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Adozione Modifiche NTA PRG – Art. 22 Cessione compensativa

L’articolo, nelle NTA del 2008 composto da 8 commi, è modificato per i commi 1,3,4, 5,6, 7, il comma 2 è abrogato

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

TESTO NTA PRG 2008TESTO di cui alla DECISIONE DI GIUNTA 13.06.2023TESTO ADOTTATO AC 11 dicembre 2024
1. Ai fini dell’acquisizione pubblica delle aree
destinate a Servizi pubblici di cui all’art. 83, il Comune
può applicare la cessione compensativa, in
alternativa all’espropriazione per pubblica utilità, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, lett. e)

1. Ai fini dell’acquisizione pubblica delle aree
destinate a Servizi pubblici di cui all’art. 83, il
Comune applica la cessione compensativa, in
alternativa all’espropriazione per pubblica utilità, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, lett. e),
fatta eccezione di quelle appartenenti alla Città
storica, di quelle relative al verde pubblico di arredo
e alle aree ricadenti nei piani attuativi.
1. Ai fini dell’acquisizione pubblica delle aree
destinate a Servizi pubblici di cui all’art. 83, il Comune
applica la cessione compensativa, in alternativa
all’espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 17, comma 2, lett. e), fatta eccezione di
quelle appartenenti alla Città storica, di quelle relative
al verde pubblico di arredo e alle aree ricadenti nei
piani attuativi

2. La cessione compensativa, fatto salve le ulteriori
specificazioni delle norme di componente, può
essere applicata esclusivamente:
a) alle aree di cui al comma 1 ricadenti nei
Programmi integrati della Città consolidata e
della Città da ristrutturare, di cui rispettivamente
agli articoli 50 e 53;
b) alle aree di cui al comma 1 ricadenti all’interno
delle Centralità locali, di cui all’art. 66;
c) nella fascia pomeriale delle Mura Aureliane,
secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 13.
abrogato
2. Abrogato

3. Le aree di cui al comma 2 sono acquisite mediante
la concessione alla proprietà di un’edificabilità
commisurata all’estensione dell’area, ma da
concentrare su una parte di essa o da trasferire su
altra area; la cessione delle aree deve avvenire
mediante atto pubblico, registrato e trascritto.
L’acquisizione dell’area avviene per intervento
diretto, da esercitarsi con la procedura di cui ai
commi 5 e 6, ovvero mediante partecipazione al
Programma integrato.

3. Le aree di cui al comma 1 sono acquisite mediante
la concessione alla proprietà di un’edificabilità
commisurata all’estensione dell’area ceduta, ma da
concentrare su una parte di essa o da trasferire su
altra area; la cessione delle aree deve avvenire
mediante atto pubblico, registrato e trascritto.
L’acquisizione dell’area avviene con le modalità di
cui di cui ai commi 4, 5 e 6 ovvero all’art.21ter.

3. Le aree di cui al comma 1 sono acquisite mediante
la concessione alla proprietà di un’edificabilità
commisurata all’estensione dell’area ceduta, ma da
concentrare su una parte di essa o da trasferire su
altra area; la cessione delle aree deve avvenire
mediante atto pubblico, registrato e trascritto.
L’acquisizione dell’area avviene con le modalità di cui
di cui ai commi 4, 5 e 6 ovvero all’art.21ter.

4. Nel caso di partecipazione al Programma
integrato, l’edificabilità privata è pari a 0,06 mq/mq e
viene trasferita all’interno dei tessuti della Città da
ristrutturare o negli altri Ambiti di compensazione di
cui all’art. 18,
assumendo le destinazioni d’uso ivi
ammesse, mentre l’intera area viene ceduta al
Comune; la SUL privata generata dall’applicazione
della cessione compensativa nella Città da
ristrutturare può essere trasferita esclusivamente
all’interno degli ambiti di provenienza.

4. Nel caso di partecipazione al Programma
integrato, l’edificabilità privata è pari a 0,06 mq/mq e
viene trasferita all’interno dei tessuti della Città da
ristrutturare, assumendo le destinazioni d’uso ivi
ammesse, mentre l’intera area viene ceduta al
Comune; la SUL privata generata dall’applicazione
della cessione compensativa nella Città da
ristrutturare può essere trasferita esclusivamente
all’interno degli ambiti di provenienza.

4. Nel caso di partecipazione al Programma integrato,
l’edificabilità privata pari a 0,06 mq/mq e viene
trasferita all’interno dei tessuti della Città da
ristrutturare, assumendo le destinazioni d’uso ivi
ammesse, mentre l’intera area viene ceduta al
Comune; la SUL privata generata dall’applicazione
della cessione compensativa nella Città da
ristrutturare può essere trasferita esclusivamente
all’interno degli ambiti di provenienza.
5. Nel caso di intervento diretto, l’edificabilità a favore
della proprietà è pari a 0,04 mq/mq, da concentrare
sul 10% dell’area, a fronte della cessione al Comune
del restante 90%. Sull’area che rimane di proprietà
privata sono consentite le seguenti destinazioni
d’uso: “piccole strutture di vendita”; “pubblici
esercizi”; altri servizi privati; “attrezzature collettive” a
CU/m; nella stessa area devono essere reperiti gli
standard di cui agli articoli 7
5. Nel caso di intervento diretto, l’edificabilità a favore
della proprietà è pari a 0,05 mq/mq, da concentrare
sul 20% dell’area a fronte della cessione a Roma
Capitale del restante 80%; tale cessione deve
avvenire mediante atto pubblico, registrato e
trascritto. L’area ceduta a Roma Capitale è
destinata alla realizzazione delle attrezzature
pubbliche, come definite negli articoli 83 e 84.
Sull’area che rimane di proprietà privata sono
ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
“piccole strutture di vendita”; “pubblici esercizi”;
altri servizi privati; “attrezzature collettive” a
CU/m; alloggio sociale di cui al DM 22.04.2008 ivi
compreso gli studentati (CU/b), nel rispetto di
quanto previsto dagli articoli 7 e 8.
5. Nel caso di intervento diretto, l’edificabilità a favore
della proprietà è pari a 0,05 mq/mq, da concentrare
sul 20% dell’area a fronte della cessione a Roma
Capitale del restante 80%; tale cessione deve
avvenire mediante atto pubblico, registrato e
trascritto. L’area ceduta a Roma Capitale destinata
alla realizzazione delle attrezzature pubbliche, come
definite negli articoli 84 e 85. Sull’area che rimane di
proprietà privata sono ammesse le seguenti
destinazioni d’uso: “piccole strutture di vendita”;
“pubblici esercizi”; servizi alle persone; “attrezzature
collettive” a CU/m; residenze sanitarie per anziani e
alloggio sociale di cui al DM 22.04.2008 ivi compreso
gli studentati (CU/b), da regolamentare tramite
convenzione con Roma Capitale, ai sensi del comma
2 dell’art.6 bis, in quanto servizi di interesse generale,

nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 8.
6. In caso di intervento diretto, il Comune predispone
un progetto preliminare
che distingue l’area privata
da quella pubblica e le rispettive destinazioni d’uso.
Approvato il progetto preliminare, il Comune
invita i
proprietari delle aree interessate ad aderire alla
proposta progettuale
ovvero a presentare motivate
osservazioni e proposte entro i 30 giorni successivi
alla formalizzazione dell’invito. Il Comune, valutate,
anche per via negoziale, le osservazioni e le
proposte pervenute, redige e approva il progetto
definitivo, con la contestuale dichiarazione di
pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Approvato il
progetto senza la formale adesione dei proprietari, il
Comune, previa diffida a stipulare l’atto di cessione
dell’area individuata dal progetto, avvia le procedure
di esproprio, nel rispetto delle norme vigenti in
materia. L’acquisizione delle aree destinate a Servizi
pubblici è subordinata all’inserimento delle opere nel
Programma triennale delle opere pubbliche.
6. In caso di intervento diretto Roma Capitale
predispone una proposta preliminare di cessione
finalizzata alla realizzazione del servizio
pubblico, che distingue l’area privata da quella
pubblica e le rispettive destinazioni d’uso.
Predisposta la proposta preliminare
l’Amministrazione
invita i proprietari delle aree
interessate ad aderire ovvero a presentare
motivate osservazioni e proposte entro i 30 giorni
successivi alla formalizzazione dell’invito. L’amministrazione valutate, anche per via negoziale, le osservazioni e le proposte pervenute, redige e approva la proposta definitiva riconoscendo per la parte privata il diritto edificatorio di cui al comma 5 e attribuisce una componente di Piano alla stessa secondo la normativa vigente.In alternativa la proposta preliminare può essere promossa anche dai soggetti privati previa valutazione da parte dell’Amministrazione. Approvata la proposta, qualora contenga anche il progetto pubblico, senza la formale adesione dei proprietari, il Comune, previa diffida a stipulare l’atto di cessione dell’area individuata dal progetto, avvia le procedure nel rispetto delle norme vigenti in materia
6. In caso di intervento diretto Roma Capitale
predispone una proposta preliminare di cessione
finalizzata alla realizzazione del servizio pubblico, che
distingue l’area privata da quella pubblica e le
rispettive destinazioni d’uso. Ad esito
dell’approvazione in Giunta Capitolina della proposta
preliminare l’ufficio procedente
invita i proprietari delle
aree interessate ad aderire ovvero a presentare
motivate osservazioni e proposte entro i 30 giorni
successivi alla formalizzazione dell’invito.
L’amministrazione valutate, anche per via negoziale,
le osservazioni e le proposte pervenute, redige e
approva la proposta definitiva riconoscendo per la
parte privata il diritto edificatorio di cui al comma 5 e
attribuisce una componente di Piano alla stessa
secondo la normativa vigente.
Approvata la proposta, qualora contenga anche il
progetto unitario di cui all’art.83, , senza la formale
adesione dei proprietari, il Comune, previa diffida a
stipulare l’atto di cessione dell’area individuata dal
progetto, avvia le procedure nel rispetto delle norme
vigenti in materia. In alternativa la proposta
preliminare di cessione può essere promossa anche
dai soggetti privati previa valutazione da parte
dell’Amministrazione.
7. La definizione progettuale di cui al comma 6 può
essere preceduta dal Programma di cui all’art. 83,
comma 6. Per le specifiche finalità del presente
articolo, tale Programma può essere predisposto
previa sollecitazione, mediante invito pubblico, di
proposte private d’intervento, da formulare secondo i
criteri di localizzazione e dimensionamento stabiliti
nello stesso invito. In tal caso, la valutazione e
approvazione delle proposte tiene luogo, per le aree
interessate, alla procedura di cui al comma 6.
La
valutazione delle proposte può avvenire anche
tenendo conto della disponibilità dei proprietari: a
ridurre l’indice di compensazione di cui al comma 5;
a cedere l’intera area al Comune, realizzando in
diritto di superficie l’edificabilità di compensazione; a
trasferire l’edificabilità di compensazione negli ambiti
di cui all’art. 18, e/o a convertirla nella realizzazione
di parcheggi pertinenziali privati nel sottosuolo delle
aree pubbliche,
applicando in entrambi i casi il criterio
dell’equivalenza economica.
7. La definizione della proposta di cui al comma 6 può
essere preceduta dal Programma di cui all’art.83,
comma 6. La valutazione della proposta di
cessione di cui al comma 5 può avvenire anche
tenendo conto della disponibilità dei proprietari:
a ridurre l’indice di compensazione, a cedere
l’intera area al Comune trasferendo l’edificabilità
attraverso un contestuale progetto di
ricollocazione,
applicando il criterio
dell’equivalenza economica.
7. La definizione della proposta di cui al comma 6 può
essere preceduta dal Programma di cui all’art.83,
comma 6. La valutazione della proposta di cessione
di cui al comma 5 può avvenire anche tenendo conto
della disponibilità dei proprietari: a ridurre l’indice di
compensazione, a cedere l’intera area a Roma
Capitale trasferendo l’edificabilità attraverso un
contestuale progetto di ricollocazione, applicando il
criterio dell’equivalenza economica.

8. In caso di apposizione, decadenza e non
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio,
sulle aree di cui all’art. 83, comma 1, si applica la
cessione compensativa, come definita nei commi
precedenti; nell’eventualità di mancata adesione dei
proprietari, ad esito delle procedure di cui ai commi 6
e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree
e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree
assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle
assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle
norme statali in materia di attività edilizia.
8. In caso di apposizione, decadenza e non
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio,
sulle aree di cui all’art. 83, comma 1, si applica la
cessione compensativa, come definita nei commi
precedenti; nell’eventualità di mancata adesione dei
proprietari, ad esito delle procedure di cui ai commi 6
e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree
e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree
assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle
assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle
norme statali in materia di attività edilizia.
8. In caso di apposizione, decadenza e non
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio,
sulle aree di cui all’art. 83, comma 1, si applica la
cessione compensativa, come definita nei commi
precedenti; nell’eventualità di mancata adesione dei
proprietari, ad esito delle procedure di cui ai commi 6
e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree
e 7, anche effettuate in più fasi e tempi, le aree
assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle
assumono gli indici e la destinazione stabiliti dalle
norme statali in materia di attività edilizia.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

9 2 2025 

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