Carta per la Qualità: pubblicati gli aggiornamenti (e ci sono 30 giorni per mandare osservazioni)
Autore : Redazione
Sono stati pubblicati gli adeguamenti e gli aggiornamenti degli elaborati gestionali del Piano Regolatore G1. “Carta per la Qualità” e G2. “Guida per la Qualità degli interventi”. Comunica il sito istituzionale del Comune (1) che “Al fine di favorire l’informazione e la consultazione della cittadinanza, gli atti relativi all’aggiornamento dell’elaborato gestionale G1.Carta per la Qualità 2008-2022, di seguito allegati, sono pubblicati nella sezione riservata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito https://www.comune.roma.it/gedalbonet/ e liberamente consultabili” e che “entro trenta giorni dalla pubblicazione i soggetti destinatari o interessati avranno la possibilità di presentare memorie o osservazioni scritte“.
Cos’è la Carta per la Qualità?
Così la descrivono le Norme Tecniche di Attuazione del PRG del 2008:
Art.16. Carta per la qualità
1. Nell’elaborato G1.“Carta per la qualità”, e nel connesso Sistema informativo messo a disposizione dal Comune, sono individuati gli elementi che presentano particolare valore urbanistico, architettonico, archeologico e monumentale, culturale, da conservare e valorizzare. Tali elementi sono così articolati:
a) morfologie degli impianti urbani;
b) elementi degli spazi aperti; c) edifici con tipologia edilizia speciale; d) edifici e complessi edilizi moderni; e) preesistenze archeologico monumentali; f ) deposito archeologico e naturale nel sottosuolo; g) locali e attività di interesse storico, artistico, culturale.
2. Sono inseriti di diritto nella Carta per la qualità i beni certi individuati nella “Carta dell’Agro” e riportati nel “Piano delle certezze”, fatte salve le modifiche di posizionamento e le esclusioni di beni non sussistenti, accertati in sede di formazione della Carta per la qualità; sono altresì inseriti di diritto i beni culturali immobili e i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 10, 136, lett. a), b), c), e 142, comma 1, lett. m), del D.LGT n. 42 del 22 gennaio 2004. (2)
(dal sito del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica) Gli aggiornamenti sull’elaborato gestionale Carta per la Qualità dal 2008 al 2022 riguardano: a) aggiunta di nuovi elementi/beni non censiti; b) modifica geometrica e/o di classe di elementi già esistenti; c) modifica geometrica e/o di classe, con ricodifica, di elementi già esistenti; d) eliminazione di elementi esistenti nell’elaborato che a seguito di verifica sono risultati distrutti o riconosciuti come errori materiali o declassati dalla Sovrintendenza Capitolina; e) eliminazione e/o modifica degli edifici compresi nella Famiglia c) Edifici con tipologia edilizia speciale – Classe: ad impianto seriale, Tipologia AL Albergo – OS Ospedale – US Edifici per servizi e uffici a seguito di verifica; f) poligonazione e inserimento nella Famiglia “Edifici e complessi edilizi moderni” dei villini e palazzine “d’autore” costruiti tra la fine del XIX sec. e la metà del XX sec., presenti nel I e II municipio.
L’ammodernamenro periodico degli elaborati gestionali di PRG sono di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 5 dell’art. 2 delle NTA. Il successivo comma 6 dispone che “ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, gli atti di modifica di cui al co. 5, esclusi quelli di mero recepimento, sono resi noti, prima della loro approvazione, mediante avviso pubblico ed esposti nelle sedi del Comune e dei Municipi interessati per un periodo di 30 giorni, durante i quali i soggetti destinatari o interessati possono presentare memorie o osservazioni scritte; il provvedimento di approvazione dà atto delle osservazioni pervenute e dei principali temi emersi”.
La Carta per la Qualità è uno strumento importante per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, poichè l’approvazione di progetti riguardanti tali beni, se tutelati per legge, è subordinata al parere favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, se non tutelati per legge, è comunque subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale. Tuttavia si noti che si parla di “parere favorevole” e non di “autorizzazione”, come ad esempio l’autorizzazione paesaggistica, vigente per tutti i centri storici del Lazio ma non per il centro storico – e men che meno la città storica- di Roma (3).
Segnala sempre la pagina dedicata dal sito del dipartimento urbanistica che i singoli elementi della Carta per la Qualità oggetto della Determinazione Dirigenziale Rep. QI 1085/2023, saranno inoltre interrogabili, secondo le modalità descritte nella Relazione Tecnica (punto 6.) allegata alla D.D. Rep. 1085/2023, anche su apposito Sistema informativo geografico, pubblicato on-line al seguente indirizzo:
Ulteriori informazioni possono essere richieste a Direzione Pianificazione Generale Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche a seguente indirizzo Email: cartaperlaqualita@comune.roma.it
Sono da oggi consultabili online gli atti relativi all’adeguamento del Disegno definitivo degli elaborati gestionali G1. “Carta per la Qualità” e G2. “Guida per la Qualità degli interventi” di cui alla deliberazione C.C. 18/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale e quelli relativi all’aggiornamento dell’elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” ai sensi dell’art 16, comma 12, delle NTA del PRG – stati di avanzamento 2008-2022, di cui dà atto la Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 13 giugno 2023.
Gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche successive al 2008, sono graficizzati sulla Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.), e riportati nell’Elaborato G1.“Carta per la Qualità. Aggiornamento 2022”, 34 fogli in scala 1:10.000, tavv. G1.1-G1.31, G1.a, G1.b, G1.c.
Al fine di favorire l’informazione e la consultazione della cittadinanza, gli atti relativi all’aggiornamento dell’elaborato gestionale G1.Carta per la Qualità 2008-2022, di seguito allegati, sono pubblicati nella sezione riservata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito https://www.comune.roma.it/gedalbonet/ e liberamente consultabili.
Ai sensi dell’art. 2 co. 6 delle NTA del PRG, entro trenta giorni dalla pubblicazione i soggetti destinatari o interessati avranno la possibilità di presentare memorie o osservazioni scritte, compilando l’apposito modulo e inviandolo tramite PEC a: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it indicando il seguente oggetto: “Aggiornamento dell’elaborato gestionale G1.Carta per la Qualità – stati di avanzamento 2008-2022”.
comma 3. La disciplina degli elementi di cui al comma 1 è quella delle componenti di PRG nelle quali tali elementi ricadono, nel rispetto di quanto previsto nella Parte seconda e nella Parte terza dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi
4. In particolare, con riferimento alla classificazione di cui al comma 1, dovranno essere osservate le seguenti categorie d’in- tervento:
– elementi di cui alla lett. a): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto e, ove presenti, per i beni di cui al comma 1, lett. b), c) e d);
– elementi di cui alla lett. b): categorie d’intervento di cui al precedente art. 10;
– elementi di cui alla lett. c): categorie d’intervento ammesse dalle norme di tessuto per gli edifici di interesse storico- architettonico, salvo interventi di carattere più trasformati- vo su parti degli edifici espressamente consentiti dall’Elaborato G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
– elementi di cui alla lett. d): categorie d’intervento MO, MS, RC, RE1, come definite dall’art. 9, con le specifiche di cui al paragrafo “Edifici e Complessi edilizi moderni” dell’elabora- to G2.“Guida per la qualità degli interventi”;
– elementi di cui alla lett. e): categorie d’intervento MO, MS, RC, nel rispetto delle prescrizioni stabilite in appositi prov- vedimenti comunali;
– elementi di cui alla lett. f): categorie d’intervento MO, MS, RC, ivi compresa l’asportazione a fini conservativi ed esposi- tivi, se richiesta dalla competente Soprintendenza statale;
– elementi di cui alla lett. g): categorie d’intervento MO, MS, RC, senza cambio di destinazione d’uso e nel rispetto di pre- scrizioni stabilite in appositi provvedimenti comunali. 5. Con riferimento ai beni di cui al comma 1, lett. e), in assenza del “Progetto di sistemazione” di cui al comma 6, si applicano
le seguenti particolari prescrizioni:
a) dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 50 misurati da ciascun lato del bene individuato e, in caso di elementi areali, dal perimetro dell’area individuata; analogamente dovrà essere riservata una fascia di rispetto di m. 15 per lato dall’asse dello speco di acquedotti antichi e medievali, o comunque storici, già in origine sotterranei;
b) nelle fasce di rispetto, sugli edifici esistenti diversi dagli ele- menti di cui al comma 1, sono esclusivamente consentiti interventi di categoria MO, MS, RC, RE; sugli spazi aperti sono consentiti gli interventi di categoria ambientale di cui all’art. 10 e gli interventi di sistemazione superficiale previ- sti dalle norme di componente;
c) all’esterno delle fasce di rispetto, in coerenza con quanto pre- visto dall’art. 45 del D.LGT n. 42/2004, dovranno comunque essere salvaguardate le visuali, la prospettiva e la luce dei beni dai principali punti di vista, e non alterate le condizioni di ambiente e decoro; dovranno essere altresì salvaguardate o ripristinate le interrelazioni visive e funzionali tra insiemi di beni collegati da comuni vicende storiche e insediative;
Norme Tecniche di Attuazione
d) i progetti di opere edilizie o infrastrutturali, e comunque di ogni intervento di categoria NC, ricadenti, anche in parte, entro i 100 metri di distanza dai beni tutelati per legge, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze statali.
Norme Tecniche di Attuazione
6. Gli elementi di cui al comma 1, lett. c), d), e), f ) possono esse- re oggetto di un Progetto di sistemazione, di iniziativa pubbli- ca o privata, finalizzato alla conservazione, valorizzazione e fruizione di tali beni; se funzionali a tali obiettivi, non sono pre- clusi, nell’ambito del Progetto di sistemazione, gli interventi di realizzazione di nuovi manufatti o di trasformazione di quelli esistenti, non individuati nella Carta per la qualità. Il progetto di sistemazione è redatto sulla base di indagini preliminari indirizzate e sorvegliate dalle Soprintendenze statali o dalla “Sovrintendenza comunale ai Beni culturali”, in base alle rispet- tive competenze, e di apposita Relazione scientifica che indivi- dua l’estensione più idonea dell’ambito di intervento.
7. Se i beni di cui al comma 1, lett. c), d), e), f), ricadono in ambiti ad intervento indiretto, lo strumento urbanistico ese- cutivo, o il Progetto urbano o il Programma integrato o il PAMA, devono essere corredati dal Progetto di sistemazione di cui al comma 6. Se i beni ricadono nella superficie fondiaria di interventi diretti di categoria RE e NC, effettuati su altri immo- bili, o in aree della stessa proprietà ricadenti nelle zone di rispetto di cui al comma 5, lett. a), i progetti edilizi redatti per l’acquisizione del titolo abilitativo devono essere corredati dal Progetto di sistemazione di cui al comma 6. Se i beni ricadono all’esterno delle aree oggetto di intervento indiretto o diretto, i Piani urbanistici o i Progetti edilizi devono contenere un’ac- curata ricognizione e valutazione dei beni in un più ampio contesto, in modo da assicurare il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, lett. c).
8. La definizione progettuale degli interventi di categoria NC e NIU, o di qualsiasi intervento che comporti escavazioni, perfo- razioni o rinterri, è subordinata all’effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del soggetto attuatore, indirizzate e sorvegliate dalla Soprintendenza statale compe- tente. In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D.LGT n. 42/2004, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ovvero le misure e gli interventi di tutela e/o valorizzazione, che la Soprintendenza statale dispone a carico del soggetto attuatore, e da recepire nella progettazione o variazione progettuale degli interventi trasformativi, la cui approvazione rimane subordina- ta al parere favorevole della competente Soprintendenza stata- le. Se le prescrizioni di tutela applicate vietano la riedificazione di un edificio appena demolito, si applicano gli incentivi urba- nistici di cui all’art. 21, comma 8. Per gli interventi ricadenti nella Città storica e soggetti a titolo abilitativo, che interessino i piani cantinati e i piani-terra degli edifici, viene data comunica- zione di inizio lavori alla competente Soprintendenza statale.
9. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quelli sogget- ti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere
Norme Tecniche di Attuazione
favorevole delle Soprintendenze statali competenti o della Regione, secondo le rispettive competenze.
10. Se gli elementi inseriti nella Carta per la qualità non sono tutelati per legge, l’approvazione dei relativi progetti o di quel- li soggetti alle prescrizioni di cui al comma 5, è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza comunale, che si espri- me entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento di abilitazione; nei casi di progetti da abili- tarsi tramite DIA, il parere della Sovrintendenza comunale è acquisito dal soggetto attuatore preventivamente alla presen- tazione della DIA e ne correda gli elaborati.
11. Il Progetto di sistemazione di cui al comma 6 è approvato dalla Sovrintendenza comunale, con la eventuale previa acqui- sizione del parere delle Soprintendenze statali o della Regione Lazio, in base alle rispettive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge. Se il Progetto di sistemazione è parte del Piano urbanistico o del Progetto edilizio, l’approvazione o abi- litazione degli stessi avviene previa acquisizione del parere della Sovrintendenza comunale, nonché dell’eventuale parere delle Soprintendenze statali e della Regione, in base alle rispet- tive competenze, ove siano interessati beni tutelati per legge; nel caso di Piani o Programmi urbanistici, l’acquisizione dei predetti pareri avviene preferibilmente mediante conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990.
12. La Carta per la qualità è soggetta ad aggiornamenti periodici, di norma biennali, da approvarsi con le procedure di cui all’art. 2, commi 5 e 6.
(3) Vedi PTPR cronologia materiali
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