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Ambiente vs Paesaggio?

Il Fai, Legambiente, Wwf Italia hanno diffuso un documento che intende “Coniugare gli obiettivi della transizione energetica con la lungimiranza nella pianificazione paesaggistica e la qualità della progettazione” per affrontare “la sfida cruciale del prossimo futuro“, individuando 12 obiettivi (*)

La proposta è stata criticata da Amici della terra, Italia Nostra e dal Gruppo di Intervento Giuridico, con analisi assai circostanziate.

Come Carteinregola da sempre sosteniamo che l’emergenza ambientale richieda soluzioni radicali e non più rinviabili, ma che debba sempre essere coniugata con la giustizia sociale e con la tutela del patrimonio paesaggistico e culturale. Si tratta di tre elementi imprescindibili, anche se il Paesaggio è per la nostra Costituzione “tutelato dalla Nazione” e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio sancisce che le previsioni dei piani paesaggistici “non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico” e sono comunque prevalenti “sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore” (**). Una lungimirante preoccupazione per la tutela del nostro patrimonio paesaggistico che ha contribuito ad arginare la distruzione di un bene collettivo che è storia, identità e bellezza del nostro Paese.

Solo a partire dal riconoscimento di questo valore indiscutibile si possono attuare tutte le misure per salvarci dal collasso ambientale a cui ci stiamo rapidamente avvicinando. E la gravità della situazione richiederebbe un dibattito tra tutte le forze, civiche e politiche, che hanno a cuore il presente e il futuro del nostro Paese e del pianeta, in una comune visione che tuteli l’ambiente, il Paesaggio e i diritti delle persone.

Pubblichiamo quindi i materiali del dibattito in corso, le proposte e le critiche delle associazioni, a cui aggiungeremo a breve le nostre. Sempre ricordando però che le buone intenzioni vanno messe a confronto con la realtà, con i fatti, con i documenti. Altrimenti si rischia uno sterile, se non ambiguo, esercizio di stile.

14 dicembre 2022

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Vai a Paesaggi rinnovabili, 12 proposte per una giusta transizione energetica il Documento a firma di Fai, Legambiente, Wwf Italia (dal sito di Legambiente 9 dicembre 2022)

Vai a GrIG (Gruppo Intervento Giuridico):Il territorio non è un banale contenitore per centrali da fonti rinnovabili (dal sito del Gruppo di Intervento Giuridico 11 dicembre 2022 gruppodinterventogiuridicoweb)

Vai a Italia Nostra: Rinnovabili, perché diciamo no alla svolta degli ambientalisti: la transizione non è un dogma (dal blog di Italia Nostra su Il fatto quotidiano 10 dicembre 2022) e Amici della terra: Accordo Fai, Legambiente e WWF: un patto ammazza paesaggio! (da protectaweb 9 dicembre 2022)

Vedi anche

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NOTE

(*)Tutelare l’identità dei luoghi e garantire la partecipazione dei cittadini, Rilanciare la pianificazione paesaggistica regionale, Promuovere un piano nazionale straordinario per le Aree Idonee, Istituire una Cabina di regia interministeriale, Varare un programma straordinario di formazione paesaggistica permanente, Sostenere la nascita e la diffusione delle comunità energetiche, Predisporre un piano per lo sviluppo dell’agrivoltaico nelle aree rurali, Predisporre piani speciali per il FV nelle aree industriali & commerciali, nelle aree dismesse e/o contaminate e – a certe condizioni – nei centri storici, Favorire l’efficientamento degli impianti eolici esistenti (repowering), Elevare la qualità progettuale promovendo formazione professionale specifica, Incentivare forme di compartecipazione economica dei cittadini nei progetti, Favorire pratiche agricole che aumentino la capacità di stoccaggio di CO2 dei suoli, dissuadendo con ogni mezzo inutile consumo di suolo fertile.

(**) VEDI

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

COMMA 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
(comma modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

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