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Bus turistici: Roma alza le tariffe ma il Consiglio di Stato spunta l’arma delle sanzioni

  1. Mura Aureliane. ZTLbus C
  2. Anello ferroviario ZTLbus B
  3. Fascia verde ZTLbus A
  4. Grande Raccordo Anulare (GRA);
  5. Addensamenti urbani inclusi nella corona più periferica extra-GRA (escludendo Ostia e Acilia);
  6. Ostia e Acilia.

Da tempo Carteinregola insieme ad altre associazioni si occupa della proliferazione dei bus turistici nelle zone più centrali della città (1): ora un’ordinanza del Sindaco Gualtieri che introduce un aumento delle tariffe per il Giubileo (2)– aumento che a nostro avviso non ridurrà comunque il numero dei mezzi in centro – viene di fatto fortemente ridimensionata da una sentenza del CdS (3) che annulla le sanzioni previste dal Regolamento del Comune approvato dall’Assemblea Capitolina nel 2018 (4) 500 euro – riconoscendo la prevalenza di quelle stabilite dal Codice della strada (5): da € 42 a € 173 e, per i bus che tengono il motore acceso durante la sosta per mantenere in funzione l’impianto di condizionamento, da € 223 a €444. Un drastico abbattimento delle multe per i trasgressori che rende inefficace qualsiasi ordinanza (AMBM)

Tariffe più care per i pullman che si avvicineranno al centro, mentre il Consiglio di Stato spunta l’arma delle sanzioni

di Paolo Gelsomini

L’Ordinanza Commissariale del Sindaco Gualtieri

Apprendiamo dal sito del Comune di Roma (6) che, con Ordinanza Commissariale del sindaco Gualtieri, Commissario per il Giubileo, è stato modificato il sistema tariffario dei permessi bus turistici per la circolazione sul territorio di Roma Capitale, in occasione del Giubileo 2025. L’Ordinanza determina una rimodulazione temporanea del sistema tariffario dei permessi Bus turistici per la circolazione sul territorio di Roma Capitale per l’annualità 2025, al fine di razionalizzare i flussi in spostamento sul territorio in occasione del Giubileo, con l’adozione di misure indispensabili allo scopo di ridurre l’utilizzo delle aree centrali (ZTL B) in luogo di quelle dislocate nelle aree periferiche (ZTL A), con cambio modale con i mezzi pubblici e raggiungimento mediante i servizi TPL (Trasporto Pubblico Locale) delle aree centrali, che saranno caratterizzate da una più che rilevante presenza turistica.

L’Ordinanza determina una rimodulazione del costo unitario dei permessi giornalieri e a carnet per i Bus Turistici dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026, con una riduzione del costo dei permessi per il raggiungimento delle postazioni di sosta nella ZTL Bus A pari al 27% e un aumento del circa 200% degli importi dei permessi per l’accesso e la circolazione nella ZTL Bus B, sia per quanto riguarda i permessi giornalieri che quelli a carnet

Al fine di favorire ulteriormente il sistema di intermodalità con i servizi TPL per il raggiungimento delle aree centrali del territorio, viene introdotto uno specifico biglietto BIRG – TPL, rilasciato in favore di coloro che usufruiranno dei servizi di trasporto a mezzo Bus Turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 €, in luogo della tariffa ordinaria pari a 8 €.

Perché l’Ordinanza va letta insieme alla sentenza del Consiglio di Stato sulle sanzioni

L’Ordinanza del Sindaco esposta sopra, va letta insieme alla Sentenza della Sezione Quinta del  Consiglio di Stato (CdS) sul ricorso di un operatore di bus turistici contro Roma Capitale e nei confronti di Roma Servizi per la Mobilità srl pubblicata il 2 settembre 2024.

Secondo la sentenza la violazione riferita al parcheggio in aree non riservate ai bus turistici deve intendersi già sanzionata ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 8 dell’art. 157 del Codice della Strada.

Risulta pertanto illegittimo il disposto dell’art.10 della Delibera di Assemblea capitolina n.55/2018 (Regolamento sulla circolazione e la sosta dei bus turistici) che, nello specificare ulteriormente le condotte sanzionabili, riconducibili agli indicati disposti del Codice della Strada, illegittimamente sottopone la medesima condotta a due diverse sanzioni, una prevista dal Codice della Strada, e l’altra dal Regolamento comunale.  Va dunque annullato l’art. 10 della D.A.C. n. 55/2018.

Entrando nel dettaglio del confronto tra i punti in questione della delibera 55/2018 e della sentenza del Consiglio di Stato (3), quest’ultima  annulla di fatto gli effetti sanzionatori della   delibera AC citata(4) che applicava lasanzione massima di 500 euro prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali), diminuita del 10%, in caso di accesso alle zone ZTL BUS A, B e C, del 20% in caso di uso improprio del contrassegno, del 40%, in caso di sosta di un bus fuori dalle aree autorizzate e al di fuori dell’orario consentito. 

Il Consiglio di Statoriconosce così la prevalenza delle sanzioni stabilite dal nuovo Codice della strada (5) che all’art.7 comma 14 prevede sanzioni da € 42 a € 173 eper violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Inoltre, per i bus che tengono il motore acceso durante la sosta per mantenere in funzione l’impianto di condizionamento, è prevista dal Codice della Strada all’art.157 comma 7 bis una sanzione da € 223 a €444.

Da queste cifre appare quindi evidente il ridimensionamento delle sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada rispetto a quelle contenute nella delibera 55/2018 art.10.

In definitiva, la sentenza del CdS dichiara quindi inammissibile solo l’art. 10 della del. 55/2018 sulle sanzioni perché non si possono aggiungere sanzioni a quelle già previste dal Codice della Strada.

Questa sentenza del Consiglio di Stato influisce sull’efficacia delle tariffazioni disincentivanti che il Comune potrà applicare come pensano il Sindaco con l’ordinanza di aumento delle tariffazioni e l’assessore alla mobilità comunale Eugenio Patanè. Infatti appare evidente che l’Ordinanza sindacale esca indebolita vista la diminuzione delle sanzioni – irrisorie se si considera il volume d’affari – che sarà un deterrente assai poco efficace per i pullman che trasgrediscono ogni regola, che potranno eludere ogni aumento di tariffa.

D’altro canto la sentenza ribadisce  il diritto del Comune a istituire nuove ZTL con relative tariffazioni.

E su questo punto si conferma la necessità di un nuovo Regolamento di ingressi, circolazione e soste dei bus turistici che non si limiti solo alle tariffazioni differenziate né tantomeno si fondi sulla speranza di dissuasione delle multe.

Ecco perché la nostra proposta di un nuovo regolamento che porteremo al Convegno degli Stati Generali del 17 ottobre per la costituzione degli Stati Generali contro l’Iperturismo, appare sempre più attuale e necessaria.

p.g.

Segna la data: 17 ottobre 2024Stati generali contro l’iperturismo alle ore 16,30 – Sala in Via M. Dionigi, 59 (Piazza Cavour) Roma

30 settembre 2024

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) vedi le ultime iniziative:

Lettera appello al Sindaco per la circolazione e la sosta dei Bus turistici 3 Aprile 2024

Per non morire di bus turistici – il video e il podcast della conferenza stampa 28 Marzo 2024

L’Appello al Sindaco: per il Giubileo serve un nuovo regolamento per la circolazione e la sosta dei bus turistici 6 Maggio 2023

(2) vedi Ordinanza 33/2024 Sindaco Commissario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025

(3) Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2023, proposto da OMISSIS contro Roma Capitale… nei confronti Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II, 7 dicembre 2022, n. 16307

Riportiamo qui alcuni estratti legati al tema di interesse: (evidenziazioni in grassetto di Carteinregola)

(…) DIRITTO

  1. Il presente giudizio d’appello ha ad oggetto i provvedimenti con i quali
    Roma Capitale ha disciplinato tre zone a traffico limitato a pagamento, rivolte
    ai veicoli impiegati sui servizi di linea non soggetti ad oneri di servizio
    pubblico e ai servizi di noleggio con conducente, confermando, quanto alla
    delimitazione, nella sostanza due zone (le vecchie ZTL 1 e 2, rispettivamente
    sostituite dalla ZTL B ed A) ed istituendone una nuova (la ZTL C,
    corrispondente al Centro Storico).
    In particolare l’odierna appellante in prime cure ha impugnato:
  • con il ricorso introduttivo la Delibera di Giunta Capitolina n. 262 del 30
    novembre 2017, con cui sono state istituite le ZTL BUS A, B e C e la
    Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 55 del 15 maggio 2018, con cui è
    stato definitivamente approvato il nuovo “Regolamento per l’accesso e la
    circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C”, “nonché per quanto
    occorrer possa”, la deliberazione dell’Assemblea Capitolina (commissario
    straordinario) n. 18 del 31 marzo 2016;
  • con il ricorso per motivi aggiunti la Determinazione Dirigenziale n. 643 del
    3 agosto 2018, con cui Roma Capitale ha introdotto specifiche procedure
    operative tese a dare attuazione al nuovo Regolamento

(…)

19. Con il quinto motivo le appellanti sottopongono a critica la statuizione
di prime cure, laddove ha sia dichiarato inammissibile, sia rigettato nel merito la
doglianza riferita alla duplicazione delle sanzioni pecuniarie previste nel
Regolamento (art. 10 della D.A.C. n. 55 del 2018), in quanto dirette a colpire
condotte già sanzionate dal Codice della Strada

19.1. Quanto al rilievo dell’inammissibilità assume come il collegio non aveva
dato l’avviso relativo al rilievo d’ufficio, ex art. 73 comma 3 c.p.a., e come
peraltro la censura sia ammissibile, avuto riguardo alla portata lesiva della
prescrizione e alla circostanza che la fase di irrogazione delle sanzioni
rientrerebbe nella giurisdizione del G.O., che non potrebbe annullare il
Regolamento.
Nel merito la statuizione sarebbe errata in quanto l’art. 7bis del TUEL, nel
delineare le sanzioni che i Comuni possono applicare per la violazione dei
regolamenti comunali, prevede la clausola di riserva “salvo diversa disposizione di
legge”, nella quale rientra certamente il Codice della Strada che sanziona le
medesime condotte descritte nel Regolamento oggetto di impugnativa. Del
tutto inconferente sarebbe pertanto il richiamo operato dal primo giudice alla
potestà regolamentare in materia di trasporto pubblico locale attribuita a
Comuni dal d.lgs. n. 422/1977 e dalla successiva l.r. Lazio n. 30/1998.
Pertanto, in tesi di parte appellante, andrebbe necessariamente applicata la
sanzione prevista dal Codice della Strada, senza possibilità di “aggiungere”
autonome sanzioni pecuniarie per le medesime condotte già sanzionate dalla
legge.
Per ogni singola condotta gli organi di polizia locale invece darebbero avvio a
due distinti procedimenti, l’uno ai sensi del Codice della Strada e l’altro ai
sensi della l. 689/1981, sostenendo costi esorbitanti sia in sede di
accertamento, sia in sede giudiziaria, ove l’Amministrazione rimarrebbe
sempre soccombente nel contenzioso per l’annullamento delle ordinanze ex l.
689/1981, avuto riguardo alla giurisprudenza consolidata del G.O..
19.2. La censura è fondata nel senso di seguito precisato.
In primis va osservato come non rilevi la dedotta violazione dell’art. 73 comma
3 c.p.a., posto che il giudice di prime cure ha comunque vagliato nel merito la
censura, per cui non si pone nemmeno un problema di rimessione al Tar, ex
art. 105 comma 1 c.p.a., per violazione del contraddittorio.
19.2.1. Ad avviso di questo collegio la censura è peraltro ammissibile.
19.2.2. Il collegio non ignora il consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo il quale è inammissibile l’impugnazione di un atto regolamentare
contenente prescrizioni generali e astratte, non immediatamente
autoapplicative, ma anzi necessitanti di atti attuativi: come tale esso non è
immediatamente lesivo, ma va impugnato unitamente agli atti che, dandone
concreta applicazione, rendono attuale l’interesse del destinatario ad attivare i
rimedi giurisdizionali.
Tale orientamento peraltro risulta condivisibile nella misura in cui il disposto
regolamentare non autoapplicativo – c.d. volizione preliminare – debba essere
impugnato in via differita unitamente all’atto attuativo che abbia concretizzato
la lesione (solo potenziale al momento dell’adozione dell’atto regolamentare),
potendo in siffatta ipotesi il G.A. annullare l’atto regolamentare ed in via
derivata l’atto attuativo, radicante l’interesse a ricorrere.
19.2.3. Lo stesso peraltro, ad avviso del collegio, non risulta del tutto
estensibile nell’ipotesi in cui la cognizione dell’atto attuativo non rientri della
giurisdizione del G.A. ma, come nell’ipotesi di specie, del G.O. che, come
noto, non può annullare i disposti regolamentari illegittimi, ex art. 5 della
L.A.C. (l. 20 marzo 1865, n. 2248), ma solo disapplicarli ai fini
dell’annullamento degli atti applicativi rientranti nella propria giurisdizione.
In siffatta ipotesi il disposto regolamentare illegittimo, nell’ottica
dell’effettività della tutela giurisdizionale ed onde evitare un’impugnativa
dell’atto applicativo innanzi al G.O. – che peraltro giammai può annullare l’atto
regolamentare a monte – ben può essere sindacato a monte dal G.A., avente
giurisdizione in materia, in forza della sua potenziale lesività e della possibilità
di sua reiterata applicazione, specie nell’ipotesi in cui lo stesso, come nella
specie, abbia destinatari circoscritti – ovvero le società operanti nel trasporto
di linea privato – che debbono ad esso uniformare la loro condotta, restando
peraltro nella facoltà della parte di adire il G.A. solo successivamente
all’adozione dell’atto applicativo, senza incorrere nella pronuncia di
decadenza; in tal senso vanno condivise quelle sentenze che ammettono
l’impugnazione dell’atto regolamentare una volta intervenuta l’adozione
dell’atto applicativo, rimesso al sindacato del G.O. (ex multis Cons. Stato, sez.
V , n. 5145 del 2017).
Ed invero la possibilità di adire in via preventiva il G.A., onde ottenere a
monte l’eliminazione dall’ordinamento giuridico dell’atto regolamentare
illegittimo, evita il successivo ricorso al G.O. contro l’atto applicativo e quindi
il ricorso alla doppia via giurisdizionale, realizzando così più compiutamente
l’effettività della tutela giurisdizionale.
19.3. Ciò posto la censura è meritevole di accoglimento.
19.3.1. L’art. 10 [Sanzioni] della D.A.C. n. 55/2018 (1) prevede infatti che “Chiunque, senza
aver provveduto alla registrazione e all’acquisto del permesso/autorizzazione, secondo
quanto previsto dal presente provvedimento, acceda nelle zone ZTL BUS A, B e C è
soggetto alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

  1. sanzione massima prevista dall’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/00, in caso di uso di un
    contrassegno contraffatto di cui al punto b) e, in caso di mancato rispetto della normativa
    antinquinamento di cui al punto d) del precedente articolo 9;
  2. sanzione massima prevista dall’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/00*, diminuita del 10%, in
    caso di accesso alle zone ZTL BUS A, B e C in assenza del permesso di cui al punto e)
    del precedente articolo 9**
    ;
  3. sanzione massima prevista dall’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/00, diminuita del 20%, in
    caso di uso improprio del contrassegno (uso del contrassegno su un bus diverso da quello per
    cui è stato rilasciato, effettuazione di servizi non consentiti dal contrassegno, fotocopia del
    contrassegno, sosta nelle aree preposte di un bus autorizzato al solo transito) di cui al punto
    a) del precedente articolo 9;
  4. sanzione massima prevista dall’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/00, diminuita del 40%, in
    caso di sosta di un bus fuori dalle aree autorizzate e al di fuori dell’orario consentito di cui
    al punto c) del precedente articolo 9**;
  5. sanzione massima prevista dall’art. 7 bis del d.lgs. n. 267/00, diminuita del 50%, in
    caso di circolazione dell’autobus in violazione dei limiti fissati dal permesso rilasciato di cui
    al punto f) del precedente articolo 9”**
    19.3.2. L’art. 7 bis del d.lgs. 267 del 2000, posto a base di tale disposto,
    peraltro al comma 1 prevede “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni
    delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione
    amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”.
    L’art. 7 bis del T.U.E.L., nel far salva la diversa disposizione di legge pertanto
    impone, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, l’applicazione della
    (sola) normativa primaria per la sanzione della medesima condotta presa in
    considerazione dal disposto regolamentare comunale
    .
    Da ciò l’illegittimità dell’invocato disposto della D.A.C. n. 55/2018 che
    sanziona condotte già prese in considerazione dal Codice della Strada.
    Ed invero la sanzione relativa alla violazione della regolamentazione della
    ZTL è già contenuta nel comma 14 dell’art. 7*** del Codice della Strada
    , nella
    formulazione vigente ratione temporis, da intendersi riferito a tutte le modalità di
    violazione delle limitazioni concernenti le ZTL di cui al precedente comma 9

    (“I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le
    zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
    circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul
    territorio. [….] I Comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a
    motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma) –
    laddove il comma 13 bis dell’art. 7**** del Codice della Strada sanziona le
    condotte vietate dal precedente comma 1 lett. b), riferito alla circolazione con
    veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie
    inferiori a quelle prescritte con ordinanza sindacale.
    La violazione riferita al parcheggio in aree non riservate ai bus turistici deve
    invece intendersi già sanzionata ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e
    8 dell’art. 157***** del Codice della Strada.

    Risulta pertanto illegittimo il disposto regolamentare de quo che, nello
    specificare ulteriormente le condotte sanzionabili, riconducibili agli indicati
    disposti del Codice della Strada, viola la clausola di prevalenza recata dal
    medesimo art. 7 bis del TUEL
    (“Salvo diversa disposizione di legge”), con la
    conseguenza che Roma Capitale illegittimamente sottopone la medesima
    condotta a due diverse sanzioni, una prevista dal Codice della Strada, e l’altra
    dal Regolamento comunale, in erronea applicazione dell’invocato disposto
    dell’art. 7 bis del TUEL.

    19.4. Per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, va dunque annullato
    l’art. 10 della D.A.C. n. 55/2018.
  6. In conclusione l’appello va accolto con riferimento al solo quinto motivo,
    con conseguente accoglimento in parte qua del ricorso di prime cure ed
    annullamento dell’art. 10 della D.A.C. n. 55 del 2018, in riforma della sentenza
    impugnata, mentre va respinto per il resto.
  7. Stante l’accoglimento solo parziale dell’appello, la complessità delle
    questioni trattate e la sussistenza di un diverso orientamento giurisprudenziale
    quanto all’impugnativa degli atti regolamentari non auto applicativi, sussistono
    i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite del doppio
    grado di giudizio.
    P .Q.M.
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente
    pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie con
    riferimento al quinto motivo, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza
    appellata, accoglie il ricorso di primo grado limitatamente all’annullamento
    dell’art. 10 della D.A.C. n. 55/2018. Lo respinge per il resto

(*)DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 06/07/2024) (GU n.227 del 28-09-2000 – Suppl. Ordinario n. 162)

Art. 7-bis Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(**) cit. Art.9 Deliberazione Assemblea Capitolina n. 55-2018.pdf

ART. 9 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, l’attività di vigilanza e controllo sarà svolta con particolare riguardo alle violazioni di seguito indicate:

  • a)  uso improprio del contrassegno (uso del contrassegno su un bus diverso da quello per cui è stato rilasciato, effettuazione di servizi non consentiti dal contrassegno, sosta nelle aree preposte di un bus autorizzato al solo transito, fotocopia del contrassegno);
  • b)  uso di un contrassegno contraffatto;
  • c)  sosta di un bus fuori dalle aree autorizzate e al di fuori dell’orario consentito;
  • d)  mancato rispetto della normativa antinquinamento;
  • e)  accesso alle ZTL BUS A, B e C in assenza del permesso e/o dell’autorizzazione;
  • f)  circolazione dell’autobus in violazione dei limiti fissati dal permesso rilasciato.

*** Nuovo codice della strada art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

comma 14 . Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. La
violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145) (163)

**** Nuovo codice della strada Art. 7 comma 13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 678 e, nel caso di reiterazione
della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (114) (124) (133) (145) (163)

*****Nuovo codice della strada Art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli

comma 5 5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

comma 8 . Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis (§), chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29)(43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)

§ comma 7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma((da € 223 a €444)). (101) (114) (124) (145)((163))

(4) Vedi Deliberazione Assemblea Capitolina n. 55-2018.pdf Regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B E C

(5) DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada. note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 03/04/2024)(GU n.114 del 18-05-1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

(6) vedi Sito di Roma Capitale Giubileo, modificato sistema tariffario permessi bus turistici 28 settembre 2024

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