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Adozione Modifiche NTA PRG: Art.25. Tessuti della Città storica

L’articolo 25 Tessuti della Città storica, nelle NTA del 2008 è composto da 17 commi – la Delibera adottata modifica i commi 2-3-4-5-6 – 8-9-10-11-13-14-15 – 17 e abroga commi 712-16 (nella delibera di Giunta 2023: modificati commi 2 – 4-5-6 comma 7 abrogato – modificati commi 8-8-10-11, comma 12 abrogato, modificati commi 13-14-15)

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

Art.25. Tessuti della Città storica
Definizione
Art.25. Tessuti della Città storica
Definizione
Art.25. Tessuti della Città storica
Definizione
1. Si intendono per Tessuti della Città storica gli isolati o parti di
isolato ad essa appartenenti costituiti dall’aggregazione di edifici, con relativi spazi aperti di pertinenza e l’esclusione delle
sedi viarie, riconducibili a regole sostanzialmente omogenee
d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e rapporto
con i tracciati, nonché di prevalente caratterizzazione tipologica, formale, costruttiva e funzionale. Rientrano in tali tessuti gli
edifici seriali e gli edifici a tipologia edilizia speciale esprimenti le stesse regole del tessuto di appartenenza.

1.vive testo vigente

1.vive testo vigente
2. I tessuti individuati nell’elaborato 2.“Sistemi e
Regole”, rapp. 1:5.000, si articolano in:
T1-Tessuti di origine medievale;
T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna
pre-unitaria;
T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-
novecentesca;
T4-Tessuti di espansione otto-novecentesca ad
isolato;
T5-Tessuti di espansione otto-novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme;
T6-Tessuti di espansione novecentesca a fronti
continue;
T7-Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione
edilizia puntiforme;
T8-Tessuti di espansione novecentesca con impianto
moderno e unitario;
T9-Edifici isolati;
T10-Nuclei storici isolati

2. I tessuti individuati nell’elaborato 2.“Sistemi e
Regole”, rapp. 1:5.000, si articolano in:
T1-Tessuti di origine medievale;
T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna
pre-unitaria;
T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-
novecentesca;
T4-Tessuti di espansione otto-novecentesca ad
isolato;
T5-Tessuti di espansione otto-novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme;
T6-Tessuti di espansione novecentesca a fronti
continue;
T7-Tessuti di espansione novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme;
T8-Tessuti di espansione novecentesca con impianto
moderno e unitario;
T9-Edifici isolati;
T10-Nuclei storici isolati
T11 – Nuclei isolati di recente realizzazione
2. I tessuti individuati nell’elaborato 2.“Sistemi e
Regole”, rapp. 1:5.000, si articolano in:
T1-Tessuti di origine medievale;
T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna
pre-unitaria;
T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-
novecentesca;
T4-Tessuti di espansione otto-novecentesca ad
isolato;
T5-Tessuti di espansione otto-novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme;
T6-Tessuti di espansione novecentesca a fronti
continue;
T7-Tessuti di espansione novecentesca a
lottizzazione edilizia puntiforme;
T8-Tessuti di espansione novecentesca con impianto
moderno e unitario;
T9-Edifici isolati;
T10-Nuclei storici isolati
T11 – Nuclei isolati di recente realizzazione

3. Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli
obiettivi generali di cui all’art. 24, comma 2, alla
conservazione dei caratteri peculiari e agli obiettivi
specifici dei diversi Tessuti, come descritti nella parte
III dell’elaborato G2.“Guida per la qualità degli
interventi”: le prescrizioni particolari ivi riportate
possono essere modificate o integrate, in sede di
revisione e aggiornamento dell’elaborato G2, ai sensi
dell’art. 2, comma 5.

3. Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli
obiettivi generali di cui all’art. 24, comma 2, alla
conservazione dei caratteri peculiari e agli obiettivi
specifici dei diversi Tessuti, come descritti nella parte
III dall’elaborato G2. “Guida per la qualità degli
interventi”: le prescrizioni particolari ivi riportate
possono essere modificate o integrate, in sede di
revisione e aggiornamento dell’elaborato G2, ai sensi
dell’art. 2, comma 5.

3. Gli interventi ammessi devono tendere, oltre agli
obiettivi generali di cui all’art. 24, comma 2, alla
conservazione dei caratteri peculiari e agli obiettivi
specifici dei diversi Tessuti così come definiti nelle
relative norme.

Specificazione e applicazione delle categorie
d’intervento

4. Le categorie d’intervento di cui all’art. 24, comma 5,
lett. c) e d), sono così specificate e applicate:
a) RE1: Ristrutturazione edilizia finalizzata alla
preservazione, ripristino e valorizzazione – anche
mediante adeguamento funzionale – dei caratteri
tipologici, formali e costruttivi che concorrono
all’interesse storico-architettonico dell’edificio; per le
finalità di ripristino, sono consentite le necessarie e
conseguenti variazioni di sagoma e sedime; si applica
in tutti i Tessuti;
b) RE2: Ristrutturazione edilizia, anche con
aumento di SUL, finalizzata al miglioramento della
qualità architettonica, anche in rapporto al contesto,
e/o all’adeguamento funzionale di edifici o parti di essi;
si applica nei Tessuti T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9;
c) DR1: Demolizione e ricostruzione, anche con
aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, di edifici
realizzati successivamente al Piano regolatore del
1883, che hanno impropriamente alterato, attraverso
sostituzioni e completamenti, le regole
tipomorfologiche e compositive del tessuto storico; si
applica nei Tessuti T1, T2, T3, T10;
d) DR2: Demolizione e ricostruzione, anche con
aumento di SUL, ma senza aumento di Vft, finalizzata
al miglioramento della qualità architettonica, anche in
rapporto al contesto, e/o all’adeguamento funzionale di
edifici ricadenti nei Tessuti T4, T5, T6, T7, T8, T9;
e) DR3: Demolizione, senza ricostruzione, di
edifici su cui sono consentiti interventi di categoria DR1
o DR2, finalizzata alla riqualificazione ambientale o alla
realizzazione di verde pubblico o servizi pubblici,
previa valutazione degli effetti di alterazione dei
caratteri di peculiare continuità dei Tessuti;
f) AMP1: Ristrutturazione edilizia o Demolizione
e ricostruzione senza aumento di SUL, salvo il riuso di
locali esistenti esclusi dal calcolo della SUL per effetto
dell’art. 4, comma 1, e con aumento una tantum di Vft
fino al 10%, finalizzata ad una migliore configurazione
architettonica in rapporto al contesto – con riguardo ai
piani specializzati (piani-terra, piani atipici intermedi,
coronamenti) – di edifici ricadenti nei tessuti T4, T6, T7,
T8, T9;
g) AMP2: Ampliamento, con aumento di SUL e di
Vft, finalizzato al risanamento di edifici ricadenti nei
Tessuti T7 e T8, secondo le prescrizioni particolari di
tessuto;
h) AMP3: Ampliamento di edifici
sottodimensionati rispetto alle regole spaziali del
contesto, su cui sono consentiti interventi di categoria
AMP1 e AMP2, escluso il tessuto T9, con ulteriore
aumento di SUL e Vft finalizzato ad una maggiore
coerenza con gli allineamenti e le regole compositive
del tessuto circostante, senza comunque eccedere
l’altezza maggiore degli edifici contermini, e fatta salva
l’applicazione, in sede di strumento urbanistico
esecutivo, di criteri più restrittivi per ragioni di
sostenibilità urbanistica e di qualità progettuale.

Specificazione e applicazione delle categorie d’intervento
4. Le categorie d’intervento di cui all’art.9 sono
specificate nei singoli Tessuti.

Specificazione e applicazione delle categorie
d’intervento

4. Le categorie d’intervento di cui all’art.9 sono
specificate nei singoli Tessuti. Gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti ove non siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente e siano previsti incrementi di SUL o Vft
costituiscono interventi di Ristrutturazione Edilizia nei
limiti stabiliti dalle specifiche norme del presente capo.
5. Negli interventi di categoria RC e RE1, finalizzati alla
valorizzazione funzionale degli edifici, sono possibili
aumenti di SUL strettamente conseguenti al riuso di
locali esistenti esclusi dal computo della SUL per
effetto dell’art. 4, comma 1; le destinazioni d’uso della
SUL aggiuntiva devono essere compatibili con le
esigenze di preservazione dei caratteri d’interesse
storico-architettonico degli edifici; i predetti locali, se
interrati o semi-interrati, non possono essere destinati
ad abitazioni o pubblici esercizi.
5. Negli interventi di categoria Restauro e di
risanamento conservativo e Ristrutturazione
edilizia, finalizzati alla valorizzazione funzionale
degli edifici, sono possibili aumenti di SUL
strettamente conseguenti al riuso di locali esistenti
esclusi dal computo della SUL per effetto dell’art. 4,
comma 1; le destinazioni d’uso della SUL aggiuntiva
devono essere compatibili con le esigenze di
preservazione dei caratteri d’interesse storico-
architettonico degli edifici; i predetti locali, se interrati
o semi-interrati, non possono essere destinati ad
abitazioni o pubblici esercizi.
5. Negli interventi di categoria Restauro e di
risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia,
finalizzati alla valorizzazione funzionale degli edifici,
sono possibili aumenti di SUL strettamente
conseguenti al riuso di locali esistenti esclusi dal
computo della SUL per effetto dell’art. 4, comma 1; le
destinazioni d’uso della SUL aggiuntiva devono
essere compatibili con le esigenze di preservazione
dei caratteri d’interesse storico-architettonico degli
edifici; i predetti locali, se interrati o semi-interrati,
possono essere destinati a servizi complementari allo
svolgimento dell’attività fondamentale e, pertanto,
considerati quali spazi accessori ad essa collegata
e/o correlata e sottoposti al contributo straordinario di
cui all’art.20,
non possono essere destinati ad
abitazioni o pubblici esercizi.
6. In tutti i Tessuti della Città storica, fatte salve le
prescrizioni particolari per i Tessuti T1, T2, T5 e T10,
sono ammessi i frazionamenti e gli accorpamenti delle
unità immobiliari all’interno della stessa unità edilizia,
se compatibili con gli obiettivi generali e specifici dei
singoli tessuti e con i requisiti strutturanti dei tipi edilizi
definiti
nell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli
interventi”. Per gli interventi di frazionamento volti alla
creazione di unità residenziali è stabilito un limite
minimo di 45 mq di SUL per singola abitazione.

6. In tutti i Tessuti della Città storica, fatte salve le
prescrizioni particolari per i Tessuti T1, T2, T5 e T10,
sono ammessi i frazionamenti e gli accorpamenti
delle unità immobiliari all’interno della stessa unità
edilizia, secondo le indicazioni conoscitive e
progettuali di cui all’elaborato G2 “Guida per la
qualità degli interventi”. Per gli interventi di
frazionamento volti alla creazione di unità residenziali
è stabilito un limite minimo di 45 mq di SUL per
singola abitazione. L’accorpamento tra unità
immobiliari ricadenti in diverse unità edilizie
adiacenti è ammesso solo al piano terra.
6. In tutti i Tessuti della Città storica, fatte salve le
prescrizioni particolari e limitazioni per i Tessuti T1,
T2, T3, T4, T5 e T10, sono ammessi i frazionamenti
e gli accorpamenti delle unità immobiliari all’interno
della stessa unità edilizia e delle unità adiacenti,
anche secondo le indicazioni conoscitive e
progettuali di cui all’elaborato G2 “Guida per la
qualità degli interventi”. Per gli interventi di
frazionamento volti alla creazione di unità residenziali
è stabilito un limite minimo di 45 mq di SUL per
singola abitazione.

7. Nelle aree libere, non gravate da vincolo di pertinenza a favore di edifici circostanti, sono ammesse le seguenti categorie o tipologie
d’intervento:
a) NE1: Nuova edificazione su singoli lotti liberi o
parzialmente edificati, interposti tra lotti edificati
dello stesso isolato, e risultanti da demolizioni totali
o parziali di preesistenti edifici, storicamente
documentati, fino alla SUL e al Vft preesistenti, o
secondo i criteri stabiliti per la categoria AMP3; si
applica nei tessuti T1, T2, T4, T5, T10;
b) NE2: Nuova edificazione, finalizzata ad una
maggiore integrazione architettonica e volumetrica
degli impianti urbani nel tessuto T8.
7.abrogato7. Abrogato
8. Per le aree libere di pertinenza degli edifici e per
quelle non pertinenziali diverse dalle aree di cui al
comma 7, salvo quanto prescritto nell’elaborato G2
“Guida per la qualità degli interventi”,
le parti a verde
esistenti, se di pregio botanico o architettonico, devono
essere preservate e le parti pavimentate, anche se di
uso carrabile, devono essere realizzate con materiale
eco-compatibile. La realizzazione di parcheggi interrati
deve prevedere la contestuale sistemazione
superficiale a corte, cortile, piazza o giardino e, nei
Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T10, deve essere
subordinata al parere del Comitato per la qualità
urbana e edilizia, secondo le modalità di cui all’art. 24,
comma 12.
8. Per le aree libere di pertinenza degli edifici e non gravate da vincolo di pertinenza a favore di edifici circostanti, le parti a verde esistenti, se di pregio botanico o architettonico, devono essere preservate e le parti pavimentate, anche se di uso carrabile, devono essere realizzate con materiale eco-compatibile. La realizzazione di parcheggi interrati deve prevedere la contestuale sistemazione superficiale a corte, cortile, piazza o giardino e, nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T10, deve essere subordinata al parere del Comitato per la qualità urbana e edilizia, secondo le modalità di cui all’art.24, comma 12.8. Per le aree libere di pertinenza degli edifici e non
gravate da vincolo di pertinenza a favore di edifici
circostanti, le parti a verde esistenti, se di pregio
botanico o architettonico, devono essere preservate
e le parti pavimentate, anche se di uso carrabile,
devono essere realizzate con materiale eco-
compatibile. La realizzazione di parcheggi interrati
deve prevedere la contestuale sistemazione
superficiale a corte, cortile, piazza o giardino e, nei
Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T10, deve essere
subordinata al parere del Comitato per la qualità
urbana e edilizia, secondo le modalità di cui all’art.
24, comma 12.
Modalità di attuazione
9. Gli interventi ammessi nei Tessuti, come specificati
nei commi 4, 5 e 7, si attuano con le seguenti modalità:
a) gli interventi di categoria MO, MS, RC, RE1 e RE2
sono consentiti con modalità diretta;
b) gli interventi di categoria DR1, DR2, AMP1, AMP2,
sono consentiti con modalità diretta;
c) sono subordinati all’approvazione di un Piano di
recupero, ai sensi dell’art. 28 legge n. 457/1978, o
di altro strumento di modalità attuativa indiretta: gli
interventi di categoria DR3, AMP3, NE1, NE2; gli
interventi di categoria RE1, RE2, DR1, DR2, AMP1,
AMP2, estesi a più edifici o lotti contigui ovvero che
comportino un aumento della SUL superiore al
20%; gli interventi di categoria RE1, se con
aumento di SUL, nei Tessuti T1 e T2; gli interventi
che comportano l’insediamento di nuove
destinazioni d’uso a CU/a in tutte le componenti o
di Parcheggi non pertinenziali nel 1° Municipio.
Modalità di attuazione
9. Gli interventi ammessi nei Tessuti si attuano
con le seguenti modalità:
a) gli interventi di categoria Manutenzione
Ordinaria, Manutenzione Straordinaria,
Restauro e Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia ivi compreso la
demolizione e ricostruzione, sono consentiti
con modalità diretta;
b) sono subordinati a Permesso di Costruire
convenzionato: gli interventi di categoria
Ristrutturazione Edilizia, ivi compreso la
demolizione e ricostruzione, se estesi a più
edifici contigui o lotti contigui ovvero che
comportino aumento di SUL superiore al
20%, di Nuova Costruzione, fermo restando la
normativa sovraordinata. È ammessa la
facoltà di intervenire attraverso Piano di
recupero, ai sensi dell’art. 28 legge n.
457/1978, o di altro strumento di modalità
attuativa indiretta;
c) sono subordinati all’approvazione di un
Piano di recupero, ai sensi dell’art. 28 legge
n. 457/1978, o di altro strumento di modalità
attuativa indiretta gli interventi che
comportano l’insediamento di nuove
destinazioni d’uso a CU/a in tutte le
componenti o di Parcheggi non pertinenziali
nel 1° Municipio.
Modalità di attuazione
9.Gli interventi ammessi nei Tessuti si attuano con le
seguenti modalità:
a) gli interventi di categoria Manutenzione
Ordinaria, Manutenzione Straordinaria,
Restauro e Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia ivi compreso la
demolizione e ricostruzione, sono consentiti con
modalità diretta;
b) sono subordinati a Permesso di Costruire
convenzionato gli interventi di categoria
Ristrutturazione Edilizia, ivi compreso la
demolizione e ricostruzione, se estesi a più
edifici contigui o lotti contigui;
c) sono subordinati all’approvazione di un Piano di
recupero, ai sensi dell’art. 28 legge n. 457/1978,
o di altro strumento di modalità attuativa indiretta
gli interventi che comportino aumento di SUL in
eccedenza a quanto previsto dalle norme dei
Tessuti; gli interventi di Nuova Costruzione,
ovvero l’insediamento di nuove destinazioni
d’uso a CU/a in tutte le componenti o di
Parcheggi non pertinenziali nel 1° Municipio.
Applicazione degli istituti di perequazione
10. Agli interventi di categoria DR3, si applicano gli
incentivi urbanistici di cui all’art. 21.
Applicazione degli istituti di perequazione
10. Agli interventi di categoria di demolizione senza
ricostruzione, si applicano gli incentivi urbanistici di
cui all’art. 21.
Applicazione degli istituti di perequazione
10. Negli interventi di categoria di demolizione senza
ricostruzione, alla quota di SUL da trasferire si
applica quanto previsto dall’art.21 c.5 lett.d).
11. Alla SUL aggiuntiva realizzata tramite gli interventi
di categoria RE, DR e AMP, che ecceda gli incentivi di
cui all’art. 21 ridotti della metà, nonché all’intera SUL
degli interventi di categoria NE1 e alla SUL privata
degli interventi di categoria NE2,
si applica il contributo
straordinario di cui all’art. 20.
11.Alla SUL aggiuntiva realizzata tramite gli
interventi di categoria Nuova Costruzione nonché
per tutti gli altri interventi edilizi che comportano
incrementi di SUL esistente legittima e/o
legittimata, che ecceda gli incentivi di cui all’art. 21
ridotti della metà,
si applica il contributo straordinario
di cui all’art. 20
11. Alla SUL aggiuntiva realizzata tramite gli
interventi di categoria Ristrutturazione edilizia ivi
inclusa la demolizione e ricostruzione
, Nuova
Costruzione, per tutti gli altri interventi edilizi che
comportano incrementi di SUL esistente legittima e/o
legittimata, nonché per i cambi d’uso che generano
le più rilevanti valorizzazioni immobiliari
si applica il
contributo straordinario di cui all’art. 20 come
disciplinato da apposito regolamento. Nel caso di
cambi di destinazione d’uso verso “abitazioni singole”
con una SUL pari oppure superiore a 5.000 mq, nella
parte di Città storica dichiarata dall’UNESCO
patrimonio dell’umanità, il contributo straordinario
non è dovuto ove il 20% della SUL sia destinato a

Edilizia Residenziale Convenzionata. La SUL
aggiuntiva è intesa quella che eccede la norma di
componente e in ogni caso quella generata ai sensi
dell’art.21.

12. In alternativa all’applicazione del comma 11, i
soggetti attuatori possono assumere l’obbligo di
demolire, anche in altro sito, una SUL pari ad almeno
2/3 di quella soggetta a contributo straordinario; in tal
caso, vanno osservate le seguenti condizioni:
a) la SUL demolita deve riguardare superfetazioni
edilizie come definite al punto 6, lett. h),
dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli
interventi”, ovvero interi corpi di fabbrica su cui sono
consentiti, ai sensi del comma 4, interventi di
categoria DR;
b) le demolizioni devono essere effettuate
prioritariamente nello stesso isolato e nello stesso
Municipio in cui si realizzano gli interventi principali,
e, nel caso di interi corpi di fabbrica, anche nei
Tessuti T1, T2, T3 e T4; è vietato il trasferimento di
SUL dai Tessuti T4 e T5 ai Tessuti T1, T2 e T3;
c) l’area di risulta dei corpi di fabbrica demoliti deve
essere sistemata ad uso pubblico, secondo le
indicazioni contenute nel capitolo “Spazi aperti”
dell’elaborato G2 “Guida per la qualità degli
interventi”, e secondo quanto previsto dal comma 8
12. Abrogato
12. Abrogato
13. Al fine di realizzare il parco lineare delle Mura nel
relativo ambito di programmazione strategica, il
Programma integrato o il Progetto urbano di cui all’art.
64, comma 4, lett. b), possono prevedere, all’interno
della fascia di rispetto di m. 50 stabilita dal DM Beni
culturali del 3 giugno 1986:
a) l’integrale demolizione e il trasferimento di edifici
con qualsiasi destinazione di PRG, se realizzati
dopo il Piano regolatore del 1883 e se privi di valore
storico e architettonico; si applicano, in tal caso, gli
incentivi urbanistici di cui all’art. 21;
b) l’acquisizione pubblica delle aree di risulta degli
edifici demoliti e delle aree destinate a Servizi
pubblici, mediante la cessione compensativa di cui
all’art. 22, e con trasferimento della SUL di
compensazione negli ambiti di compensazione di
cui all’art. 18.

13. Al fine di realizzare il parco lineare delle Mura nel
relativo ambito di programmazione strategica, il
Programma integrato o il Progetto urbano di cui
all’art. 64, comma 4, lett. b), possono prevedere,
all’interno della fascia di rispetto di m. 50 stabilita dal
DM Beni culturali del 3 giugno 1986:
a) l’integrale demolizione e il trasferimento di edifici
con qualsiasi destinazione di PRG, se realizzati
dopo il Piano regolatore del 1883 e se privi di
valore storico e architettonico; si applicano, in tal
caso, gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21;
b) l’acquisizione pubblica delle aree di risulta degli
edifici demoliti e delle aree destinate a Servizi
pubblici, mediante la cessione compensativa di
cui all’art. 22 o con demolizione e trasferimento
della SUL di compensazione negli ambiti di
compensazione di cui all’art. 18, ovvero ai sensi
dell’art.21 ter.

13. Al fine di realizzare il parco lineare delle Mura nel
relativo ambito di programmazione strategica, il
Programma integrato o il Progetto urbano di cui
all’art. 64, comma 4, lett. b), possono prevedere,
all’interno della fascia di rispetto di m. 50 stabilita dal
DM Beni culturali del 3 giugno 1986:
a) l’integrale demolizione e il trasferimento di edifici
con qualsiasi destinazione di PRG, se realizzati
dopo il Piano regolatore del 1883 e se privi di
valore storico e architettonico; si applicano, in tal
caso, gli incentivi urbanistici di cui all’art. 21;
b) l’acquisizione pubblica delle aree di risulta degli
edifici demoliti e delle aree destinate a Servizi
pubblici, mediante la cessione compensativa di
cui all’art. 22 o con demolizione e trasferimento
della SUL di compensazione negli ambiti di
compensazione di cui all’art. 18, ovvero ai sensi
dell’art.21 ter.
Destinazioni d’uso
14. Nei tessuti della Città storica, sono consentite,
salvo le ulteriori limitazioni contenute nella specifica
disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso,
come definite dall’art. 6:
a) Abitative;
b) Commerciali, limitatamente alle “piccole” e “medie
strutture di vendita”;
c) Servizi;
d) Turistico-ricettive, limitatamente alle “strutture
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere” (esclusi i
motels);
e) Produttive, limitatamente all’“artigianato
produttivo”;
f) Agricole, con esclusione degli “impianti produttivi
agro-alimentari”;
g) Parcheggi non pertinenziali.

Destinazioni d’uso
14. Nei tessuti della Città storica, sono consentite,
salvo le ulteriori limitazioni contenute nella specifica
disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso,
come definite dall’art. 6:
a) Residenziale;
b) Turistico-ricettiva, limitatamente alle “strutture
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”
(esclusi i motels);
c) Produttiva e Direzionale, con esclusione delle
destinazioni “industria, commercio
all’ingrosso, depositi e magazzini e logistica;
d) Commerciale limitatamente alle “piccole” e
“medie strutture di vendita”;
e) Rurale, con esclusione degli “impianti produttivi
agro-alimentari”.
Destinazioni d’uso
14. Nei tessuti della Città storica, sono consentite,
salvo le ulteriori limitazioni contenute nella specifica
disciplina di tessuto, le seguenti destinazioni d’uso,
come definite dall’art. 6:
a) Residenziale;
b) Turistico-ricettivo, limitatamente alle “strutture
ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”;
c) Produttivo e Direzionale, con esclusione delle
destinazioni “industria, commercio all’ingrosso,
logistica e data center;
d) Commerciale limitatamente alle “piccole” e
“medie strutture di vendita” e pubblici servizi;
e) Rurale, con esclusione degli “impianti produttivi
agro-alimentari.
15. Nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T6 ricadente
nei Municipi I e XVII, il cambio di destinazione d’uso da
funzioni abitative ad altre funzioni è ammesso solo per
i piani seminterrati, piani terra e mezzanini; è ammesso
altresì negli altri piani, al solo fine di consentire
l’ampliamento delle destinazioni a “strutture ricettive
alberghiere ed extra-alberghiere”, a condizione che
occupino, prima dell’ampliamento, almeno il 70% della
SUL dell’Unità edilizia.
15. Nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T6 ricadente
nel Municipi I, il cambio di destinazione d’uso da
funzioni abitazioni singole ad altre funzioni è
ammesso solo per i piani seminterrati, piani terra e
mezzanini; è ammesso altresì negli altri piani, al solo
fine di consentire l’ampliamento delle destinazioni a
“strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere”,
ivi compreso “affittacamere”, case per vacanzea
condizione che tali usi nell’unità edilizia occupino,
prima dell’ampliamento, almeno il 70% della SUL.
15. Nei Tessuti da T1 a T5 e nel Tessuto T6 ricadente
nel Municipi I, il cambio di destinazione d’uso da
funzioni residenziali ad altre funzioni è ammesso solo
per i piani seminterrati, piani terra e mezzanini; è
ammesso altresì negli altri piani, al solo fine di
consentire l’ampliamento delle “strutture ricettive
alberghiere” esistenti, a condizione che le
destinazioni d’uso turistico-ricettive,
ivi compreso
affittacamere e casa vacanza nell’unità edilizia
occupino, prima dell’ampliamento, almeno il 70%
della SUL. Il cambio di destinazione d’uso da funzioni
non residenziali a residenziali è sempre ammesso ad
esclusione delle “abitazioni ad uso ricettivo” di cui
all’art.6 c.1 lett.a3), nei Tessuti di cui sopra ricadenti
nel perimetro UNESCO
.
16. Fatto salvo quanto eventualmente indicato nella
“Carta per la qualità” e nella “Guida per la qualità degli
interventi”, le sale cinematografiche possono subire
cambi di destinazione d’uso, tra quelli consentiti dalle
norme di componente, a condizione che almeno il 50%
della SUL preesistente venga destinato ad attività
culturali (cinema, teatri, sale concerti, musei, gallerie
d’arte, sale espositive, librerie anche multimediali, sale
congressi, scuole di danza e musica); in caso di diffusa
e perdurante dismissione delle sale cinematografiche,
il Comune può promuovere, anche nelle forme del
Programma integrato, di cui all’art. 14, iniziative di
completa riconversione funzionale delle stesse verso
le destinazioni consentite dalle norme di Tessuto. Le
sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la
qualità, fino ad eventuale aggiornamento degli elenchi
di cui all’art. 16, comma 1, lett. g), sono vincolati al
mantenimento dell’attuale destinazione d’uso; sono
tuttavia consentite, all’interno di essi e per una quota
non eccedente il 20% della SUL, le attività di supporto
agli spettacoli (pubblici esercizi, piccole strutture di
vendita consone ai luoghi e alle funzioni), non vincolate
all’orario delle rappresentazioni e anche con accesso
autonomo dai luoghi pubblici.
16. Fatto salvo quanto eventualmente indicato nella
“Carta per la qualità” e nella “Guida per la qualità
degli interventi”, le sale cinematografiche possono
subire cambi di destinazione d’uso, tra quelli
consentiti dalle norme di componente, a condizione
che almeno il 50% della SUL preesistente venga
destinato ad attività culturali (cinema, teatri, sale
concerti, musei, gallerie d’arte, sale espositive,
librerie anche multimediali, sale congressi, scuole di
danza e musica); in caso di diffusa e perdurante
dismissione delle sale cinematografiche, il Comune
può promuovere, anche nelle forme del Programma
integrato, di cui all’art. 14, iniziative di completa
riconversione funzionale delle stesse verso le
destinazioni consentite dalle norme di Tessuto. Le
sale e i complessi teatrali inseriti nella Carta per la
qualità, fino ad eventuale aggiornamento degli
elenchi di cui all’art. 16, comma 1, lett. g), sono
vincolati al mantenimento dell’attuale destinazione
d’uso; sono tuttavia consentite, all’interno di essi e
per una quota non eccedente il 20% della SUL, le
attività di supporto agli spettacoli (pubblici esercizi,
piccole strutture di vendita consone ai luoghi e alle
funzioni), non vincolate all’orario delle
rappresentazioni e anche con accesso autonomo dai
luoghi pubblici.

16. Abrogato
17. Con successivo provvedimento, da emanare
anche ai sensi dell’art. 20 della LR n. 33/1999, il
Comune potrà limitare, per motivi di salvaguardia dei
caratteri socio-economici, culturali e ambientali di
particolari zone della Città storica e della Città
consolidata, i cambiamenti di destinazione d’uso o
l’insediamento di specifiche attività interne alle
destinazioni d’uso di cui all’art. 6, con particolare
riguardo agli esercizi commerciali, all’“artigianato
produttivo”, all’“artigianato di servizio”, ai “pubblici
esercizi”; con lo stesso provvedimento, il Comune
potrà individuare le destinazioni d’uso esistenti di cui
incentivare la delocalizzazione o le destinazioni d’uso
qualificanti da promuovere, anche avvalendosi del
Programma integrato di cui all’art. 14, comma 3, lett.
a).
17. Con successivo provvedimento, da emanare
anche ai sensi dell’art. 20 della LR n. 33/1999, il
Comune potrà limitare, per motivi di salvaguardia dei
caratteri socio-economici, culturali e ambientali di
particolari zone della Città storica e della Città
consolidata, i cambiamenti di destinazione d’uso o
l’insediamento di specifiche attività interne alle
destinazioni d’uso di cui all’art. 6, con particolare
riguardo agli esercizi commerciali, all’“artigianato
produttivo”, all’“artigianato di servizio”, ai “pubblici
esercizi”; con lo stesso provvedimento, il Comune
potrà individuare le destinazioni d’uso esistenti di cui
incentivare la delocalizzazione o le destinazioni d’uso
qualificanti da promuovere, anche avvalendosi del
Programma integrato di cui all’art. 14, comma 3, lett.
a).
17.Con appositi regolamenti, da emanare anche ai
sensi dell’ art.31 comma 2 del D.L. 201/2011 e della
vigente disciplina regionale sul commercio e sulle
strutture ricettive extralberghiere
, il Comune potrà
limitare, per motivi di salvaguardia dei caratteri socio-
economici, culturali e ambientali di particolari zone
della Città storica e della Città consolidata, i
cambiamenti di destinazione d’uso o l’insediamento
di specifiche attività interne alle destinazioni d’uso di
cui all’art. 6, con particolare riguardo agli esercizi
commerciali, all'”artigianato produttivo”,
all'”artigianato di servizio”, ai “pubblici esercizi”, alle
abitazioni ad uso ricettivo di cui all’art.6 comma 1 lett.
a3),
con lo stesso provvedimento, il Comune potrà
individuare le destinazioni d’uso esistenti di cui
incentivare la delocalizzazione o le destinazioni d’uso
qualificanti da promuovere

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

11 2 2025 

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