Ampliamento occupazioni suolo pubblico per bar e ristoranti: ecco cosa sta succedendo
Autore : Redazione
Foto AMBM
Novità sull’estensione delle occupazioni di suolo pubblico di bar e ristoranti. Ecco che cosa sta succedendo
di Paolo Gelsomini
La situazione della delibera per il sostegno delle attività economiche in crisi per l’emergenza è in continua evoluzione. Al momento ci sono la Proposta di delibera varata dalla Giunta Capitolina che abbiamo descritto nell’articolo pubblicato qualche giorno fa (1) che dovrà andare al voto dell’Assemblea, la Delibera di Giunta sulle “Linee Guida di immediata applicazione delle misure di sostegno per le Imprese di pubblico esercizio”(2), ed i “Criteri minimi” applicativi (3) che dovrebbero orientare le richieste di ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico fino al 35% della OSP regolare già concessa e fino al 35% della superficie interna di somministrazione in caso di nuova OSP.
Quindi i tavolini possono già essere posizionati sui marciapiedi, a condizione che prima sia stata consegnata l’autocertificazione, corredata da un disegno redatto da un tecnico abilitato. Per ora gli esercenti possono procedere senza nessun controllo preventivo perché i Municipi, ed in particolare il primo, non hanno personale sufficiente per esaminare tutte le richieste. ll procedimento di rilascio della concessione sarà concluso entro 60 giorni, ma già dal giorno stesso della consegna dell’autocertificazione il gestore può occupare lo spazio richiesto per il quale viene autocertificato il rispetto dei criteri minimi in materia di sicurezza, codice della strada e tutela dei monumenti.
La proposta di delibera varata dalla Giunta andrà in Aula consiliare per essere approvata dopo la discussione degli emendamenti e la presentazione di almeno altre tre proposte annunciate: quella del PD, quella di Fratelli d’Italia e quella del consigliere Dem Orlando Corsetti.
I criteri minimi individuati dal Dipartimento Sviluppo Economico, d’intesa con la Soprintendenza Statale, la Polizia Locale e la Sovrintendenza capitolina, che abbiamo avuto modo di visionare, sono essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati che porteranno alla nuova concessione di OSP.
E proprio questi criteri oggi sono oggetto di accese proteste da parte delle categorie degli operatori economici, che li considerano troppo vincolanti rispetto alle possibilità di ampliamento del 35% di OSP concesso in deroga dalla delibera. Anche il mondo politico è spaccato su questo tema. A noi sembrano proteste e divisioni esagerate, in quanto ben 28 criteri su 33 sono considerati inderogabili, in quanto attinenti a norme del Codice della strada o alle normative minime di salvaguardia dei monumenti e degli edifici vincolati, o alle delibere in vigore che prescrivono gli spazi minimi per il transito in sicurezza dei pedoni.
E proprio questi spazi minimi prescritti, per una larghezza di un metro – per esempio in una strada a doppio senso di marcia senza marciapiede rialzato – appaiono insufficienti, in questa fase di gestione dell’epidemia, per garantire la cosiddetta distanza sociale. Quindi se si introducono degli ampliamenti delle Osp, questi debbono rispettare questi criteri minimi.
Una grave carenza della proposta di delibera riguarda poi l’esame delle autocertificazioni e dei relativi progetti di ampliamento delle Osp, esame che non può essere fatto dagli uffici municipali, da sempre afflitti da carenza di personale. Perché non è stato previsto un temporaneo e straordinario trasferimento di tecnici negli uffici dove stanno arrivando le domande autocertificate? Ci risulta che il primo Municipio non abbia personale sufficiente. Ed è probabilmente questo il motivo del margine di massimo 60 giorni per concludere l’istruttoria, anche dopo l’installazione di quel 35% in più dei dehors, mentre si potrebbero dare le concessioni in 15 giorni, prima che i tavolini vengano disposti negli spazi esterni extra.
L’ultima criticità riguarda la proroga temporale della deroga. Il DL n.34 del 19 maggio (4) parla del 31 ottobre, e il Comune di Milano, per esempio, si è adeguato a questa data. La proposta di delibera della Giunta Capitolina pone invece il limite del 31 dicembre, ma, sia i commercianti che alcuni componenti della maggioranza e dell’opposizione, pensano addirittura a periodi più lunghi. Addirittura fino a 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Vale a dire per tutto il 2021. E chissà per quanto varrà l’esonero dal pagamento della tassa di occupazione (Cosap) e le altre facilitazioni e sgravi economici.
E’ giusto sostenere chi è in difficoltà per l’emergenza, ma è anche importante garantire che, finita l’emergenza, lo spazio pubblico sottratto torni di nuovo pubblico.
Paolo Gelsomini
28 maggio 2020
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
(1) VEDI La proposta della Giunta Raggi per bar e ristoranti: più spazi per i tavoli, zero burocrazia, autocertificazioni e controlli a posteriori di Paolo Gelsomini 25 maggio 2020
(2) scarica Deliberazione Giunta Capitolina spazi bar ristoranti ecc n.87 del 21_22 maggio 2020
(3) scarica i criteri dal sito del Comune di Roma https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/QH20200020530-Schema_criteri_OSP_All1.pdf.
(4) DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
ART. 181
Art. 181
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita'
turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre
2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31
ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse
sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,
da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili,
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di
cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata
alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3
e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1,
lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal
comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra
la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque
adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.