Proponiamo una ricostruzione della vicenda, su cui incombe la decisione di merito del TAR del Lazio, che ha già concesso ai privati la sospensiva dei provvedimenti comunali che subordinavano l’inaugurazione del centro commerciale al rispetto di alcune condizioni poste dalla Convenzione, a partire dal completamento unitario della piazza pubblica centrale, a oggi ultimata solo in parte. In ballo c’è, come al solito, la scelta tra il privilegiare l’interesse pubblico generale – e il rispetto dei patti a garanzia dei cittadini – o le ricadute economiche private. Che in una città dove si contano a decine gli interventi urbanistici dove sono andate a dama solo le edificazioni private mentre le opere pubbliche sono rimaste al palo, è un tema che bisognerebbe affrontare una volta per tutte. In calce le nostre richieste alla Commissione Urbanistica che si è svolta il 6 novembre (con il link al video della registrazione), che speriamo, visto che la linea della fermezza scelta dall’Amministrazione è per una volta condivisa anche da forze politiche di opposizione, possano concretizzarsi in atti di Assemblea Capitolina chiari e dirimenti.
Il Piano di Recupero Urbano Laurentino (PRU), nato nel 2006 per la riorganizzazione funzionale ed urbanistica del quadrante Laurentino – Fonte Ostiense, prevedeva, con lo strumento dell’Accordo di Programma, la realizzazione, tra via Laurentina, la Cecchignola e via di Tor Pagnotta, di edificazioni per mc 655. 323, che comprendevano 74.953 mc residenziali e un “comprensorio terziario” di 18,20 ettari; in particolare era prevista una nuova Centralità con una grande piazza civica, la nuova sede del IX Municipio, uffici privati, negozi e spazi per attività ricreative e per il tempo libero, con l’obiettivo “di restituire un maggiore “effetto città” ad un ambito dove appare inderogabile supplire alla carenza di spazi sociali ed aggregativi in genere, oltre a servizi per migliorare la vivibilità del quartiere“.
Oggi il Programma di Recupero Urbano del Laurentino è tornato d’attualità per la prevista e contrastata apertura del nuovo Centro Commerciale “Maximo”, così denominato per la sua dimensione superiore a quella dell’esistente e limitrofo EuRoma2, nonostante non siano state ultimate le opere pubbliche.
“Si tratta del più importante progetto di Centro Commerciale in sviluppo sul mercato italiano in questo momento. Un totale di 65.000 mq. di G.L.A. [Totale delle superficie affittabile dall’inglese Gross leasable area NdR] e 165 negozi in una location ottimale a Roma zona sud, all’uscita del Raccordo Anulare. Policentro, su incarico della SPV proprietaria, svolge attività di direzione generale delle attività di commercializzazione e coordinamento con le attività tecniche in vista dell’apertura prevista per il secondo semestre 2019.” dal sito della Società di promozione e sviluppo (http://www.policentro.it/maximolaurentino/ )
Da diversi mesi si è sviluppato un “articolato confronto”, come lo ha definito il TAR, fra Comune e Parsec, società subentrata nell’aprile 2018 a Parsitalia del gruppo Parnasi (lo stesso gruppo del Progetto dello Stadio della Roma e del centro commerciale Euroma 2, poco distante), “soggetto attuatore” di un gruppo di co-lottizzanti che comprende anche Immobildieci. Parsec intendeva inaugurare il Centro commerciale il prossimo 29 ottobre, nonostante non fossero state realizzate tutte le opere pubbliche previste dal Programma di Recupero, in particolare una parte della nuova piazza civica e il sottostante parcheggio multipiano (OP 34), relativo alla proprietà di Immobildieci. Opere che facevano parte del “pacchetto” di opere pubbliche poste come condizione dalla Convenzione Urbanistica, il cui rispetto è stato ribadito dagli Uffici comunali, sostenuto dai cittadini e dai comitati di quartiere e, con una mozione dell’8 ottobre, dalla stessa Assemblea Capitolina che ha impegnato la Giunta affinché fosse “sospeso il rilascio di tutti i titoli autorizzatori”, sostenendo la posizione di rigore degli Uffici. Tuttavia il 28 ottobre una ordinanza del TAR ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di alcuni atti di Roma Capitale che subordinavano l’apertura del centro commerciale al completamento della piazza, seppure rinviando il giudizio di merito alla camera di consiglio del prossimo 14 dicembre 2020.
Pur non essendo a conoscenza di tutti gli atti intercorsi nel tempo tra il Comune e le società interessate, dalla sintesi della vicenda contenuta nell’Ordinanza del TAR e da altri documenti che abbiamo potuto visionare, nonchè dal dibattito emerso nelle commissioni capitoline (in calce i video delle riunioni), possiamo ricostruire il confronto che si è dipanato nell’ultimo anno, a partire da una nota del 31 gennaio 2020 del Dip. Attuazione urbanistica inviata a Parsec, Laurentium e Immobildieci. Nella lettera il Comune faceva presente che “il certificato di agibilità dell’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività [l’apertura del centro commerciale NDR] sono subordinate all’ultimazione e collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria delle opere pubbliche da realizzare con il contributo straordinario a carico del soggetto attuatore”.
Nei mesi successivi – l’inaugurazione prevista il 3 aprile 2020 è slittata al 29 ottobre – erano poi continuati gli scambi epistolari, nei quali fondamentalmente la Parsec proponeva di separare in due “lotti funzionali” le opere da realizzarsi, chiedendo il collaudo e la conseguente certificazione di agibilità del Centro Commerciale, a fronte del completamento non più dell’intera piazza, ma della sola quota dell’opera sull’area privata di Parsec, mentre il Dipartimento Urbanistica ribadiva gli impegni presi in Convenzione e la necessità del rispetto dell’unitarietà della piazza, chiedendo ulteriore documentazione tecnica sulla ipotesi di divisione. Arrivati all’estate, Parsec ed Immobildieci avevano proposto un atto “unilaterale” d’obbligo con il quale si impegnavano alla realizzazione di opere provvisorie (parcheggio privato ad uso pubblico per circa 260 posti auto), per colmare il divario delle opere secondarie ancora da eseguirsi e così consentire l’avvio del Centro Commerciale; atto respinto dal Comune, a cui aveva fatto seguito una seconda proposta di atto d’obbligo, a cui il Dipartimento urbanistica aveva risposto che il nulla osta all’apertura ed esercizio del Centro Commerciale (2) avrebbe dovuto essere subordinato all’esito di una Conferenza dei servizi per la valutazione e l’eventuale approvazione del Progetto Esecutivo in variante, seppure temporanea, e all’esecuzione e collaudo, delle opere provvisorie (3).
Parsec aveva quindi avanzato al TAR una richiesta di sospensiva, che è stata accolta il 28 ottobre scorso, con una ordinanza che prescrive, da un lato, a Parsec di assumere “l’impegno a realizzare a propria cura e spese l’OP 34 ed opere strettamente connesse, nonché, nelle more, le opere provvisorie“, impegno già presente nell’ultimo atto d’obbligo proposto (4); dall’altro, a Roma Capitale, di adottare “tempestivamente ogni provvedimento utile ed opportuno che sia finalizzato a cooperare con la ricorrente per consentirle la più celere apertura del Centro Commerciale” anche “in pendenza del completamento dell’opera OP34 e delle opere transitorie di cui all’art. 2 dell’atto d’obbligo del 1 ottobre 2020” (5).
Senza addentrarci nelle complesse motivazioni giuridiche, possiamo sintetizzare che la decisione del Tribunale amministrativo che, va ricordato, non si esprime nel merito della questione – per quello bisognerà attendere l’esito della camera di consiglio del 14 dicembre -, poggia principalmente sulla valutazioni dei potenziali danni: il rischio risarcitorio e le ricadute economiche sui soggetti coinvolti (esercizi commerciali, occupazione ecc), che vengono considerati più rilevanti e urgenti di una “rimodulazione del cronoprogramma” con la posticipazione di quelle opere pubbliche che avrebbero dovuto procedere di pari passo alle strutture private e che, come spesso accade nella Capitale, sono rimaste indietro (6).
In attesa di sapere se il giudizio di merito confermerà questa linea, ammesso che non vi siano altri elementi sfavorevoli alla posizione del Comune che possano pesare sulla sentenza (7), prendiamo atto con preoccupazione di quali potrebbero esserne i corollari. Paradossalmente, il Comune potrebbe trovarsi nella condizione di non poter esigere il rispetto degli impegni presi dai privati e sottoscritti nella Convenzione, ma potrebbe essere anzi costretto a rimodularli in base non già all’interesse pubblico in gioco nella trasformazione urbanistica, ma all’eventuale danno economico che potrebbe derivare ai privati dal mancato accoglimento delle modifiche richieste. Ne deriverebbe che teoricamente il Comune non avrebbe più nessuno strumento per obbligare i privati che non mantenessero gli impegni sottoscritti a rispettare i patti. Anzi, dovrebbe prontamente adeguarsi alle proposte del privato e adottare tempestivamente ogni provvedimento utile per evitargli perdite economiche.
In vista della Commissione capitolina Urbanistica del 6 novembre, Carteinregola avanza le seguenti proposte:
1) Operazione trasparenza: che sia accertato l’assetto proprietario di tutti i soggetti coinvolti nel PRU e i relativi impegni e obblighi sulla base della Convenzione, pubblicando le informazioni sul sito del Dipartimento Urbanistica, insieme alla Convenzione e agli atti collegati
2) Operazione partecipazione: che sia stabilito da Comune e Municipio, con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere, un aggiornamento delle opere pubbliche in base alle attuali esigenze del territorio, aggiornamento che dovrà essere alla base di un’integrazione della Convenzione, fermo restando l’immutato impegno economico dei privati e la stesura di uno stringente cronoprogramma delle opere previste
Chiediamo alla Amministrazione di proseguire sulla linea delle fermezza, con atti certi che stabiliscano la posizione del Comune nei confronti del privato e che garantiscano le necessarie assicurazioni sulle attuazioni e i tempi di realizzazione delle opere di interesse pubblico che, non va dimenticato, sono state il fine che ha giustificato tutta l’operazione immobiliare.
Infine: quanti “Maximo” ci sono a Roma, edificazioni private completate da tempo e opere pubbliche interrotte o mai iniziate? Sarebbe importante che Roma Capitale facesse un censimento, mettendolo a disposizione dei cittadini sul sito istituzionale.
5 novembre 2020
QUI IL VIDEO DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICA DEL 6 NOVEMBRE 2020
20 settembre 2007 è pubblicato sul BUR Lazio n. 26 suppl. 1 il Piano di Recupero Urbano Laurentino (PRU) che prevede, con lo strumento dell’Accordo di Programma, la realizzazione di servizi e spazi pubblici per la riorganizzazione funzionale ed urbanistica del quadrante Laurentino – Fonte Ostiense; in particolare, tra via Laurentina, la Cecchignola e via di Tor Pagnotta è prevista una nuova Centralità con una grande piazza civica, la nuova sede del IX Municipio, uffici privati, negozi e spazi per attività ricreative e per il tempo libero (1)
23 dicembre 2008 (da Ordinanza del TAR) è stipulata la Convenzione urbanistica con Parsitalia insieme ad altri co-lottizzanti (quali Immobildieci e Laurentium) ai sensi della l. n. 493/92, in relazione ad un PRU; detta convenzione, per la parte di interesse di Parsec (ex Parsitalia) (comparto denominato Z1-Z2) , prevede la realizzazione di un Centro Commerciale (denominato Centro Commerciale “Maximo”); prevede, inoltre, la coordinata realizzazione di opere pubbliche a scomputo di oneri concessori e di urbanizzazione (distinta in quattro fasi tali per cui le singole attività di realizzazione delle opere private da parte dei singoli co-lottizanti sono condizionate all’ultimazione delle relative quote di opere pubbliche) per il tramite di un unico soggetto attuatore; tra le opere pubbliche a scomputo previste in convenzione, è prevista la realizzazione di opere di viabilità pubblica (poi nel tempo realizzate) ed una “Nuova piazza civica (opera pubblica nr. 34)”(“OP34”), insistente in parte sui comparti Z1-Z2 di proprietà della Parsec e per la restante parte sul comparto Z4 di proprietà esclusiva della co-lottizzante Immobildieci, che include la realizzazione di parcheggi pubblici e privati interrati;
Nel 2018 (da Ordinanza del TAR) A Parsitalia Spa, a cui originariamente le parti co-lottizzanti avevano conferito mandato irrevocabile di soggetto attuatore, subentra la Parsec.
11 aprile 2018 (da Ordinanza del TAR)con DD del Comune di Roma la Parsec viene riconosciuta come soggetto attuatore, ma – secondo quanto riportato dalla ordinanza del TAR – “senza che le altre lottizzanti rinnovino nei suoi confronti il mandato collettivo, necessario a poter eseguire tutte le opere collettive in nome e per conto di tutte le proprietà, acquisendone le relative aree“;
(da Ordinanza del TAR) “mentre la Parsec completa le opere di sua spettanza (pari ad oltre il 60% dell’area della “Piazza”, oltre quelle relative al Centro Commerciale), Immobildieci non dà corso alla realizzazione dei parcheggi interrati posti nell’area di sua proprietà“; “Parsec, ritenendo di non avere alcuno strumento per ottenere da Immobildieci il completamento dell’opera per la parte di sua spettanza, chiede a Roma Capitale la rimodulazione delle fasi, allo scopo di consentire la soggezione della certificazione di agibilità del Centro Commerciale e del relativo avvio delle attività al completamento non già e non più dell’intera opera pubblica di cui alla Piazza (includente i posteggi sotterranei e comprensiva della porzione insistente sull’area di proprietà privata dell’Immobildieci), ma al collaudo della sola quota dell’opera sull’area privata di Parsec, che assumeva tecnicamente possibile in forza delle proposte progettuali di rimodulazione cui meglio in atti“;
5 luglio 2018 (da Ordinanza TAR) alla richiesta di Parsec di rimodulazione delle fasi, il Dipartimento esprime un parere favorevole con atto atto prot. n. QI 114546, del 5 luglio 2018, poi confermato con nota del 30 ottobre 2018 (punti 16 e 17 del ricorso di Parsec al TAR)
30 ottobre 2018 Il Comune di Roma – Dip. Attuazione urbanistica – scrive a Parsec, Laurentium e Immobildieci, chiedendo garanzie sull’unitarietà dell’OP 34 della nuova piazza civica secondo la tempistica definita in convenzione.
8 agosto 2019 la Parsec deposita il progetto esecutivo del primo lotto della piazza, chiedendo al comune la divisione della stessa in due lotti funzionali
31 gennaio 2020 Il Comune di Roma – Dip. Attuazione urbanistica – scrive a Parsec, Laurentium e Immobildieci, ribadendo il ruolo di rappresentante unico di Parsec e segnalando che negli elaborati inviati “non viene rappresentata nè relazionata alcuna soluzione tecnica che garantisca la divisibilità strutturale e funzionale dell’opera in due fasi distinte e autonome, requisito necessario al fine di poter valutare l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 4 bis della convenzione sottoscritta” e la “necessità di acquisire documentazione da sottoporre al parere della commissione di vigilanza preposto al controllo degli obblighi convenzionali ai sensi dell’articolo 4 della suddetta convenzione”, ribadendo che “il certificato di agibilità dell’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività sono subordinate all’ultimazione e collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria delle opere pubbliche da realizzare con il contributo straordinario a carico del soggetto attuatore”; (da ordinanza TAR) la nota prot. n. QI 16280 di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica “dispone in ordine alla individuazione delle opere pubbliche a scomputo che devono essere ultimate affinché si possa procedere al rilascio del certificato di agibilità e della autorizzazione per la apertura del Centro Commerciale Laurentino di proprietà della Società ricorrente Parsec, dettando prescrizioni difformi rispetto a quanto in precedenza disposto dal medesimo Comune con atto del 5 luglio 2018 prot. n. QI 114546, con effetti impliciti di autotutela rispetto a quest’ultimo“
18 febbraio 2020 collaudo statico dei lavori di realizzazione della porzione della Piazza dopo l’avvenuta ultimazione di parcheggi interrati e del solaio di copertura (sulla quale doveva realizzarsi la porzione della Piazza afferente ai comparti Z1 e Z2)
20 febbraio 2020 Il Comune di Roma – Dip. Attuazione urbanistica – nota prot. n. QI 27553 di Roma Capitale – scrive a Parsec, Laurentium e Immobildieci, confermano i contenuti della precedente nota di cui non ha avuto alcun riscontro, chiedendo, in riferimento a OP 34, vari documenti e documentazione da sottoporre al parere della Commissione di Vigilanza preposta al controllo degli obblighi convenzionali.
Vengono ultimati i 170 esercizi commerciali compresi nel Centro (con la sottoscrizione dei relativi contratti di locazione o di affitto di ramo d’azienda con le imprese), in previsione dell’apertura al pubblico il 3 aprile 2020 (data che successivamente slitterà al 29 ottobre 2020)
25 marzo 2020 nota prot. n. QI 42037, di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica in cui conferma e ribadisce i contenuti della nota del 31 gennaio 2020;
10 agosto 2020 (da ordinanza TAR) proposta di atto d’obbligo unilaterale di Parsec presentata al Comune con il quale Parsec ed Immobildieci si impegnano alla realizzazione di opere provvisorie (parcheggio privato ad uso pubblico per circa 260 posti auto), da mantenersi in uso per colmare il divario delle opere secondarie ancora da eseguirsi e così consentire l’avvio del Centro Commerciale;
28 agosto 2020 (da ordinanza TAR) con nota n. prot. 92822 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale– con riferimento alla imminente apertura del centro commerciale Laurentino – rigetta la proposta di atto d’obbligo unilaterale presentata il 10 agosto 2020 “in quanto l’impegno a realizzare le opere temporanee risultava condizionato risolutivamente al rilascio dei titoli edilizi che l’Amministrazione riteneva di non poter assicurare, non potendo garantire ex ante il buon esito dei relativi procedimenti, dipendenti da condizioni di legge non derogabili)“
9 settembre 2020 (da ordinanza TAR) nuova proposta di atto d’obbligo della Parsec a Roma Capitale
21 settembre 2020, (da ordinanza TAR) Determina dirigenziale dello stesso organo (Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale) – a seguito della trasmissione da parte della ricorrente della nuova proposta di atto d’obbligo in data 9 settembre 2020 – che rimodula l’atto con integrazioni (considerate minime imprenscindibili) subordinando l’apertura degli esercizi commerciali del Centro solo all’esito dell’esecuzione e collaudo delle opere provvisorie da realizzare in via provvisoria a compensazione della quota parte dell’OP 34 e dei relativi parcheggi privati ad uso pubblico sottostanti; “solo a seguito del buon fine di tali operazionisarà avviata dall’ufficio preposto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 e segg. della L. n.241/1990 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi per la valutazione e l’eventuale approvazione del Progetto Esecutivo in variante, seppur temporanea, quale quello proposto dal soggetto attuatore, per ovviare alla mancata realizzazione della quota parte dell’OP 34 e dei relativi parcheggi privati ad uso pubblico sottostanti.**
21 settembre 2020 diffida (prot. 101771) assunta dal Comune di Roma nei confronti dei soggetti privati, tra cui la Parsec, nonché degli stessi organi del Comune di Roma competenti in materia di agibilità e di commercio.
22 settembre 2020 durante la Commissione capitolina Trasparenza i consiglieri vengono messi al corrente che la struttura commerciale “Maximo” non è attualmente in possesso dell’agibilità e, quindi impossibilitata all’avviamento dell’esercizio; in seguito i consiglieri presenteranno una mozione all’assemblea capitolina.
1 ottobre 2020 (da ordinanza TAR) Parsec, ritenendo eccessivamente gravose le clausole dell’atto d’obbligo rimodulate da Roma Capitale, propone a sua volta una nuova stesura dell’atto d’obbligo non sottoscritta da Immobildieci; nel quale assume l’impegno “di assumere a proprio carico (finanziario, tecnico ed amministrativo) la realizzazione integrale dell’OP 34 e delle opere strettamente connesse”
8 ottobre 2020 l’Assemblea capitolina approva la Mozione n. 81 che impegna Sindaca e Giunta: affinché, attraverso gli Uffici competenti, compresi il Segretariato Generale e l’Avvocatura Capitolina:
1) venga avviata formalmente una Due Diligence tecnico – amministrativa (verifica della regolarità del procedimento) sul PRU, allo scopo di verificare la correttezza e congruità di tutti gli atti amministrativi sviluppati, a partire dal bando che ha assegnato la titotarità del PRU Laurentino, verificando altresì che il soggetto privato attuatore abbia sempre adempiuto correttamente agli obblighi convenzionali e di Legge in genere, per tutte le autorizzazioni e Nulla Osta necessari alla corretta realizzazione di opere ed emissione di atti, appalti e collaudi;
2) verificare in particolare, in relazione al dispositivo amministrativo che consente l’apertura al pubblico della struttura commerciale (Autorizzazione Amministrativa), le condizioni oggettive che consentono detta apertura e le opere ed attuazioni che ne vincolano la validità;
3) nelle more dei controlli e passaggi richiesti con i punti precedenti, sia sospeso il rilascio di tutti i titoli autorizzatori del caso;
4) verifica in merito alla mancata realizzazione della nuova sede del Municipio IX ed al mantenimento ovvero alla modifica di tale destinazione per il comparto pubblico da realizzare;
5) aprire infine un indispensabile confronto con il territorio in merito alle ricadute positive in termini di accessibilità ciclopedonale all’ambito – per adeguare ed aggiornare quanto già eventualmente presente in relazione alla valorizzazione dei sistemi di mobilità dolce – in termini di compatibilità viaria con il nuovo corridoio della mobilità attivo da qualche anno su Via Laurentina ed in generale con il sistema del traffico oggi presente e già ìn situazione critica. Tale confronto sarà inoltre l’occasione per verificare e migliorare l’impatto socio-economico dell’intervento privato e per definire, attraverso un confronto trasparente, come il programma riesca a finalizzare i propri obiettivi di Recupero e miglioramento della qualità della vita nel quartiere, attraverso una adeguata realizzazione e valorizzazione di spazi relazionali e di servizio.
28 ottobre 2020 l’ordinanza del TAR accoglie la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di alcuni atti di Roma Capitale, rinviando il giudizio di merito alla camera di consiglio del 14 dicembre 2020 (Vedi nota sottostante)
30 ottobre 2020 si svolge la Commissione Capitolina urbanistica (scarica il resoconto a cura di Cristina Lattanzi)
Il programma interessa un’area delimitata dalla via Laurentina a est, dalla via Pontina a ovest, dal GRA a sud e dal viale dell’Oceano Atlantico a nord e investe un territorio di 475 ettari, abitato da oltre 30.000 persone. Situata in un settore urbano di pregio archeologico e ambientale, l’area è interessata dai Piani di Zona di Laurentino e Ferratella, concepiti come un insieme di “isole” residenziali insistenti su un grande viale ad anello e collegate fra loro da ponti pedonali lungo i quali avrebbero dovuto trovare spazio servizi pubblici, negozi, spazi di aggregazione. Un modello ispirato a esperienze attuate con successo in alcune grandi città europee, che però non ha ottenuti i risultati sperati, in parte per i ritardi nella realizzazione delle infrastrutture primarie, in parte per la mancata integrazione dei due quartieri con i tessuti circostanti e con il resto della città. Il programma si propone la previsione di nuovi spazi pubblici e la riorganizzazione di quelli già esistenti. In particolare, tra via Laurentina, la Cecchignola e via di Tor Pagnotta nascerà una nuova centralità locale: una grande piazza civica, nelle cui adiacenze saranno localizzati la nuova sede del XII Municipio, uffici privati, negozi e spazi per attività ricreative e per il tempo libero. Il parco naturale regionale Laurentino-Acqua Acetosa verrà risistemato e completato con l’acquisizione delle parti ancora private e la realizzazione di un impianto sportivo e di aree attrezzate per lo sport ed il relax. La riorganizzazione del sistema della viabilità locale e, soprattutto, la previsione di percorsi pedonali e ciclabili garantirà una migliore accessibilità e una migliore integrazione degli spazi e dei quartieri. Il programma comprende 46 interventi, di cui 8 privati e 38 pubblici e attiva nel complesso 226 milioni di euro di investimenti, di cui ben 219 si devono agli operatori privati.
Stato di attuazione L’Accordo di Programma è pubblicato sul BUR Lazio n. 26 suppl. 1 del 20-09-2007.
Convenzioni stipulate Intervento privato n. 1, il 24 ottobre 2008 Intervento privato n. 2, il 23 dicembre 2008 Intervento privato n. 6b, il 5 novembre 2010 Intervento privato n. 15, l’8 maggio 2013
Opere pubbliche in fase di realizzazione O.P. 17 Uffici Pubblici Comunali O.P. 34 Nuova piazza civica
Opere pubbliche approvate O.P. 39 Sistemazione a verde Fosso della Cecchignola
Opere pubbliche in conferenza dei servizi per approvazione O.P. 20 “Piazza tra terzo e quarto ponte e accesso al Parco lato nord” – parte O.P. n. 8
(1) per ripercorrere la storia dalle origini dell’Accordo di Programma del 2007 si trovano tutti gli elaborati e i documenti sul sito istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo http://www.urbanistica.comune.roma.it/pru.html
(2) di competenza del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
(3) (dall’Ordinanza del TAR) ..solo a seguito del buon fine di tali operazioni sarà avviata dall’ufficio preposto, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 e segg. della L. n.241/1990 e ss.mm.ii, la Conferenza di Servizi per la valutazione e l’eventuale approvazione del Progetto Esecutivo in variante, seppur temporanea, quale quello proposto dal soggetto attuatore, per ovviare alla mancata realizzazione della quota parte dell’OP 34 e dei relativi parcheggi privati ad uso pubblico sottostanti. Parimenti, solo a seguito dell’esito positivo della stessa e dell’esecuzione e collaudo delle suddette opere…
(4) (dall’Ordinanza del TAR) …
– Parsec 6 assumerà l’impegno a realizzare a propria cura e spese l’OP 34 ed opere strettamente connesse, nonché, nelle more, le opere provvisorie di cui all’art. 2 dell’atto d’obbligo (presente nel testo restituito con nota del 21 settembre 2020 n. 101773 da Roma Capitale, come trasfuso nel corrispondente art. 2 del testo dell’atto d’obbligo del 1 ottobre 2020); – sempre in via provvisoria e nella pendenza del presente giudizio, per ogni altra questione, il rapporto tra le parti sarà regolato da quanto previsto nell’atto d’obbligo del 1 ottobre 2020, con salvezza di ogni valutazione al merito, salvo che le parti, nelle more del giudizio, non addivengano alla sottoscrizione di diverso impegno (o sottoscrivano il suddetto atto d’obbligo del 1 ottobre 2020 in via definitiva); – il subentro della Parsec negli obblighi della Immobildieci e l’esecuzione delle opere di cui sopra da parte di Parsec, salvo il diverso accordo tra le parti, avverrà in via provvisoria ed urgente, senza pregiudizio dei diritti delle medesime parti della Convenzione, con salvezza di ogni ragione che potrà trovare ristoro, se del caso anche in via risarcitoria, all’esito del presente giudizio, ivi compresi rivalse e ristori; (5) (dall’Ordinanza del TAR) – “...Roma Capitale, al contempo, attuando gli obblighi suoi propri di leale collaborazione con le parti della Convenzione, adotterà tempestivamente ogni provvedimento utile ed opportuno che sia finalizzato a cooperare con la ricorrente per consentirle la più celere apertura del Centro Commerciale in pendenza del completamento dell’opera OP34 e delle opere transitorie di cui all’art. 2 dell’atto d’obbligo del 1 ottobre 2020, mediante la immediata convocazione della Conferenza dei Servizi nella quale esaminare –con la partecipazione della odierna ricorrente – la possibilità e le condizioni di una corrispondente deroga alla “fasizzazione” della Convenzione Urbanistica, inclusi tra esse, occorrendo, l’adeguamento delle garanzie fidejussorie già prestate o il rilascio di nuove; il pieno riscontro della sufficienza e dell’adeguatezza delle opere a standard già eseguite in rapporto al comparto Z1 e Z2 a sostenere il flusso di pubblico ed il relativo carico urbanistico anche in relazione alle esigenze di tutela del comprensorio circostante e delle vie di ingresso al Centro; l’approvazione del progetto di opera provvisoria (sostitutiva in via temporanea dei parcheggi di cui all’OP34 da valere nelle more della costruzione e completamento integrale di quest’ultimo, di cui alle proposte dell’atto d’obbligo in variante sopra richiamato) ed il rilascio dei necessari titoli abilitativi (fermo restando che questi ultimi saranno emanati solo in presenza delle necessarie condizioni di legge, che non sono disponibili alle parti, come puntualmente specificato dalla difesa di Roma Capitale, che dunque non può assumere un obbligo di positiva disamina delle relative istanze, dipendendo l’accoglimento di queste ultime dalla conformità del progetto ai parametri legali e tecnici); la previsione di clausole di garanzia di procedimento in forza delle quali autorizzare sin d’ora l’apertura del Centro Commerciale dopo l’avvenuta approvazione del progetto delle opere provvisorie di cui all’art. 2 dell’atto d’obbligo del 1 ottobre 2020 e la prestazione delle garanzie ove richieste (invece che subordinarla all’esito del collaudo delle opere provvisorie), ma con riserva esplicita di sospensione della relativa attività commerciale (in tutto o in parte) nel caso in cui non venga rispettata la tempistica programmata di realizzazione delle opere sostitutive per ragioni accertate come imputabili a fatto dell’esecutore”;
(6)(dall’Ordinanza del TAR) “...nelle more del giudizio, ai fini del “periculum in mora” devono esaminarsi gli interessi in conflitto (quello della ricorrente all’apertura del Centro Commerciale, al quale si collega il rilievo delle conseguenti ricadute occupazionali e produttive conseguenti all’avvio delle relative attività; e quello dell’Amministrazione al corretto sviluppo dell’infrastruttura ed all’ordinata attuazione del piano urbanistico secondo le previsioni concordate, nel rispetto delle esigenze del territorio e del comprensorio circostante), che nella particolare odierna fattispecie appaiono tutti meritevoli di pieno apprezzamento;“
(7) nell’ordinanza non viene chiarita la condizione di Parsec come soggetto attuatore riconosciuto dai co – lottizzanti dopo il passaggio da Parsitalia; inoltre nell’elencazione degli atti di cui il ricorrente Parsec chiede la sospensione dell’efficacia, riguardo la nota di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 31 gennaio 2020 prot. n. QI 16280, si riporta che “nella parte in cui dispone in ordine alla individuazione delle opere pubbliche a scomputo che devono essere ultimate affinché si possa procedere al rilascio del certificato di agibilità e della autorizzazione per la apertura del Centro Commerciale Laurentino di proprietà della Società ricorrente, dettando prescrizioni difformi rispetto a quanto in precedenza disposto dal medesimo Comune con atto del 5 luglio 2018 prot. n. QI 114546, con effetti impliciti di autotutela rispetto a quest’ultimo“;