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Modifiche Art. 71 reticolo idrografico: parcheggi interrati, un esempio calzante

(i parcheggi interrati potranno derogare al testo unico sulle opere idrauliche?)

Ci siamo chiesti quale sia il pubblico interesse delle modifiche che si vogliono apportare all’Art. 71, dove, come abbiamo già osservato in precedenti approfondimenti, il comma aggiunto dalla Proposta di Deliberazione 102/2023 (*) intende introdurre una deroga alle limitazioni fissate dall‘art. 96 lettera f) del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante il Testo unico sulle opere idrauliche, che vieta “in modo assoluto “sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese… gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori … minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore …di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.

Tale comma sarebbe teso a superare tali limitazioni per “la realizzazione di infrastrutture per la mobilità (piazze, strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali) e reti tecnologiche (fognature, acquedotti, ecc) (sic)” (**), con la spiegazione, nella Relazione di accompagnamento, della necessità disuperare il divieto assoluto di edificazione afferente la fascia di 10 metri…” (fissata dal Testo unico sulle opere idrauliche).

Rimandando a tutte le implicazioni già analizzate nel precedente articolo(***), vogliamo qui osservare che fin dalla nostra audizione in Commissione mobilità, un anno fa(****) abbiamo ipotizzato che le opere elencate nel nuovo comma (infrastrutture mobilità o reti tecnologiche) o fossero già consentite per casi di effettiva necessità, o fossero evidentemente non in contrasto con la normativa, laddove si fosse trattato di opere di superficie che non comportavano nè “fabbriche” (costruzioni) nè “scavi, ma avevamo anche rilevato l’ambiguità della voce “parcheggi” – buona parte dei muraglioni del Tevere sono già costeggiati da parcheggi a raso – che poteva indicare anche “parcheggi interrati”, quindi scavi a meno di 10 metri dai muraglioni.

Ora sappiamo che l’ipotesi è tutt’altro che peregrina: ad esempio per il parcheggio di Lungotevere Castello, di cui abbiamo potuto seguire la Conferenza dei Servizi, nel parere – favorevole – dell‘Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale è specificata “la prescrizione che, alla luce della prossimità dei volumi interrati e delle rampe da realizzare rispetto all’argine in dx del Fiume Tevere, venga verificato sia il rispetto del RD 523/04 in merito alle distanze minime dall’opera idraulica sia la non interferenza del presente intervento con la stabilità del rilevato arginale.

Non siamo in grado di verificare se il progetto di tale parcheggio – comprese tutte le strutture e le rampe di ingresso/uscita delle auto – rispetti i limiti del Regio Decreto, ma sappiamo che ci sono altri progetti di parcheggi interrati sui lungotevere e ci auguriamo che l’Assemblea capitolina voglia fugare ogni dubbio specificando, accanto alla voce “parcheggi” anche “di superficie”, oppure eliminando la categoria, che ci appare pleonastica, così da non consentire deroghe al Testo unico sulle opere idrauliche per fare scavi per parcheggi interrati a meno di 10 metri dai muraglioni.

E speriamo che prima o poi l’Amministrazione faccia finalmente qualche riflessione sulla pubblica utilità dei parcheggi pertinenziali su suolo pubblico ereditati dalla Legge Tognoli (122 del 1989), ircocervi nati per offrire posti auto ai condominì che ne erano sprovvisti “togliendo auto dalla strada” ma, a Roma, diventati un business privato per fornire garages al migliore offrente, nei luoghi più appetibili dal punto di vista immobiliare.

Si tratta di decidere una volta per tutte: se i parcheggi sono opere pubbliche, come le ha definite più volte l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici/ANAC in quanto realizzate su suolo pubblico e destinate a tornare alla disponibilità pubblica dopo 90 anni, la loro pubblica utilità deve essere dimostrata, con criteri e regia pubblica e procedure di evidenza pubblica, come avviene da anni in altre città. Se invece, come è successo a Roma dagli inizi degli anni ’90 a oggi, si tratta di parcheggi realizzati da privati, con le localizzazioni richieste dai privati e venduti per 90 anni ai privati che se li possono permettere, almeno si definiscano criteri più stringenti, escludendoli dai luoghi più appetibili per i costruttori ma più critici per il paesaggio e la sicurezza idrogeologica (e si facciano procedure di evidenza pubblica!).

Trattare i parcheggi da opere pubbliche di pubblica utilità nell’utilizzare deroghe e accelerazioni (come quelle introdotte dal Sindaco commissario per il Giubileo Gualtieri per opere che non saranno mai funzionali al Giubileo) e da opere private nel continuare ad affidare senza gare interventi che non hanno mai raggiunto la convenzione con il Comune, che saranno venduti a prezzi di mercato a chiunque possieda un immobile con cui costituire un legame pertinenziale “a posteriori”, cioè dopo la costruzione, pensiamo sia una modalità amministrativa che non possa continuare oltre.

E speriamo vivamente che sparisca il comma aggiunto che rischia di esporre tutto il reticolo idrografico di Roma al rischio edificazione, ma che quantomeno sparisca dal comma aggiunto all’art. 71 la voce “parcheggi”.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Vedi anche

Modifiche al PRG per fiumi e fossi di Roma: una scelta sbagliata, dannosa e pericolosa 21 novembre 2024

Parcheggio Lungotevere Castello I Municipio – cronologia materiali

PUP Largo Capponi/Via Porcari I Municipio cronologia materiali

Modifiche al PRG cronologia materiali

PUP Piano Urbano Parcheggi cronologia materiali

NOTA

(*) 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008)Scarica la Relazione alla Proposta di Deliberazione del 13 giugno 2023Scarica la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione  13 giugno 2023scarica la Variante parziale al PRG vigente Revisione delle Norme Tecniche di Attuazione

(**) AGGIUNTO DA PROPOSTA DELIBERAZIONE n.102/2023: Comma 6. Non è soggetta alle limitazioni di cui al comma 5, anche ai sensi dell’art. 96 lettera f) del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante il Testo unico sulle opere idrauliche, la realizzazione di infrastrutture per la mobilità (piazze, strade, parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali) e reti tecnologiche (fognature, acquedotti, eccL’esecuzione di tali opere è consentita purché le stesse siano collocate completamente al di fuori dell’alveo Inciso assicurando la protezione rispetto alle sollecitazioni idrodinamiche cui possono essere eventualmente soggette e l’assenza di riflessi sul libero deflusso delle acque. Ai fini del rilascio del nulla osta idraulico l’intervento deve essere accompagnato da una relazione di compatibilità idraulica che analizzi tali aspetti e certifichi l’assenza di perturbazioni indotte sulle modalità di deflusso del corso d’acqua e di pericolo per  la salvaguardia dell’infrastruttura stessa

(***) Modifiche al PRG per fiumi e fossi di Roma: una scelta sbagliata, dannosa e pericolosa 21 novembre 2024

(****) vedi 28 novembre 2023 h.11 Audizione ITALIA NOSTRA – CARTE IN REGOLA- SUNIA- SICET – UNIAT (> Vai alla registrazione – all’inizio interventi Italia Nostra – 47’20” intervento di CarteinregolaAnna Maria Bianchi, 54′ Giancarlo Storto 1h 13’20” Anna Maria Bianchi fino a 1h 22′) (> Vai a Modifiche al Piano Regolatore, le osservazioni di Carteinregola)