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Adozione Modifiche NTA PRG – Art. 71 Reticolo idrografico

L’Art. 71 Reticolo idrografico era stato modificato dalla Delibera di Giunta del 2023, con l’aggiunta del comma 6, a cui Carteinregola si era opposta con una lunga campagna di informazione (1) La Delibera adottata ha abrogato comma 6 e introdotto una modifica al comma 5 .

Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008.

Titolo III Sistema ambientale e agricolo
Capo 1° Componenti del sistema ambientale e
agricolo
Art.71. Reticolo idrografico 
Titolo III Sistema ambientale e agricolo
Capo 1° Componenti del sistema ambientale e
agricolo
Art.71. Reticolo idrografico 
Titolo III Sistema ambientale e agricolo
Capo 1° Componenti del sistema ambientale e
agricolo
Art.71. Reticolo idrografico 
1.Il sistema idrico superficiale continentale è
individuato negli elaborati 2. e 3.“Sistemi e Regole”,
rapp. 1:5.000 e 1:10.000, attraverso la componente
Acque: fiumi e laghi, e nell’elaborato 4 “Rete
ecologica”, di cui all’art. 66, attraverso la restituzione
grafica del Reticolo idrografico. Il sistema idrico
superficiale è regolamentato dalle relative leggi in
materia e, con riguardo al reticolo idrografico, dagli
articoli 6 e 7 della LR n. 24/1998
vive

2. Al fine di salvaguardare l’integrità del reticolo
idrografico e le sue funzioni ecologiche e
idrogeologiche, nella fascia di rispetto di m. 150 dalla
sponda o dal piede dell’argine di corsi d’acqua tutelati
ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del D.LGT n.
42/2004, e nella fascia di rispetto di m. 50 dalla
sponda o dal piede dell’argine degli altri corsi
d’acqua, o nelle più ampie fasce di rispetto delimitate
dall’elaborato 4. “Rete ecologica”, sono vietati tutti gli
interventi che possono modificare gli equilibri
idrogeologici ed ecologici. In particolare sono vietati,
salvo che non siano espressamente prescritti dagli
enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli
interventi che prevedano: a) tombamenti e copertura
di corsi d’acqua; b) qualsiasi attività estrattiva; c)
sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti in
calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse); d)
scogliere in pietrame non rinverdite; e) rivestimenti di
alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo; f)
rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi
d’acqua e risagomatura delle sponde
vive

3. Nei tessuti del Sistema insediativo ricadenti nella
fascia di rispetto di m. 50 dei corsi d’acqua non
tutelati ai sensi di legge, gli interventi ammessi dalle
norme di componente, se non preclusi dall’art. 7 della
LR n. 24/1998, sono realizzabili nel rispetto dei divieti
di cui al comma 2, e subordinati alla Valutazione
ambientale preliminare di cui all’art. 10, comma 10, e
alla contestuale realizzazione di interventi di
Risanamento ambientale (RSA), Ripristino
ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA),
come definiti dall’art. 10, ove necessari. Sono altresì
consentiti, anche autonomamente, tutti gli interventi
ambientali di cui all’art. 10.
vive

4. Non sono soggetti alle limitazioni di cui al comma
2, a condizione che siano associati a interventi di
Mitigazione di impatto ambientale (MIA), di cui all’art.
10: a) le opere necessarie ai fini del collegamento
delle infrastrutture di rete (opere viarie e ferroviarie e
tramvie, reti di trasmissione di energia e di trasporto
di liquidi e gas, reti di telecomunicazioni, collettori
fognari, canali di adduzione o di restituzione delle
acque per legittime utenze); b) le opere necessarie
alla realizzazione di casse di espansione e stagni di
ritenzione della acque per il contenimento delle piene
per uso agricolo, stagni e vasche per il lagunaggio e
la depurazione naturale delle acque di scarico,
purché privi di rivestimenti in calcestruzzo; c) le opere
necessarie alla realizzazione di percorsi e aree di
sosta pedonali, equestri o ciclabili.
vive
5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal
piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di
ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi
intervento, ad eccezione degli interventi di
Risanamento ambientale (RSA), Ripristino
ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA),
come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal
“Codice della buona pratica agricola”(Reg.
1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della
vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad
eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti
competenti in materia.fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal
piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di
ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi
intervento, ad eccezione degli interventi di
Risanamento ambientale (RSA), Ripristino
ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA),
come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal
“Codice della buona pratica agricola”(Reg.
1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della
vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad
eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti
competenti in materia.
5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal
piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di
ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi
intervento, ad eccezione degli interventi di
Risanamento ambientale (RSA), Ripristino
ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA),
come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal
“Codice della buona pratica agricola”(Reg.
1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della
vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad
eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti
competenti in materia.fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal
piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di
ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi
intervento, ad eccezione degli interventi di
Risanamento ambientale (RSA), Ripristino
ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA),
come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal
“Codice della buona pratica agricola”(Reg.
1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della
vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad
eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti
competenti in materia.
5. Nella fascia di rispetto di m. 10 dalla sponda o dal
piede dell’argine di fiumi e torrenti, al fine di
ricostituire le condizioni naturali, è vietato qualsiasi
intervento, ad eccezione degli interventi di
Risanamento ambientale (RSA), Ripristino
ambientale (RIA) e Restauro ambientale (REA),
come definiti dall’art. 10, e di quanto previsto dal
“Codice della buona pratica agricola”(Reg.
1999/1257/CE). È altresì vietato il taglio della
vegetazione riparia arbustiva e arborea naturale, ad
eccezione degli interventi imposti ed attivati dagli enti
competenti in materia. Non sono soggetti alle
limitazioni del presente comma gli interventi così
come consentiti dal PAI e dal PTPR fermo restando
l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla-osta
previsti dalle norme.
6. Non è soggetta alle limitazioni di cui al comma
5, anche ai sensi dell’art. 96 lettera f) del Regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante il Testo
unico sulle opere idrauliche, la realizzazione di
infrastrutture per la mobilità (piazze, strade,
parcheggi, marciapiedi, piste ciclopedonali) e reti
tecnologiche (fognature, acquedotti, ecc.).
L’esecuzione di tali opere è consentita purché le
stesse siano collocate completamente al di fuori
dell’alveo inciso assicurando la protezione
rispetto alle sollecitazioni idrodinamiche cui
possono essere eventualmente soggette e
l’assenza di riflessi sul libero deflusso delle
acque. Ai fini del rilascio del nulla osta idraulico
l’intervento deve essere accompagnato da una
relazione di compatibilità idraulica che analizzi
tali aspetti e certifichi l’assenza di perturbazioni
indotte sulle modalità di deflusso del corso
d’acqua e di pericolo per la salvaguardia
dell’infrastruttura stessa”
.

6. Abrogato

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Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

9 2 2025 

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