Non era mai successo che una calamità riaprisse i termini per la sanatoria di abusi edilizi. Nel paese flagellato da terremoti e alluvioni non si era mai arrivati a superare un principio che, in fondo, è semplicemente di buon senso. Quello per cui ogni calamità deve vedere il Paese pronto a offrire la più grande solidarietà verso le popolazioni e i territori coinvolti ma anche segnare, nella ricostruzione, una assunzione di responsabilità.
Perché oramai è evidente a tutti che la ragione per cui nel nostro Paese perfino scosse sismiche di lieve entità provocano danni rilevanti, sta anche nel pessimo modo in cui si è costruito, senza attenzione ai rischi del territorio e spesso illegalmente.
Basta scorrere le date dei provvedimenti che hanno introdotto regole in materia di sicurezza sismica degli edifici e di tutela del territorio, per verificare come vi sia sempre stato un rapporto di causa effetto.
Dalla frana di Agrigento del 1966 ai terremoti del Belice, dell’Irpinia e del Molise, fino alle più recenti norme tecniche, è stata proprio l’indignazione per tragedie che si potevano evitare ad aver prodotto la migliore risposta della politica.
Questa volta, invece, corriamo il rischio che il Decreto per gli interventi urgenti a seguito del terremoto del Centro Italia(2), che questa settimana verrà votato alla Camera, sarà ricordato per la riapertura dei termini del condono edilizio.
Il testo approvato al Senato prevede questa possibilità per gli interventi realizzati fino alla data del terremoto.
Se si prova ad approfondire la genesi e le ragioni di questa scelta con i parlamentari l’imbarazzo è evidente.
Ci si giustifica con la straordinaria urgenza di approvare un provvedimento atteso da tempo dai territori, arrivato solo ora ad un accordo politico trasversale su risorse e regole. E si mettono le mani avanti dicendo che il condono riguarderà pochissimi interventi, di lievissima entità.
Ma ora a chiedere una modifica sono proprio Sindaci, tecnici e imprese, che criticano l’inutilità dell’intervento sia per i contenuti sia perché in questi territori un condono non serve a nessuno, visto che sono pochissimi gli interventi illegali realizzati dopo la famigerata ultima sanatoria del 2003.
Ed è per queste ragioni che Anci Marche e Legambiente, con l’adesione delle organizzazioni economiche territoriali, hanno scritto ai parlamentari per chiedere una modifica del testo, in modo da far partire i cantieri di edifici sicuri e rispettosi delle regole, ma senza riaprire i termini del condono.
Perché la beffa è che neanche questa volta si avrebbe alcuna svolta a due anni dalla scossa che ha devastato Amatrice, Arquata del Tronto e centinaia di borghi.
Ma il danno invece sarebbe sicuro, perché da domani altri territori potranno chiedere di non essere discriminati e avere anche loro il diritto alla sanatoria dopo una calamità naturale.
Sta qui il punto politico più delicato nel passaggio del provvedimento alla Camera e che deve uscire allo scoperto. Perché è evidente la pressione che proviene da coloro che sono interessati ad applicare la sanatoria a Ischia, in Sicilia o nel casertano alla prima occasione utile.
Ma è questo che vogliono i parlamentari che si apprestano a votarlo, anche quelli di Pd, LeU e Movimento Cinque Stelle?
In Commissione alla Camera è stato deciso di non portare alcuna modifica al Decreto, malgrado le polemiche scoppiate sulla sanatoria nel silenzio dell’opposizione.
Dobbiamo augurarci una discussione vera nell’aula e un finale diverso.
In questa legislatura davvero non possiamo permetterci distrazioni o passi indietro sul rispetto di principi e regole che definiscono il patto di convivenza e di responsabilità tra i cittadini.
* L’autore è vicepresidente nazionale di Legambiente
(1)vedi La Repubblica 29 giugno 2018 Arriva il condono salva abusi per le zone terremotateIl Parlamento approva l’emendamento presentato dal M5s. Solo multe per chi ha costruito anche molti anni prima del sisma. Il caso Ischia e le proteste degli ambientalisti di SERGIO RIZZO scarica la scansione Articolo Rizzo condono zone terremotate 29 giugno 2018 La Repubblica
(4) [Sono inoltre semplificate le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l’iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (commi 6-8)].
ARTICOLO 1-sexies. (Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell’accelerazione dell’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati).
1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell’immobile pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 37, comma 4, nonché all’articolo 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell’autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. È fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto articolo 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l’abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, la percentuale di cui al comma 2-ter del- l’articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è elevata al 5 per cento.
3. Nei casi di cui al comma 1, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell’ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell’edificio. È fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione.
4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, o dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nei seguenti casi: a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell’esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico; b) per le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell’intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti originari, alle tecnologie di costruzione dell’epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica.
6. Al fine di accelerare l’attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell’articolo 32 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l’adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell’agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certifi- cato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto mi- nisteriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del de- creto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l’autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell’ar- ticolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
7. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma 6, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
scarica disegno di legge 55:2018 testo
(5) Come riporta il citato articolo di Sergio Rizzo, la sanatoria riguarda interventi abusivi che non superino il 5% della superficie, dell’altezza o della cubatura, anche in aree con vncolo paesaggistico, dove erò la tolleranza si ferma la 2%. Tuttavia per come è formulato l’emendamento non è neppure chiaro se chi si è fatto una stanza in più o ha chiuso una veranda auemtando illecitamente primna del terremoto la superficie e la cubatura, potrà condonare e avere soldi pubblici perisno senz apagare la prievista multa compresa tra 516 e 5164 euro, che invece pagherà, ad esempio, chi ha aperto una finestra dove non poteva.
Va inoltre osservato, che la sanatoria è “subordinata alla “verifica di compatibilità con le norme in materia di tutela ddal rischio idrogeologico”. Ma ci mancherebbe altro…
(6) vediPratiche di coccodrillo (abusivismo & politica)
(9) Il Corriere della sera 17 febbraio 2004 Berlusconi: giusto evadere le tasse esagerate