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Adozione Modifiche NTA PRG – Art.21 ter Registro dei crediti edilizi

L’articolo, nelle NTA del 2008 non presente, è composto da 2 commi

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

TESTO NTA PRG 2008TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA 13.06.2023TESTO ADOTTATO AC 11 dicembre 2024

Titolo I Disposizioni generali
Capo 4° Criteri e modalità di perequazione
Art.21 ter. Registro dei crediti edilizi

Titolo I Disposizioni generali
Capo 4° Criteri e modalità di perequazione
Art.21 ter. Registro dei crediti edilizi
1. Roma Capitale istituisce il Registro dei crediti edilizi dove annota le informazioni dei crediti edilizi generati e utilizzati nel territorio a seguito della realizzazione degli interventi di: demolizione di edifici abbandonati edegradati;
– eliminazione degli elementi di degrado;
– realizzazione degli interventi di miglioramento
della qualità urbana, paesaggistica, architettonica
e ambientale;
– cessione gratuita di aree e/o edifici sottoposti a
vincolo preordinato all’esproprio o asserviti ad uso
pubblico di cui all’art.22;
– compensazioni urbanistiche di cui all’art.19;
– diritti edificatori riconosciuti in sede giudiziaria e
amministrativa con sentenza passata in giudicato
1. Roma Capitale istituisce il Registro dei crediti edilizi dove annota le informazioni dei crediti edilizi generati e utilizzati nel territorio a seguito della realizzazione degli interventi di:demolizione di edifici di cui all’art.21 bis;
– eliminazione degli elementi di degrado;
– realizzazione degli interventi di miglioramento
della qualità urbana, paesaggistica, architettonica
e ambientale;
– cessione gratuita di aree e/o edifici sottoposti a
vincolo preordinato all’esproprio o asserviti ad uso
pubblico di cui all’art.22;
– compensazioni urbanistiche di cui all’art.19;
– diritti edificatori riconosciuti in sede giudiziaria e
amministrativa con sentenza passata in giudicato
2. Il Registro dei crediti edilizi è conservato ed
aggiornato a cura dell’Amministrazione che con
separato provvedimento ne definirà gli specifici
contenuti.
2. Il Registro dei crediti edilizi è conservato ed
aggiornato a cura dell’Amministrazione che con
separato provvedimento ne definirà gli specifici
contenuti.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

9 2 2025 

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NOTE