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Demolizioni del Piano casa regionale, proviamo a spiegarle con le FAQ

mosaico piano casa 2018Apprendiamo dalla stampa dell’esistenza del  progetto di una  nuova costruzione nel cortile di un istituto scolastico privato  nel cuore di Prati (1) che deriva ancora una volta dal cosiddetto “Piano casa” regionale.  E  torniamo a parlarne, facendo presente che i temi in ballo sono sempre due. Il primo è se ci  siano, e quali siano,  possibilità di impedire abbattimenti e ricostruzioni  (o ampliamenti  anche con nuove costruzioni) nei quartieri storici della Capitale, per tutti quegli interventi la cui domanda sia stata presentata dai privati  prima  del 31 maggio 2017, data in cui il Piano Casa,  prorogato per due anni e mezzo dall’amministrazione Zingaretti, è scaduto. Il secondo è se quei candidati che si presentavano alle elezioni regionali  con la maggioranza che quel Piano casa ha varato,   abbiano  informato correttamente i cittadini, o se invece abbiano fatto un po’ di confusione  tra il passato – il Piano Casa scaduto i cui effetti difficilmente si potranno correggere –  e il presente/futuro – la nuova legge sulla rigenerazione urbana entrata in vigore a luglio 2017 (che presenta comunque delle criticità che approfondiremo in seguito), creando l’illusione  che le ruspe potessero  essere fermate dalla volontà del Comune, governato da altra parte politica.

Parliamo  del primo punto, lasciando a ciascuno le valutazioni sul secondo.

Abbiamo già affrontato più volte il tema della tutela degli  edifici e dei quartieri fuori dal perimetro del centro storico rispetto agli interventi del Piano casa, ma ci torniamo per rispondere  a Francesco Alemanni, capolista di “Insieme per Zingaretti” e  promotore di una raccolta firme consegnate  in Campidoglio due giorni fa,  con cui si chiede  che “la Sindaca Raggi FERMI SUBITO l’abbattimento dei villini storici di Roma che cadono come birilli sotto le ruspe, complice il Piano Casa e i suoi perversi strumenti di valutazione“,  che ha risposto al nostro articolo “Piano Casa, non si prendono in giro i cittadini(2) (in calce la sua nota(3)

Ecco alcune “FAQ”, che intendono rispondere  ad  Alemanni , ma anche ai tanti altri politici che in questo periodo hanno rilasciato dichiarazioni in proposito, e come l’assessore regionale Civita e, in ultimo,  il Presidente Zingaretti  (4)

1) IL PIANO CASA PUO’ DEROGARE AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI ROMA ?

L’incipit dell’ Articolo 4 “Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici” (5) , che ricorre in  altri 7  articoli e commi  altrettanto derogatori del Piano Casa Polverini confermati  dal Piano Casa Zingaretti (6) è:  “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati…”. E’ evidente quindi che  la Carta di Qualità non può essere una barriera contro l’applicazione del Piano casa, anche in base   all’affermazione – assai contraddittoria –  dello stesso Alemanni: “i principi di tutela sono espressi anche nella cosiddetta “Carta di Qualità”, contenuta all’interno dell’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore”. Perchè è quanto meno paradossale pensare che il Comune possa utilizzare uno strumento del Piano Regolatore – la Carta di Qualità – per impedire l’applicazione di una legge regionale che  agisce  in  deroga al Piano Regolatore.

2) IL PIANO CASA PUO’ DEROGARE AL Decreto Ministeriale 1444/1968 (7)?

Il Piano casa non può derogare al DM 1444/1968, anche se all’epoca dell’approvazione e della proroga del Piano casa il consigliere Quadrana (lista civica Zingaretti) propose degli emendamenti che intendevano introdurre  deroghe,  in particolare all’art. 7 del “Limiti della densità edilizia“, che però non furono approvati (8). In ogni caso gli articoli del DM 1444/1968 forniscono dei “paletti”   che  riguardano standard e parametri urbanistici; quindi,  nel caso di interventi  coerenti con quanto prescritto dalla legge, non interferiscono con la tutela  architettonica/paesaggistica. Si veda in  proposito la disamina di Paolo Gelsomini (9)

3) IL PIANO CASA PUO’ DEROGARE AL CODICE DEI BENI CULTURALI?

Il Piano Casa non può derogare ai vincoli  architettonici, archeologici, paesaggistici. Ma  Alemanni  cita, del  Codice dei beni culturali e del paesaggio( Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) (10) gli articoli 10, 136 e 142  (11) , che  riguardano l’ “oggetto della tutela“, “lndividuazione dei beni paesaggistici ” e degli “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”. Ma  sembra non tenere  conto del fatto che, purtroppo, per i casi di cui parliamo, il Codice non può offrire nessun “ombrello” generale, perchè  può escludere  da interventi inappropriati solo immobili o complessi vincolati, per cui quindi sia stata effettuata la relativa procedura di apposizione del vincolo. Procedura ben definita,  che lo stesso Codice descrive negli articoli 137- 141 (12).  Per “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” le regioni istituiscono apposite commissioni, che “formulano proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati“; anche il  Ministero, su proposta motivata del Soprintendente, può dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree.  Ma l’iter deve poi passare attraverso  varie fasi, dall’istruttoria  all’affissione sull’ albo pretorio, alla raccolta delle osservazioni, fino al provvedimento regionale e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E se la vicenda dei villini evidenzia ancora una volta la fragilità delle tutele di una grossa  parte  del nostro patrimonio e l’urgenza dell’avvio di un serio intervento normativo per garantire la conservazione di tanti quartieri, piazze e elementi del paesaggio urbano oggi non vincolati,  per gli interventi  che sono già approdati alla fase istruttoria o addirittura hanno già ottenuto i titoli edilizi, l’apposizione dei vincoli potrebbe rivelarsi tardiva.

4) IL COMUNE PUO’ ESPRIMERE UN PARERE NEGATIVO SU INTERVENTI DI DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE (O AMPLIAMENTI ETC) DEL PIANO CASA 2  ? Per gli interventi del Piano casa 2 di cui è stata avanzata richiesta nei tempi e con i requisiti indicati, il ruolo del Comune si limita allo svolgimento della relativa istruttoria, con i pareri dei vari  uffici  – compresa la Sovrintendenza capitolina  – chiamati a esprimersi  non già nel merito dell’intervento, ma solo sulla sua rispondenza alle norme  o  sulla sussistenza di limitazioni di legge (come vincoli, norme urbanistiche o edilizie nazionali etc). In pratica il Comune  convoca  le conferenze dei servizi presso gli uffici della Regione Lazio (13)  che hanno il solo compito di verificare l’applicabilità della legge che,  essendo in deroga al Piano Regolatore Generale, non comporta scelte da parte del Comune se non quelle definite dalla stessa legge e inerenti, appunto i vincoli sovraordinati. Ne consegue che il ruolo comunale non comporta  “prendere decisioni” ma solo “verificare” eventuali controindicazioni  previste dalle normative stesse.

5) IL COMUNE PUO’ MODIFICARE RETROATTIVAMENTE LE AREE DA ESCLUDERE DALLE DEMOLIZIONI? La precedente versione del Piano casa “Polverini”  aveva previsto che i Comuni potessero, con una delibera consiliare, definire le aree da escludere dall’applicazione degli articoli del Piano casa entro il  31 gennaio 2012 (14). Per Roma l’Assemblea Capitolina, il 30 gennaio 2012 – Sindaco Alemanno –  aveva deciso di limitare la tutela al solo centro storico (assai ridotto  rispetto alla “città storica”) e ad alcuni circoscritti ambiti di pregio (15).Non sono stati esclusi  molti  quartieri novecenteschi, come quelli del II Municipio e molti altri su cui rischiano di arrivare molti interventi analoghi (Prati e Delle Vittorie, Città Giardino, Garbatella etc) Quando è stato approvato e prorogato di 2 anni  il Piano casa nella versione  “Zingaretti”, nonostante le richieste, anche di Carteinregola, affinchè venisse prevista, per  il Sindaco Marino e l’Assessore Caudo, la possibilità di estendere la tutela ad ulteriori aree di pregio della città storica, la legge regionale non l’ha recepita. Per questo, nè allora l’Amministrazione Marino, nè oggi l’Amministrazione Raggi, avevano/hanno   alcun potere di cambiare i perimetri definiti dall’Amministrazione Alemanno per tutti gli interventi approvati o in itinere con il  Piano casa 2.

6) IL COMUNE PUO’ REVOCARE O SOSPENDERE AUTORIZZAZIONI EDILIZIE GIA’ RILASCIATE?

Non abbiamo elementi per valutare situazioni e  rischi di una sospensione,  che dovrebbero essere accertati sulle carte caso per caso. Ma sicuramente c’è un precedente poco rassicurante, da noi già citato, che è la sentenza del TAR per il complesso ex UCI Cinema Marconi al Portuense. In quel caso il PdC è stato sospeso per ben due volte da due diverse amministrazioni, per accertamenti sulla legittimità di un condono risalente a molti  anni prima, riguardante un cambio di destinazione. La società, che aveva ottenuto  il titolo edilizio richiesto in base all’art. 4 del Piano casa, per la parziale demolizione e ricostruzione, ha presentato ricorso e il tribunale amministrativo gli ha dato ragione,  stabilendo i criteri per quantificare il danno che Roma Capitale dovrà corrispondere.  A una lettura (sebbene non “addetti a lavori”) della sentenza  – che in realtà ha poco a che fare con la specificità del Piano Casa-  si evidenzia come la revoca in autotutela debba essere motivata da circostanziati e validi presupposti e non da semplici “dubbi”.

Concludendo, continuiamo a ritenere superficiali e  fuorvianti le argomentazioni di Alemanni.

E irricevibili queste affermazioni:

1) ” la responsabilità della mancata tutela di aree di interesse storico/culturale è anche del Comune di Roma Capitale in quanto è compito di quest’ultimo pianificare il proprio territorio e individuare ciò che va tutelato“. Peccato che la Presidente Polverini abbia dato questa possibilità al Sindaco Alemanno, nel gennaio 2012, che l’ha usata male. E che il Presidente Zingaretti non abbia dato la stessa possibilità al Sindaco Marino, quando ha prorogato il Piano.  Ed è  ridicolo, o peggio, pretendere oggi  dalla Sindaca Raggi di “individuare cosa va tutelato” – per interventi già avviati –  di fronte a una legge regionale  che ha mantenuto  i limiti  – nel 2014 – del 31 gennaio 2012. (discorso diverso – tutto da verificare – per la legeg regioanle del luglio 2017)

2) Lo scaricabarile: più  che tra  la Soprintendenza e il Comune, diremmo che lo sta facendo alla grande l’amministrazione regionale

3) corollario del punto precedente: “Il nostro scopo non è quello di trovare “colpevoli”, vogliamo solo salvare i villini che hanno un valore storico e artistico per la nostra città“. Un po’ facile, dopo aver varato una legge regionale che lega le mani ai Comuni  e impedisce di respingere proposte che stravolgono tessuti storici (e che rende  assai difficile  salvare i villini),   non volersene  neanche  prendere  le responsabilità.

Per fortuna che abbiamo la memoria lunga e anche un bel po’ di documentazione.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per precisazioni  e osservazioni : laboratoriocarteinregola@gmail.com

Vedi anche Piano casa cronologia materiali

vedi anche:

Tutto quello che avreste voluto sapere sulle demolizioni del Piano Casa 8 febbraio 2018

Piano casa e demolizione villini: a passata memoria 1 febbraio 2018

(1) Repubblica 3 marzo 2018 Prati, da villino a ecomostro il convitto sede della Lumsa a Roma Ancora un caso di costruzione in pieno centro. Raccolte 15 mila firme contro di PAOLO BOCCACCI

(2) vedi Demolizione villini:  non si prendono in giro i cittadini

(3) La risposta di Francesco Alemanni del 1 marzo 2018


STOP ABBATTIMENTO VILLINI STORICI A ROMA:  VOGLIAMO TAVOLO TRA REGIONE, COMUNE E SOPRINTENDENZA
Gentile Anna Maria Bianchi,
rimango sconcertato dalle sue dichiarazioni nelle quali  dichiara che l’intento della petizione, che ha superato le 15.000 firme, da me lanciata, sia quello di prendere in giro le cittadine e i cittadini.  In verità la presa in giro appartiene solo a coloro i quali si arrendono. L’intento della petizione è quello di sensibilizzare non solo la collettività, ma soprattutto i media e le istituzioni ad intervenire perchè ancora è possibile fermare questo scempio, ossia l’abbattimento di 21 villini storici a Roma.

Sappiamo bene che le norme che consentono la demolizione derivano dal Piano Case della Regione fatto dalla Polverini, e rimasto invariato in alcune parti in quello rielaborato dalla Giunta Zingaretti.

 Come spiegherò di seguito – la responsabilità della mancata tutela di aree di interesse storico/culturale è anche del Comune di Roma Capitale in quanto è compito di quest’ultimo pianificare il proprio territorio e individuare ciò che va tutelato.
Le norme nazionali dettano disposizioni vincolanti che regolamentano il patrimonio architettonico “di interesse storico artistico”, come ad esempio il Decreto Ministeriale 1444/1968, che dispone limiti inderogabili in materia di urbanistica e rigenerazione urbana ed è applicabile ne “le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale” (art.2 lett. A) oppure da porzioni di essi. 

Tali principi di tutela sono espressi anche nella cosiddetta “Carta di Qualità”, contenuta all’interno dell’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore che prevede una esplicita responsabilità del Comune nell’individuazione di elementi di particolare valore urbano, architettonico, archeologico, culturale da conservare e valorizzare. Gli stessi principi sono altresì dettati ai sensi degli art. 10,  136 e 142 del Decreto Legislativo 42/2004 della (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Alla luce della gerarchia delle fonti il D.leg. 42/2004 prevale sul Piano Casa, ma la cosa che ci preme sottolineare in questo contesto, è la responsabilità del Comune per la mancata attuazione delle disposizioni contenute nella “Carta di Qualità” e della mancata individuazione delle zone da tutelare, per le quali poi deve essere richiesto alla Regione l’inserimento di tali aree nel Piano Territoriale Paesistico e Regionale. 
Quindi possiamo concludere, de facto, che è compito di ogni Comune definire le sue aree di tutela e non della Regione, perché la Regione programma il Piano Casa ma non governa il territorio  della Capitale.
Per quanto concerne la situazione che si è venuta a creare visto lo “scarica barile” tra la Soprintendenza e il Comune, vogliamo citare il Codice dei Beni e del Paesaggio che permetterebbe ai soprintendenti di accertare la sussistenza dell’interesse storico culturale dei villini. Se però il Soprintendente resta inattivo il Comune ha la facoltà di richiedergli di intervenire immediatamente.

La rigenerazione e la riqualificazione non devono diventare un mezzo per permettere, attraverso la rendita di posizione e la presenza di strutture urbane e servizi qualificati, l’abbattimento indiscriminato di strutture che hanno un valore per la città.
Pertanto politicamente oggi occorre chiedere l’apertura di un tavolo di discussione tra Regione, Comune e Soprintendenza. Sostenendo la mozione promossa da Italiana Nostra nell’assemblea del 7 febbraio 2018 che richiede la sospensione della demolizione e la ricostruzione dell’edilizia storica di Roma.

Il nostro scopo non è quello di trovare “colpevoli”, vogliamo solo salvare i villini che hanno un valore storico e artistico per la nostra città. Non siamo contro la rigenerazione urbana, anzi crediamo che sia importante al fine della riqualificazione di aree a rischio degrado.  Ma questa deve riguardare periferie degradate e non quartieri con alta qualità urbana nei quali l’intervento si qualificherebbe, come in realtà si qualifica, solo come un nuovo tipo di speculazione immobiliare.
Francesco Alemanni, 
Responsabile organizzazione dei Verdi
Capolista Insieme con Zingaretti

(4) vedi

Tutte le fake news sulle demolizioni dei villini in seguito al Piano casa 2

Continuano a piovere fake news sul Piano casa – oggi Civita

vedi anche l’agenzia del 2 marzo 2018  in calce: ZINGARETTI: VILLINI STORICI? PIANO TUTELA PREGIO, COMUNE GOVERNI: A una domanda sulle demolizioni dei  villini,  effetto del Piano Casa del novembre 2014/maggio 2017, Zingaretti risponde parlando della legge di rigenrazione urbana del luglio 2017, riportando poi il discorso sui villini ma senza esprimersi chiaramente sul fatto che  il Comune possa ancora intervenire anche  “retroattivamente”

ROMA. ZINGARETTI: VILLINI STORICI? PIANO TUTELA PREGIO, COMUNE GOVERNI
(DIRE) Roma, 2 mar. – A Roma hanno fatto molto discutere i progetti di demolizione e ricostruzione di una serie di villini di pregio sulla base del Piano casa regionale. Perche’ nel 2014 avete ritenuto opportuno prorogare quel provvedimento ereditato dalla Polverini? “Non e’ proprio vero perche’ noi quel piano l’abbiamo cambiato profondamente e con legge sulla rigenerazione urbana abbiamo inaugurato per prima volta nella storia del Lazio un’idea di sviluppo fondata sul consumo di territorio agricolo zero e sull’idea di rigenerare cio’ che e’ brutto nella nostra Regione. Tanto e’ vero che villini vincolati in particolari aree del Prg non si puo’ fare nulla“. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervistato da Romatoday.
Il Comune deve prendere della decisioni: se ci sono zone valutate di pregio o dei villini che vanno tutelati si devono tutelare. Noi diamo un’opportunita’ per smetterla finalmente di costruire su suolo agricolo e questo puo’ voler dire rigenerare i comuni buttando giu’ l’orrore che c’e’, magari anche con qualita’ urbanistiche, di sicurezza ed efficientamento energetico. Questo favorisce non un aumento delle cubature a uffa ma per riqualificare. Poi sta ai comuni gestire questa opportunita’ ed e’ chiaro che se uno non fa niente si arriva ai casi che abbiamo conosciuto. Ma si puo’ certamente evitare. Bisogna fare una cosa semplice e rivoluzionaria: governare”, ha aggiunto.
(Rel/ Dire
10:51 02-03-18 .
NNNN

(5)  vedi Piano casa : la vera storia dell’Art. 4 (quello delle demolizioni villini) 28 febbraio 2018

(6) la frase  “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati” appare nel testo del “Piano casa 2” 7 volte (2 in più del testo  Polverini):

Art. 3 (Interventi di ampliamento degli edifici) Comma 1,  Comma 2, comma 2 bis (questo aggiunto dal Piano casa 2, non presente nel testo Polverini:  comma 2bis. In deroga allo strumento urbanistico è, altresì, consentito l’ampliamento della struttura alberghiera mediante acquisizione di edifici, o parti di essi, adiacenti alla struttura, attraverso cambio di destinazione d’uso)- Art. 3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale) comma 1, comma 3 – Art. 3 quater  (Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale)comma 1 –  Art. 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici) comma 1 – Art.5(Interventi di recupero degli edifici esistenti) comma 1 (questo aggiunto dal Piano casa 2)

(7) Il decreto, ricordiamo, non per niente nato  nel 1968,   aveva l’obiettivo   di  cancellare i quartieri/ghetto e rendere le città più vivibili per tutti, non solo per i ricchi… Quindi un’importante conquista democratica che ciclicamente viene rimessa in discussione

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967.

(8) Vedi il nostro  articolo del  15 ottobre 2014: Piano casa 2: Civita, Quadrana e le conquiste del ’68  http://www.carteinregola.it/index.php/piano-casa-2-civita-quadrana-e-le-conquiste-del-68/

(9) Si vedano le osservazioni di Paolo Gelsomini dell’8 febbraio 2018in  Piano casa e villini abbattuti. Per orientarsi sui percorsi possibili  

(…) La deroga del Piano casa (fermo restando il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza), non può però riguardare i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Il decreto ministeriale n.1444/68 fissa infatti i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.

Inoltre fissa i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi e le quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee.

Quindi il DM 1444/68 rappresenta un importante “paletto”, in quanto impone dei limiti negli art.7,8 e 9  che non possono essere superati da una Legge regionale e dei quali l’Assemblea comunale che rilascia il permesso di costruire in deroga, in base all’art.14 del DPR 380/01, deve tener conto.

(10) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)

(11)

Capo I – Oggetto della tutela – Art. 10. Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

(…)

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
(…)

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

(…)

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
(…)

Capo II – Individuazione dei beni paesaggistici

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

(non è invece chiara la citazionedi Alemanni  dell’Art. 142. Aree tutelate per legge, dato che vi si elencano elementi dell’ambiente naturale come fiumi laghi vulcani aree umide etc, e sono citate “le  aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B” solo per escludere l’applicazione delle disposizioni la tutela)

(12) Art. 137. Commissioni provinciali Art. 138. Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico Art. 139. Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico Art. 140. Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza Art. 141. Provvedimenti ministeriali Art. 141-bis. Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico

(13) Dal sito della Regione: “Si comunica che le Conferenze di Servizi ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.10/2011, per l’applicazione degli artt. 3ter (cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale) e 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici) della medesima legge regionale, dovranno essere convocate dai Comuni interessati presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, via del Giorgione, 129 – 00147 Roma – 7° piano, previo accordo con gli uffici di detta Direzione.

Dalla circolare applicativa del 2012 PIANO CASA DELLA REGIONE LAZIO. ULTERIORI INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA PIENA ED UNIFORME APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 TER, 4, 5 E 6 DELLA L.R. LAZIO N. 21/2009, COME MODIFICATI, INTEGRATI, INTRODOTTI E SOSTIUITI DALLA L.R. LAZIO N. 10/2011. scarica Piano casa allegato_DGR_184_2012_II_circolare:pag 20 “..Il rilascio del titolo (come pure il suo eventuale diniego) deve essere preceduto dallo svolgimento di una conferenza di servizi cui devono – necessariamente – prendere parte sia l’amministrazione comunale interessata che la Regione e – eventualmente – tutte le altre amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli gravanti l’area oggetto dell’intervento o, comunque, competenti ai fini del rilascio del permesso. La necessaria presenza tanto dell’amministrazione comunale quanto di quella regionale si giustifica in ragione degli effetti di variante urbanistica connessi con l’approvazione degli interventi di cui all’art. 3-ter e trova riscontro nel pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale, per cui alle procedure di variante deve necessariamente prendere parte l’ente competente alla loro approvazione (così, ancora di recente, Corte Cost. 2 luglio 2009, n. 200; id., 24 luglio 2009, n. 237: id., 16 dicembre 2009, n. 340).La norma stabilisce, poi, che la conferenza di servizi deve – altrettanto necessariamente, essendo proprio quella la sede in cui viene svolta l’istruttoria e matura ogni determinazione in ordine alla richiesta di rilascio del permesso e di conseguente variazione in adeguamento dello strumento urbanistico – essere convocata dall’amministrazione comunale procedente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di permesso. (…)

(14) Dal Piano casa 2 approvato il 31 ottobre 2014  Art. 2 comma 4 (lo stesso del  Piano casa Polverini, di cui riporta lo stesso termine):

4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.

(15) dalla Delibera 2012/9 del 30 gennaio 2012 ( Scarica 2012-9 Delibera Piano Casa Assemblea Capitolina) Limitazioni, specificazioni e/o esclusioni per gli interventi di cui al Capo II della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii.

Gli interventi di cui al Capo II della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii. non si applicano nelle aree esterne all’Insediamento Urbano e Storico individuato dal PTPR *, in osservanza di quanto disposto all’art. 2, comma 4, della citata L.R., agli immobili ricadenti nella Città Storica nei Tessuti T1, T2, T3, T10 ed agli Edifici e Complessi Speciali.

Negli Spazi aperti della Città Storica sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art. 3 della citata L.R.

Si tratta dei

  • T1 Tessuti di origine medievale (T1)
  • T2 Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2)
  • T3 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3)
  • T10 Nuclei storici isolati (T10)
  • Edifici e complessi speciali.

ne risulta che il Piano  casa, in base alla Delibera comunale può essere applicato (in assenza di vincoli o altre tutele)

  • Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4)
  • Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5)
  • Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6)
  • Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7)
  • Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8)
  • Edifici isolati (T9)

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