Il Comune dota di droni i vigili urbani, ma non li ha ancora aggiornati sul Regolamento del Verde Urbano
Autore : Redazione
Apprendiamo dal sito istituzionale che il Comune ha dotato di “Droni in dotazione alla Polizia Locale per potenziare attività di controllo“*, ma noi continuiamo a ricevere segnalazioni di cittadini allarmati per gli abbattimenti di alberature su suolo privato che si sono rivolti ai vigili urbani ricevendo risposte che tradiscono la totale ignoranza delle nuove regole approvate dall’amministrazione**, vigenti dal 15 maggio di quest’anno , fortemente volute e elaborate da un Coordinamento di associazioni tra le quali Carteinregola. L’ultima segnalazione, ricevuta l’11 agosto da un Comitato della nostra rete nel territorio del VI Municipio, riguarda l’abbattimento di pini in aree private: alla chiamata rivolta ai VV.UU. del Municipio, i nostri soci hanno ricevuto come risposta che a loro non risultava alcuna nuova normativa e che se non ci sono vincoli paesaggistici è sufficiente una comunicazione al servizio giardini e la relazione di un agronomo. Risposta analoga a quella ricevuta qualche tempo fa in un’altra zona di Roma, ai Parioli ***, situazione che ci aveva spinto a scrivere all’assessora Fiorini sollecitando avvisi e cicli di formazione per il personale della Polizia di Roma Capitale sulle regole introdotte dal Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina il 12 marzo scorso.
Ora invieremo una nuova segnalazione all’Assessora e al Dipartimento, ma dispiace davvero che tanto lavoro, anche da parte delle nostre associazioni, finisca ignorato. Il tutto in concomitanza con una campagna elettorale dove tutti i candidati si scoprono amici degli alberi e paladini della lotta alla Toumeyella Parvicornis, il parassita che rischia di cancellare i pini dal paesaggio della Capitale.
Vedremo se, sotterrate le asce di guerra alettorali, ci sarà qualcuno che si impegni per far sì che ora che le regole ci sono, vengano fatte rispettare da chi di dovere (e per accelerare con efficaci contromisure la moria dei pini).
per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Cosa dice il Regolamento del Verde vigente dal 15 maggio
Articolo 40. Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia
comma 1 Salva l’applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e da regolamenti vigenti, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi all’interno di tutte le aree verdi pubbliche. È considerato deturpamento ogni attività che, direttamente o indirettamente, comprometta l’integrità statica e/o vegetativa e/o il regolare sviluppo del patrimonio verde oggetto del presente Regolamento.
comma 2 Sono oggetto di speciale salvaguardia:
a) gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa;
b) gli altri alberi riconosciuti di particolare pregio ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento;
c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;
d) nelle aree verdi, gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a 140 cm, misurate ad un’altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti, sottoposti e/o malformati;
e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone o naturalizzate, ovvero alloctone se di particolare pregio, dei filari e delle siepi naturali di particolare pregio per rarità della specie, per morfologia e vetustà, o di rilievo paesaggistico, individuati attraverso il censimento del patrimonio verde;
f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
g) le palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a 100 cm, misurata dal colletto;
h) delle palme dotate di più stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a 80 cm misurata dal colletto;
i) le palme piantate in esecuzione di progetti edilizi pur non aventi le dimensioni di cui ai precedenti punti g) e h);
j) gli alberi da frutto di età superiore ai 30 (trenta) anni;
k) gli alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i).
l) Pinus pinea, specie identitaria del paesaggio romano.
comma 3 Relativamente alle alberature o agli individui arborei di cui al comma 2 di proprietà di Roma Capitale o da essa gestiti, gli interventi consistenti in:
a) potatura della chioma;
b) modifica dell’apparato radicale;
c) posa in opera di consolidamento o sistemi di ancoraggio;
d) installazione di sistemi parafulmine;
e) posa in opera di steccati e recinzioni, realizzazione di percorsi o pavimenti areati, realizzazione di manufatti, modifiche del terreno o del regime idraulico all’interno dell’area di protezione dell’albero (APA);
f) diradamento di alberi limitrofi all’albero monumentale;
g) abbattimento;
debbono essere oggetto di specifico provvedimento motivato del Dipartimento Tutela Ambientale.
comma 4L’abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei seguenti casi:
a) morte o condizioni di deperimento irreversibile dell’albero;
b) stretta necessità. Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire concreto e attuale pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose;
c) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando:
gli alberi o gli arbusti che presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (Allegato 13), non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio;
gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità;
gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo cui non può essere posto rimedio;
l’abbattimento sia ordinato da provvedimento dell’autorità giudiziaria, da allegare all’istanza;
in particolare per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica:
– gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un’area verde che comporti il miglioramento ambientale dell’area stessa;
– gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto dellenormative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente P.R.G.
comma 5 Riguardo alle alberature, alle siepi e agli arbusti non gestiti o non appartenenti a Roma Capitale e rientranti nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 ogni intervento indicato al comma 3 del presente articolo è da considerarsi eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L’abbattimento dell’esemplare può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i documenti indicati nell’Allegato 10 ed in particolare:
a) relazione botanica e fitosanitaria redatta da tecnico abilitato indicante per ciascuna pianta per cui si richiede l’autorizzazione, il nome botanico, l’altezza, la circonferenza del tronco misurato a 130 cm dal suolo;
b) le motivazioni per le quali si richiede l’abbattimento;
c) documentazione fotografica della pianta.
Il Dipartimento Tutela Ambientale rilascia l’autorizzazione, ove ne ricorrano le condizioni, entro 30 (trenta) giorni.
Il Dipartimento Tutela Ambientale nega l’autorizzazione all’abbattimento qualora le criticità poste a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L’eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c. Il proprietario deve, pertanto, controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell’istanza.
L’autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall’art. 65 del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all’Allegato 12.
L’inottemperanza alle prescrizioni è soggetta a sanzione.
Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l’insussistenza dello stato di necessità o straordinarietà, saranno applicate le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione.
Lo stato delle piante messe a dimora in sostituzione sarà verificato dagli Uffici competenti dopo un anno dall’autorizzazione all’abbattimento o dalla presa d’atto di cui all’art. 41, comma 1, lettera b). In caso di mancato attecchimento, i soggetti titolari dell’autorizzazione saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti di valore equivalente entro giorni 30 dall’accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo, incrementando il valore della pianta ad un anno dall’impianto.
Per tutti gli interventi elencati al comma 3 relativi agli esemplari indicati al comma 2 e non rientranti in quelli di cui alla lettera a), è necessaria parimenti l’autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale. L’autorizzazione è negata qualora le criticità poste alla base della richiesta siano risolvibili con ordinari interventi di manutenzione e cura. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, secondo periodo, 9 e 10.
Anche nel caso di abbattimenti di alberature in violazione delle norme di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolato il valore ornamentale e biologico di tutti gli individui oggetto di abbattimento ai fini della sostituzione, della compensazione o, in difetto, dell’indennizzo. Il calcolo del valore ornamentale e/o biologico deve essere effettuato da un tecnico specializzato della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di cui all’Allegato 12.
All’abbattimento di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema.
Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature e ne deve essere data comunicazione alla Direzione Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale.
Nei casi di necessità e urgenza si applica l’art. 32 del presente Regolamento.
Si potenzia l’equipaggiamento della Polizia Locale di Roma Capitale dotando gli agenti di aeromobili a pilotaggio remoto, i droni. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare le attività di controllo sul territorio e contrastare fenomeni come illeciti ambientali, insediamenti e discariche abusive, e altre attività illegali ad alto impatto ambientale e urbanistico.
Attraverso questi strumenti innovativi si garantisce alla città un controllo maggiore e più capillare. Grazie ai droni, infatti, sarà possibile monitorare meglio il territorio e scoprire illeciti altrimenti difficilmente individuabili. In molteplici occasioni, la Polizia Locale ha già sperimentato l’utilizzo di tali dispositivi per scoprire azioni illegali che attraverso le modalità ordinarie di pattugliamento non sarebbero state individuate. Gli agenti hanno così potuto perseguire gli autori di reati, anche gravi, in particolare nell’ambito dell’inquinamento ambientale.
L’utilizzo di questi dispositivi entrerà a sistema in autunno. Una quota di agenti, già in possesso del titolo abilitativo di pilota APR, ha da poco terminato un corso formativo per l’implementazione delle tecniche per l’impiego dei droni, realizzato grazie alla collaborazione con il 41° Reggimento IMINT “CORDENONS” dell’Esercito Italiano, che ha provveduto a strutturare un corso ad-hoc a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Capitale, mettendo a disposizione personale altamente specializzato nel campo della formazione sull’impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto.
Proponiamo una serie di domande ricorrenti e le relative risposte a cura di alcuni dei membri del Coordinamento per il Regolamento del Verde e del Paesaggio Urbano -31 Gennaio 2021Continua#
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