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La Consulta respinge l’impugnazione del Governo Renzi delle regole per i centri commerciali della legge urbanistica della Toscana

locandina dell'incontro alla Casa dell'Architettura del febbraio 2014

locandina dell’incontro alla Casa dell’Architettura del febbraio 2014

Pubblichiamo la sentenza della  Corte Costituzionale  depositata il 19 novembre scorso –  che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale poste dal Governo Renzi degli articoli  della Legge urbanistica della Toscana che ponevano dei limiti  alla proliferazione dei centri commerciali fuori dal territorio urbanizzato (1).   Una legge, quella dell’allora Assessore Anna Marson,  che in questo mondo  di predicatori dello stop  al consumo di suolo che  legiferano tutt’altro o non legiferano affatto (2), era – ed è  – un coraggioso esempio che dovrebbe essere seguito da tutte le Regioni italiane e ispirare le leggi nazionali. Perchè   stabilisce  delle regole precise che vincolano  lo sviluppo urbano alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e alla qualità della vita e alla partecipazione dei cittadini. In questo senso la sentenza della Corte di Cassazione è una vittoria per l’assessore Marson e per tutti quelli che pensano che la   tutela dell’interesse generale e del nostro patrimonio collettivo venga prima delle ragioni del libero mercato e della speculazione.

L’iter di approvazione della legge urbanistica  toscana, nonostante il sostegno del Presidente Rossi,  era stato assai travagliato. Carteinregola ne aveva seguito le vicissitudini, aderendo all’appello di Eddyburg (3),  organizzando un convegno alla Casa dell’Architettura nel febbraio del 2014 a cui avevano partecipato l’Assessore Anna Marson, l’urbanista Vezio De Lucia, l’Assessore del Lazio Michele Civita e altri (4) e riportando la notizia (5) che, dopo aver finalmente raggiunto l’ approvazione in Consiglio regionale (6), alcuni articoli della  legge erano  stati poi  impugnati dal Governo davanti alla Corte Costituzionale, il 24 dicembre 2014 (7). Bersaglio principale del Governo (8) erano  gli articoli 25, 26 e 27 “che riguardano l’approvazione di previsioni urbanistiche in materia di medie e grandi strutture di vendita [i centri commerciali NDR], riproducono meccanismi di tutela degli esercizi di vicinato che costituiscono un ostacolo effettivo alla libera concorrenza…”. In sostanza il ragionamento era: siccome le restrizioni inserite dalla Toscana all’indiscriminato proliferare di centri commerciali (restrizioni che consistono – si noti  – nel sottoporre l’ottenimento del parere positivo per nuove strutture di vendita alla neonata “Conferenza di copianificazione regionale” qualora le loro previsioni impegnino suolo esterno ai centri abitati) sono in contrasto con quanto consentito dalla legge nazionale (9),   la Regione invade la potestà legislativa di esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, violando l’articolo 117 della Costituzione.  Ora la Corte Costituzionale rigetta il ricorso per quanto riguarda gli articoli in questione “per carenza di adeguata motivazione”,  dando in qualche modo ragione a tutti coloro che sono insorti contro la mossa del Governo Renzi  (10) rivendicando una regia pubblica per tutte quelle trasformazioni del territorio che possono avere pesanti ricadute sulla salute e sulla qualità della vita delle persone e sull’ambiente. Ed è assai istruttiva la lettura della sentenza – e merita lo sforzo di affrontare il linguaggio un po’ tecnico –  per raffrontare quanto scritto in proposito dall’Avvocatura per conto del Governo e quanto dalla Regione Toscana. Due mondi diversi. In poche righe è  così fotografato il conflitto tra interesse  pubblico e generale  e  interesse privato e particolare,  che da sempre attraversa le scelte della politica, a cui  non fa eccezione – anzi – l’attuale governo del Presidente Renzi.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni, commenti, rettifiche: laboratoriocarteinregola@gmail.com

 SCARICA LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Corte_costituzionale_sentenza_n.233_19novembre2015 legge urbanistica toscana

IL PRECEDENTE della REGIONE PIEMONTE : Nel 2012 il Piemonte ha approvato una legge  per fermare il consumo di suolo e tutelare i negozi,  vietando di costruire centri commerciali su terreno agricolDeliberazione 29/10/ 2012 n. 223 Regione Piemonte – Revisione degli “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa”. Modifiche all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

(1)La Corte costituzionale ha invece dichiarato  l’illegittimità costituzionale degli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) che riguardavano: art.207 Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967» art.208 Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985

(2) vedi articoli di Eddyburg:

Eddyburg:  “cambiare verso” alla distruzione del territorio a alla crescita del disagio urbanoEddyburg: “cambiare verso” alla distruzione del territorio a alla crescita del disagio urbano

Il progetto di legge del governo non ferma il consumo del suolo, rilancia la speculazioneIl progetto di legge del governo non ferma il consumo del suolo, rilancia la speculazione

(4) Vedi 5 febbraio: STOP al consumo di suolo: cominciamo dalla Toscana seminario/dibattito a cura di Carteinregola e dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Sono intervenuti: Anna Marson, Assessore Urbanistica, pianificazione del territorio e paesaggio della Regione Toscana, Chiara Braga Deputato  PD,  relatrice del Ddl governativo sul consumo di suolo, Michele Civita, Assessore Politiche del territorio, Mobilità , Rifiuti della Regione Lazio, Alberto Asor Rosa Presidente Rete dei comitati per la difesa del territorio, Patrizia Colletta Ordine degli Architetti di Roma e Provincia,  Vezio De Lucia, urbanista.

> vai ai  video degli interventi vai alla pagina con i video divisi per intervento

(5) La legge urbanistica della Toscana e il mondo alla rovescia http://www.carteinregola.it/index.php/legge-urbanistica-della-toscana-e-il-mondo-alla-rovescia/

(6)  La legge è stata approvata il 31 ottobre 2014 dopo un acceso dibattito, in cui il presidente Rossi aveva preso una netta posizione:

13 ott 2014 www.eddyburg.it  Ultimatum di Rossi “Approvare il Piano o non mi ricandido  Il Piano è parte fondante della Toscana del futuro. … garantire lo sviluppo all’ agricoltura mantenendo la specificità del paesaggio », dice Rossi…

scarica la legge approvataLEGGE URBANISTICA TOSCANA PARTE I n. 53 del 12.11.2014 (> leggi Il commento di Anna Marson nell’articolo sul sito della Regione Toscana)

leggi il commento di Eddyburg 3 novembre 2014 : Rossi: Una legge di svolta, prima legge urbanistica regionale che tutela il territorio agricolo contro il consumo di suolo

(7) Dal sito del Governo Italiano: Consiglio dei Ministri n.43 24 Dicembre 2014:

La Presidenza del Consiglio comunica che: Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, mercoledì 24 dicembre 2014 alle ore 12.50, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio.
LEGGI REGIONALI Su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, il Consiglio dei Ministri ha esaminato trenta leggi delle Regioni e delle Province Autonome:Per le seguenti leggi regionali delle Regioni e delle Province Autonome si è deliberata l’impugnativa:(…)

2) Legge Regione Toscana n. 65 del 11/01/2014, recante “Norme per il governo del territorio”, in quanto alcune disposizioni, riguardanti l’approvazione di previsioni urbanistiche per le medie e grandi strutture di vendita, costituiscono ostacolo alla libera concorrenza, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione . Altre disposizioni, in materia di edilizia, si pongono in contrasto con la normativa statale di principio in materia di governo del territorio, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

> Vai al dettaglio delle motivazioni dell’impugnazione dal sito del Governo (trascritte in calce*)

(8) Come anzi detto, l’impugnazione riguardava  anche altre disposizioni  in materia di edilizia,  per le quali rimandiamo alla dettagliata disamina dell’associazione VAS Roma del 7 gennaio 2015 Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge urbanistica della Regione Toscana che detta le “norme sul governo del territorio”

(9) il Governo Renzi ritiene che gli Artt. 25,26 e 27** introducano restrizioni non adeguate né proporzionate rispetto alle finalità perseguite, rilevando il contrasto con la direttiva 2006/123 CE e con l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011. Si manifesta così anche il contrasto con l’art. 117 comma 1 della Costituzione, con cui la Regione invade la potestà legislativa di esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e quindi violando l’articolo 117, comma 2, letterra e) della Costituzione.(studio tecnico Pagliai)

(10) Renzi e Franceschini azzoppano legge urbanistica e piano paesaggistico toscano di Comitato per la Bellezza   31 Dicembre 2014 da Eddyburg:  La sacrosanta protesta del Comitato per la bellezza, lanciato da Vittorio Emiliani, Desideria Pasolini dall’Onda, Vezio De Lucia,  Paolo Berdini, Gaia Pallottino. Si spera che altre seguiranno. 31 dicembre 2014, con postilla  

Regioni.it 29 dicembre 2014 Ricorso del governo sulla legge urbanistica, Rossi: ‘Nessuna limitazione alla libera concorrenza’ la risposta del Presidente Enrico Rossi su Regioni.it : “Rispetto poi agli articoli 207 e 208, pare – prosegue – che la critica riguardi la previsione di sanzioni per alcune tipologie di abuso antecedenti il 1967 che, a giudizio del governo, dovrebbero essere sempre demoliti, mentre per la norma regionale a dover essere abbattuti sono solo quelli per cui il Comune ravvisa un evidente contrasto con l’interesse pubblico. Si tratta in tutta evidenza – continua il presidente – di due questioni di dettaglio che non inficiano la nostra legge urbanistica: la più rivoluzionaria che si stata fatta in Italia, stabilendo il consumo zero del territorio per nuove edificazioni”.

staino consumo suolo 4

Disegno di Sergio Staino

 

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* http://www.affariregionali.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=9636

Impugnazione Norme per il governo del territorio. (10-11-2014) Regione: Toscana

Estremi: Legge n.65 del 10-11-2014 n.53 del 12-11-2014
Settore: Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. del: 24-12-2014 / Impugnata

La legge della Regione Toscana n. 65/2014, recante «Norme per il governo del territorio», presenta profili di illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 25, 26, 27**, 207 e 208 e deve pertanto essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione*** per i motivi di seguito specificati.

1) Gli articoli 25, 26 e 27, che riguardano l’approvazione di previsioni urbanistiche in materia di medie e grandi strutture di vendita, riproducono meccanismi di tutela degli esercizi di vicinato che costituiscono un ostacolo effettivo alla libera concorrenza della regione Toscana e pertanto, ponendosi in contrasto con le norme di liberalizzazione contenute agli articoli 31 del d.l. n. 201/2011 e all’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 1/2012, violano l’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
In particolare, le disposizioni citate prevedono il ricorso alla conferenza di copianificazione nell’ambito della pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro urbanizzato (art. 25), e per l’approvazione delle previsioni “…di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture” (art. 26, co. 1, lett. a e b). L’articolo 27 chiarisce che “le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione qualora risultino: a) non inferiori a 2.000 mq di superficie di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e) numero 2) della legge regionale n. 28 del 2005; b) non inferiori a 1.000 mq di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e) numero 2)”,
La conferenza di copianificazione verifica dette previsioni tenendo conto, de “a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio; b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita; c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (….); d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate; e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità” (art. 26, comma 2). In base al comma 5 dell’articolo 25, all’esito di questa verifica la conferenza di copianificazione “indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti introdotti sul territorio”.
Tali disposizioni, pur se relative a motivazioni di tipo urbanistico, aggravano il procedimento autorizzatorio per le medie strutture di vendita in forma aggregata, anche attraverso la previsione di interventi compensativi, creando, di fatto, ulteriori tipologie di strutture commerciali.
Attraverso le disposizioni citate, la Regione Toscana tutela gli esercizi di vicinato con sistemi che la Commissione europea ha, a più riprese, chiesto di sostituire con strumenti alternativi di qualificazione dei centri urbani o delle aree a scarsa densità di popolazione. Analoghi profili di illegittimità costituzionale sono stati recentemente riscontrati con riferimento all’articolo 20 della legge regionale n. 52 del 2012, ritenuto in contrasto con le norme di liberalizzazione contenute nel d.l. n. 201/2011 e poi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 165/2014.
La disciplina introdotta dalle disposizioni impugnate non è in linea con quanto affermato nella sentenza n. 165/2014: l’introduzione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente in considerazione delle dimensioni e della tipologia dell’esercizio commerciale rappresentano un ostacolo effettivo alla libera concorrenza della regione Toscana, sotto un duplice profilo, regionale e intra-regionale. Nel caso di specie, dette restrizioni derivano anche dalla distanza tra le varie strutture di vendita, come è insito dal richiamo al concetto di “aggregazione”. Si tratta di restrizioni che non sono adeguate né proporzionate rispetto alle finalità perseguite, che si pongono in contrasto con la direttiva 2006/123 CE e con l’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201/2011. Pertanto, oltre a contrastare con l’art. 117, comma 1, della Costituzione, invadono la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, e quindi violano l’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

2) Gli articoli 207, 208 si pongono in contrasto con la normativa statale di principio contenuta nella Parte I, Titolo IV, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), e quindi violano l’articolo 117, comma 3, della Costituzione, con riferimento alla materia “governo del territorio”. Inoltre, incidendo sul sistema di sanzioni civili e penali previste dal medesimo Testo unico dell’edilizia, invadono la potestà legislativa esclusiva statale nella materia “ordinamento civile e penale” e dunque violano l’art. 117, comma 2 della Costituzione. In particolare:

2.1.) L’articolo 207 (“Sanzioni per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 1° settembre 1967”) prevede, al comma 1, che “con riferimento alle opere ed interventi edilizi eseguiti ed ultimati in data anteriore al 1° settembre 1967 …. in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, ricadenti all’epoca all’interno della perimetrazione dei centri abitati, il comune valuta prioritariamente la sussistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica violata mediante rimessione in pristino. Qualora il comune valuti che tale interesse sussista, applica, a seconda dei casi, le sanzioni di cui agli articoli 196, 199, 200 e 206”. Al comma 2, la disposizione disciplina l’ipotesi in cui, per le opere edilizie di cui al comma 1, il comune non ravvisi la sussistenza dell’interesse pubblico alla rimessione in pristino. La lettera a) del comma 1 prevede che, per le opere in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, il comune applichi una sanzione pecuniaria, oltre ai contributi disciplinati dal Capo I del Titolo VII. Per le opere e gli interventi conformi agli strumenti urbanistici comunali, oltre ai suddetti contributi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore ad euro 500. Il comma 3 prevede che “La corresponsione delle somme di cui al comma 2 non determina la legittimazione dell’abuso”.
Al comma 4 la norma disciplina l’ipotesi degli interventi eseguiti in data anteriore al 1° settembre 1967, in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, qualora ricadenti all’epoca della realizzazione dell’abuso al di fuori del centro abitato. Detti interventi “sono da considerarsi consistenze legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio”. Infine, il comma 7 del medesimo articolo 207 prevede che “Il piano operativo può assoggettare a specifica disciplina le consistenze edilizie oggetto delle sanzioni di cui al comma 2. In assenza di specifica disciplina su tali consistenze non sono consentiti interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile di volume”.
La disposizione impugnata si appalesa sotto più aspetti in contrasto con la normativa statale di principio in materia di governo del territorio e di ordinamento penale, in quanto, per gli abusi edilizi realizzati in data anteriore al 1° settembre 1967, limita l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 196, 199, 200 e 206 della l.r. n. 65/2014 agli interventi “ricadenti all’epoca all’interno dei centri abitati” e per i quali il comune “ritenga prioritariamente la sussistenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità violata mediante rimessione in pristino”. Dal combinato disposto dei commi 1, 2, 4 e 7, infatti, si evince che dette sanzioni non trovano applicazione neppure per interventi abusivi realizzati fuori dai centri abitati (che anzi sono definiti consistenze “da considerarsi legittime dal punto di vista urbanistico-edilizio”). Ciò in palese contrasto con gli articoli 27 (“Vigilanza sull’attività urbanistico edilizia”), 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”; 33 “Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”, 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” e 37 “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità” del d.P.R. n. 380/2001, che, come noto, configurano l’esercizio del potere comunale di vigilanza e repressione degli abusi edilizi come un obbligo, e non come una facoltà. E’ consolidato il principio per cui laddove vengano accertate irregolarità edilizie il dirigente comunale è obbligato ad adottare i provvedimenti repressivi e sanzionatori, non essendo necessario che ricorrano ragioni di pubblico interesse. Ciò per una precisa scelta del legislatore, che non ha previsto un termine di decadenza o di prescrizione per l’esercizio dei poteri di repressione degli abusi edilizi del comune e, al tempo stesso, ha previsto che le sanzioni amministrative in materia, essendo volte essenzialmente a reintegrare l’interesse pubblico leso, non possono estinguersi per effetto del decorso del tempo. Il sistema sanzionatorio descritto nel testo unico è volto a garantire il primario interesse di tutela del territorio ed eccede dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di “governo del territorio” la possibilità di porre un limite all’esercizio di questo potere. Peraltro, l’articolo 31 del testo unico prevede che, nel caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, laddove il proprietario non provveda alla demolizione o al ripristino, “il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale”, e ciò a prescindere da ogni accertamento dell’interesse pubblico all’esercizio del sistema sanzionatorio.
Sulla base di un accertamento del tutto discrezionale e non previsto dalla normativa statale “dell’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica violata”, la disposizione regionale censurata non solo non prevede né la demolizione né l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, ma addirittura consente, al comma 7, che i piani operativi possano assoggettare dette consistenze a specifica disciplina, consentendo anche su immobili abusivi “interventi comportanti demolizione e ricostruzione, mutamento della destinazione d’uso, aumento del numero delle unità immobiliari, incremento di superficie utile lorda o di volume”.
Per le opere o gli interventi edilizi realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 fuori dai centri abitati, gli interventi previsti dal comma 7 sono sempre consentiti e l’esercizio del potere repressivo previsto dagli articoli 196, 199, 200 e 206 della l.r. n. 65/2014 non è previsto, in spregio dei principi di imparzialità, uguaglianza e buon andamento. Inoltre, vista la formulazione del comma 4 (secondo cui questi interventi sono da considerarsi “consistenze legittime del punto di vista urbanistico-edilizio”) per detti abusi non sembrerebbero applicabili nemmeno le sanzioni penali e civili previste dal d.p.r. n. 380/2001, in palese invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia “ordinamento civile e penale” (art. 117, comma 2, lettera l).
La previsione di cui al comma 7 si pone in contrasto anche con l’art. 5, commi 9 e 10, del d.l. n. 70/2011, che non consente gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli ampliamenti per gli edifici abusivi, con esclusione degli interventi per cui sia rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
La disposizione impugnata, pur affermando, al comma 3, che “la corresponsione delle somme di cui al comma 2 non determina la corresponsione dell’abuso”, sembra introdurre una surrettizia forma di condono, andando così ad invadere la competenza legislativa statale. La disposizione di cui al comma 3, sembrerebbe essere volta solo a fare salve le sanzioni penali (peraltro, come detto, solo nel caso di immobili realizzati nei centri abitati), ma è chiaro che, nella sostanza, la norma consente di legittimare, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, interventi abusivi, sottraendoli all’esercizio delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 196, 199, 200 e 206 e consentendo ai piani operativi di disciplinare interventi di ampliamento su questi immobili (interventi che, peraltro, sembrerebbero ammessi anche in deroga dai piani operativi nelle ipotesi previste dal comma 4). Occorre ricordare che i condoni straordinari sono stati previsti dalla legislazione statale per gli abusi più risalenti, proprio al fine di chiudere con il passato per instaurare un regime di maggior rigore nei controlli e nelle sanzioni in materia edilizia e che la sanatoria straordinaria delle opere abusive è sottratta alla potestà legislativa regionale.
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 225/2012 (punto 3 del Considerato in diritto, ha chiarito che: “nella disciplina del condono edilizio convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sanzionabilità penale e la competenza legislativa concorrente in tema di governo del territorio di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 49 del 2006 e n. 70 del 2005)” e, soprattutto, che “è stata ritenuta di stretta interpretazione, in quanto espressione di principio generale afferente ai limiti della sanatoria, l’individuazione da parte della legge dello Stato delle fattispecie ad essa assoggettabili, di modo che le stesse non possono essere comunque ampliate o interpretate estensivamente dalla legislazione regionale. Per questo motivo risulta pienamente conforme al dettato costituzionale l’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, contenente la previsione tassativa delle tipologie di opere insuscettibili di sanatoria, la quale determina, in pratica, i limiti del condono, entro il cui invalicabile perimetro può esercitarsi la discrezionalità del legislatore regionale (sentenza n. 70 del 2005)”. Sul punto, si veda anche la sentenza n. 290/2009, secondo cui “Questa Corte ha già riconosciuto che “solo alla legge statale compete l’individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario” (sentenza n. 70 del 2005; sentenza n. 196 del 2004), sicché la legge regionale che abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della Regione in tema di governo del territorio”. La Regione Toscana, con la previsione impugnata, travalica i limiti indicati dalla Corte costituzionale, in quanto il mero riferimento all’interesse pubblico al ripristino alla legalità urbanistica violata consente al comune, per gli immobili abusivi realizzati prima del 1967, di disporre effetti sostanzialmente analoghi a quelli di un condono, che consistono nella non applicazione delle sanzioni amministrative della demolizione e dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, anche al di là dei casi che la legge statale aveva individuato per i condoni straordinari (il cui termine, peraltro, è ormai inevitabilmente chiuso).
Conclusivamente, la disposizione regionale censurata, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali dello Stato in materia di governo del territorio contenuti nel d.p.r. 380/2001 sopra richiamati, con le norme contenute nel d.l. 70/2011 in tema di interventi in deroga, con le disposizioni in materia di sanzioni civili e penali previste dal suddetto d.p.r. n. 380/2001 in tema di reati edilizi, viola l’art. 117, comma 2, lett. s) e 117, comma 3 della Costituzione.

2.2) Considerazioni analoghe a quelle formulate al punto precedente, con riferimento all’articolo 207 della legge regionale n. 65/2014, valgono anche per l’articolo 208 della stessa legge, che ripropone disposizioni analoghe per opere ed interventi edilizi abusivi anteriori al 17 marzo 1985, soltanto che, a differenza della norma precedente, in questo caso non è fatta alcuna distinzione tra le opere eseguite all’interno o all’esterno del perimetro dei centri abitati.

** Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio.

Art. 25
– Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione
1. Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64, comma 6, sono subordinate al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui al presente articolo, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 88, comma 7, lettera c), e articolo 90, comma 7, lettera b).
2. Non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1 le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato nei seguenti casi:
a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;
b) interventi attinenti alla sicurezza e al pronto soccorso sanitario;
c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;
d) ampliamento delle opere pubbliche di competenza comunale esistenti e nuove opere pubbliche di competenza comunale necessarie a garantire i servizi essenziali, privilegiando localizzazioni che contribuiscono a qualificare il disegno dei margini urbani;
e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali approvati con il procedimento di cui al titolo II, capo I.
3. La conferenza di copianificazione è costituita dai legali rappresentanti della Regione, della provincia o della città metropolitana, del comune interessato o dell’ente responsabile dell’esercizio associato, o loro sostituti sulla base dell’ordinamento dell’ente. Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati da effetti territoriali sovracomunali derivanti dalle previsioni, tenuto conto degli ambiti di cui all’articolo 28.
4. La conferenza di copianificazione è convocata dalla Regione entro trenta giorni dalla richiesta dell’amministrazione che intende proporre le previsioni. In sede di convocazione la Regione individua gli eventuali comuni interessati da effetti territoriali sovracomunali, i quali possono partecipare ed offrire contributi ai lavori della conferenza. Tutte le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza danno avviso sul proprio sito istituzionale della data in cui si svolge, nonché dell’oggetto dalla stessa trattato. La conferenza si svolge presso la Regione. Ai soggetti partecipanti sono trasmessi gli elaborati relativi alla previsione in esame almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza e le motivazioni della proposta.
5. La conferenza di copianificazione verifica che le previsioni proposte siano conformi al PIT, che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti, e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.
6. La conferenza di copianificazione decide a maggioranza entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, per acquisire integrazioni o documentazione necessaria alle determinazioni della conferenza. Il parere sfavorevole espresso dalla Regione è vincolante, salvo che in presenza di piano strutturale intercomunale, ed è espressamente motivato con riferimento ai profili di cui al comma 5.
7. A seguito del pronunciamento positivo della conferenza, il comune procede alla formazione dello strumento o dell’atto ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. L’approvazione delle previsioni comporta integrazione dei contenuti del PTC o del PTCM, ove necessario mediante ratifica, entro trenta giorni, da parte della provincia o della città metropolitana.
8. Nel caso in cui la conferenza accerti la necessità di variare il PIT si procede mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 42.
9. I nuovi impegni di suolo comportanti effetti territoriali sovracomunali sono oggetto di perequazione territoriale ai sensi dell’articolo 102 con le modalità indicate dalla conferenza di copianificazione nel pronunciamento di cui al comma 7.
Art. 26
– Disposizioni per la pianificazione delle grandi strutture di vendita
1. Sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25:
a) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, che comportano impegno di suolo non edificato;
b) le previsioni di grandi strutture di vendita o di aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture, all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, anche se si sostanziano in interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La conferenza di copianificazione verifica le previsioni di cui ai commi 1, sulla base di quanto previsto dall’articolo 25, comma 5. e dei seguenti criteri:
a) la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
b) il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita;
c) la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice;
d) le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
e) le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attività presenti nei centri storici compresi nell’ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità.
3. Alla conferenza di copianificazione avente ad oggetto le previsioni di cui al comma 1, lettera b), partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
Art. 27
– Disposizioni per la pianificazione delle medie strutture di vendita
1. Le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 qualora risultino:
a) non inferiori a 2.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
b) non inferiori a 1.000 metri quadrati di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), numero 2), della l.r. 28/2005 .
2. Alla conferenza di copianificazione partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana o il comune interessato.
3. Non sono soggette alla conferenza di copianificazione le previsioni di medie strutture di vendita per i comuni con popolazione residente pari o superiore a 50 mila abitanti.

***Art. 117 Costituzione Italiana: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(…)

lettera e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; (…)

terzo comma) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professional e; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tute la della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’ energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

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