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Al Forum della PA si parla di efficace applicazione del decreto trasparenza: un ossimoro?

nuvola magio 2017 foto ambmIMG_0273di Thaya Passarelli

Problemi e difficoltà emersi già nei primi mesi dell’applicazione del FOIA: la circolare esplicativa del Ministro Madia tenta di porre rimedio. ONG e  associazioni unite per salvaguardare gli interessi conoscitivi dei cittadini si confrontano con il Dipartimento della Funzione Pubblica e alcuni rappresentanti della PA.

Si è svolta questa mattina al Centro Congressi di Roma  “La Nuvola”, nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione, una partecipata sessione dedicata all’applicazione del nuovo decreto sulla trasparenza (Dgls 97/2016) c.d. FOIA [1]: FOIA: istruzioni per l’uso:   Come applicare efficacemente l’accesso civico generalizzato

Al dibattito, moderato da Pia Marconi , Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Sono intervenuti rappresentati di ONG e della società civile[2] alternandosi a esponenti della pubblica amministrazione [3].

Sono state illustrate le finalità della circolare esplicativa che la Ministra della Pubblica Amministrazione sta per  varare avente ad oggetto l’attuazione delle norme in materia di accesso generalizzato (modello FOIA) [4].  La circolare è stata pubblicata on-line e aperta alla consultazione pubblica dall’ 11 al 19 maggio e si propone di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina in tema di accesso generalizzato: la prassi applicativa durante i primi mesi di monitoraggio ha infatti evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni chiarimenti operativi attinenti alla dimensione organizzativa e procedurale interna, nonché al rapporto con i cittadini.

I relatori[5] hanno evidenziato alcuni principi fondamentali del FOIA ben esplicitati nella circolare:

1)   Il diritto all’accesso ai documenti della PA si basa sul più generale principio di pubblicità degli atti [6]

2)   Il diritto viene meno solo ed esclusivamente nei casi esplicitati dal legislatore [7]

3)    Se la PA ha dubbi sulle eccezioni previste per apporre il diniego deve prevalere il rispetto dell’interesse conoscitivo da parte della collettività.

4)    una richiesta di accesso non formulata correttamente secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione interessata non può comunque essere rigettata [8]

5)   una non risposta entro i termini previsti (30gg) comporta sanzioni [9];

6)    un regolamento interno alla PA non può essere in contrasto con la nuova normativa.

Cittadinanzattiva, Diritto di Sapere e Cittadini Reattivi hanno descritto  le innumerevoli difficoltà riscontrate per esperienza diretta nell’accessibilità ai documenti amministrativi segnalando la necessità che il personale della PA sia correttamente formato e informato sulle nuove disposizioni normative e che i sistemi informatici dei vari Uffici siano implementati per consentire con rapidità ed efficienza di rispondere alle richieste formulate dai cittadini.

Diritto di sapere ha illustrato i risultati del monitoraggio effettuato sull’applicazione del FOIA italiano  nel periodo 23 dicembre 2016 – 28 febbraio 2017 [10] evidenziando le criticità emerse:

  • – forte percentuale di non risposte da parte della PA (ben il 73%)
  • – motivo di diniego della risposta illegittimo 1 su 3
  • – scarsa conoscenza della normativa da parte degli uffici della PA

Cittadinanzattiva ha evidenziato che in molti casi i Regolamenti interni sulla Trasparenza e sull’Accesso civico citano erroneamente una normativa ormai superata o sono finanche in contrasto con quella vigente; spesso le richieste di accesso civico non sono state accolte perché non formulate sull’apposito modulo predisposto dall’Ufficio; molto spesso gli Uffici non hanno risposto nei termini o non hanno motivato il diniego.

Cittadini Reattivi ha richiamato l’attenzione sul fatto che a diverse richieste di atti e documenti ambientali l’Amministrazione non ha risposto pur essendo già prevista la loro pubblicazione sui siti web della PA [11]

Auspichiamo che grazie all’accoglimento e alla valutazione delle segnalazioni e delle proposte migliorative elaborate dai cittadini, il FOIA italiano possa rapidamente realizzare concretamente l’obiettivo per cui è stato ideato.

Carteinregola presenterà  a breve un dossier con i risultati del monitoraggio trasparenza effettuato sul Comune di Roma.

Thaya Passarelli

> Via a FOIA – cronologia materiali

copertina dossier foia diritto di sapere  Scarica il Dossier di Diritto di sapere ignoranza-di-stato FOIA diritto di sapere

[1] http://forumpa2017.eventifpa.it/it/event-details/?id=5316

[2] Isabella MNori, Responsabile politiche per la trasparenza di Cittadinanzattiva; Rosy Battaglia, attivista fondatrice di Cittadini Reattivi; Elisa Murgese, Diritto di Sapere.

[3] Fabrizio Dall’Acqua, Segretario BEnerale Comune di Milano; Mario Nobile, Direttore Generale Sistemi nformativi e Statistici Ministero Infrastrutture e Trasporti

[4] http://open.gov.it/consultazionefoia/

[5] Ernesto Belisario (Open governmnet Partnership team), Elio Gullo (Dirigente Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione Dip. Funzione Pubblica); Mario Savino (Università della Tuscia)

[6] http://open.gov.it/consultazionefoia/consultazionefoia-2-indicazioni-preliminari/

[7] http://open.gov.it/consultazionefoia/consultazionefoia7-dinieghi-non-consentiti/

[8] http://open.gov.it/consultazionefoia/consultazionefoia-le-modalita-presentazione-della-richiesta/

 

[9] http://open.gov.it/consultazionefoia/consultazionefoia-5-il-rispetto-dei-tempi-di-decisione/

[10] https://blog.dirittodisapere.it/rapporto-foia/

[11]  Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195. “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”.

art. 1. Finalità

  1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e’ volto a:
  2. a)garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
  3. b)garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Art. 3. – Accesso all’informazione ambientale su richiesta

  1. L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
  2. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l’autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l’autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
  3. Nel caso in cui la richiesta d’accesso e’ formulata in maniera eccessivamente generica l’autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull’uso dei cataloghi pubblici di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c).

 

Vedi anche: ANAC http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza#19bis

La “Relazione sullo stato dell’Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio” deve essere pubblicata dal Ministero, in quanto da questo elaborata.
Tuttavia, vista l’importanza che il legislatore attribuisce alla conoscibilità delle informazioni ambientali, ribadita dal riconoscimento di un diritto di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, è auspicabile che tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, diano ampia diffusione alle informazioni ambientali di cui dispongono o delle quali è siano conoscenza.
Pertanto, è opportuno che essi, nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Informazioni ambientali”, sotto-sezione di secondo livello “Relazione sullo stato dell’ambiente del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio”, inseriscano un link alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale la predetta Relazione è pubblicata.

 

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