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Adozione Modifiche NTA PRG: Art.26 Tessuti della Città storica – Tessuti di origine medievale (T1)

L’articolo 26  Tessuti della Città storica – Tessuti di origine medievale, nelle NTA del 2008 è composto da 4 commi – la Delibera adottata modifica i commi 2- 3-4*(nella delibera di Giunta 2023 sono modificati i commi 2- 3-4)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) Art.26. Tessuti di origine medievale (T1) 
1. Sono Tessuti di origine medievale i tessuti e
complessi di edifici di origine medievale, trasformati
nel tempo a seguito di rifusioni e sostituzioni con
nuove configurazioni tipo-morfologiche, nonché di
ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale,
barocca o moderna pre-unitaria.
1. Sono Tessuti di origine medievale i tessuti e
complessi di edifici di origine medievale, trasformati
nel tempo a seguito di rifusioni e sostituzioni con
nuove configurazioni tipo-morfologiche, nonché di
ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale,
barocca o moderna pre-unitaria.
1. Sono Tessuti di origine medievale i tessuti e
complessi di edifici di origine medievale, trasformati
nel tempo a seguito di rifusioni e sostituzioni con
nuove configurazioni tipo-morfologiche, nonché di
ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale,
barocca o moderna pre-unitaria.
2. Oltre agli interventi di categoria MO, MS, RC, come
definiti dall’art. 9, sono ammessi gli interventi di
categoria RE1, DR1, DR3 e NE1, come definiti
dall’art. 25, commi 4, 5 e 7.
2. Sono ammessi gli interventi di categoria
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come
definiti dall’art.9, con le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia
finalizzata alla preservazione, ripristino e
valorizzazione – anche mediante
adeguamento funzionale – dei caratteri
tipologici, formali e costruttivi che concorrono
all’interesse storico-architettonico
dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono
consentite le necessarie e conseguenti
variazioni di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
interventi di demolizione e ricostruzione,
anche con aumento di SUL, ma senza
aumento di Vft, purché siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente di edifici realizzati
successivamente al piano regolatore del 1883,
che hanno impropriamente alterato,
attraverso sostituzioni e completamenti, le
regole tipomorfologiche e compositive del
tessuto storico;

c) è ammessa la demolizione senza
ricostruzione di edifici, finalizzata alla
riqualificazione ambientale o alla realizzazione
di verde pubblico o servizi pubblici, previa
valutazione degli effetti di alterazione dei
caratteri di peculiare continuità del Tessuto;

d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui
singoli lotti liberi o parzialmente edificati,
interposti tra lotti edificati dello stesso isolato,
volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la
loro ricostruzione fino alla SUL e al Vft
preesistenti purché sia possibile accertarne la
legittimità della preesistenza e la loro
consistenza.
2. Sono ammessi gli interventi di categoria
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Restauro e Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, come definiti
dall’art.9, con le seguenti specifiche:
a) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia finalizzata
alla preservazione, ripristino e valorizzazione –
anche mediante adeguamento funzionale – dei
caratteri tipologici, formali e costruttivi che
concorrono all’interesse storico-architettonico
dell’edificio; per le finalità di ripristino, sono
consentite le necessarie e conseguenti variazioni
di sagoma e sedime;
b) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia con
interventi di demolizione e ricostruzione, anche
con aumento di SUL, ma senza aumento di Vft,
purché siano mantenuti sagoma, prospetti,
sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell’edificio preesistente di edifici
realizzati successivamente al piano regolatore
del 1883;
c) è ammessa la demolizione senza ricostruzione di
edifici, finalizzata alla riqualificazione ambientale
o alla realizzazione di verde pubblico o servizi
pubblici;
d) è ammessa la Ristrutturazione Edilizia sui singoli
lotti liberi o parzialmente edificati, interposti tra
lotti edificati dello stesso isolato, volti al ripristino
di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione fino alla
SUL e al Vft preesistenti purché sia possibile
accertarne la legittimità della preesistenza e la
loro consistenza.
3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia,
l’accorpamento di unità immobiliari contigue in
orizzontale e in verticale senza realizzare nuove
scale o spostare quelle esistenti né variare la
quota d’imposta dei solai, anche al fine di
ricomporre i caratteri distributivi verticali originari;
b) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti
non è consentito, salvo che per la ricostituzione
di unità edilizie o immobiliari interessate da
precedenti processi di accorpamento
3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia,
l’accorpamento di unità immobiliari contigue in
orizzontale e in verticale senza spostare le scale
comuni esistenti né variare la quota d’imposta dei
solai, anche al fine di ricomporre i caratteri
distributivi verticali originari. L’accorpamento tra
unità immobiliari ricadenti in diverse unità
edilizie adiacenti è ammesso solo al piano
terra;

b) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti
non è consentito, salvo che per la ricostituzione di
unità edilizie o immobiliari interessate da
precedenti processi di accorpamento.
3. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
a) è ammesso, all’interno della stessa unità edilizia,
l’accorpamento di unità immobiliari contigue in
orizzontale e in verticale senza spostare le scale
comuni esistenti né variare la quota d’imposta dei
solai, anche al fine di ricomporre i caratteri
distributivi verticali originari;
b) è ammesso, l’accorpamento di unità immobiliari
ricadenti in diverse unità edilizie adiacenti:
sempre ai fini residenziali ad esclusione delle
“abitazioni ad uso ricettivo;
per le destinazioni
commerciali, legittimamente in atto alla data di
adozione della presente variante alle NTA, fino a
1.000 mq di superficie di vendita, fatte salve più
specifiche e ulteriori previsioni contenute nel
Regolamento per l’esercizio delle attività
commerciali e artigianali nel territorio della Città
storica, ai sensi dell’art.25 comma 17; altresì, per
e destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed
extra-alberghiere”, a condizione che gli immobili
abbiano una destinazione non residenziale, o che
le destinazioni “strutture ricettive alberghiere ed
extra-alberghiere” occupino prima
dell’accorpamento almeno il 70% della SUL delle
unità edilizie nel loro complesso alla data di
adozione della presente variante alle NTA;

c) il frazionamento delle unità immobiliari esistenti
non è consentito, salvo che per destinazioni
residenziali con l’esclusione delle “abitazioni ad
uso ricettivo di cui all’art.6 c.1 lett.a3).
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o
limitazioni:
a) sono escluse le destinazioni Commerciali con
superficie di vendita oltre i 250 mq, le “attrezzature
collettive” con SUL oltre i 500 mq, le destinazioni
Agricole
e Parcheggi non pertinenziali;
b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “strutture
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” oltre 60
posti letto,
“attrezzature collettive” fino a 500 mq,
“sedi della pubblica amministrazione e delle
pubbliche istituzioni nazionali, estere,
sopranazionali”, “sedi e attrezzature universitarie”,
sono ammesse esclusivamente negli edifici con
tipologia edilizia speciale individuati nell’elaborato
G1.“Carta per la qualità”, compatibilmente con i
requisiti strutturanti specificati nel capitolo “Edifici
con tipologia edilizia speciale” dell’Elaborato

G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture
di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato
produttivo”, sono ammesse solo per i locali al
piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i
fronti-strada, nonché all’interno di ambienti
polifunzionali o di attrezzature collettive con
accesso diretto a piano terra.
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o
limitazioni:
a) sono escluse le destinazioni Commerciali con
superficie di vendita oltre i 250 mq, le “attrezzature
collettive” con SUL oltre i 500 mq, la destinazione
Rurale e i Parcheggi non pertinenziali;
b) le destinazioni “abitazioni collettive”, “attrezzature
collettive” fino a 500 mq, “sedi della pubblica
amministrazione e delle pubbliche istituzioni
nazionali, estere, sopranazionali”, “sedi e
attrezzature universitarie”, sono ammesse
esclusivamente negli edifici con tipologia edilizia
speciale adeguatamente documentata ovvero
censiti nell’elaborato G1.“Carta per la qualità e
G2.“Guida per la qualità degli interventi”;

c) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture
di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato
produttivo”, sono ammesse solo per i locali al
piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i
fronti-strada, nonché all’interno di ambienti
polifunzionali o di attrezzature collettive con
accesso diretto a piano terra.
4. Sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art.
25, comma 14, con le seguenti ulteriori esclusioni o
limitazioni:
a) le destinazioni Commerciali sono ammesse con
superficie di vendita fino a 1.000 mq, fatte salve
più specifiche e ulteriori previsioni contenute nel
Regolamento per l’esercizio delle attività
commerciali e artigianali nel territorio della Città
storica, ai sensi dell’art.25 comma 17;

b) le destinazioni “pubblici esercizi”, “piccole strutture
di vendita”, “artigianato di servizio”, “artigianato
produttivo”, sono ammesse solo per i locali al
piano-terra e nell’eventuale mezzanino lungo i
fronti-strada;
c) le destinazioni “pubblici esercizi” sono ammesse
agli ultimi piani di edifici non residenziali o di
attrezzature collettive aventi accesso diretto dal
piano terra;

d) sono escluse le destinazioni “attrezzature
collettive” con SUL oltre i 1.000 mq, la destinazione
Rurale e i Parcheggi non pertinenziali.

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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