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Adozione Modifiche NTA PRG – Art.21bis Edifici abbandonati e degradati 

Art.21 bis Edifici abbandonati e degradati  è un nuovo inserimento della Decisione di Giunta del 13 giugno 2023, che si compone di 4 commi

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

TESTO NTA PRG 2008TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA del 13.06.2023TESTO ADOTTATO AC 11 12 24
Titolo I Disposizioni generali
Capo 4° Criteri e modalità di perequazione
Art.21bis Edifici abbandonati e degradati
Titolo I Disposizioni generali
Capo 4° Criteri e modalità di perequazione
Art.21bis Edifici abbandonati e degradati
1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a tutte le aree e gli edifici,
indipendentemente dalla destinazione
funzionale, individuati con apposito
provvedimento della Giunta Capitolina previa
comunicazione di avvio del procedimento nei
confronti degli interessati. Si considerano
abbandonati e/o degradati gli edifici dismessi
da più di 3 anni alla data di adozione della
presente norma che determinano pericolo per
la sicurezza o per la salubrità o l’incolumità
pubblica o disagio per il decoro e la qualità
urbana a causa di uno o più dei seguenti
aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi
strutturali che ne pregiudicano la sicurezza,
inquinamento, degrado ambientale,
urbanistico-edilizio e sociale.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutte le aree e gli edifici, indipendentemente dalla
destinazione funzionale, individuati sulla base di
verbali redatti dalle autorità preposte e approvati
con
apposito provvedimento della Giunta Capitolina
previa comunicazione di avvio del procedimento nei
confronti degli interessati. Si considerano
abbandonati e/o degradati gli edifici dismessi da più
di 3 anni alla data di adozione della presente norma
ovvero danneggiati da eventi imprevisti (crollo,
incendio, ecc)
che determinano pericolo per la
sicurezza o per la salubrità o l’incolumità pubblica o
disagio per il decoro e la qualità urbana a causa di
uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza
idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la
sicurezza, inquinamento, degrado ambientale,
urbanistico-edilizio e sociale.
2. Alla proprietà degli edifici abbandonati e
degradati,
come sopra individuati, fatti salvi
eventuali procedimenti in corso ad esito
favorevole, è data facoltà, di presentare una
proposta di piano attuativo o idoneo titolo
abilitativo con modalità diretta finalizzato al
recupero dell’immobile secondo quanto
previsto dalle presenti norme. Gli interventi
possono utilizzare gli incentivi di cui all’art.21;
ove soggetti a contributo di costruzione,
possono beneficiare, a titolo di premialità per
il solerte concorso alla rigenerazione urbana,
ad una riduzione del contributo di costruzione.I lavori finalizzati al recupero degli immobili sono fissati in massimo 24 mesi; quest’ultimi possono essere rivisti dall’amministrazione per comprovate complessità degli interventi.In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto:
a) in caso di demolizione dell’edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta la consistenza edilizia degli edifici in termini di superficie o di volume costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo originario; medesimi parametri devono essere utilizzati anche per il calcolo degli eventuali incentivi edilizi. I diritti edificatori saranno annotati nel Registro dei Crediti Edilizi con possibilità di utilizzo inloco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente;
b) in caso di mancata demolizione dell’edificio esistente da parte della proprietà, fatto salvo l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del comune finalizzati alla demolizione in danno, – decorsi 24 mesi senza che sia stata presentata domanda o rilasciato il titolo edilizio per il recupero -sono ammessi esclusivamente interventi di conservazione degli edifici esistenti fino al risanamento conservativo senza mutamento della destinazione d’uso.
2. Alla proprietà degli edifici come sopra individuati, fatti salvi eventuali procedimenti in corso ad esito favorevole, è data facoltà, entro 3 anni dalla data diapprovazione del provvedimento di cui al comma 1, di presentare una proposta di piano attuativo o domanda di idoneo titolo abilitativo con modalità diretta finalizzato al recupero dell’immobile secondo quanto previsto dalle presenti norme. Gli interventi possono utilizzare gli incentivi di cui all’art.21; ove soggetti a contributo di costruzione, possono beneficiare, a titolo di premialità per il solerte concorso alla rigenerazione urbana, ad una riduzione del contributo di costruzione così come previsto dall’art 17, comma 4bis del D.P.R. 380/2001. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione non può superare tre anni dall’inizio dei lavori; quest’ultimi possono essere rivisti dall’amministrazione per comprovate complessità degli interventi.In alternativa è fatto obbligo di procedere con la demolizione del manufatto:
a) in caso di demolizione dell’edificio esistente su iniziativa della proprietà è riconosciuta la consistenza edilizia degli edifici in termini di superficie o di volume costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo originario; medesimi parametri devono essere utilizzati anche per il calcolo degli eventuali incentivi edilizi. I diritti edificatori saranno annotati nel Registro dei CreditiEdilizi con possibilità di utilizzo in loco o in altre pertinenze dirette per mezzo di perequazione, secondo la normativa vigente;
b) in caso di mancata demolizione dell’edificio
esistente da parte della proprietà, fatto salvo
l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del comune
finalizzati alla demolizione in danno – decorsi 3 anni
dalla data di approvazione del provvedimento di cui
al comma 1
– sono ammessi esclusivamente
interventi di conservazione degli edifici esistenti
fino al risanamento conservativo senza mutamento
della destinazione d’uso.
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in ogni caso:
a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo
abilitativo o in totale difformità rispetto allo
stesso titolo, a esclusione di quelli per i quali
siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria
ordinaria e straordinaria;
b) agli immobili situati in aree soggette a
vincoli di inedificabilità assoluta;
c) agli immobili situati nelle aree naturali
protette, ad esclusione delle zone
individuate come paesaggio degli
insediamenti urbani dal Piano territoriale
paesistico regionale (PTPR), fatto salvo
quanto previsto dal piano dell’area naturale
protetta e dalla legge regionale 6 ottobre
1997, n. 29 –Norme in materia di aree naturali
protette regionali e successive modifiche e
integrazioni;
d) agli immobili situati nelle zone agricole
(Zone omogenee E di cui al DM n. 1444/68),
ad esclusione delle zone individuate dal
PTPR “Paesaggio degli insediamenti urbani”
e “Paesaggio degli insediamenti in
evoluzione”.
Sono da ritenersi esclusi gli immobili già̀ oggetto
di opere di recupero avviate o in corso, oggetto
di convenzionamenti efficaci e oggetto di
pianificazioni attuative adottate o approvate.
Per gli interventi di cui al presente articolo
riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela
culturale e paesaggistica sono attivati previo
coinvolgimento della Soprintendenza statale e
nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste
dal piano paesaggistico regionale ai sensi del D.
Lgs.42/2004. Per gli interventi riguardanti
immobili censiti in Carta per la qualità sono
attivati previo parere di cui all’art.16.
3. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in ogni caso:
a) agli immobili eseguiti in assenza di titolo
abilitativo o in totale difformità rispetto allo stesso
titolo, a esclusione di quelli per i quali siano stati
rilasciati titoli edilizi in sanatoria ordinaria e
straordinaria;
b) agli immobili situati in aree soggette a vincoli di
inedificabilità assoluta;
c) agli immobili situati nelle aree naturali protette,
ad esclusione delle zone individuate come
paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano
territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto
salvo quanto previsto dal piano dell’area
naturale protetta e dalla legge regionale 6
ottobre 1997, n. 29 -Norme in materia di aree
naturali protette regionali e successive modifiche
e integrazioni;
d) agli immobili situati nelle zone agricole (Zone
omogenee E di cui al DM n. 1444/68), ad
esclusione delle zone individuate dal PTPR
“Paesaggio degli insediamenti urbani” e
“Paesaggio degli insediamenti in evoluzione”.
Sono da ritenersi esclusi gli immobili già̀ oggetto di
opere di recupero avviate o in corso, oggetto di
convenzionamenti efficaci e oggetto di pianificazioni
attuative adottate o approvate.
Per gli interventi di cui al presente articolo riguardanti
il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e
paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento
della Soprintendenza statale e nel rispetto delle
prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico
regionale ai sensi del D. Lgs.42/2004. Per gli
interventi riguardanti immobili censiti in Carta per la
qualità sono attivati previo parere di cui all’art.16.
4. Con separato provvedimento di carattere
regolamentare saranno disciplinate i criteri e
le modalità attuative
4. Con separato provvedimento di carattere
regolamentare saranno disciplinate i criteri e
le modalità attuative

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

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