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Case mobili: sentenza della Cassazione

Campeggio-Stoja-Pola-case-mobili-3Il 31 luglio scorso avevamo denunciato l’insidia nascosta in un piccolo comma  del cosiddetto “Decreto del fare”, poi approvato,  che avrebbe permesso  di installare case mobili  anche in aree vincolate senza permesso di costruire (> leggi il post Decreto del “fare”: l’aggiunta da non fare”), Dal sito del Gruppo di intervento giuridico Onlus, abbiamo appreso che, qualche settomana fa,  la Cassazione si è pronunciata a proposito delle “case mobili” nel campeggio “Calik Blu”, sulle sponde dello Stagno del Calich, ad Alghero (SS), stabilendo che se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio (come quello algherese), non si può prescindere da autorizzazioni espresse, sul piano urbanistico-edilizio e sul piano paesaggistico.

[ dal sito del gruppo di Intervento Giuridico onlus]

Le case mobili permanenti sul territorio non possono esser considerate strutture temporanee.

Importante pronunciamento della Corte di cassazione sulla presenza di “case mobili” all’interno dei campeggi.    Il caso concreto riguarda le 104 “case mobili” nel campeggio “Calik Blu”, sulle sponde dello Stagno del Calich, ad Alghero (SS).

“Mobili”, ma complete di sottoservizi (fogne, linee elettriche, gas) e sulle rive di una zona umida, sito di importanza comunitario (direttiva n. 92/43/CEE), area tutelata con vincolo paesaggistico e dal piano paesaggistico regionale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, nell’ambito di un procedimento penale, ne ha chiesto il sequestro preventivo, ma sia il G.I.P. (ordinanza del 20 luglio 2012) che il Tribunale del riesame (ordinanza n. 29/2012 del 5 ottobre 2012) non l’hanno concesso in quanto l’area interessata ricade nel “piano particolareggiato di Fertilia che prevede, per la destinazione d’uso a campeggio, la realizzazione di piazzole e dei relativi impianti tecnologici”, sussistendo, inoltre, l’art. 20 della legge regionale Sardegna n. 21/2011 che non considera il posizionamento di tali strutture “attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici”.

La Suprema Corte di cassazione ha capovolto l’interpretazione dei Giudici sassaresi: “la necessità o meno di titolo autorizzativo trova ragion d’essere nelle concrete modalità e caratteristiche della condotta tenuta, essendo il titolo necessario nell’insediamento che ha carattere di sostanziale stabilità e si concreta in una effettiva incidenza sull’assetto del territorio”.  In poche parole, se l’insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio (come quello algherese), non si può prescindere da autorizzazioni espresse, sul piano urbanistico-edilizio e sul piano paesaggistico.

Così , si dispone un rinvio al Tribunale di Sassari per una nuova valutazione in base al principio interpretativo espresso.

Secondo giurisprudenza, anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (art. 3, comma 1°, lettera e.5, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (art. 10 L del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).
Anche ad Alghero, quindi, si ritiene che giungeranno provvedimenti cautelari, sulle rive del Calich.

(> leggi l’intervento della cassazione sul sito del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus)


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