Il Disegno di Legge della Lega che riduce le tutele del Paesaggio italiano
Autore : Redazione
Pubblichiamo il testo del Disegno di legge della Lega all’esame delle Commissioni del Senato che intende ridimensionare il ruolo delle Soprintendenze nella tutela paesaggistica introdotta nel 2004 dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio. (Vai all’analisi di Carteinregola – in elaborazione)
DISEGNO DI LEGGE n. N. 1372
Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica
d’iniziativa dei senatori del Gruppo Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione MARTI, BERGESIO , BIZZOTTO , Claudio BORGHI, CANTÙ, DREOSTO, MURELLI, POTENTI e PUCCIARELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2025
ONOREVOLI SENATORI.
– Il presente disegno di legge si pone l’obiettivo di rivedere il ruolo delle soprintendenze nell’ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con un duplice scopo: da un lato, garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall’altro, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese.
Attualmente, le soprintendenze sono chiamate a esprimersi su un numero elevato di pratiche, comprese quelle che non riguardano i grandi monumenti o le opere di particolare pregio storico-artistico. Questo comporta un notevole rallentamento nei processi decisionali e una dispersione di risorse che potrebbe essere evitata. Il disegno di legge intende, quindi, introdurre modifiche normative che permettano di razionalizzare il sistema delle autorizzazioni attribuendo ai comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi di minore impatto e definendo tempi certi per l’espressione del parere delle soprintendenze ed evitando lungaggini burocratiche.
L’articolo 1 stabilisce i princìpi cardine della riforma, indicando come finalità la riduzione dei tempi amministrativi, il rafforzamento dell’efficacia dell’azione degli enti locali e il miglioramento della certezza del diritto. La revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, viene dunque considerata come uno strumento per garantire una gestione più razionale delle procedure di autorizzazione, senza compromettere in alcun modo la tutela del paesaggio.
L’articolo 2 introduce modifiche puntuali al citato codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n.42[1], con l’obiettivo di rendere più snelle ed efficienti le procedure di autorizzazione.
In particolare:
– all’articolo 146, comma 5, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della soprintendenza non viene reso entro trenta giorni, si considera automaticamente favorevole, consentendo così all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi;
– all’articolo 152, comma 1, il parere delle soprintendenze, attualmente vincolante, diventa obbligatorio ma non vincolante, lasciando quindi maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale;
– all’articolo 167, comma 5, e all’articolo 181, comma 1-quater, viene esteso il principio del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione, evitando che l’inerzia amministrativa possa bloccare progetti di sviluppo territoriale.
L’articolo 3 attribuisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a una revisione organica delle procedure di autorizzazione paesaggistica.
I decreti legislativi previsti dalla delega sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L’articolo 4 prevede l’adozione di modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative in contrasto con i princìpi della presente legge, garantendo così un adeguato coordinamento normativo.
In conclusione, il presente disegno di legge rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e moderna delle autorizzazioni paesaggistiche. La tutela del patrimonio culturale e ambientale deve rimanere un obiettivo primario, ma è necessario bilanciarla con l’esigenza di non paralizzare l’attività edilizia e urbanistica con procedure eccessivamente lente e complesse.
Con queste misure, si mira a garantire una maggiore certezza del diritto, tempi più rapidi per le decisioni amministrative e una distribuzione più razionale delle competenze tra Stato e autonomie locali. Il tutto senza compromettere la qualità della tutela paesaggistica, che anzi potrà giovarsi di un intervento più selettivo ed efficace da parte delle soprintendenze.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Finalità e princìpi generali)
1. Ai fini di una sensibile riduzione dei tempi amministrativi, della garanzia di efficacia delle iniziative degli enti locali nonché dello sviluppo economico e imprenditoriale della nazione e del rafforzamento della certezza del diritto, la presente legge è volta alla revisione delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (1), con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.
Art. 2. (Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica)
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137[2], sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 146, comma 5[3], dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;
b) all’articolo 152, comma primo, le parole: «parere vincolante» sono sostituite dalle seguenti: «parere obbligatorio non vincolante»[4];
c) all’articolo 167, al comma 5, al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: «decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»[5];
d) all’articolo 181, comma 1-quater, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»[6].
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 [7], entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, all’Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31[8], recante elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l’eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell’esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell’immobile interessato.
Art. 3. (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il coordinamento delle attività delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, affinché sia assicurato l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale;
b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall’Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale;
c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all’articolo 39 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023[9], il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;
d) escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati;
e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d)[10], del citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante;
f) istituire, in collaborazione con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza;
g) prevedere che, in caso di interventi o richieste autorizzative annuali ripetitive che non presentano variazioni rispetto alla richiesta precedentemente autorizzata, il richiedente possa limitarsi a presentare un’autocertificazione, corredata dall’asseverazione di un tecnico abilitato, in luogo di una nuova istanza, fatta salva la possibilità che le autorità competenti effettuino controlli a campione per verificarne la veridicità e l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in caso di dichiarazioni mendaci[11];
h) individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d’obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica;
i) escludere dall’applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale la cui individuazione è demandata all’adozione di un decreto del Ministero della cultura a cadenza annuale, e prevedere che, per le medesime aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Se il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.
5. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, a fini di coordinamento, alle modificazioni e alle abrogazioni delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 e delle altre disposizioni vigenti, in contrasto con le norme recate dai decreti legislativi medesimi.
6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura previsti dal presente articolo, può adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi nonché recanti le ulteriori norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre disposizioni vigenti.
7. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
14 MARZO 2025
NOTE
[1] Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
[2] LEGGE 6 luglio 2002, n. 137 Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici. note: Entrata in vigore della legge: 23-7-2002 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 18/05/2006) (GU n.158 del 08-07-2002) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-06;137!vig=
Art. 10 Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d’autore
1. Ferma restando la delega di cui all’articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d’autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell’efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l’ottimizzazione delle risorse assegnate e l’incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l’abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l’affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l’assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull’impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell’Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell’Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un’adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell’ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l’Unione europea in materia di diritto d’autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo,
((entro quattro anni))
dalla data della loro entrata in vigore.
[3] Nuovo Inserimento all’articolo 146, comma 5
Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Art. 146. Autorizzazione
(per la deroga alle autorizzazioni si veda l’art. 6, comma 4, della legge n. 164 del 2014)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. (si veda il d.p.c.m. 12 dicembre 2005)
4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.
5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5[ [INSERITO: Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione ] Il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
[4] Articolo 152, comma primo
Art. 152. Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l’amministrazione competente, su parere vincolante parere obbligatorio non vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.
2. (comma abrogato)
[5] Articolo 167, al comma 5
Capo II – Sanzioni relative alla Parte terza Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione
[6] Articolo 181, comma 1-quater
Capo II – Sanzioni relative alla Parte terza Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.«decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».
[7] LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/04/2021) GU n.214 del 12-09-1988 – Suppl. Ordinario n. 86)
Art. 17 (Regolamenti)
comma 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ((e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta)), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
[8] Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
(G.U. 22 marzo 2017, n. 68) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm
ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1)
INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
[9] DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 31/12/2024) (GU n.77 del 31-03-2023 – Suppl. Ordinario n. 12)
Articolo 39 Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.
2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.
3. L’elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito
((nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato “Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)”)), con l’indicazione:
a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;
b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;
c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
d) del cronoprogramma di realizzazione.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
5. Per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell’articolo 38 sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili.
6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l’esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.
7. Ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità preventiva dell’interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all’articolo 38, comma 3.
8. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo può essere sostituita dall’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilità tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all’articolo 38, comma 10.
9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento
((presieduto da un Prefetto,))
istituito presso il Ministero dell’interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
9-bis
((Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalità di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.))
[10] Art.142, comma 1, lettere a), b), c) e d)
Art. 142. Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
(…)
[11] articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 24/02/2025)
(GU n.42 del 20-02-2001 – Suppl. Ordinario n. 30) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
Art. 75 (R) Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)
(comma aggiunto dall’art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)
Art. 76 (L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
(comma così modificato dall’art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.