Cosa ci aspetta per i futuri stadi (e non solo)
Autore : Redazione
rendering dal sito AMA goup del progetto stadio delle aquile (lazio)
Pubblichiamo il testo completo dell’articolo 62 della manovra correttiva finanziaria – Costruzione di impianti sportivi – così come licenziato il 1 giugno dalla Camera, che dovrebbe andare in questi giorni al Senato (il testo deve essere convertito entro il 23 giugno). Con alcune osservazioni, che meritano ulteriori approfondimenti.
Appartamenti nei compendi degli impianti sportivi. Si è detto che la precedente versione, quella del decreto Governo, spalancava le porte all’inserimento di cubature residenziali per il raggiungimento dell’equilibrio economico: il testo adesso è stato cambiato, ma la questione non sembrerebbe completamente risolta. Da un lato infatti è stata aggiunta, o riaggiunta, dove si indicava che “ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici” lo studio di fattibilità [il progetto preliminare da presentare ai sensi del comma 304 del decreto 147/2013 (1)] può comprendere “la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell’impianto sportivo” la frase “con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale” (e abolendo poi la corrispondente dicitura del comma del 2o13). Specificando che “Tali immobili devono essere compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all’intervento di costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo“. Però poi si aggiunge anche che “all’interno delle strutture …con capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell’associazione sportiva utilizzatrice“, nel limite del 20 per cento della superficie utile. Praticamente un quinto della superficie. Vista la storia capitolina degli ultimi decenni, ci si può chiedere se si sia al riparo da successivi cambi di destinazione residenziali…
Poi c’è la questione del verbale della conferenza dei servizi decisoria che diventa automatico e vincolante per l’approvazione della variante da parte del consiglio comunale, estromettendo quindi di fatto nella decisione ultima il Consiglio Comunale. Ci riproponiamo di raccogliere pareri articolatie autorevoli sull’argomento. Questo il comma:
«2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile»
Infine una novità introdotta alla Camera, che sembrerebbe innocua – in fondo un ristorante e un negozio ci possono stare in un medio- piccolo impianto sportivo – ma che se si legge che è in deroga assume un ben altro profilo…
In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
Insomma, con tutte le questioni urgenti per la vita (e anche la sopravvivenza) dei cittadini, ci si continua a preoccupare di questioni che riguardano le solite categorie, e soprattutto si mette mano sistematicamente alle sempre più flebili tutele del patrimonio collettivo, smontando il procedimento V.I.A. e erodendo sempre più la funzione decisionale degli organi eletti dai cittadini.
Anna Maria Bianchi Missaglia
Post scriptum: chi scrive ritiene che molto probabilmente queste norme non interesseranno l’operazione Stadio della Roma, dato che riguardano progetti che saranno presentati dopo la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (la legge non è retroattiva)
(1)scarica LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi 303 304 305
“Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale“.
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