Il primo motivo di impugnazione della Legge della regione Lazio da parte del MIBACT il 6 maggio 2020, sono le “Semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche” per lo “snellimento delle procedure” “di attività urbanistico – edilizia”, e le modifiche alla legge regionale per la rigenerazione urbana. Con un articolo dove, fanno presente i ricorrenti, “non è stato inserito alcun richiamo, nè alle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici e il Piano paesaggistico, né alla partecipazione del MIBACT a tale procedimento di conformazione e adeguamento”.
E’ stato pubblicato sul Bollettino regionale del Lazio del 19 maggio 2020 il Ricorso n. 46 del 2020, depositato il 6 maggio 2020, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lazio, per la DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE della legge Regione Lazio 27 febbraio 2020 N.1 pubblicata sul BURn. 17 supplemento 2 del 27/2/2020 recante: “Misure per lo sviluppo economico l’attrattività degli investimenti la semplificazione” limitatamente agli articoli 5; 6 comma 1,comma 1 lett, b) c) d) ed e); 7 comma 7 lett. c); 9 comma 9 lett d) n.1 e comma 16 ; 10 comma 11, come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/4/2020.
(…) Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni sopra indicate. Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 127 comma 1 Cost per i seguenti MOTIVI:
(…)
2) illegittimità costituzionale dell’articolo 6 comma 1, lett, b) c) d) ed e) (1) per violazione degli articoli 117 secondo comma lett. S) della Costituzione (2) con riferimento agli articoli 20 21 (3) 135 (4) 143 (5) e 145 (6) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e norme interposte
PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI IN AREE AGRICOLE
Articolo 6 Comma 1 lett. b) [che sostituisce il comma 2 dell’art. 54 della legge 38/1999, che disciplina le trasformazioni urbanistiche in area agricola]
[dal TESTO del RICORSO – in calce le pagine relative al punto 2 – grassetto e sottolineature sono nell’originale]
(…) Per effetto della novella il predetto comma 2 assume la seguente formulazione: “Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e nei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le attività degli rurali ziendali come individuati dall’articolo 2 della legge regionale 14 /2006 comprensive delle attività multi imprenditoriali individuate dal medesimo articolo 2.Rientrano nelle attività multi imprenditoriali le seguenti attività:
(…)
f) produzione dell’energia rinnovabili
L’attività di produzione delle energie rinnovabili viene quindi viene quindi espressamente inclusa tra le attività multimprenditoriali generalmente consentite in zona agricola
In tal modo la regione Lazio ampli è significativamente le categorie delle attività ritenute “compatibili” con il territorio rurale, con la finalità di agevolare l’utilizzo del territorio agricolo per la produzione di energia da fonti rinnovabili; tuttavia ciò avviene prescindendo da una valutazione sull’effettiva capacità produttiva e vocazione culturale del territorio, oltre che dei suoi valori paesaggistici.
(…)
La modifica normativa qui contestata consente in concreto un avere propria riconversione funzionale di ampie porzioni (anche centinaia di ettari) di territorio da agricolo industriale , al di là di qualsiasi strumento di pianificazione di settore, e pertanto in assenza di una effettiva preventiva mirata necessaria programmazione degli interventi di trasformazione del territorio regionale da compiersi i prima istanza nel Piano paesaggistico regionale.
La norma infatti omette l’ imprescindibile espresso richiamo alla necessità di adeguarsi alle previsioni della pianificazione paesaggistica, previamente condivisa mediante intesa con lo Stato, oltre che del PER e delle altre leggi regionali. In assenza di tale richiamo la normativa regionale deve ritenersi illegittima (…) con l’ulteriore diretta e inevitabile conseguenza di pregiudicare l’interesse costituzionale alla tutela del Paesaggio (…)
(…)
Anche alla luce della mancanza nel territorio regionale di un Piano paesaggistico oggetto di pianificazione congiunta con il Ministero quindi, la disciplina introdotta dalla legge regionale impugnata avrebbe dovuto a maggior ragione espressamente subordinare l’applicabilità delle previsioni in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aria agricola, alla previa definizione di un quadro di regole condiviso con il Ministero nell’ambito della pianificazione paesaggistica. Ciò anzitutto allo scopo di evitare che in sede di rilascio delle autorizzazioni le singole trasformazioni vengono valutate singolarmente omettendo di considerare complessivamente il contesto ambientale paesaggistico la cui tutela è specificamente demandata dal legislatore nazionale del proprio al Piano paesaggistico (…)
Articolo 6 comma 1, lett, b) c) d) ed e) EDIFICAZIONE IN ZONE AGRICOLE
[dal TESTO del RICORSO – in calce le pagine relative al punto 2 – grassetto e sottolineature sono nell’originale]
(…)
Ugualmente viziate risultano le disposizioni introdotte con le lettere lett, b) c) d) ed e) del comma 1 dell’art. 6 (…) relative all’edificazione in zona agricola e hai più a piani di utilizzazione aziendale in particolare vengono disposte le modifiche agli articoli 55 e 57 e 57 bis della legge 38 1999
Come si evince dal tenore letterale delle disposizioni riportate esse consentono di realizzare manufatti connessi alle attività agricole ampliando sensibilmente le relative categorie mediante riferimento “alle attività agricole tradizionali connesse compatibili” e prevedendo tra i vari interventi possibili persino la realizzazione di piscine. Anche in questo caso quindi la ragione pretende di consentire la trasformazione indiscriminata delle aree agricole, senza una definizione preventiva degli interventi compatibili con il contesto, che deve avvenire nell’ambito piano paesaggistico previamente elaborato di intesa con lo Stato.
Gli effetti di tale estensione della facoltà di trasformazione coinvolgono potenzialmente anche contesti tutelati come le aziende agricole situate in aree vincolate oggetto di specifica previsione delle norme del PTPR (articolo 52) approvate pubblicate nel B.U. regionale il 13 febbraio 2020,( la cui formulazione attuale come ricordato non è stata condivisa con il ministero ed è pertanto già all’attenzione di codesta Corte costituzionale).
(…)
Le disposizioni regionali in esame pertanto si pongono in conflitto con la normativa statale laddove consente la trasformazione del territorio agricolo, anche paesaggisticamente vincolato, in contrasto con la vocazione naturale del territorio e a discapito della sua conservazione integrità, senza richiamare espressamente la disciplina dettata a riguardo del piano paesaggistico.
Posto quanto precede, gli interventi resi possibili dalla disposizione impugnata impattano ulteriormente su manufatti di interesse culturale, tutelate ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (…) E’ pertanto del tutto estranea alle attribuzioni regionali la disciplina delle possibili modificazioni di Beni Culturali sottoposti a tutela, essendo tale disciplina rimessa esclusivamente allo Stato.
(ultimo aggiornamento 25 maggio 2020)
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
> vai a Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione legge: 1 Data: 27 febbraio 2020 Numero BUR: 17 s.o.2 Data BUR: 27/02/2020 http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9383&sv=vigente
scarica il PDF del Bollettino regionale RicorsoCollegato. Mibact Regione Lazio maggio 2020
> Vai a Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
Scarica Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137
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NOTE
(1) Art. 6
(Semplificazione istruttoria per l’approvazione degli strumenti urbanistici generali e dei piani attuativi. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
(…)
b) il comma 2 dell’articolo 54 è sostituito dal seguente:
“2. Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le attività rurali aziendali come individuate all’articolo 2 della l.r. 14/2006, comprensive delle attività multimprenditoriali individuate dal medesimo articolo 2. Rientrano nelle attività multimprenditoriali le seguenti attività:
a) turismo rurale;
b) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali;
c) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole tradizionali;
d) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative, sportive e terapeutico-riabilitative;
e) accoglienza ed assistenza degli animali;
f) produzione delle energie rinnovabili.”;
c) all’articolo 55:
1) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5 bis. La superficie funzionale alla realizzazione del programma di miglioramento aziendale è definita superficie aziendale asservita. Tale superficie non può essere inferiore alla superficie in grado di generare, se previsto, l’indice fondiario utilizzato.
5 ter. I manufatti presenti all’interno dell’azienda agricola di cui al comma 4 sono denominati fabbricati aziendali. Costituiscono i fabbricati aziendali le strutture adibite a scopo abitativo denominate abitazioni rurali di cui all’articolo 57, comma 3, e gli annessi agricoli strumentali di cui al comma 5 quater.
5 quater. Gli annessi agricoli sono i manufatti strumentali all’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2 e sono classificati nelle seguenti categorie:
a) annessi agricoli tamponati: strutture chiuse su tutti i lati. Sono considerati annessi agricoli tamponati anche le strutture realizzate al di sotto della superficie del piano di campagna. La realizzazione di annessi agricoli tamponati interrati è sempre sottoposta all’approvazione di un PUA di cui all’articolo 57;
b) annessi agricoli stamponati: strutture completamente aperte su tutti i lati ovvero aperte su un unico lato nel caso in cui gli altri lati siano tamponati, senza utilizzo di finestrature, sino ad un terzo dell’altezza massima del fabbricato calcolata dal piano di campagna fino alla gronda. Gli annessi agricoli stamponati, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadrati, con un rapporto di 0,002 metri quadrati per metro quadrato di terreno ed una altezza massima di 7,5 metri;
c) annessi agricoli produttivi: volumi tecnici o manufatti realizzati e utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento di specifiche necessità tecniche dell’azienda. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le relative tipologie e caratteristiche quali silos, concimaie, vasche per raccolta acqua, strutture destinate alla produzione di biogas come da previsione degli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, nonché piscine realizzabili solo se adibite al servizio delle attività multifunzionali di tipo agrituristico di cui alla l.r. 14/2006 e di quelle integrate e complementari di cui all’articolo 3 della l.r. 14/2006 e all’articolo 54, comma 2. Gli annessi agricoli produttivi sono realizzabili tramite presentazione e approvazione di un PUA redatto ai sensi della presente legge, fatto salvo per gli annessi produttivi “serre” di cui alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche;
d) annessi agricoli misti: manufatti costituiti, nel medesimo corpo di fabbrica, da più tipologie tra quelle indicate nelle lettere a), b) e c).”;
2) al comma 6:
2.1 dopo le parole: “gli annessi agricoli” e inserita la seguente: “strumentali”;
2.2 dopo le parole: “con copertura a tetto.” sono aggiunte le seguenti: “I comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere per la nuova edificazione di annessi agricoli stamponati un’altezza fino a 7,50 metri lineari, anche con una diversa tipologia di copertura dei manufatti.”;
3) al comma 7 le parole: “per lavorazioni agricole” sono sostituite dalle seguenti: “per attività agricole tradizionali di cui alla l.r. 14/2006”;
4) al comma 9 dopo le parole: “non sono consentiti interventi di nuova edificazione” sono aggiunte le seguenti: “, ad esclusione di quanto previsto nell’articolo 57. Gli interventi di nuova edificazione di cui al comma 5 quater, lettera b), sono realizzati detraendo le superfici degli annessi stamponati esistenti”;
5) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
“13 bis. Le amministrazioni comunali trasmettono alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, entro tre mesi dalla comunicazione di fine lavori o dal momento dell’inizio attività, i dati significativi relativi alla nuova edificazione autorizzata nelle zone omogenee E, nonché i dati significativi dei PUA approvati ai sensi degli articoli 57, 57 bis e 57 ter. I dati significativi oggetto di trasmissione sono i seguenti: dati di individuazione anagrafica e amministrativa dell’impresa, motivazione della presentazione, denominazione delle attività interessate tra quelle previste all’articolo 54, comma 2, lettere a) e b), numero di fabbricati manufatti e relative dimensioni in termini di volumetria complessiva realizzata e le eventuali infrastrutture realizzate e/o ampliate a servizio della nuova edificazione realizzata. Qualora la nuova autorizzazione sia funzionale all’esercizio di attività rurali aziendali che prevedano la trasmissione di dati funzionali agli elenchi di cui alla l.r. 14/2006, l’invio dei dati è contestuale all’invio dei dati necessari alla gestione degli elenchi. Presso la direzione regionale è istituito il registro delle trasformazioni effettuate in zona agricola. La direzione regionale agricoltura elabora, sulla base dei dati pervenuti e con cadenza annuale, una relazione sulle trasformazioni effettuate in zona agricola e la trasmette alle commissioni consiliari competenti in materia di urbanistica ed agricoltura.”;
d) all’articolo 57:
1) al comma 1 la parola: “sviluppo” è sostituita dalle seguenti: “miglioramento aziendale”;
2) al comma 2:
2.1 alle lettere b) e c) le parole: “di cui all’articolo 55, comma 6” sono soppresse;
2.2 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
“e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera b);
e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all’articolo 55, comma 5 quater, lettera c);
e quater) la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all’articolo 55, comma 6;
e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all’articolo 2 della l.r. 14/2006 con esclusione dell’introduzione dell’attività agrituristica all’interno dell’abitazione rurale dell’imprenditore agricolo, come previsto dall’articolo 15 della l.r. 14/2006.”;
3) al comma 3 le parole: “strutture adibite a scopo abitativo” sono sostituite dalle seguenti: “abitazioni rurali”;
4) dopo la lettera g) del comma 6 è aggiunta la seguente:
“g bis) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 8 e dei vincoli previsti all’articolo 58 e alla corretta individuazione della superficie aziendale asservita.”;
5) al comma 7:
5.1 le parole: “ed e)” sono sostituite dalle seguenti: “, e), e bis), e ter), e quater) ed e quinquies)”;
5.2 le parole: “I comuni nei propri strumenti urbanistici possono prevedere per la nuova edificazione di annessi agricoli da realizzare previa approvazione di un PUA indici fondiari fino ad un massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadro di terreno; in tal caso il relativo PUA è approvato dalla struttura tecnica comunale competente.” sono soppresse;
6) al comma 8:
6.1 dopo le parole: “Il PUA è rilasciato” sono inserite le seguenti: “anche con le modalità del procedimento unico di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche;
6.2 dopo le parole: “oltre a quanto previsto dall’articolo 76,” sono inserite le seguenti: “specificatamente per la convenzione”;
6.3 alla lettera a) le parole: “, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali” sono soppresse;
6.4 alla lettera b) dopo le parole: “destinazione d’uso rurale” sono inserite le seguenti: “, qualora presente,”;
6.5 alla lettera d) le parole: “il fondo” sono sostituite dalle seguenti: “la superficie aziendale asservita”;
7) al comma 10 le parole: “all’atto del fine lavori e alla conclusione del procedimento di presentazione della SCIA amministrativa per l’inizio attività” sono sostituite dalle seguenti: “all’atto del fine lavori e/o alla conclusione del procedimento di presentazione dell’inizio attività”;
e) all’articolo 57 bis:
1) alla rubrica le parole: “integrate e complementari” sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
2) al comma 1:
2.1 le parole: “Le attività integrate e complementari di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali” sono sostituite dalle seguenti: “Le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006”;
2.2 la lettera c) è abrogata;
3) al comma 2:
3.1 le parole: “Le attività integrate e complementari cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), possono essere svolte anche da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 57, comma 1;” sono sostituite dalle seguenti: “Le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 55, comma 4”;
3.2 dopo le parole: “Nell’ambito del regime di connessione gli imprenditori agricoli” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 57, comma 1,”;
3.3 le parole: “che esercitano le attività integrate e complementari” sono sostituite dalle seguenti: “che esercitano le attività multimprenditoriali”;
4) al comma 3 le parole: “integrate e complementari di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b)”, sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
5) al comma 4 le parole: “di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b),” sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
6) al comma 5 le parole: “di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b)” sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
7) al comma 8 le parole: “integrate e complementari” sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
8) il comma 9 è abrogato;
9) al comma 12:
9.1 alla lettera a) le parole: “integrate e complementari” sono sostituite dalla seguente: “multimprenditoriali”;
9.2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) le condizioni per la costituzione e per la permanenza del regime di connessione tra le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e le attività multimprenditoriali, nonché le conseguenze del venir meno del regime di connessione;”;
10) al comma 13 le parole: “delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), in violazione dei commi 3, 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività multimprenditoriali, in violazione dei commi 3, 4, 5 e 11”;
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(2) Articolo 117 Costituzione Italiana
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
________________________________________________________________________________
(3) vedi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
Sezione I – Misure di protezione
Art. 20. Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 non possono essere smembrati.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
(lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
(lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13;
(lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13.
(lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’articolo 18.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1.
(comma così modificato dall’articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
(comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
________________________________________________________________________________
(4)Vedi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
Art. 135. Pianificazione paesaggistica
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
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(5) vedi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
Art. 143. Piano paesaggistico
(articolo così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.
5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
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(5) vedi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28)
Art. 145. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
(comma così modificato dall’articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
(comma modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
(comma modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
(comma così sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.