(IN COSTRUZIONE – ultimo aggiornamento 3 aprile 2023)
La direttiva “Bolkestein”[1] prevede l’obbligo di affidare le concessioni demaniali secondo una procedura concorrenziale trasparente ed imparziale, e quindi, per quanto riguarda le concessioni balneari in Italia, la illegittimità: -del cddiritto insistenza (la preferenza automaticamente accordata dal codice della navigazione al concessionario uscente rispetto ad altri potenziali concorrenti); – delle proroghe automatiche dei titoli concessori in essere.
2004 – 2006 La Direttiva 2006/123/CE viene presentata dalla Commissione europea nel febbraio 2004, ed approvata ed emanata nel 2006.
2009 la prima contestazione della Commissione Europea in ordine al mancato rispetto, ad opera delle norme interne in tema di concessioni, dapprima degli articoli 43 (diritto di stabilimento) e 49 (libera prestazione di servizi) del Trattato CE (poi trasfusi del TFUE), e poi dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein).
2010 nuova procedura di infrazione europea
2012 Durante il Governo Monti, contro l’opinione dello stesso governo, il Parlamento prende altro tempo. Agli stabilimenti balneari vengono prorogate le concessioni per altri cinque anni, dal 2015 al 2020.
la procedura viene sospesa in seguito all’impegno del Governo a modificare la normativa interna, tuttavia in seguito si contano, dal 2010 , almeno 7 disposizioni normative, che, a vario titolo e con diversa motivazione (tra cui anche la emergenza COVID) prorogano , in taluni casi sino al 2033, i rapporti concessori in essere, evitando il confronto concorrenziale.
: Il decreto del Governo sulle concessioni balneari è’ pronto e nei prossimi giorni i ministri Enzo Moavero (Affari Europei) e Piero Gnudi (Affari regionali, turismo e sport) dovrebbero volare a Bruxelles per parlarne con la Commissione europea.Subito dopo verra’ portato in Consiglio dei ministri. Il decreto prevede che le concessioni demaniali marittime vadano a gara (le Regioni entro il 31 dicembre 2014 dovranno definire i bandi) e che la durata sia non inferiore a 6 anni e non superiore a 25 anni per le spiagge e non inferiore a 30 anni e non superiore a 50 per i porti turistici.
14 luglio 2016 decisione della Corte di Giustizia europea circa la illegittimità di tali proroghe, da considerarsi tamquat non esset ( in costruzione pronunce dei tribunali)
8 agosto 201Marco Zullo, parlamentare europeo M5S scrive sul sito di Beppe Grillo): “Le concessioni per gli stabilimenti balneari non possono essere rinnovate automaticamente: è richiesta una selezione trasparente attraverso gare d’appalto”[2]. Ma sul tema anche il Movimento 5 stelle avrà una posizione ambigua, mentre si opporrà strenuamente alla Bolkestein per quanto riguarda gli ambulanti.
14 maggio 2018 La Corte di Cassazione con sentenza n. 21281 stabilisce che deve disapplicarsi la normativa interna che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico-ricreative, ivi comprese le concessioni destinate ad approdi e porti turistici[3]
2021 decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. ri 17 e 18 del 9 novembre 2021 che, a fronte della teoricamente più rigorosa soluzione di dichiarare tout court la nullità di ogni proroga eventualmente in essere, e l’immediata necessità delle procedure concorsuali, optano per la mite soluzione di disporre un termine di adeguamento al 31 dicembre 2023.
5 agosto 2022 Legge 118/2022 ( legge annuale sulla concorrenza ) dispone una delega legislativa ai fini del riordino della materia, stabilendo, tra l’altro, i seguenti principi: • le concessioni assegnate senza gara dovranno al 31 dicembre 2023, salvo differimento al 31 dicembre 2024 in casi straordinari; • l’assegnazione dovrà avvenire sulla base di procedure concorrenziali, da completarsi entro il medesimo termine del 31 dicembre 2023. Parallelamente è prevista una attività di ricognizione e mappatura delle concessioni in essere. Lascia però aperte alcune problematiche come il tema del riconoscimentodi un “indennizzo” ai concessionari uscenti, in apparenza precluso dall’art. 12, comma 2, della direttiva Bolkestein
24 febbraio 2023 in sede di conversione in legge (l. 24 febbraio n. 2023, n 14), il decreto milleproroghe prevede che • gli affidamenti esistenti mantengano efficacia sino al 31 dicembre 2025; • detta efficacia perduri comunque sino alla data del rilascio dei nuovi provvedimenti concessori a seguito della gara; • agli enti sia fatto divieto di procedere alla emanazione di bandi per l’assegnazione delle concessioni sino all’adozione dei decreti legislativi della l. 118/2022, • ai titolari di concessioni in essere sia consentito il mantenimento di manufatti amovibili sino al 31 dicembre 2023. (> vedi Concessioni balneari: l’emendamento della vergogna1 marzo 2023)
24 febbraio 2023 In sede di promulgazione il Presidente della Repubblica evidenzia la ricorrenza di molteplici ragioni di contrasto con la normativa europea, spiegando, di fatto, che la legge non è stata rinviata alle Camere solo per via della delicata situazione che si sarebbe determinata rispetto a tutti gli altri termini legislativi in scadenza. Vedi comunicato l Presidente Mattarella ha promulgato la legge di conversione del DL 198/2022 e ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio (> vai al comunicato https://www.quirinale.it/elementi/80329 )
È quindi anche prevedibile che, in difetto di repentino cambio di indirizzo, la procedura di infrazione europea si concluderà con la condanna dello Stato italiano, e con l’applicazione delle relative sanzione economiche.
[1] La “direttiva sui servizi”, questo è il suo nome corretto, meglio nota come direttiva Bolkestein, reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi e fu approvata nel 2006, quando la Commissione europea era guidata da Romano Prodi. La direttiva, recepita definitivamente dall’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva quadro che dispone norme di portata generale nonché princìpi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri la facoltà di stabilire le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi. In pratica sancisce la parità di tutte le imprese e i professionisti europei nell’accesso ai mercati dell’Unione: un’impresa tedesca o francese non deve subire svantaggi se vuole operare in Italia soltanto perché ha la sede in un altro paese dell’Unione. In realtà è una questione complicata, che oltre agli ambulanti, riguarda anche i gestori di stabilimenti balneari e altre categorie, e nel tempo ha causato diverse proteste. Infatti la direttiva stabilisce anche che quasi tutte le concessioni pubbliche, cioè beni di proprietà statale, come le spiagge o di altri enti, come gli impianti sportivi comunali, i mercati coperti comunali o i marciapiedi e le strade occupati dagli ambulanti, possono essere concesse ai privati solo per quantità di tempo determinate, al termine delle quali la concessione deve essere messa pubblicamente a gara. Chi per decenni ha goduto di rinnovi quasi automatici è contrario alle gare perché teme di perdere il lavoro o i propri investimenti. Una delle disposizioni della direttiva stabilisce per esempio che le gare per affidare in gestione servizi pubblici debbano avere regole chiare e ricevere pubblicità internazionale.
[2] 2016 8 agosto Marco Zullo, parlamentare europeo M5S scrive sul sito di Beppe Grillo): “Le concessioni per gli stabilimenti balneari non possono essere rinnovate automaticamente: è richiesta una selezione trasparente attraverso gare d’appalto”. A stabilirlo è la Corte di Giustizia europea in una sentenza che boccia le proroghe automatiche, tanto volute dal Governo italiano per far felici i soliti amici degli amici. Per il Movimento 5 Stelle le spiagge sono di tutti. Si deve fare in modo che parte dell’economia del nostro Paese possa ripartire dal turismo balneare, dando la possibilità a chi ne ha le capacità di lavorare nel settore . Questa volta non è colpa dell’Europa. Non è colpa di Bruxelles se la Corte di Giustizia Europea ha bocciato leproroghe automatiche volute dal Governo italiano fino al 2020 sulle concessioni demaniali dei balneari. Queste proroghe sono state lo strumento più sbagliato per opporsi alla Bolkestein. Una direttiva europea non certo positiva, approvata quasi 10 anni fa in Europa con la compiacenza delle forze politiche italiane che poi l’hanno criticata.In questa vicenda va però ricordata una cosa, la Bolkestein ha acceso i riflettori su una peculiarità tutta italiana, quella di ignorare completamente le dinamiche di concorrenza equa in un settore intero: quello delle concessioni balneari. Un’intera classe politica si è affannata a difendere una situazione indifendibile, che in altri settori della nostra economia non sarebbe neppure ipotizzabile. Questa volta non è colpa dell’Europa. Non è colpa di Bruxelles se la Corte di Giustizia Europea ha bocciato le proroghe automatiche volute dal Governo italiano fino al 2020 sulle concessioni demaniali dei balneari. Queste proroghe sono state lo strumento più sbagliato per opporsi alla Bolkestein. Una direttiva europea non certo positiva, approvata quasi 10 anni fa in Europa con la compiacenza delle forze politiche italiane che poi l’hanno criticata. In questa vicenda va però ricordata una cosa, la Bolkestein ha acceso i riflettori su una peculiarità tutta italiana, quella di ignorarecompletamente le dinamiche di concorrenza equa in un settore intero: quello delle concessioni balneari. Un’intera classe politica si è affannata a difendere una situazione indifendibile, che in altri settori della nostra economia non sarebbe neppure ipotizzabile.(>il post è stato successivamente cancellato dal blog )
[3]Concessioni demaniali e stabilimenti balneari da http://wikisuap.lom.camcom.it/index.php/Concessioni_demaniali_e_stabilimenti_balneariLa Corte di Cassazione con sentenza 14 maggio 2018, n. 21281 si è pronunciata su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza di dissequestro di un’area demaniale marittima di oltre 20.000 mq. e dello specchio di acqua prospiciente, area destinata a sede del nuovo circolo tennis e vela e relativo campo boe.
Disattendendo la tesi difensiva secondo cui non si versava in un’ipotesi di rinnovo, bensì di proroga di concessione demaniale marittima per finalità ricreative-sportive, la cui durata, per effetto del d.l. n. 113 del 2016 (art. 24, co. 3-septies), sarebbe stata prorogata al 31.12.2020 – ha diversamente ritenuto che il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (previsto dagli artt. 54 e 1161, cod. nav.), dovesse ritenersi sussistente, da un lato, perché la proroga in questione non poteva ritenersi applicabile alle concessioni preesistenti già prorogate automaticamente e da ritenersi scadute e, dall’altro, perché deve disapplicarsi la normativa interna che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico-ricreative, ivi comprese le concessioni destinate ad approdi e porti turistici, per il contrasto della stessa con l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (cosiddetta direttiva Bolkestein) e, comunque, anche con l’articolo 49 TFUE. (Cassazione penale, sezione III, sentenza 14 maggio 2018, n. 21281).