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Adozione Modifiche NTA PRG – Art. 21 – incentivi per rinnovo edilizio e per la rigenerazione urbana

(foto AMBM)

(rispetto alle Osservazioni di Carteinregola alla proposta di delibera approvata dalla Giunta il 13 giugno 2023, che avevamo inserito nel punto “Incentivi volumetrici“, nella versione adottata è specificato che “possono essere riconosciuti una sola volta, non sono cumulabili tra loro, ad eccezione delle lettere b) ed e), e non possono essere cumulati con quelli previsti da legge regionale e statale nonché dagli incrementi previsti dalle singole norme di componente“)

L’articolo, nelle NTA del 2008 composto da 8 commi, è modificato per i commi 1,2,3,5,6; è abrogato il comma 8 e aggiunto un comma 8bis.

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

TESTO NTA PRG 2008 TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA 13.06.2023TESTO ADOTTATO AC 11 dicembre 2024
Titolo I Disposizioni generali
Capo 4° Criteri e modalità di perequazione
Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio Art.21. Incentivi per il rinnovo edilizio e la rigenerazione urbana
1. Il Comune promuove la riqualificazione urbana in
tutto il Sistema insediativo esistente, con priorità per
gli ambiti più degradati, mediante incentivi urbanistici,
finanziari, fiscali. Gli incentivi urbanistici sono utilizzati
per il reperimento degli standard urbanistici, mediante
il dispositivo di cui all’art. 22, per la realizzazione e
gestione di opere e servizi pubblici, mediante il
dispositivo di cui all’art. 20, e per il rinnovo del
patrimonio edilizio, con le modalità di seguito
disciplinate.
1. Roma Capitale promuove la riqualificazione
urbana in tutto il Sistema insediativo esistente con
priorità per gli ambiti più degradati, mediante il
riconoscimento di incentivi urbanistici, nella
misura di cui al comma 5, ovvero mediante
eventuali incentivi finanziari e/o fiscali da
individuare con successivi provvedimenti.
Gli incentivi urbanistici sono utilizzati per il reperimento degli standard urbanistici, mediante il dispositivo dicui all’art. 22, per la realizzazione e gestione di operee servizi pubblici, mediante il dispositivo di cui all’art.20, e per il rinnovo del patrimonio edilizio, con le modalità di seguito disciplinate. 
1.Roma Capitale al fine di favorire la
razionalizzazione e migliorare la qualità degli ambiti
urbani e patrimonio edilizio esistente attraverso azioni
di rigenerazione urbana promuove nel Sistema
insediativo e dei Servizi, misure di incentivazione,
mediante il riconoscimento di premialità per la qualità
– edilizia e urbanistica – degli interventi, nella misura
di cui al comma 5, ovvero mediante eventuali sostegni
finanziari e/o fiscali da individuare con successivi
provvedimenti.
Gli incentivi urbanistici sono utilizzati per il
reperimento degli standard urbanistici, mediante il
dispositivo di cui all’art. 22*, per la realizzazione e
gestione di opere e servizi pubblici, mediante il
dispositivo di cui all’art. 20**, e per il rinnovo del
patrimonio edilizio, con le modalità di seguito
disciplinate.
2. Gli incentivi urbanistici per il rinnovo edilizio
consistono nella maggiorazione della SUL esistente,
calcolata ai sensi dei commi 5 e 6, anche in
eccedenza ai limiti di incremento della SUL stabiliti
dalle norme di componente. La quota eccedente di
SUL, se non localizzabile in situ con soddisfacente
soluzione progettuale, può essere trasferita negli
ambiti di compensazione di cui all’art. 18, ovvero nelle
aree dei Programmi di cui al comma 3, entro i limiti di
SUL aggiuntiva stabiliti dalle norme di componente.
In
caso di trasferimento, ai fini della quantificazione della
SUL premiale, si applica il criterio dell’equivalenza
economica, di cui all’art. 18, comma 3.
2. Gli incentivi urbanistici per il rinnovo edilizio
consistono nella maggiorazione della SUL esistente,
calcolata ai sensi dei commi 5 e 6, anche in
eccedenza ai limiti di incremento della SUL stabiliti
dalle norme di componente. La quota eccedente di
SUL, se non localizzabile in situ con soddisfacente
soluzione progettuale, può essere trasferita su
proposta del soggetto proponente ovvero in
mancanza di localizzazione può essere trascritta
nel Registro dei crediti edilizi. In caso di
trasferimento, ai fini della quantificazione della SUL
premiale, si applica il criterio dell’equivalenza
economica.
2. Gli incentivi urbanistici per il rinnovo edilizio
consistono nella maggiorazione della SUL esistente
definita secondo le modalità di cui al comma 5.
3. Gli interventi da incentivare, nonché le modalità e
livelli di incentivazione, devono essere previsti
all’interno di appositi Programmi integrati, da definire
con le modalità e le procedure di cui all’art. 14, che
individuano: gli ambiti prioritari d’intervento, gli
obiettivi da perseguire, le tipologie e le modalità
d’intervento da incentivare, le modalità e le quantità
degli incentivi.
3. Gli interventi da incentivare, nonché le modalità e
livelli di incentivazione, devono essere attuati con
modalità indiretta o diretta convenzionata di cui
all’art. 12
3. Gli interventi da incentivare, nonché́ le modalità̀ e
livelli di incentivazione sono definiti al successivo
comma 5.
4. Gli strumenti di cui al comma 3 assicurano la
contestualità tra interventi incentivati ed eventuale
trasferimento degli incentivi negli Ambiti di
compensazione di cui all’art. 18, ovvero ne
determinano i tempi, anche differiti, di trasferimento,
avendo comunque individuato le aree o gli ambiti
destinatari.
Il comma è abrogato in funzione della riscrittura del
co.2
4.abrogato
5. Al fine di promuovere la riqualificazione, anche
mediante diradamento,
del patrimonio edilizio, il
Comune
può riconoscere le seguenti maggiorazioni
massime rispetto alla SUL esistente:
a) interventi di categoria RE2 e AMP (connessa a
RE2): +10%;
b) interventi di categoria RE3, DR e AMP (connessa a
DR): +20%;

c) interventi di categoria RU: +30%;
d) interventi su edifici condominiali in prevalenza
residenziali (garantendo la permanenza di eventuali
locatari): +10%;
e) interventi di categoria MBE (art. 10, comma 7): +5%
f) quote di SUL edificata o premiale da trasferire:
+10%.
5. Al fine di promuovere la riqualificazione
l’Amministrazione può riconoscere le seguenti
maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente:

a) Ristrutturazione edilizia connessa o non a
interventi di ampliamento di edifici: +10%
b) Ristrutturazione edilizia con interventi di
demolizione e ricostruzione: + 20 %;

c) interventi di categoria RU: +30%;
d) interventi su edifici condominiali in prevalenza
residenziali (garantendo la permanenza di
eventuali locatari): +10%

e) interventi di categoria MBE (art. 10, comma 7):
+5%
f) quote di SUL edificata o premiale da trasferire:
+10%.
Gli incentivi di cui alla lett. a), b) e c), non sono
cumulabili e possono essere riconosciuti una
sola volta.
5. Al fine di promuovere le finalità̀ di cui al comma 1,
l’Amministrazione riconosce le seguenti
maggiorazioni massime rispetto alla SUL esistente
legittima e/o legittimata:
a) interventi di ristrutturazione edilizia con
demolizione e ricostruzione, per immobili esterni
alla Città storica, finalizzati alla rigenerazione
urbana-rinnovo ed efficientamento energetico,
interventi a sostegno della strategia
all’adattamento climatico, sicurezza sismica,
rifunzionalizzazione di edifici e/o complessi edilizi
in stato di degrado, abbandono, inutilizzati o
dismessi secondo quanto definito nelle singole
norme di componente ove se ne prescrivono le
modalità attuative: + 20% ad eccezione degli edifici
produttivi per i quali la premialità è limitata al 10%;
b) interventi di RU [Ristrutturazione urbanistica NDR]: + 30% con modalità indiretta;
c) interventi di categoria MBE [Miglioramento bio-energetico NDR] (art.10 comma 7***): + 5%
con modalità diretta;
d) quote di SUL edificata o premiale da trasferire:
+10% con modalità indiretta;
e) interventi espletati attraverso procedure pubbliche
di concorso: + 5% della SUL.
In caso di trasferimento, ai fini della quantificazione
della SUL premiale, si applica il criterio
dell’equivalenza economica. Gli incentivi di cui sopra
sono assoggettati all’art.20**; inoltre, possono essere
riconosciuti una sola volta, non sono cumulabili tra
loro,
ad eccezione delle lettere b) ed e), e non
possono essere cumulati con quelli previsti da legge
regionale e statale nonché dagli incrementi previsti
dalle singole norme di componente.
6. Il Programma integrato può ulteriormente
dettagliare o modificare – in ragione degli obiettivi
perseguiti, delle destinazioni d’uso, della
compresenza di incentivi di altra natura e della
qualità e caratteristiche degli interventi – le quote di
incentivi urbanistici definite nel presente comma,
senza eccederne il valore totale cumulato, e senza
che ogni fattore venga ridotto o maggiorato per più
del 50%; gli incentivi di cui al comma 5, lett. a), b) e
c), non sono cumulabili.
6. Le modalità attuative di cui al comma 3
potranno ulteriormente dettagliare o modificare – in
ragione degli obiettivi perseguiti, delle destinazioni
d’uso, della compresenza di incentivi di altra natura e
della qualità e caratteristiche degli interventi – le
quote di incentivi urbanistici definite nel presente
comma, senza eccederne il valore totale cumulato, e
senza che ogni fattore venga ridotto o maggiorato per
più del 50%.
6. Le modalità attuative potranno ulteriormente
dettagliare o modificare – in ragione degli obiettivi
perseguiti, delle destinazioni d’uso, della
compresenza di incentivi di altra natura e della qualità
e caratteristiche degli interventi – le quote di incentivi
urbanistici definite nel comma 5.
7.Non sono incentivabili, di norma, gli interventi che
comportano la sostituzione delle destinazioni d’uso
“servizi alle persone” e Produttive, salvo che la prima
non sostituisca la seconda; in ogni caso, nella
determinazione degli incentivi, il Comune tiene conto
della valorizzazione economica derivante dai cambi di
destinazione d’uso, se ammessi dalle norme di
componente, riducendo gli incentivi stessi o
sottoponendoli al dispositivo di cui all’art. 20.
7. Non sono incentivabili, di norma, gli interventi che
comportano la sostituzione delle destinazioni d’uso
“servizi alle persone” e Produttive, salvo che la prima
non sostituisca la seconda; in ogni caso, nella
determinazione degli incentivi, il Comune tiene conto
della valorizzazione economica derivante dai cambi
di destinazione d’uso, se ammessi dalle norme di
componente, riducendo gli incentivi stessi o
sottoponendoli al dispositivo di cui all’art. 20.
7. vive testo vigente
8. Fatte salve le più favorevoli condizioni previste dalle
norme di componente per gli interventi di demolizione
e ricostruzione, e fatti salvi i limiti e le modalità di
intervento previsti per la categoria NE1 nei Tessuti
della Città storica, gli edifici distrutti o gravemente
danneggiati da eventi imprevisti (sisma, incendio,
esplosione, crollo, ecc.) possono essere ricostruiti, per
intervento diretto, senza incremento di SUL e di Vc,
nello stesso lotto, ovvero, per impedimenti oggettivi, in
altri lotti edificabili, in conformità al PRG, ivi inclusi gli
ambiti di cui all’art. 18; in caso di trasferimento, si
applicano gli incentivi previsti dal presente articolo.
Il comma è abrogato in funzione della riscrittura
dell’art.9.
8.Abrogato
8bis. L’Amministrazione, anche su proposta privata,
sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di
carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico,
ambientale ed in relazione alle caratteristiche delle
singole zone nonché della previsione di Piano, ad
esclusione delle componenti della Città Storica,
definisce la perimetrazione degli Ambiti urbani di
rigenerazione in cui promuovere interventi di
ristrutturazione urbanistica mediante programmi
urbanistici:
Tali programmi individuano:
– obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità
ambientale, sociale, economica che si intendono
perseguire;
– interventi di rinnovo e di riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente;
– interventi di edilizia sociale;
– interventi per potenziale le infrastrutture, la
mobilità, la ciclabilità e i parcheggi;
– interventi finalizzati alla realizzazione di servizi
pubblici e/o di interesse pubblico e alla
valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi
e dei servizi di quartiere;
– interventi per insediare e sviluppare attività
economiche e rivitalizzare il tessuto sociale;
– interventi per migliorare il bilancio energetico e dei
servizi ecosistemici.
Gli Ambiti potranno prevedere misure e incentivi di
carattere urbanistico fino al 30% della SUL esistente
(diritti di edificabilità aggiuntivi a quanto consentito
dalle specifiche norme di componente), e/o incentivi
di carattere fiscale e finanziario per le finalità
pubbliche definite dal programma stesso ivi incluse le
compensazioni urbanistiche. La formazione e
approvazione è soggetta alle procedure di cui alla
L.R. 36/1987**** e L.R. 19/2022
*****

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

8 2 2025 

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NOTE

(*) NTA art. 22 Cessione compensativa  (delibera adottata modificati commi  1-3- 4- 5-6-7  abrogato comma 2)

(**) NTA art. 20 Contributo straordinario di urbanizzazione (delibera adottata modificati commi 1 e 4)

(***)NTA art.10 comma 7 (NON MODIFICATO)

Art.10. Categorie di intervento ambientale

1. Gli interventi paesaggistico-ambientali si articolano in sei categorie: a) Risanamento ambientale b) Ripristino ambientale c) Restauro ambientale d) Mitigazione d’impatto ambientale e) Valorizzazione ambientale f) Miglioramento bio-energetico(MBE)

COMMA 7 . La categoria Miglioramento bio-energetico (MBE) comprende l’insieme di interventi volti a migliorare le prestazioni bioclimatiche delle componenti insediative. Tali interventi comprendono: la regolazione climatica e di protezione o risanamento acustico degli edifici secondo principi della bio-architettura; il mantenimento della permeabilità profonda dei suoli; l’utilizzo di fonti energetiche naturali e rinnovabili; il recupero delle acque reflue e meteoriche per usi irrigui, di fertilizzazione dei suoli o per servizi igienici; l’impiego di materiali di costruzione durevoli e manutenibili; l’uso del verde con finalità di regolazione microclimatica e di protezione dall’inquinamento acustico e atmosferico.

(****) L.R. LAZIO 36/1987 Norme in materia di attivita’ urbanistico – edilizia e snellimento delle procedure

(*****) L.R. LAZIO 19/2022 Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie