Giù i boschi per terreni arabili. Come oltre 100 anni fa
Autore : Redazione
Pubblichiamo un articolo di Fabio Modesti che segnala la recente approvazione di un Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali con le “Linee guida per l’esonero dagli interventi di compensazione previsti in accompagnamento all’autorizzazione alla trasformazione forestale“, che sono la base sulla quale le Regioni dovranno regolare le attività di trasformazione del bosco esentate da compensazioni ambientali. L’ennesimo provvedimento che dimostra che la retorica del “green new deal” e i buoni propositi per la tutela dell’ambiente sbandierati dai nostri politici sono spesso assai lontani da quanto poi si decide nei ministeri e nel parlamento… (AMBM)
Un recente Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, emanato in piena pandemia, consente di trasformare i boschi per insediare attività agro-zootecniche senza impegno di compensazioni ambientali. Sembra un salto indietro nella storia(Villaggio Globale, 29 ottobre 2020)
In Italia è possibile trasformare boschi, cioè eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva, per una serie di esigenze che non siano selvicolturali. Lo stabilisce il TUFF (Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali – Decreto Legislativo n. 34/2018) che statuisce pure il principio per cui ogni trasformazione deve essere compensata a cura e spese di chi è stato autorizzato alla trasformazione. Il TUFF demanda alle Regioni l’approvazione dei «criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all’obbligo di compensazione». Ma di questi criteri ad oggi non vi è neanche l’ombra; le Regioni tacciono ed anzi preparano testi di legge per adeguarsi al TUFF che, come nel caso della Puglia, fanno scorrere brividi dietro la schiena.
Il miracolo si compie
Sempre il TUFF prevede che vengano stabilite, con decreto ministeriale, linee guida volte a definire, da parte delle Regioni, le attività di trasformazione del bosco esentate da compensazioni ambientali. Ed ecco che, in questo caso, il miracolo si compie. Il 7 ottobre scorso il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali, Teresa Bellanova, in piena seconda ondata (o prosecuzione della prima, fate voi) della pandemia, adotta il decreto con l’intesa delle Regioni sancita il 10 settembre scorso. Pare, quindi, che la necessità primaria sia quella di consentire trasformazioni dei boschi senza impegno di compensazioni da parte di chi le attua e non certo quella di responsabilizzare i “trasformatori”. Lo strumento delle “linee guida”, poi, è sempre abbastanza difficile da interpretare. Cioè è difficile comprendere che cosa possa accadere nel caso in cui non si osservino, se si può essere sanzionati o meno. Comunque, evidentemente, al MIPAAF intendono seguire una linea (guida) di sottrazione di superfici boscate più che responsabilizzare chi si propone di trasformarle. L’incipit del documento ministeriale riguarda gli interventi da effettuare in zone boscate situate in Siti Natura 2000 oppure in altre aree protette (punto 2.2, lettera a). In questi contesti eventuali azioni di ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000 possono essere esentati da compensazioni, se previsti negli strumenti di pianificazione delle stesse aree.
Il disboscamento per l’agricoltura
Ma tra tutte le fattispecie di trasformazione dei boschi individuate per cui poter applicare l’esonero dalle compensazioni, ce n’è una, la lettera d) che sembra far tornare indietro nel tempo, ad oltre un secolo fa. Infatti se a trasformare il bosco, beninteso previa autorizzazione, è un imprenditore agricolo che destina quell’area a coltura agricola o a pascolo, la trasformazione non da luogo a compensazione ambientale. L’attività, però, non deve cessare prima di dieci anni dal suo inizio. Diversamente, il terreno trasformato torna giuridicamente ad essere bosco e l’imprenditore è tenuto ad una serie di compensazioni previste nel TUFF. Ci si domanda, però, se su quella stessa area trasformata ma che torna sulla carta ad essere bosco, un altro imprenditore agricolo possa riattivare a distanza di poco tempo un’istanza di trasformazione. La possibilità di sottrarre bosco per l’agricoltura ed il pascolo, cioè disboscare, fa tornare in mente le relazioni di Francesco Saverio Nitti nella commissione d’inchiesta parlamentare del primo decennio del secolo scorso sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali ed in Sicilia. Ne “La statistica dei boschi ed il loro stato attuale” veniva descritta la consistenza del patrimonio boschivo in Basilicata e Calabria e venivano riportate le dichiarazioni del sottoispettore forestale di Melfi, Domenico Cherubino. «Oltre i due terzi dei terreni dissodati – diceva Cherubino – non lo dovevano, né lo potevano essere, se le Amministrazioni in genere non fossero state compiacenti. Le conseguenze sono state talmente disastrose che, pur inducendo il Governo a sostenere dei grandi sacrifizi pecuniari, difficilmente potrà conseguirsi una completa riparazione. Certamente tali sacrifizi si impongono nell’interesse pubblico, però è necessario di destinare in provincia funzionari capaci, molto pratici nei lavori di rimboscamento, affezionati ai luoghi, e nemici delle lungaggini burocratiche […]».
Le norme in conflitto
In Puglia, ad esempio, l’applicazione di questa linea guida ministeriale e non solo di questa, attraverso norme regionali si scontrerebbe quasi sempre con le norme di attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) che ha disposto la tutela paesaggistica penetrando anche nei livelli di protezione ecologica di molti sistemi naturali. E meno male, verrebbe da dire. Ma lascia interdetti che la tutela degli ecosistemi forestali debba essere demandata a norme paesaggistiche (ed a relativi funzionari delle Soprintendenze del tutto a digiuno della materia) mentre quelle di settore sono ormai tutte orientate a fare dei boschi terra di conquista distruttiva.
Fabio Modesti
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Linee guida per l’esonero dagli interventi di compensazione previsti in accompagnamento all’autorizzazione alla trasformazione forestale
1. Introduzione
1.1 Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e’ vietato ogni intervento di trasformazione del bosco, come definito al comma 1 del medesimo articolo. Possono essere autorizzati esclusivamente interventi che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che siano stati preventivamente autorizzati, ove previsto, ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [Codice dei Beni culturali NDR] e delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali.
1.2. Non possono essere trasformati e non puo’ esserne mutata la destinazione d’uso del suolo i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche individuati e riconosciuti dalle regioni ai sensi del comma 7 dell’art 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonche’ le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.
1.3. Sono esenti dagli obblighi di compensazione tutti gli interventi di trasformazione delle aree escluse dalla definizione di bosco di cui al comma 1 dell’art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
1.4. Esclusivamente ai fini del ripristino delle attivita’ agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza edificazione di nuove costruzioni, non costituiscono bosco per le materie di competenza dello Stato le formazioni, le superfici e i manufatti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; pertanto tali attivita’ non comportano obbligo di compensazione forestale. L’esclusione dalla definizione di bosco ha inizio dall’avvio dell’esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attivita’ agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti e cessa al cessare delle medesime attivita’.
1.5. Sono altresi’ esclusi dalla definizione di bosco e, conseguentemente, dagli obblighi di compensazione forestale, gli interventi di trasformazione del bosco nelle aree che le regioni individuano ad integrazione dei disposti dell’art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, purche’ non venga diminuito il livello di tutela e conservazione assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualita’ della vita.
1.6 Le regioni, con proprio atto, provvedono a recepire le disposizioni di cui sopra e stabiliscono, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8, i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonche’ gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni dall’obbligo di compensazione. 2. Interventi che possono essere esclusi dall’obbligo di compensazione
2.1. Le regioni, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, con proprio atto, possono disciplinare l’esenzione dall’obbligo di compensazione forestale.
2.2 Qualora scelgano di disciplinare l’esenzione di cui al punto 2.1, gli interventi esentabili sono individuabili tra uno o piu’ dei seguenti interventi, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 8 del decreto legislativo n. 34/2018:
a) trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete natura 2000, solo qualora cio’ sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, parchi nazionali, parchi naturali e alle riserve naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, o in ogni altra area dichiarata di interesse naturalistico dalle leggi regionali;
b) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio; l’estensione di tali aree e’ stabilita dalle regioni, in coerenza con le disposizioni dei piani antincendio di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), a condizione che l’eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere riconosciuta come bosco ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
c) trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche per essere considerato bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
d) trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L’esonero dalla compensazione puo’ essere concesso a condizione che le attivita’ agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno dieci anni dall’inizio delle attivita’ stesse. Nel caso di cessazione delle attivita’ prima di tale termine, cessa anche l’esonero di cui al presente decreto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco; i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
e) trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico;
f) trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l’obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l’attivita’ di coltura castanicola. L’esonero dalla compensazione puo’ essere concesso a condizione che l’attivita’ castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno dieci anni dall’inizio delle attivita’ stesse. Nel caso di cessazione delle attivita’ prima di tale termine, cessa anche l’esonero di cui al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
g) trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta dagli incendi boschivi nonche’ di opere pubbliche individuate dalle regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
h) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.