Il mondo alla rovescia: tavolini sulla viabilità principale, “declassificata” su proposta dei privati?
Autore : Redazione
AGGIORNAMENTI 21 aprile: le associazioni sono state invitate dal Presidente della Commissione Patrimonio Alemanni alla seduta della Commissione Commercio del 21 aprile con ODG: Discussione e proposte per la revisione delle comunicazioni OSP.(si può vedere a questo link) . Il Presidente Alemanni ha voluto sottolienare come i resoconti giornalistici sui contenuti della riunione del tavolo, sulla base dei quali avevamo avanzato le nostre critiche, non avevano riportato correttamente i discorsi, e che non si tratta di una questione riguardante la mobilità, anche se le spiegazioni sulle proposte per le OSP sugli spazi riservati alla sosta non ci hanno convinto. Se esistono delle regole, giuste o sbagliate o superate che siano, si possono certamente modificare, ma per motivi di interesse pubblico e per iniziativa degli uffici pubblici preposti. Come carteinregola abbiamo chiesto più trasparenza e più partecipazione dei cittadini e riconosciamo al Presidente Alemanni la disponibilità nell’averci assicurato che il lavoro sulle regole per le OSP sarà condiviso dalla Commissione con i cittadini e le associazioni. (AMBM)
(16 aprile 2022) Alcuni quotidiani riportano che al tavolo che affronta le regole per l’Occupazione Suolo Pubblico per tavolini e dehors, si è parlato di declassificare le strade considerate di grande viabilità a viabilità ordinaria per rimuovere le attuali limitazioni nella concessione degli spazi a bar e ristoranti. E anche di chiedere alle associazioni di categoria degli esercenti “la lista dettagliata delle vie che dovranno cambiare classificazione”. L’esatto contrario di quello che dovrebbe fare una buona l’Amministrazione pubblica: dettare le regole in funzione dei piani del traffico e del codice della strada a cui si devono attenere i privati.
Avevamo da poco scoperto – con stupore – che la filosofia delle Linee Guida per il nuovo Programma Urbano Parcheggi si basava ancora una volta sulle proposte degli operatori privati anzichè su una pianificazione pubblica degli interventi, che dobbiamo incassare un altro brutto colpo alle nostre aspettative rispetto alla nuova Amministrazione. Il 14 aprile si è tenuta una riunione del tavolo che tratta il tema Occupazioni Suolo Pubblico dei tavolini e dei dehors di bar e ristoranti, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive Monica Lucarelli, dell’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, del Comandante Generale della Polizia locale, del Presidente della Commissione Commercio Alemanni (PD), di rappresentanti dell’Assessorato alla cultura e della Sovrintendenza Capitolina, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria: CNA, Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato. E qui va già rilevato che nessuna associazione di cittadini è stata prevista nè invitata al tavolo, nonostante il tema sia molto sentito, soprattutto dai residenti della Città storica, dove gli esercizi di sommistrazione hanno un’altissima densità e un notevole impatto. All’ordine del giorno del tavolo la proroga delle occupazioni di suolo pubblico, lievitate durante la pandemia a causa delle restrizioni e che ora si vorrebbero prorogare fino al 31 dicembre. Ma il punto non è tanto la proroga, quanto – se sono veritieri i resoconti pubblicati da Il Messaggero (1) e da Il Tempo (2) – l’incredibile prospettiva ventilata dai responsabili del governo della città, a dispetto delle regole poste a difesa dell’interesse pubblico. Riporta infatti il Messaggero che “si dovrà rivedere la classificazione di alcune strade oggi considerate di grande viabilità e quindi soggette ad alcune limitazioni nella concessione di spazi per realizzare i dehors” e che l’Assessore Lucarelli ha spiegato che “tra le tematiche chiave…è importante la soluzione chiesta dall’Assessore Patanè per rivedere alcuni punti del Piano Generale del Traffico Urbano [PGTU¨] e declassare alcune strade che attualmente fanno parte della grande viabilità – e quindi non soggette all’installazione di pedane e tavoli esterni – a viabilità ordinaria” e, conclude Lucarelli, “ho chiesto alle associazioni [di categoria NDR] di fornirmi una lista dettagliata di vie che dovranno cambiare la “classificazione”, in modo tale da avere un lavoro in modo celere e mirato perchè fatto da addetti ai lavori“.
E dire che noi pensavamo che gli “addetti ai lavori” fossero nei Dipartimenti preposti di Roma Capitale, e anche in Roma Servizi Mobilità, cioè gli organismi PUBBLICI che hanno elaborato il PGTU approvato nel 2015 (3) e che si preoccupano della sicurezza delle strade e della scorrevolezza del traffico, che forse vengono prima degli interessi privati, che devono essere tutelati nella misura in cui non pregiudicano l’interesse generale.
E questo non lo diciamo noi, l’hanno già anche detto i giudici amministrativi del TAR, che hanno bocciato il ricorso di un esercente che aveva ricevuto il diniego all’installazione di un dehor che avrebbe occupato in parte la carreggiata: si legge nel dispositivo che la delibera n. 81/2020 (4)“stabilisce che “il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale” e che negli artt. 8 e 11 sono specificate “le previsioni del regolamento Cosap da intendersi temporaneamente derogate di talchè non può ritenersi verificata nella fattispecie una deroga generalizzata al regolamento stesso”. E infine ricorda che in base all’art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, “sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico” salvo, in alcuni casi ivi espressamente citati, i marciapiedi e le aree riservate alla sosta, è norma sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale”(5).
Ci auguriamo che si tratti di un malinteso, e che i due assessori rettifichino quanto riportato dai giornali. Purtroppo invece è un dato ormai assodato che ancora una volta, alla faccia delle promesse elettorali, sono state archiviate le promesse di partecipazione dei cittadini e anche di un nuovo protagonismo dei Municipi su questioni che riguardano direttamente i territori.
Rischiamo di trovarci in un mondo alla rovescia, dove il pubblico – guidato dall’interesse generale – che dovrebbe pianificare le regole per la città (e farle rispettare) si affida alle proposte dei privati, che sono, legittimamente, guidati dalle logiche del profitto. Davvero un bruttissimo segnale.
Anna Maria Bianchi Missaglia
16 aprile 2022 (ultima modifica 17 aprile 2022)
Post scriptum: naturalmente, laddove dopo la pubblicazione del PGTU del 2015 ci fossero state modifiche sensibili alla situazione della viabilità – ad esempio la chiusura di una strada per creare un’isola pedonale – sarebbe corretto procedere alle relative modifiche della classificazione viaria; tuttavia ci sembra che tali aggiornamenti dovrebbero essere effettuati indipendentemente dalle richieste degli esercenti e che la materia dovrebbe essere di competenza esclusiva degli uffici pubblici preposti.
PER OSSERVAZIONI e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
13/9/2020 N. 06590/2020 REG.RIC. Pubblicato il 08/09/2020 N. 05559/2020 REG.PROV.CAU.N. 06590/2020 REG.RIC. R E P U B B L I C AI T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 6590 del 2020, proposto da XY… contro ROMA CAPITALE, … per l’annullamento dei seguenti atti:
– provvedimento del 13/08/2020 prot. CA/138069 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di “occupazione suolo pubblico emergenza COVID/19”, ed ha ordinato la rimozione dell’occupazione stessa entro sette giorni;
– ove necessario, nota prot. n. QG/24947/2020 del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale
determinazione dirigenziale prot. n. QH/794 del 30 luglio 2020 e determinazione dirigenziale prot. n. QH/772 del 21 luglio 2020 emesse da Roma Capitale;
visto (…)
Considerato che il ricorso non è assistito da sufficienti profili di fondatezza;
Considerato, in particolare, che:
– sia la delibera n. 81/2020 che la delibera n. 87/2020 stabiliscono che “il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale”;
– la delibera n. 81/2020, invocata da parte ricorrente, ha specificamente citato (artt. 8 e 11) le previsioni del regolamento Cosap da intendersi temporaneamente derogate di talchè non può ritenersi verificata nella fattispecie, come, invece, prospettato nel gravame, una deroga generalizzata al regolamento stesso;
– in ogni caso l’art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, richiamato nel gravato provvedimento di diniego quale ragione giustificativa dello stesso, secondo cui “sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico” salvo, in alcuni casi ivi espressamente citati, i marciapiedi e le aree riservate alla sosta, è norma sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dall’art. 7 della delibera n. 81/2020;
– pertanto, poiché l’occupazione richiesta da parte ricorrente ricade, in parte, nella carreggiata stradale, la stessa è preclusa dal citato art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap;
Considerato che, per questi motivi, l’istanza cautelare deve essere respinta;
Considerato che la novità della normativa regolamentare applicabile alla fattispecie giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):
1) respinge l’istanza cautelare;
2) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositatapresso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alleparti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2020
Vedi anche: (dal sito di Roma Capitale 31 luglio 2020) Emergenza Covid-19. Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti e bevande – approvazione tabella esemplificativa criteri e modulistica
Si rende nota la pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/772 del 21 luglio 2020, avente oggetto: “Presa d’atto della D.A.C. n. 81 del 6 luglio 2020 avente ad oggetto Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34/2020 e approvazione tabella esemplificativa criteri e modulistica”.
Si rende nota, inoltre, la pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/794 del 30 luglio 2020 prot. QH/32151 avente ad oggetto: “Parziale modifica della Determinazione Dirigenziale n.772 del 21.07.2020 riferita alla “Presa d’atto della D.A.C. n. 81 del 6 luglio 2020 avente ad oggetto “Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art.181 del D.L. n.34/2020 e approvazione tabella esemplificativa criteri e modulistica”. Sostituzione dell’Allegato A)”.
Si precisa che le domande dovranno essere inoltrate per via telematica tramite il portale SUAP all’indirizzo www.comune.roma.it/suap-portal/ secondo le modalità ivi indicate e utilizzando soltanto la modulistica già caricata sul medesimo portale.
sia la delibera n. 81/2020 che la delibera n. 87/2020 stabiliscono che “il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale”; – la delibera n. 81/2020, invocata da parte ricorrente, ha specificamente citato (artt. 8 e 11) le previsioni del regolamento Cosap da intendersi temporaneamente derogate di talchè non può ritenersi verificata nella fattispecie, come, invece, prospettato nel gravame, una deroga generalizzata al regolamento stesso; – in ogni caso l’art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap, richiamato nel gravato provvedimento di diniego quale ragione giustificativa dello stesso, secondo cui “sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico” salvo, in alcuni casi ivi espressamente citati, i marciapiedi e le aree riservate alla sosta, è norma sicuramente
riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle espressamente fatte salve dall’art. 7 della delibera n. 81/2020; – pertanto, poiché l’occupazione richiesta da parte ricorrente ricade, in parte, nella carreggiata stradale, la stessa è preclusa dal citato art. 4 quater comma 2 del regolamento Cosap;
Considerato che, per questi motivi, l’istanza cautelare deve essere respinta; Considerato che la novità della normativa regolamentare applicabile alla fattispecie giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare;