Basta friggitorie nella città storica. Una proposta.
Autore : Redazione
Una proposta di modifica della delibera 36 sul commercio nella Città Storica per arginare finalmente l’invasione di friggitorie, birrerie e mangiatoie varie avanzata da Orlando Corsetti (consigliere del PD) sarà sottoposta al giudizio ed al contributo delle associazioni di cittadini martedi 10 gennaio alle ore 15 alla presenza del presidente della Commissione commercio comunale Andrea Coia del M5S e del proponente. Pubblichiamo un’approfondita disamina di Paolo Gelsomini* delle attuali normative e delle modifiche proposte
Una proposta di modifica della delibera 36 sul commercio nella Città Storica
di Paolo Gelsomini
Sintesi ragionata della delibera 36/2006 oggetto di proposta di modificazione. Dove e come si possono aprire attività di somministrazione di cibi e bevande nella Città Storica del Comune di Roma
La delibera del Consiglio Comunale 36/2006 (1), modificata dalla successiva del. 86/2009 (2), tratta del programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell’artigianato e delle altre attività di competenza della Città Storica che, ricordiamo, è definita dal Piano Regolatore Generale come “l’insieme integrato costituito dall’area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio comunale, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità….”(3)
Cerchiamo di vedere come è strutturata in estrema sintesi questa delibera 36, che cosa è fallito, e quale è l’attuale proposta di modifica maturata nella passata consigliatura su iniziativa dell’ex presidente della Commissione Commercio Orlando Corsetti che oggi, da consigliere comunale del PD, la ripropone con il coinvolgimento di molte associazioni e dello stesso primo municipio, con la consigliera Nathalie Naim in testa.
Innanzitutto la delibera attuale definisce all’art. 6 l’elenco delle attività tutelate tra le quali sono inserite quelle del settore alimentare fino a mq. 150 e gli esercizi di vicinato fino a mq. 250.
Tra le attività tutelate ci sono anche quelle dell’artigianato , ad eccezione di carrozzerie, autofficine, gelaterie artigianali, laboratori di pizzeria a taglio, friggitorie e rosticcerie, kebab e paninoteche.
E’ evidente che le attività di artigianato alimentare escluse dal numero di attività tutelate sono solo una parte della grande e fantasiosa varietà delle tipologie di attività di somministrazione alimentare, che riescono ad aprire nelle aree di pregio proprio in virtù della qualifica di “attività tutelate” che hanno finora potuto prendere il posto di una bottega di falegname, di una tappezzeria o di una vecchia cartoleria.
L’elenco è lungo e prosegue con erboristerie, librerie, dischi, video, articoli religiosi, antiquariato, gallerie d’arte, filatelia e numismatica, strumenti musicali, cartoleria, giocattoli, fiori, gioielli, alta moda, arredamento e design, profumi, negozi storici. I souvenir non possono essere venduti nelle attività tutelate.
Tali attività tutelate sono dislocate nei tessuti della città storica da T1 a T5 (dalle aree di epoca medioevale a quelle seguite all’espansione otto-novecentesca), ovunque localizzati, e T6 (aree di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme) all’interno del primo Municipio.
Qualora venga a cessare una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita l’attivazione esclusivamente di una o più delle medesime attività tutelate, appartenente al medesimo settore alimentare o non alimentare. Tale vincolo però decade quando i locali siano rimasti inutilizzati da almeno 5 anni.
Il vincolo non decade mai nelle vie o piazze elencate nel comma 3 dell’art. 6 della del. 86/2009 (2) che amplia il numero delle strade e delle piazze dove è fatto divieto assoluto di aprire attività diverse da quelle tutelate. (cfr. elenco all’art. 6 in fondo al comma3 della del. 86/2006).
L’art. 7 consente, previa domanda al Municipio competente, l’inserimento di attività di somministrazione all’interno di spazi culturali, cinema, auditorium, musei (fino al 10% della superficie della struttura); librerie, impianti sportivi (fino al 20% della superficie di vendita senza accesso diretto dalla pubblica via).
L’art. 9 al comma 1 definisce le tipologie commerciali consentite nell’area della Città Storica:
- a) Esercizi di vicinato – esercizi commerciali con superfici di vendita fino a 250 mq.;
- b) Medie superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 2.500 mq.;
- c) Grandi superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 2.500 mq.
E lo stesso art.9 al comma 2 indica le limitazioni alle quali sono soggette le tipologie commerciali consentite con riferimento ai Tessuti della Città Storica in cui sono localizzate ed in particolare:
- a) l’apertura degli esercizi di vicinato è consentita in tutto il territorio della Città Storica;
- b) l’apertura di medie strutture di vendita è consentita solo a seguito di trasferimenti di attività già precedentemente autorizzate nello stesso Tessuto di destinazione del trasferimento, purché rientranti nell’elenco delle attività tutelate di cui all’Art. 6 nei Tessuti T1, T2, T3, T4 e T5, fino a mq. 400 di superficie di vendita, fermo restando il limite di mq. 250, di cui al precedente Art. 6, I comma, lett. a.
Nel Tessuto T6 è consentito l’ampliamento fino a 600 mq. della superficie di vendita per le sole attività di media struttura già in esercizio, per la particolare conformazione urbanistica delle zone, ad esclusione del rione Testaccio per il quale la superficie non potrà comunque eccedere mq. 400;
- c) l’apertura di grandi strutture di vendita è consentita solo negli Ambiti di Valorizzazione di tipo C definiti all’art. 43 comma 2c delle Norme tecniche del PRG come “costituiti da aree dismesse e insediamenti prevalentemente non residenziali, caratterizzati dalla decadenza dell’uso originario o dalla incongruenza tra gli usi attuali e quelli auspicabili e comunque compatibili con le caratteristiche storiche, fisiche e socioeconomiche della Città storica….”
L’art. 9 sembra però essere superato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Roma che vieta nei Tessuti della Città Storica l’apertura di locali con superficie di vendita superiore ai 250 mq. Questa norma del PRG è stata finora ampiamente aggirata con operazioni di accorpamento e di utilizzazione di piani scantinati con cambio di destinazione d’uso. In effetti basta leggere tutto il comma 2 dell’art.9 sopra riportato per rendersi conto dell’estrema elasticità delle limitazioni poste.
Da qui la necessità di una variante che ponga una netta limitazione nel testo della delibera, come si vedrà nel paragrafo successivo.
Secondo l’art. 10 nei tessuti della città storica da T1 a T5 (dall’area di epoca medioevale all’espansione otto-novecentesca) ovunque localizzati e T6 (espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme) all’interno del primo Municipio, sono dichiarate incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali ed urbanistici alcune attività specifiche:
- a) commercio all’ingrosso con o senza deposito merci e show room adibiti all’esposizione e vendita tranne nelle strade del rione S. Angelo;
- b) depositi e magazzini non funzionalmente collegati con esercizi al dettaglio esistenti in zona;
- c) sale per videogiochi, biliardi ed altri giochi leciti;
- d) carrozzerie ed autofficine per la riparazione di auto;
- e) cooperative di consumo e spacci interni esercenti attività di vendita prospicienti la strada;
- f) sexy shop;
- g) hard e soft discount;
- h) attività di somministrazione nei circoli privati a livello stradale (tranne i circoli ed i centri sportivi).
Infine è degno di particolare attenzione l’art.11 che definisce le zone di rispetto e le zone omogenee nella Città Storica.
Sono zone di rispetto i rioni Ponte, Celio, Monti, Trastevere, Testaccio, Trevi, Parione, Regola, Campitelli, Sant’Eustachio, l’ex Municipio XVII, il Rione Borgo, alcune aree e quartieri dei Municipi II e III.
Sono considerate zone omogenee i rioni Castro Pretorio, Esquilino, Ripa, San Saba, Sallustiano, Ludovisi, Pigna, Colonna, Campo Marzio, Sant’Angelo.
Nelle zone di rispetto e nelle zone omogenee è vietata l’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande di qualsivoglia tipo.
Nelle zone di rispetto e nelle zone omogenee non è consentita la trasformazione di pubblici esercizi caratterizzati per la predisposizione e la somministrazione di cibi della cucina tradizionale, in esercizi per la somministrazione di cibi della sola cucina straniera, con estensione di tale divieto anche alle nuove attivazioni, derivanti da trasferimenti effettuati nell’ambito di un medesimo Municipio, ove ciò sia consentito dalla presente deliberazione.
Nelle zone di rispetto e nelle zone omogenee sono consentiti trasferimenti di sede nei seguenti casi o con le seguenti modalità:
- a) Nelle zone di rispetto, ai soli esercizi ubicati nella medesima zona di rispetto;
- b) Nelle zone omogenee del Municipio I, agli esercizi ubicati nell’ambito di ciascuna di esse e nei limiti della stessa, nonché agli esercizi provenienti dalle zone di rispetto del medesimo Municipio
Che cosa dice la proposta di modifica della delibera 36/2006 presentata dal consigliere comunale PD Orlando Corsetti in discussione presso la Commissione Commercio comunale presieduta da Andrea Coia del M5S. Verso una proposta di delibera bipartisan?
Prima di iniziare il suo iter istituzionale, la proposta di delibera di variazione della del.36/2006 (4) sarà sottoposta al giudizio ed al contributo delle associazioni di cittadini martedi 10 gennaio alle ore 15 alla presenza del presidente della Commissione commercio comunale Andrea Coia del M5S e del proponente Orlando Corsetti consigliere del PD.
Nel travagliato e confuso panorama politico romano questa delibera potrebbe costituire un precedente di buona pratica sotto l’egida della maggioranza, dell’opposizione e dei cittadini.
Dunque, che cosa dice la proposta di delibera di modifica della del. 36/2006 presentata da Orlando Corsetti?
Innanzitutto nel fatidico art. 6 tra le attività tutelate che possono aprire dappertutto vengono escluse non solo gelaterie artigianali, laboratori di pizzeria a taglio, friggitorie e rosticcerie, kebab e paninoteche, ma tutte le attività di tipo alimentare.
Così non ci saranno più dimenticanze, fraintendimenti o interpretazioni di sorta e le varie attività di artigianato alimentare, oggi tutelate come tali salvo pochissime eccezioni, non potranno più prendere il posto di una delle tante attività artigianali tutelate che chiudono nelle aree storiche della Città.
Il vincolo decade sempre quando i locali siano rimasti inutilizzati da almeno 5 anni, ma in una serie di vie e piazze riportate nel comma 3 dell’art. 6 della del. 87/2009 che amplia l’elenco della del.36/2006 e che potrebbe oggi essere ulteriormente incrementato, il vincolo non decade mai.
Inoltre, la proposta di modifica aggiunge un articolo 6 bis, dove si afferma che i gestori delle attività di vendita di prodotti alimentari che intendano attivare il consumo sul posto dei prodotti, dovranno destinare uno spazio per l’esposizione ed il consumo sul posto non superiore al 10% della superficie di vendita dell’intero esercizio, con servizio al banco, con consumo su piani di appoggio senza tavolini e sedie e con posate a perdere.
Nell’art. 9 al comma 4 si pongono dei limiti alle dimensioni delle tipologie commerciali consentite nell’area della Città Storica segnalate nel comma 1.
“In applicazione di quanto disposto dalle N.T.A. del P.R.G. di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, nei tessuti T1, T2, T3, T4 e T5 sono escluse le destinazioni commerciali con superficie di vendita oltre i 250 mq.
Nel Centro Storico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la superficie di vendita o di somministrazione non potrà superare i 150 mq e non potranno essere ammessi cambi di destinazione d’uso (art. 25 N.T.A)
Gli accorpamenti di unità immobiliari all’interno della stessa unità edilizia sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni particolari previste nella disciplina dei Tessuti della Città Storica; nelle Zone di Rispetto – ad esclusione della Zona di Piazza Alessandria, nel perimetro compreso tra Corso d’ talia, Piazzale Porta Pia, il tratto di Via Nomentana fra Piazzale Porta Pia e Viale Regina Margherita, Viale Regina Margherita nel tratto compreso tra Via Nomentana e Via Nizza, Via Nizza e Piazza Fiume – e nelle Zone Omogenee tali accorpamenti per le attività di somministrazione di cibi e bevande, di vicinato alimentare e di artigianato alimentare potranno essere consentiti nel rispetto dei limiti di superficie indicati al primo e secondo capoverso del presente comma 4.”
Nell’art.10, tra le attività dichiarate incompatibili con le esigenze di tutela dei valori ambientali ed urbanistici nei tessuti della città storica da T1 a T5 (dal medioevale all’espansione otto-novecentesca) ovunque localizzati e T6 (espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme) all’interno del primo Municipio, sono aggiunte all’elenco le seguenti attività che nell’attuale del.36 non sono previste:
- a) laboratorio artigianale alimentare;
- b) attività di vicinato del settore alimentare;
- c) attività di somministrazione all’interno delle gallerie d’arte, delle librerie e dei circoli culturali;
- d) attività di vendita parziale o prevalente della tipologia merceologica “souvenir, oggetto ricordo”;
- e) attività esercitata in locali adibiti esclusivamente alla vendita/somministrazione esclusiva tramite distributori automatici;
- f) temporary shop;
- g) fast food.
*Paolo Gelsomini architetto. Ha insegnato materie di architettura ed urbanistica presso l’Istituto per geometri Valadier. Esercita la professione e si occupa in particolare di bioarchitettura e di riqualificazioni urbane in collaborazione con altri studi. Ha fondato “Progetto Celio” nel 1994 che tuttora presiede; ha partecipato al Laboratorio urbanistico del primo Municipio; è tra i fondatori del Coordinamento Residenti Città Storica di cui è attualmente il segretario e di Carteinregola in cui collabora sui temi dell’urbanistica e della partecipazione; collabora attivamente con il gruppo C.a.l.m.a. sui temi della mobilità dell’area metropolitana romana.
(1) scarica delibera -cc_86-del-2009 del-_
(2) scarica delibera cc_36-del-2006
(3) scarica PRG prg_nta
(4) testo-defin-corsetti-prop-modifica-del-36