Affidamento ai cittadini di aree verdi anche per luoghi storico archeologici?
Autore : Redazione
Carteinregola, insieme al Coordinamento per il Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano ha inviato una lettera al I Municipio, in seguito alla pubblicazione sul sito di Roma Capitale del Bando per l’Adozione da parte di soggetti terzi di aree verdi ed elementi di arredo urbano in manutenzione al Municipio Roma I Roma Centro (in calce), di cui abbiamo già scritto per quanto riguarda alcune carenze rispetto alle modalità previste dal Regolamento del verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano, vigente ormai da due anni (1).
Tuttavia, a una più approfondita analisi dei documenti, abbiamo scoperto che nell’elenco delle aree verdi pubblichedi competenza municipaleche si vorrebbero dare in adozione ai cittadini sono presenti moltissimi luoghi di grande qualità paesaggistica, archeologica o architettonica: Via Bocca della Verità’- Tempio di Vesta (4.679 mq); a Piazza del Popolo l’Emiciclo di Nettuno (2.046 mq) e le pendici del Pincio (2.868 mq); Passeggiata di Ripetta (2.868 mq); a Colle Oppio Via Terme di Traiano (1.152 mq) e via Monte Oppio (1.392 mq); Piazza di Spagna (433 mq) , Via Veneto (2.438 mq), via del circo Massimo (1.099 + 2.267 + 1.050 mq + Via dei Cerchi 1.286 mq), e altre ancora.
Luoghi che disegnano una mappa della città in cui i modi della gestione del verde urbano sono elemento qualificante dell’immagine del centro storico di Roma, area UNESCO patrimonio dell’umanità. Tali aree dovrebbero risultare vincolate ope legis ai sensi del Codice dei Beni culturali (2), che definisce beni culturali “le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico” se realizzati da più di 70 anni. E va considerato che la manutenzione delle aree verdi limitrofe al patrimonio culturale, oltre a dover essere concordata con la Soprintendenza e con la Sovrintendenza capitolina, viene normalmente affidata a ditte specializzate selezionate.
Ma più in generale, appare ancora più incongruo l’affidamento della manutenzione di tali aree in assenza di un “Piano generale di tutela, sviluppo e valorizzazione del verde” previsto peraltro dall’articolo 16 del Regolamento (3), dato che, come indicano le “Linee guida per la valorizzazione del paesaggio”del Piano territoriale Paesistico regionale del Lazio (4), “La prossimità di più presenze di interesse storico e archeologico, anche di diversa natura, offre l’occasione di costituire dei sistemi territoriali integrati da un funzionamento reticolare, in cui i poli sono costituiti da siti archeologici, monumenti isolati, ma anche centri e nuclei storici, mentre le “aste” sono costituite dai percorsi dell’accessibilità e dagli eventuali tracciati storici. La mutua sinergia tra gli elementi del sistema può così generare un “parco archeologico e culturale”. . Nello specifico di alcune di quelle aree (Bocca della Verità) si segnala che ripetuti interventi di “riqualificazione” negli anni passati hanno prodotto risultati del tutto inadeguati alla qualità del contesto e alle urgenze del cambiamento climatico in atto.
Carteinregola, pur ritenendo da incentivare l’affidamento alle cure dei cittadini delle aree verdi di quartiere, chiede che per la manutenzione delle aree di ambiti storici e archeologici siano previsti solo interventi di ditte specializzate e di comprovata esperienza, a tutela di quei beni culturali che sono un patrimonio di Roma e dell’umanità.
(2) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
(…)
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
(…) f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
(4) Piano territoriale Paesistico regionale del Lazio – Linee guida per la valorizzazione del paesaggio” pag. 90