Due osservazioni/richieste sul Regolamento Beni Comuni della Delibera di iniziativa popolare
Autore : Redazione
Forte Antenne, all’interno di Villa Ada, II Municipio
Carteinregola propone alcune modifiche al “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani” al voto dell’Assemblea Capitolina.
AGGIORNAMENTO 15 ottobre: la Delibera di iniziativa popolare non è stata approvata dall’Assemblea in seduta virtuale, con 20 voti favorevoli e 20 astensioni. Tra i favorevoli, oltre a molti consiglieri di opposizione tra i quali PD, FdI, Sinistrax Roma, gruppo misto, anche due consiglieri M5S, il il presidente dell’Assemblea, Marcello De Vito e la consigliera Ficcardi.
(14 ottobre 2014) Giovedì 15 ottobre 2020 in Assemblea Capitolina approderanno alcune delibere di iniziativa popolare, cioè proposte avanzate da cittadini che hanno raccolto un consistente numero di firme, che da tempo attendevano di essere messe al voto. Tra queste, oltre alla Delibera per una gestione del ciclo dei rifiuti decentrata e partecipata di cui parla Paolo Gelsomini in un altro articolo (1) (in calendario venerdì 16) , sarà presentata la Proposta di “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani“ (2), sulla quale Carteinregola aveva espresso in passato alcuni rilievi contenuti in un’approndita disamina della Proposta (3).
Il Regolamento, ispirato al principio di sussidiarietà orizzontale, intende promuovere e sostenere i cittadini che spontaneamente si attivano per curare e rigenerare i beni comuni, e ricalca il prototipo elaborato da Labsus che, con qualche differenza, è stato adottato da molte città italiane e anche dalla Regione Lazio, con la LR 10/2019 “Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni” (4). Tuttavia, pur riconoscendo la necessità che anche la Capitale si doti di un sistema di regole che permetta di rendere fruibile e/o utile alla collettività il patrimonio comune, soprattutto quando questo è inutilizzato e in abbandono, e che consenta, sia a cittadini attivi spontaneamente organizzati, sia ad associazioni o cooperative non a fini di lucro, di valorizzare tale patrimonio, riteniamo che nel Regolamento siano presenti alcuni aspetti che dovrebbero essere meglio precisati, sia rispetto alle definizioni dei soggetti e degli oggetti, sia rispetto a una più dettagliata descrizione delle modalità e delle procedure di assegnazione e di gestione di alcuni beni comuni.
In particolare non convincono due aspetti: l’inserimento, tra i “cittadini attivi” di “soggetti di natura imprenditoriale” (senza precisarne le categorie nè esplicitarne le finalità non a fini di lucro), che restano quindi sottesi nei vari articoli ogni volta che si fa riferimento alle possibilità e alle prerogative riservate alla cittadinanza; la mescolanza, nella categoria “beni comuni” di beni assai diversi, per tipologia, destinazione, possibile utilizzo, e soprattutto valore, tra i quali “spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo”, che possono essere oggetto di “Patti di collaborazione complessi” tra amministrazione e “cittadini attivi” (quindi anche soggetti imprenditoriali) , senza che siano definite concretamente possibilità ed esclusioni, soprattutto per quegli immobili che richiedono ingenti investimenti per essere fruibili.
Soprattutto a Roma, ci sembra necessario fissare con chiarezza i confini tra uso pubblico e uso privato, gestione a scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per quanto riguarda il primo punto, sarebbe sufficiente inserire alcune precisazioni nel testo, come quelle presenti nella Proposta n. 61/2015 regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani mutuato da un Regolamento della città di Chieri (TO) (5), avanzata dagli allora consiglieri capitolini di opposizione Virginia Raggi, Marcello De Vito, Enrico Stefàno, Daniele Frongia, che precisa, alla voce “cittadini attivi”: “ tutti i soggetti, siano essi singoli o formazioni sociali non a scopo di lucro, riconosciute o non riconosciute, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni urbani…“. In tale Proposta di regolamento, inoltre, all’art. “Gestione condivisa di immobili” si esplicitava che “La gestione si intende priva di scopo di lucro e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nel patto stesso“. Nel Regolamento di Torino adottato dalla Giunta Appendino, nelle Definizioni dei Soggetti civici si citano solo ” tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali” (6) e, in un successivo articolo interamente dedicato, offre una descrizione che non accenna ad alcun soggetto di “natura imprenditoriale” (7). Invece nella proposta del 2018 dell’ex candidato Sindaco del centro sinistra Giachetti , si ammettevano tra i cittadini attivi anche “soggetti di natura imprenditoriale”, ma ci si premurava di stabilire esplicitamente “solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti e indiretti dalla cura gestione condiviso rigenerazione dei beni comuni urbani neppure nella forma della sponsorizzazione…”(8).
Quanto al secondo punto, la delibera di iniziativa popolare distingue “Patti di collaborazione ordinari” che riguardano “interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni” – cioè spazi e beni immobili (strade marciapiedi, aiuole, giardini, parchi, casotti etc) che possono essere curati, restaurati e gestiti direttamente da cittadini attivi (compresi anche piccoli imprenditori presenti sul territorio come commercianti o altre piccole realtà radicate nel tessuto del quartiere etc) , dai “Patti di collaborazione complessi” – che riguardano anche edifici, che possono essere destinati a funzioni e usi diversi e che richiedono mediamente ben altri investimenti per la loro ristrutturazione, organizzazione e gestione (infatti viene citata l'”organizzazione e capacità tecnico-finanziaria” dei soggetti che sottoscrivono il Patto)
A nostro avviso non possono essere messi sullo stesso piano il casotto in un giardino pubblico, che può essere affidato a titolo gratuito alle associazioni di quartiere in cambio della manutenzione dell’area verde, e immobili di grandissimo valore come il Villino Leopardi sulla Nomentana o Forte Antenne a Villa Ada (nelle foto in apertura): il salto di dimensione, e le conseguenti implicazioni, di quest’ultima tipologia di “patto”, richiede altri strumenti normativi e procedurali. E anche una maggiore specificazione riguardo al “chi” e al “come” dovrebbe finanziare gli indispensabili interventi per rendere fruibili gli immobili – nel caso che non si tratti di finanziamenti pubblici – e anche in che modo i soggetti privati potrebbero ottenere un ritorno dagli investimenti – in molti casi di grande entità – sostenuti.
Del resto, per immobili importanti in stato di degrado, esistono varie forme di collaborazione pubblico/privato, dal mecenatismo alle sponsorizzazioni, fino al project financing. E, restando nel perimetro della concessione dei Beni indisponibili, di cui è attualmente in discussione nelle commissioni capitoline una – peraltro assai controversa – Proposta di Regolamento (9), va detto che il Regolamento dei Beni comuni non può esservi assimilato tout court, non fosse altro che perché esclude una consistente fetta delle fattispecie di beni cui il Regolamento comunale deve occuparsi. Riteniamo quindi che tale categoria di beni richieda una più articolata e dettagliata regolamentazione di quella contenuta nei “patti complessi” della delibera di iniziativa popolare, e che debba essere inserita in un Regolamento dei beni di proprietà di Roma Capitale, che contenga regole puntuali per tutto il patrimonio capitolino.
Crediamo che i comitati e le associazioni che hanno promosso la Delibera di iniziativa popolare abbiano fatto un passo positivo per sollecitare l’istituzione ad adottare un Regolamento per la gestione, la cura e la rigenerazione condivisa dei beni comuni, beni che potrebbero essere il motore per il rilancio della Capitale e della ricostruzione delle comunità urbane sempre più disperse. Ma nello stesso tempo, auspichiamo che il percorso passi da una riflessione che porti all’approvazione di un documento in cui siano inserite le precisazioni indispensabili per la tutela del patrimonio pubblico e dei diritti dei cittadini.
Gruppo Patrimonio Carteinregola
Post scriptum: siamo consapevoli del fatto che le delibere di iniziativa popolare non possano essere emendate, ma pensiamo che la proposta possa essere utilizzata, con le opportune precisazioni, come base di partenza per una delibera di iniziativa consiliare da ridepositare.
14 ottobre 2020
(ultima modifica 15 ottobre ore 23)
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
> Vai a PatrimonioComune – cronologia delle norme e delle proposte
NOTE
(1) vedi https://www.carteinregola.it/index.php/la-delibera-di-iniziativa-popolare-per-una-gestione-del-ciclo-dei-rifiuti-decentrata-e-partecipata-approda-finalmente-in-assemblea-capitolina/
(2)
17 novembre 2017 – 12 gennaio 2018 Nasce la Coalizione dei Beni Comuni (
> Vai al sito http://coalizioneperibenicomuni.it/) che si definisce “
Una Rete informale di realtà di cittadinanza attiva e di cittadini romani uniti – 78 – con l’obiettivo di far approvare anche al Comune di Roma un Regolamento per la gestione, la cura e la rigenerazione condivisa dei beni comuni” che mette a punto una Delibera di iniziativa popolare per l’adozione del
Regolamento che è sempre una versione riadattata del Regolamento di Labsus; Gregorio Arena, Presidente di Labsus partecipa alla prima assemblea. A febbraio comincia la raccolta firme.(scarica la
Delibera iniziativa popolare con regolamento raccolta firme gennaio 2018 scarica la
Relazione_delibera inziiativa Roma regolamento Labsus )
(4) scarica Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni LR LAZIO Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni 26 GIUGNO 201926 giugno 2019Numero BUR: 52 Data BUR: 27/06/2019
(5) marzo 2015 – i consiglieri Stefano De Vito, Raggi e Frongia avanzano la proposta n. 61/2015 regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani che viene inviata alle Commissioni capitoline e ai Municipi per il parere scarica – RAGGI ed ALTRI -5601_13marzo_proposta-deliberazione-iniziativa-consiliare-regolamento-cura-beni-comuni-urbani_es(dal sito beppegrillo.it)
(6) V REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI BENI COMUNI URBANI NELLA CITTA’ DI TORINO approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2019 (mecc. 2019 01609/070), esecutiva dal 16 dicembre 2019, in vigore dal 16 gennaio 2020.
art. 2 Definizioni: comma b. Soggetti civici: tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per l’individuazione di beni comuni e organizzano attività di governo, rigenerazione, cura e gestione;
(7) REGOLAMENTO PER IL GOVERNO DEI BENI COMUNI URBANI NELLA CITTA’ DI TORINO Articolo 4 – I Soggetti civici
1. Il governo dei beni comuni inteso quale strumento per il pieno sviluppo della persona, è aperto a chiunque, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. Ogni negozio civico definisce le questioni relative alla rappresentanza dei soggetti civici collettivi e alla relativa responsabilità secondo i principi generali di cui all’articolo 3 e di quanto disposto dal Titolo IV del presente Regolamento.
3. I soggetti civici se riuniti in formazione sociale informale individuano con metodo democratico una o più persone, delegate a sottoscrivere, ove previsto, un negozio civico e a rappresentarli nei rapporti con la Città.
4. Tutti i soggetti civici collettivi devono operare secondo metodo democratico basato su momenti di discussione e procedure non escludenti e secondo i principi dell’antisessismo, antifascismo e antirazzismo, per l’assunzione collettiva delle decisioni.
5. Le forme di governo dei beni comuni disciplinate dal presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i soggetti civici nella misura in cui essi contribuiscono al perseguimento dell’interesse generale e del buon governo ecologico dei beni comuni.
8) 20 maggio 2017 L’Associazione Roma Bella dell’ex candidato sindaco Giachetti, una serie di proposte di Delibera su vari temi, tra le quali una Proposta di adozione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni urbani. La proposta sarà poi portata nelle commissioni capitoline dai consiglieri PD ma non sarà approvata. scarica 2018 III 18 – BENI COMUNI Giachetti 001
Questo l’art. 2- Definizioni: Cittadini Attivi: tutti i soggetti singoli, associati e comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento solo a condizione che non ricavino vantaggi economici diretti e indiretti dalla cura gestione condiviso rigenerazione dei beni comuni urbani neppure nella forma della sponsorizzazione e che ponga in essere le predette attività unicamente con scopi di liberalità e volontariato
(9) Vedi https://www.carteinregola.it/index.php/regolamento-delle-concessioni-dei-beni-immobili-le-proposte-di-carteinregola/