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Decreto-legge “Sblocca-cantieri”: la prova del fuoco del M5S e del PD

Carteinregola ha scritto ai senatori che oggi 29 maggio alle 15 cominceranno a votare   il ddl di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, detto “Sbloccacantieri” per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, segnalando i pericoli  non solo del decreto, ma anche di un emendamento del Partito Democratico.

Gentile Senatrice,

Gentile Senatore,

Oggi, 29 maggio 2019, è all’ordine del giorno del Senato  il ddl di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, detto “Sblocca cantieri”.Un decreto fortemente   rivendicato dal leader del M5S Luigi Di Maio, che in realtà contraddice molti dei pilastri del MoVimento  per quanto riguarda la legalità  e il rispetto delle regole, oltre alla tutela dell’ambiente, del nostro patrimonio storico e della sicurezza sul lavoro. Ultimo in ordine di tempo di provvedimenti all’insegna della proroga, della trattativa privata,  delle varianti facili, provvedimenti che abbiamo visto da oltre 30 anni per grandi opere strategiche, protezione civile, post-terremoti, interventi d’emergenza veri, falsi e presunti, con deroghe che diventano la regola.

Il decreto  ripristina anche poteri commissarialiPer gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari” e  stabilisce che “L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è  fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni, decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonche’ per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati”. Un inquietante ritorno ai poteri speciali che speravamo fossero stati seppelliti sotto una montagna di indignazione.

Ma dobbiamo prendere atto che anche  l’opposizione del Partito Democratico, in sede di Commissione Lavori Pubblici, ha avanzato  un emendamento  assai discutibile.

Infatti  all’interno dell’art. 5 (*) ,  “Norme in materia di rigenerazione urbana“,  inserisce  16 articoli per una dozzina di pagine,  che prevedono  l’inserimento,  a livello nazionale,  di provvedimenti che a Roma e nel Lazio (di Zingaretti)  conosciamo bene (**).  Una “rigenerazione” presentata come un “complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio-economico” che rischia di diventare  ancora una volta uno strumento di  speculazione,   con aumenti  di cubature  e   demolizioni e ricostruzioni, non  già di palazzoni e capannoni nelle periferie, ma  di “villini” novecenteschi, mono e bifamiliari (o ex scuole e conventi)  in pregiati tessuti urbani  centrali :  pezzi di città, di storia e di memoria che scontano la loro appetibilità edilizia e la facilità di acquisto “in toto”.  A questo si aggiunge che l’emendamento PD conferma quanto previsto dallo Sblocca cantieri per  le modifiche al decreto sugli standard urbanistici del 1968 , decreto che resta, a distanza di decenni, un riferimento irrinunciabile per una pianificazione che tuteli i diritti degli abitanti. Se approvato, si aprirebbe alla possibilità di realizzare costruzioni con altezze superiori e soprattutto con distanze tra fabbricati inferiori rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale. Ne sono un tragico esempio gli “ecomostri” nati nei cortili milanesi a partire dal  2012,   che purtroppo non hanno impedito l’escalation di leggi ed emendamenti derogatori a opera di governi di ogni colore (***)

Ora che il Parlamento è chiamato a discutere il Decreto, chiediamo  un radicale cambiamento di rotta  sul testo, e che la rigenerazione urbana – quella autentica –  diventi oggetto di una legge specifica, frutto di un dibattito allargato alla società civile.

Sarebbe paradossale che maggioranza e opposizione, praticamente divisi su tutto, trovassero un accordo su provvedimenti che scardinano conquiste democratiche, le tutele dell’interesse pubblico, il benessere dei cittadini.

Per approfondimenti proponiamo  un’analisi di Giancarlo Storto  dell’emendamento PD sulla Rigenerazione urbana,   La rigenerazione urbana secondo il Partito democratico  e alcune riflessioni  sullo “Sblocca Cantieri”:

Roma, 29 maggio 2019

Associazione Carteinregola

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> Vai al DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32  Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040) (GU Serie Generale n.92 del 18-04-2019)note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2019 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/18/19G00040/sg

___________________________________________________________________

(dal sito del Senato) Mercoledì 29 maggio alle 15, è all’ordine del giorno dell’Aula del Senato  il ddl di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (A.S. n. 1248). Le Commissioni riunite Lavori pubblici e Ambiente, martedì 28 maggio, ne hanno concluso l’esame conferendo mandato ai relatori, Santillo [M5S]  e Faggi [Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione] , a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in esame, con le modifiche accolte nel corso dell’esame, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale e all’effettuazione degli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari. vai al Dossier di documentazione

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NOTE

(*) Emendamento Art. 5 emendamento Ferrazzi, Margiotta, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Astorre, D’Arienzo, Nencini (l’emendamento è alle pag 281- 301)   scarica   emendamento PD sblocca cantieri scarica tutti gli emendamenti   senato sblocca cantieri 28 maggio 2019

(**) Vai alla pagina Piano casa e Legge di Rigenerazione urbana del Lazio – cronologia  e materiali http://www.carteinregola.it/index.php/piano-casa/

(***) Nell’art. 5 del “Decreto sbloccacantieri” sono già previste deroghe alle normative urbanistiche che riguardano distanze e sagome stabilite dal DM 1444/69 : ultimo capitolo di un progressivo e inesorabile ridimensionamento di un  decreto che resta, a distanza di decenni, un riferimento irrinunciabile per una pianificazione che tuteli i diritti degli abitanti e il nostro patrimonio storico

Ecco cosa dice:

Art. 5 Norme in materia di rigenerazione urbana

1. Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del
consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio
edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto
patrimonio edilizio, nonche’ a promuovere e agevolare la
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonche’ di
edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di
dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della
necessita’ di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle
fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento
sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di
demolizione e ricostruzione:
a) all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole “possono prevedere” sono
sostituite dalla seguente: “introducono”; e le parole “e possono
dettare” sono sostituite dalla seguente: “nonche'”;(1)
b) all’articolo 2-bis dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1  sono aggiunti i seguenti (2):
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a
orientare i comuni nella definizione di limiti di densita’ edilizia,
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del
proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e
ricostruzione, quest’ultima e’ comunque consentita nel rispetto delle
distanze legittimamente preesistenti purche’ sia effettuata
assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume
dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti
dell’altezza massima di quest’ultimo.».

(1) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=

(in rosso modifiche introdotte)

Art. 2-bis comma 1 (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta’ e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (tagliato: possono prevedere) introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, (tagliato: “e possono dettare“) nonche’ disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita’ collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
(2)
(Art. 2-bis
comma 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densita’ edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
comma 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima e’ comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purche’ sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.

Per esempio…

edificio Milano

edificio Milano

via zambeletti con freccia

Milano Via Zambeletti

 

 A proposito degli ecomostri si veda La Repubblica 26 marzo 2012 Una rete tra i residenti per lottare contro gli ecomostri nati nei cortiliIl piano casa ha reso possibile costruire un palazzo al posto di un garage senza che si possano contestare. Bocciati i ricorsi al Tar “Deve intervenire il Comune” di FRANCO VANNI

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