canlı casino siteleri online casino rottbet giriş rott bet güncel giriş

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Capovolgere il punto di vista sulla rigenerazione urbana a Roma

Il 15 novembre scorso l’Associazione Carteinregola ha organizzato un convegno per presentare le sue  richieste al nuovo Governo e Parlamento, alla Regione Lazio e a Roma Capitale, che ha intitolato alla contrapposizione tra la città delle persone e la città della rendita (1).

Due visioni della città molto diverse e per lo più incompatibili:  la Roma che mette al centro le persone e la Roma piegata agli interessi economici di certe categorie.

Due approcci antitetici, che prevedono due diverse politiche da parte dell’Amministrazione, soprattutto nelle scelte urbanistiche e nella “rigenerazione urbana”, perché  l’ urbanistica  incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sui beni collettivi. Può essere un ottimo strumento per la lotta alle disuguaglianze sociali e territoriali, la tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del Paesaggio, della memoria e delle comunità, attraverso la pianificazione e la regia pubblica delle trasformazioni, con decisioni  democratiche  e trasparenti. Oppure può essere un mero insieme di norme che si limitano a fissare le procedure per l’iniziativa privata, senza una visione d’insieme e una direzione. Senza dimenticare che le regole, anche quando sembrano uguali, possono non esserlo affatto.

Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra diversi” diceva Don Milani: anche trattare una città dove si sono sempre più approfondite le disuguaglianze , come se fosse tutta uguale, può essere una grande ingiustizia. (nell’immagine: Le sei Rome di mapparoma)

E mettere in campo regole come alcune di quelle della Legge regionale della rigenerazione urbana, che di fatto lasciano che sia il mercato immobiliare a decidere dove intervenire, vuol dire promuovere la “rigenerazione urbana”  nei quartieri dove è più remunerativa e non dove è più necessaria.

Noi, in vista della discussione sulle modifiche alle Norme Tecniche di attuazione del Piano regolatore  approvate dalla Giunta che approderanno in Assemblea capitolina (2), su cui predisporremo delle osservazioni puntuali, chiediamo innanzitutto di capovolgere il punto di vista: non partire dalle esigenze delle forze produttive, che chiedono “semplificazione” ma anche  aumenti di cubature e cambi di destinazione indiscriminati, ma rispondere prima di tutto ai bisogni dei cittadini dei territori più trascurati, dove mancano i minimi presupposti per una decente qualità della vita.

Non solo nei quartieri storicamente più degradati, ma anche in quelli di recente costruzione che stanno continuando a sorgere nelle periferie senza alcuno spazio pubblico collettivo, spesso neanche una piazzetta con un bar e qualche negozio di prossimità.

E allora cominciamo a guardare la città dalle sue periferie, quelle che il Piano Regolatore Generale chiama la Città da ristrutturare:

Per Città da ristrutturare si intende quella parte della città esistente solo parzialmente configurata e scarsamente definita nelle sue caratteristiche di impianto, morfologiche e di tipologia edilizia, che richiede consistenti interventi di riordino, di miglioramento e/o completamento di tali caratteri nonché di adeguamento ed integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici. Nella Città da ristrutturare gli interventi sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

  • l’incremento della dotazione dei servizi e di verde attrezzato;
  • il miglioramento e l’integrazione della accessibilità̀ e della mobilità;
  • la caratterizzazione degli spazi pubblici;
  • la qualificazione dell’edilizia. (3)

Da Prg adottato particolare tavola città da ristrutturareperiferia est

______________________________________________________________________________

Nel 2003, nel Piano Regolatore adottato si individuano “Quarantaquattro quartieri della “città svantaggiata” che corrispondono a Schemi di riferimento per la Città da ristrutturare“, per i nuovi Municipi che dovrebbero promuovere i Programmi Integrati”.

Sono passati 20 anni e la città da ristrutturare è ancora da ristrutturare.

Se guardiamo la mappa degli interventi previsti, o le mappe del reddito complessivo o del disagio sociale di mapparoma, ma anche una mappa di un’agenzia immobiliare che indica il valore degli appartamenti, balza agli occhi una Roma sempre, e sempre più, disuguale.

a sinistra da mapparoma Reddito complessivo medio 2021 (€) – a destra pubblicità di un’agenzia immobiliaremarzo 2023

Qualche mese fa il Dipartimento urbanistica ha affidato a Risorse per Roma l’elaborazione cartografica (4) finalizzata all’individuazione del territorio urbanizzato in cui sono ammessi gli interventi artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge Regione Lazio n. 7/2017 , quella della Rigenerazione urbana.

Rimamandando a un più dettagliato approfondimento delle caratteristiche dei vari articoli della legge (5), possiamo vedere fin d’ora  come tutte le mappe estendano gli interventi consentiti indistintamente su tutto il territorio urbanizzato, con la sola eccezione, in alcuni casi, dell’area storica interna alle Mura aureliane.

Così la presentazone sul sito del Dipartimento Urbanistica(4):

La Legge della Regione Lazio n. 7/2017 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, detta disposizioni legislative e regolamentari finalizzate a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate e di tessuti edilizi disorganici o incompiuti e riqualificare edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico e efficientamento energetico”.

Risorse per Roma distingue due fattispecie che ritiene di poter dedurre dalla legge regionale:

a)“Interventi Urbanistici”, individuati all’art. 2: Programmi di rigenerazione urbana (6)

b) “Interventi Edilizi”, individuati nei seguenti articoli: art. 3 Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio (7)

Si tratta, a nostro avviso, di una  semplificazione in palese contrasto con i contenuti e le finalità delle norme citate; si evidenzia in proposito che l’art. 2 definisce i Programmi di rigenerazione urbana come “un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici” mentre l’art. 3 demanda ai comuni il compito di individuare “ambiti territoriali urbani” i quali, con tutta evidenza, non possono identificarsi con un singolo immobile.

Questa la relativa rappresentazione cartografiche di RxR dove sono ammessi interventi artt. 2 e 3

Questa dell’art. 4 Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici; (8)

Questa degli art. 5 Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici (9) e art. 6 Interventi diretti: da attuarsi previa acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio, ove necessario, del Permesso di Costruire Convenzionato, in conformità alle   disposizioni del d.P.R. 380/2001 (10);

Assimilare gli interventi a una mera trasposizione cartografica vuol dire consegnare  agli operatori economici e quindi alla legge del profitto il compito di ridisegnare la città e il destino dei cittadini di oggi e di domani.

Noi pensiamo che questo modello debba essere rovesciato, partendo dai territori e dai loro bisogni, con la guida pubblica  degli interventi e la partecipazione degli abitanti.

Aveva cominciato con le Conferenze urbanistiche in tutti i Municipi l’allora assessore all’urbanistica della Giunta Marino Giovanni Caudo, con la stesura, da parte di cittadini, associazioni e comitati di quartiere, della Carta dei valori – Risorse e obbiettivi, dei territori di Roma (11).

Carta dei valori municipali del II Municipio

Quelle Carte dei valori dovrebbero essere la base di partenza di qualsiasi vera rigenerazione urbana di Roma.

Tutto il resto è la solita rendita romana

Anna Maria Bianchi Missaglia

NOTE

(1)vedi La città delle persone o la città della rendita? – il Convegno dei 10 anni di Carteinregola con le nostre richieste alla politica vai alle richieste per la Rigenerazione Urbana La città che rigenera le comunità/ La città che demolisce  la memoria

(2) vedi Arrivano le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore con il testo e la Relaizone della Proposta di Deliberazione 16 giugno 2023

(3) Scarica NTA PRG 2008

(4) Vedi Ambiti territoriali di applicazione della LR 7/2017 per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio

(5) Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizioNumero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017

vedi anche vedi PianoCasa/Legge rigenerazione urbana Lazio cronologia e materiali

(6) Art. 2 (Programmi di rigenerazione urbana)

  1. Nelle porzioni di territorio urbanizzate di cui all’articolo 1 sono consentiti, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e su proposte dei privati, programmi di rigenerazione urbana costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, con finalità di interesse generale e con il riuso dei materiali derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile ed infrastrutturale, a riqualificare il contesto urbano in situazione di criticità e di degrado ed a recuperare e riqualificare gli ambiti, i complessi edilizi e gli edifici dismessi o inutilizzati al fine del miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali, culturali e paesaggistiche, inclusi i programmi volti a potenziare la mobilità sostenibile, a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana e al conseguimento dell’autonomia energetica basato anche sulle fonti rinnovabili.
  2. La realizzazione dei programmi è subordinata all’esistenza, adeguamento o realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche ed alla dotazione o integrazione degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
  3. Per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il comune verifica le condizioni per l’applicazione di quanto disposto all’articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001.
  4. I comuni, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all’articolo 1, valutando anche le proposte dei privati, ivi incluse quelle presentate da associazioni consortili di recupero urbano, approvano con le procedure di cui al comma 6 i programmi di rigenerazione urbana, indicando:
    1. a) la strategia localizzativa e di promozione sociale nonché le correlazioni e le ricadute rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, evidenziate in uno schema d’inquadramento;
    2. b) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, sociali ed economici che si intendono conseguire attraverso la riduzione dei consumi idrici, energetici e della impermeabilizzazione dei suoli nonché gli interventi ammessi, ivi inclusa la delocalizzazione;
    3. c) le prescrizioni da seguire nella progettazione degli interventi;
    4. d) le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione di opere pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive in misura non superiore al 35 per cento della superficie lorda esistente;
    5. e) le destinazioni d’uso consentite nell’ambito del programmadi intervento;
    6. f) la quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica e nel caso di edilizia sociale una quota non inferiore al 20 per cento;
    7. g) le opere di mitigazione e compensazione ambientale;
    8. h) le opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare;
    9. i) le aree verdi e verdi attrezzate;
    10. l) le politiche pubbliche, in particolare abitative, sociali, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
    11. m) il programma dettagliatodelle iniziative per la partecipazione civica e per il coinvolgimento di enti, forze sociali, economiche e culturali interessati ai programmi di rigenerazione;
    12. n) i soggetti pubblici, sociali ed economici che si ritiene utile coinvolgere nell’elaborazione, attuazione e gestione dei programmi di rigenerazione e le modalità di selezione dei soggetti privati;
    13. o) una relazione di fattibilità contenente il quadro economico ed i criteri per valutare la fattibilità dei diversi programmi di rigenerazione, in particolare considerando come riferimento il Protocollo ITACA Regione Lazio alla scala edilizia e urbana.
  5. Le premialità di cui al comma 4, lettera d) sono aumentate del 5 per cento nel caso in cui la superficie di suolo coperta esistente sia ridotta di almeno il 15 per cento a favore della superficie permeabile.
  6. I programmi di rigenerazione urbana si attuano attraverso i programmi integrati di intervento o di recupero di cui alla l.r. 22/1997 e successive modifiche da approvare, se in variante allo strumento urbanistico generale vigente, con le procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche ovvero mediante accordo di programma. Nel caso di programmi conformi allo strumento urbanistico si applicano le procedure di cui all’articolo 1 della l.r. 36/1987 e successive modifiche.
  7. Qualora l’intervento di rigenerazione urbana comporti la delocalizzazione con trasferimento delle relative cubature, il progetto di ricollocazione deve contenere anche quello relativo alla sistemazione ed alla bonifica, ove necessaria, delle aree liberate dalla demolizione, da adibire ad utilizzazioni coerenti con finalità di interesse pubblico. Gli interventi di bonifica, a carico dei titolari delle aree interessate, in particolar modo dei siti industriali dismessi, sono condizione obbligatoria per realizzare tutti gli interventi previsti dalla presente legge e devono essere ultimati inderogabilmente prima di qualsiasi cambio di destinazione d’uso e/o di rilascio del titolo abilitativo edilizio.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
  9. La Regione riconosce il diritto dei cittadini all’informazione e partecipazione civica nell’elaborazione di tutti i programmi di trasformazione dei territori, compresi i programmi di rigenerazione urbana. L’adozione dei programmi di rigenerazione urbana da parte dei comuni è subordinata allo svolgimento di specifiche attività di informazione e partecipazione civica secondo quanto dettato dai relativi regolamenti comunali. Nei provvedimenti approvativi devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione nelle modalità stabilite dall’amministrazione comunale.
  10. Al fine di promuovere la qualità urbanistica, edilizia ed architettonica del programma di rigenerazione urbana, le premialità consentite dal presente articolo sono aumentate del 5 per cento nelcaso in cui gli interventi previsti dallo stesso programma siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione.
  11. Per le finalità di sostenibilità ambientale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche nonché il Protocollo ITACA Regione Lazio, raggiungendo come livello minimo il punteggio 3 relativo alla migliore pratica corrente. Per le medesime finalità, nei programmi di cui al presente articolo si deve prevedere, nella misura minima del 30 per cento, l’utilizzo di materiali di recupero derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile.

(7) Art. 3
(Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio)

  1. I comuni, con una o più deliberazioni di consiglio comunale, individuano, anche su proposta dei privati, ambiti territoriali urbaninei quali, in ragione delle finalità di cui all’articolo 1, sono consentiti, previa acquisizione di idoneo e validotitolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, come recepito dall’articolo 1 ter della l.r. 36/1987, interventi di ristrutturazione edilizia e urbanisticao interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 30 per cento.
  2. Per gli interventi di cui al presente articolo è consentito il mutamento delle destinazioni d’uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari all’interno delle categorie funzionali di cui al comma 6, con il divieto di mutamento delle destinazioni d’uso finalizzato all’apertura delle medie egrandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche e integrazioni.
  3. Per gli interventi di cui al presente articolo è altresì consentito delocalizzare la ricostruzione e/o edificare la sola premialità di cui al comma 1 in aree trasformabili all’interno dell’ambito territoriale di cui al comma 1, prevedendone, ove necessario, il cambio della destinazione d’uso oltreché il superamento degli indici edificatori. Nel caso di demolizione e trasferimento totale o parziale della volumetria esistente, resta ferma la possibilità di cessione, anche a titolo gratuito, all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera e in tal caso la bonifica della stessa, ove necessaria, a carico del proponente. Detti interventi di bonifica, ove necessari, sono condizione obbligatoria per realizzare gli interventi di cui al presente articolo e devono essere ultimati prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi.
  4. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987.
  5. Nei provvedimenti approvativi devono essere documentate le fasi, se previste, relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dall’amministrazione comunale.
  6. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d’uso individuate all’interno delle seguenti categorie funzionali:
    1. a)    residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;
    2. b)    produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
  8. Al fine di promuovere la qualità urbanistica, edilizia ed architettonica degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio, le premialità consentite dal presente articolo sono aumentate del 5 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione.

(8) Art. 4
(Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici)

  1. I comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, l’ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali individuate all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 con esclusione di quella rurale.
  2. Gli interventi di cui al presente articolo non possono prevedere l’apertura di medie egrandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 33/1999.
  3. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.
  4. Nelle more dell’approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purché non ricadenti:
    1. a)    nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
    2. b)    all’interno delle zone omogenee D di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
  5. Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale.

(9) Art. 5
(Interventi per il miglioramento sismico e per
l’efficientamento energetico degli edifici)

  1. Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie.
  2. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento.
  3. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
  4. Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:
    1. a)    in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando superfici preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato; (7)
    2. b)    nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;
    3. c)    nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001.
  5. Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla l.r. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
  6. Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla presente legge, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.
  7. Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
  8. La variante di cui al comma 1, in difformità rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, è ammessa anche nel caso in cui i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, purché la relativa disciplina sia estesa all’intero territorio comunale.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.
  10. Nei comuni della Regione individuati dall’Allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modifiche, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, gli interventi di ampliamento mediante la realizzazione di un corpo edilizio separato di cui al presente articolo possono essere autorizzati anche in altro lotto nella disponibilità del richiedente purché sito nello stesso territorio comunale su cui insiste l’edificio e non ricadente in zona omogenea E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad eccezione di quelle in cui sia comprovata l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001.

(10) Art. 6
(Interventi diretti)

  1. Per il perseguimento di una o più delle finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta. (2a)
  2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 sono consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. (8)
  3. In applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti:
    1. a)    interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento degli edifici esistenti;
    2. b)    interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti.
    3. (…)

(11) L’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Trasformazione urbana intendeva raccogliere temi, riflessioni, argomenti, segnalazioni dai territori e costituire un percorso ragionato e condiviso con la cittadinanza e ci comitati di quartiere. I gruppi di lavoro di ogni Conferenza dei singoli Municipi hanno individuato criticità ed obbiettivi, elaborando un documento finale, la Carta dei valori – Risorse e obbiettivi, che avrebbero dovuto essere la base della Conferenza urbana cittadina (vedi Dentro i Municipi: i quartieri, i dati, i documenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *