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Proposta di regolamento impianti sportivi di Roma: tre carenze

La "Cascianese" a Villa Ada

Un maneggio di proprietà comunale a Villa Ada

Carteinregola da due anni si occupa degli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione a privati, spesso a cifre ridicole, spesso senza gare di evidenza pubblica, spesso con concessioni scadute da anni  mai revocate, spesso con morosità accumulate, esattamente come tanti immobili di proprietà di Roma Capitale (1). Ma in questo caso c’è l’aggravante che spesso le concessioni sono state date in cambio di una serie di servizi pubblici (iniziative per le scuole, tariffe speciali per i residenti etc) che non sono stati mai erogati (senza alcun controllo da parte degli uffici). E se, anche grazie al pressing di Carteinregola, è stato finalmente pubblicato mesi fa sul sito del Comune il censimento degli impianti sportivi con tutti i dati delle concessioni, la proposta del nuovo Regolamento (2), approvata in Giunta nello scorso luglio, che dovrebbe riportare la gestione e l’affidamento delle strutture nel perimetro delle regole e dell’interesse pubblico, come si evince dall’analisi di Maria Spina*, presenta ancora notevoli carenze, soprattutto se paragonato a quello vigente in altre città come Firenze e Torino…

Nonostante gli sforzi fatti per corredarla di una serie di apparati che tenderebbero a fugare dubbi interpretativi, la proposta di Regolamento per gli Impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale (Dec. G.C. del 22 luglio 2015 n. 38 (2) risulta di difficile lettura. Basta dare uno sguardo ai regolamenti di altre città italiane, e in particolare al Nuovo Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze (2014) (3)  e al Regolamento per la Gestione sociale in regime di convenzione degli Impianti sportivi comunali della città di Torino (approvato nel 2004, modificato nel 2012) (4) per rendersi conto che esistono modelli di gestione più chiari che possono egregiamente funzionare come riferimento.

A una prima analisi, si notano comunque tre gravi carenze. La prima riguarda l’esclusione totale delle organizzazioni cittadine che invece, nei due esempi esaminati, sono tenute in considerazione e, in taluni casi, obbligatoriamente consultate (attività con le scuole, assegnazioni straordinarie degli impianti ecc.). In tal senso si veda: il Regolamento di Torino, Art. 2, comma 9: a) competenza circoscrizionale; il Regolamento di Firenze, Art. 2, comma 4 attività motorie nelle scuole… dopo un’attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio da compiersi in collaborazione con i Consigli di Quartiere”, oltre all’Art. 7, comma 5.

La seconda carenza si riferisce all’assenza di un’indicazione di base sul «Contenuto specifico delle convenzioni che regolano i rapporti concessori», sebbene la Delibera riporti che «con successiva deliberazione di Giunta Capitolina si procederà all’approvazione dello schema di disciplinare, previsto dall’art. 12 del nuovo Regolamento, da allegare al provvedimento di concessione, contenente gli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto con il concessionario, nonché la definizione delle penalità in caso di violazione degli stessi», riferendosi con ciò esclusivamente a un documento contenente obblighi e comportamenti specifici a carico del Concessionario (ad esempio: sicurezza degli impianti, puntualità dei versamenti, assicurazioni e previdenze, manutenzioni e utenze ecc.).

Alla luce di quanto successo in passato, dovrebbe invece far parte integrante della Delibera un elenco dei “contenuti minimi” che compongono la convenzione, cioè l’accordo che si stipula fra Amministrazione e Concessionario in funzione del loro comune interesse. Si vedano in proposito il Regolamento di Firenze, Art. 10, Rapporto concessorio – Contenuto specifico delle convenzioni in cui si chiariscono: le regole sulla gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.); le forme di controllo da parte del Comune; la tenuta contabile e la rendicontazione delle attività non sportive ecc. Si veda anche il Regolamento di Torino, Art. 13, Utenze e tassa raccolta rifiuti, in cui, fra l’altro, si spiegano in dettaglio le regole sul pagamenti dei rifiuti e del trattamento delle acque (nel caso di piscine comunali).

La terza carenza riguarda la mancanza di notizie specifiche in merito a “chi” ha titolo per esaminare le domande di concessione e individuare (in base ai punteggi) i soggetti aggiudicatari. È una Commissione? Un funzionario? Un gruppo di dirigenti del Dipartimento? Purtroppo la recente proposta non fa alcun riferimento comprensibile mentre negli altri Comuni si indicano chiaramente i ruoli dei funzionari preposti a tale compito. Si veda ad esempio il Regolamento di Torino agli Artt. 3 e 4, Commissioni di gara…

Last but not least. Forse sarebbe importante avere una nozione esatta del ruolo che deve ricoprire il funzionario titolato, in caso di inadempienza del Concessionario, a revocare la Concessione. Si parla sempre in generale di Dipartimento e/o Municipio competente. E purtroppo non ci sembra sufficiente.

 

Maria Spina

(1) vedi i nostri articoli:

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Un po’ di trasparenza sugli impianti sportivi pubblici (e qualche scoperta inquietante)

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(2) scarica la bozza di  delibera  REGOLAMENTO GIUNTA Proposta RC 2015 19640

(3)Regol.Impianti.Firenze

(4)Regolamento Torino

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