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Balneari, siamo alle solite

Scrivevamo 5 anni fa, auspicando che finalmente fosse applicata una legge di riordino delle concessioni demaniali che allontanasse il rischio di una nuova procedura di infrazione da parte dell’Unione europea: “le spiagge italiane sono un bene demaniale, quindi un patrimonio di tutti e dovrebbero essere amministrate e affidate con criteri che rispondano a una scala di valori al cui vertice dovrebbe esserci l’interesse pubblico, quindi: la tutela dell’ambiente e la conservazione del patrimonio paesaggistico naturalistico e un accesso e un utilizzo che ne rispettino il carattere di patrimonio comune. E soprattutto, nel caso di affidamento a privati, un quadro di regole che garantiscano l’assegnazione per un tempo limitato, a chi offre più garanzie per la qualità del servizio, a un canone remunerativo per lo Stato, coniugando la necessaria competizione tra i soggetti interessati con i necessari correttivi perchè non siano penalizzati i piccoli imprenditori a vantaggio di grandi catene e multinazionali, siano garantiti i diritti dei lavoratori, tutelati e incentivati i posti di lavoro. In poche parole, chi fa politica dovrebbe fare una legge che tenga conto di tutti gli interessi ma che scelga la migliore combinazione per l’interesse pubblico(1).

Da allora si sono avvicendati governi di diverso colore, ma il fronte – anche trasversale (2) – che vorrebbe prorogare ad libitum le concessioni a chi le detiene da anni, in barba all’Unione Europea e anche al Consiglio di Stato (3), continua a difendere gli interessi delle lobbies dei balneari, a costo di giocarsi – giocarci – anche i fondi del PNRR (4).

A fronte della già mite soluzione del Consiglio di Stato del novembre 2019 di disporre un termine di adeguamento nel 31 dicembre 2023, il Decreto mille proroghe del governo Meloni, poi convertito in legge (5) ha di nuovo cambiato le carte in tavola, prevedendo che le concessioni esistenti mantengano efficacia sino al 31 dicembre 2025, e che perdurino comunque sino alla data del rilascio dei nuovi provvedimenti concessori a seguito della gara. Inoltre agli enti è fatto divieto di procedere alla emanazione di bandi per l’assegnazione delle concessioni sino all’adozione dei decreti legislativi della l. 118/2022 (6), e ai titolari di concessioni in essere è consentito il mantenimento di manufatti amovibili sino al 31 dicembre 2023.
Lo stesso Presidente Mattarella ha promulgato la legge inviando contestualmente al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, una lettera in cui si legge che le norme introdotte “oltre a contrastare con le ricordate definitive sentenze del Consiglio di Stato, sono difformi dal diritto dell’Unione europea, anche in considerazione degli impegni in termini di apertura al mercato assunti dall’Italia nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” e spiegando che la sua firma è motivata dalla preoccupazione che in caso contrario inevitabilmente venissero meno, “con effetti retroattivi, in molti casi in maniera irreversibile, tutte le numerose altre disposizioni che il decreto-legge contiene, determinando incertezza e disorientamento nelle pubbliche amministrazioni e nei destinatari delle norme”, ma precisando che sonoindispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento. (7). Intanto l’Europa non demorde: secondo Il fatto quotidiano (2 aprile 2023) “dopo Pasqua dovrebbe arrivare una nuova lettera della Commissione Europea che chiede chiarimenti e annuncia di voler andare avanti con la procedura d’infrazione (8)

Pubblichiamo in calce il comunicato Coordinamento Nazionale Mare Libero

Anna Maria Bianchi Missaglia

Il Coordinamento Nazionale Mare Libero incontra la Commissione UE a Bruxelles

(Dal sito di CoNaMaL 29 marzo 2023) Una delegazione del Coordinamento Nazionale Mare Libero APS ha incontrato a Bruxelles
alcuni dirigenti della Commissione Europea – Direzione Generale del Mercato Interno, dell’Industria, dell’Imprenditoria e delle PMI, per il tramite del Parlamentare Europeo, on. Piernicola Pedicini che sostiene e condivide le iniziative del CoNaMaL.

Il Coordinamento ha chiesto notizie riguardo l’iter della procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti dell’Italia il 3 dicembre 2020 in relazione all’ anomalia che coinvolge il settore delle concessioni balneari. Il CoNaMaL ha rappresentato il dissenso dei cittadini e dei consumatori italiani nei confronti di una politica pluridecennale che ha sempre favorito interessi di categoria a scapito del diritto all’ uso pubblico generalizzato dei beni demaniali, mantenendo una situazione di monopolio nel settore ed escludendo l’ingresso di altri soggetti, imprenditoriali o sociali. Il Coordinamento chiede che sia prioritaria la tutela ambientale delle coste italiane, minacciate dal grave problema dell’erosione, nel rispetto delle normative europee sulla gestione integrata delle zone costiere, che sia imposta una quota minima del 50% di spiagge libere e che in quelle cencesse si proibiscano strutture altamente impattanti. L’attuale sistema delle concessioni demaniali marittime deve essere completamente rivisto, applicando le direttive europee sull’ambiente e la concorrenza ed eliminando ogni tipo di proroga generalizzata alla scadenza delle concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo, come invece si è fatto in Italia dal 2009, anno di abolizione del diritto di insistenza, ad oggi anche con l’ ultima proroga prevista dal D.L. 29/12/2022, n. 198 (milleproroghe) conv. in L. 24/2/2023, n. 14 (art. 10 quater).

L’incontro è stato molto positivo in quanto i dirigenti UE hanno potuto ascoltare anche la voce di quella parte dei cittadini che si oppongono al monopolio degli attuali concessionari e alla privatizzazione delle spiagge e non solo quella delle lobby di categoria e dei loro sponsor politici. E’ anche emersa la possibilità di ulteriori iniziative del CoNaMaL da discutere direttamente in sede di Commissione parlamentare UE nei prossimi mesi. In ogni caso proseguirà la diretta interlocuzione del Coordinamento con i competenti uffici della Direzione Generale, responsabili per il monitoraggio delle iniziative legislative italiane in materia di concessioni e delle procedure di infrazione.

Vedi anche: Concessioni balneari – cronologia e materiali

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

3 aprile 2023

Vedi anche la sintesi su Norme e Tributi Plus 13 Marzo 2023 Proroga delle concessioni balneari: il Consiglio di Stato disapplica anche il “milleproroghe” A cura dell’Avv. Fabio Andrea Bifulco, Studio Legale Bifulco

NOTE

(1) VEDI Legge concessioni balneari: perfetto frattale della politica italiana 10 novembre 2017

(2) Vedi l’articolo linkato qui sopra, dove si riporta che un emendamento a firma della senatrice PD  Stefania Pezzopane – per fortuna bocciato – voleva introdurre una durata delle  concessioni balneari dai 30 ai 50 anni

(3) Vedi la sentenza del Consiglio di Stato n. 7874/2019 del 18.11.2019 https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201804296&nomeFile=201907874_11.html&subDir=Provvedimenti

vedi anche Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari novembre 2019

(4)Adnkronos 27 febbraio 2023 Concessioni balneari, la vera arma nelle mani della Ue è il Pnrr

(5) il decreto mille proroghe d.l. n. 198/2022 poi convertito in legge 24 febbraio n. 2023, n 14 LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. (23G00021) (GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023)note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2023

(6) LEGGE 5 agosto 2022, n. 118Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (22G00126) note:Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2022, ad eccezione dell’art. 31 che entra in vigore l’1/1/2023.(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 27/02/2023)(GU n.188 del 12-08-2022)

(7) (> vai al comunicato Il Presidente Mattarella ha promulgato la legge di conversione del DL 198/2022 e ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio https://www.quirinale.it/elementi/80329 )

(…) Nel caso odierno, sollevano specifiche e rilevanti perplessità, in particolare, le norme inserite, in sede di conversione parlamentare, in materia di proroghe delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive.
Questa materia è da tempo all’attenzione della Corte di giustizia europea che ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta per legge, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.
Di recente il Legislatore, con la legge 5 agosto 2022, n. 118, tenuto conto delle sentenze definitive nn. 17 e 18 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, aveva prorogato le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive fino al 31 dicembre 2023 e aveva altresì previsto che, con provvedimento motivato dell’autorità competente, quando sussistessero ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, il termine di scadenza delle concessioni potesse essere differito fino al 31 dicembre 2024.
Le modifiche odierne, apportate a tre articoli del decreto-legge e all’articolo 1 della legge di conversione, modificano in misura rilevante il quadro normativo sopra delineato.
In particolare, il termine relativo all’efficacia delle concessioni demaniali viene differito dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 e il termine entro il quale l’autorità competente può posticipare ulteriormente l’efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere con atto motivato da ragioni oggettive viene differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Inoltre, le concessioni e i rapporti in essere continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori e – si aggiunge – fino all’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di affidamento delle concessioni (in scadenza il 27 febbraio prossimo) è fatto comunque divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni. Con l’effetto di creare ulteriore incertezza considerato che la delega in questione verrà meno fra tre giorni.
Inoltre ai titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali viene consentito il mantenimento dei manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2023, con possibili casi di interferenza anche con provvedimenti giudiziari di demolizione in corso.
Per le ragioni sopra esposte, le predette disposizioni del decreto-legge e della legge di conversione, oltre a contrastare con le ricordate definitive sentenze del Consiglio di Stato, sono difformi dal diritto dell’Unione europea, anche in considerazione degli impegni in termini di apertura al mercato assunti dall’Italia nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Un ulteriore elemento problematico è legato al fatto che, alla luce delle pronunce dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha ritenuto “senza effetto perché in contrasto con l’ordinamento dell’unione europea” “qualsiasi ulteriore eventuale proroga che dovesse nel frattempo intervenire”, gli enti concedenti potrebbero ritenersi comunque legittimati a disapplicare le norme in contrasto con il diritto europeo e a indire le gare, mentre i controinteressati potrebbero essere indotti ad impugnare eventuali provvedimenti di proroga delle concessioni, alimentando ulteriormente il contenzioso.
L’esame della legge di conversione del decreto-legge in questione ha fatto dunque emergere molteplici profili critici, dei quali il più evidente è rappresentato dai ricordati emendamenti relativi alle concessioni demaniali, che potrebbero giustificare l’esercizio della facoltà attribuitami dall’articolo 74 della Costituzione.
Sono tuttavia consapevole della delicatezza, sotto il profilo costituzionale, del rinvio alle Camere esercitato nei confronti di una legge di conversione di un decreto-legge, a pochi giorni dalla sua scadenza: farebbe, inevitabilmente, venir meno, con effetti retroattivi, in molti casi in maniera irreversibile, tutte le numerose altre disposizioni che il decreto-legge contiene, determinando incertezza e disorientamento nelle pubbliche amministrazioni e nei destinatari delle norme.
Ho inoltre considerato come l’iniziativa assunta dal Governo che ho prima ricordato sia rivolta a ricondurre la decretazione d’urgenza entro i limiti costituzionali e a favorire una valutazione più rigorosa degli emendamenti.
Ho ritenuto, quindi, di promulgare la legge di conversione in questione.
Quanto alle modifiche approvate in materia di concessioni demaniali, è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l’incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento. Sarà infatti necessario assicurare l’applicazione delle regole della concorrenza e la tutela dei diritti di tutti gli imprenditori coinvolti, in conformità con il diritto dell’Unione, nonché garantire la certezza del diritto e l’uniforme applicazione della legge nei confronti dei soggetti pubblici e privati che operano in tale ambito.
Rilevo, infine, che l’articolo 1-bis, commi 1-6, come si evince dalle quantificazioni della stessa relazione tecnica, reca una copertura finanziaria insufficiente in proiezione temporale che, al fine di assicurare il pieno rispetto dell’art. 81 della Costituzione, dovrà essere integrata con il primo provvedimento legislativo utile».

Roma, 24 febbraio 2023

Roma, 24/02/2023 (II mandato)

(8) Cos’è una procedura d’infrazione Dipartimento per le politiche europee


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