° 82/2005 s.m.i

Decreto legislativo n° 33/2013

Decreto legislativo n° 97/2016

Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione n° 1309/2016

(1) Data di pubblicazione: 25/3/2014 Data di aggiornamento: 15/9/2017

(2) Il D.Lgs. n.97/16 ha apportato alcuni correttivi al D.Lgs. n.33/13 denominato “decreto trasparenza”, individuando un regime di accesso diverso e più ampio rispetto a quello previsto dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013.

(3)Le esclusioni al nuovo diritto di accesso sono espressamente previste dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 97/2016 ed il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza deve essere adottato entro 30 gg. dalla data della richiesta.

Il provvedimento di rigetto assunto mediante determinazione dirigenziale può essere parziale,( limitazione e differimento) o totale( rifiuto) analogamente a quanto accade per l’accesso “documentale” (legge n.241/90).

In merito  alla tutela amministrativa e giurisdizionale è prevista la possibilità di riesame davanti al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

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