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Il Paesaggio sotto attacco (il Disegno di Legge della Lega al Senato e non solo)

L’ennesimo Disegno di Legge presentato da parlamentari della Lega, in questo caso al Senato, che attacca la tutela del nostro patrimonio paesaggistico, all’insegna della sempre più imperante filosofia che vorrebbe sottomettere la tutela di un bene culturale collettivo agli interessi economici.

L’art. 9 della nostra Costituzione riconosce il Paesaggio come patrimonio della Nazione. Un patrimonio di bellezza, di identità e di memoria che ci è stato tramandato da chi ci ha preceduto e che dobbiamo restituire alle prossime generazioni. Ma è anche un patrimonio continuamente sotto attacco da parte di chi considera la tutela dei beni culturali e del paesaggio un intollerabile ostacolo alle iniziative edilizie e imprenditoriali più remunerative, nell’incessante tentativo, da un lato, di smantellare le norme, dall’altro di sottrarre alle istituzioni deputate, le Soprintendenze, l’espressione di pareri vincolanti sui progetti. Particolarmente a rischio è il Codice dei beni culturali (1), lo straordinario strumento che da più di vent’anni permette di sottrarre alla speculazione la bellezza di un panorama agricolo, dei centri storici, di un lungomare.

Qualche settimana fa, con un post su twitter il Ministro Salvini, aveva annunciato lo “stop al parere vincolante delle Soprintendenze”, motivato dai soliti slogan della “semplificazione” e dell’esclusione di tutti quei beni paesaggistici che “non riguardano i grandi monumenti” o le rilevanti opere storiche“: come se il Paesaggio potesse esser limitato a un solo “bene-monumento” e non anche al suo intorno, o all’insieme degli elementi dei tessuti storici, o ad estese aree naturali, o a un lungo il mare, lago, fiume, o a una montagna (2).

Il post del Ministro si riferiva a una “Proposta emendativa al Decreto Cultura  presentata da alcuni deputati della Lega (3), che intendeva  appunto trasformare il parere delle Soprintendenze da «vincolante» a «obbligatorio non vincolante» in ben 7 articoli del Codice, ma l’iniziativa aveva suscitato molte reazioni, tra le quali, riferivano i giornali, quella del Ministro della Cultura Giuli, e l’emendamento era stato ritirato. Allora i deputati della Lega si erano dichiarati “pronti a presentare una proposta di legge sulle Soprintendenze”, e così è stato, con un Disegno di legge, Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica (4) attualmente all’esame delle Commissioni del Senato, che tuttavia ha delle differenze rispetto all’iniziativa precedente, forse anche per le polemiche suscitate.

Invitando a una lettura diretta del testo (4), vogliamo segnalarne gli aspetti più significativi. Nell’introduzione si dichiara esplicitamente che il DDL intende “semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese“. Ma in realtà non è la pubblica Amministrazione – la sempiterna “burocrazia” – che può diventare un ostacolo, bensì l‘applicazione delle norme del Codice dei Beni Culturali, a partire dall’autorizzazione paesaggistica, strumento indispensabile per preservare le parti più pregiate del territorio da un cieco sfruttamento economico (5).

Rispetto all’emendamento poi ritirato però, il DDL non ripropone più i 7 casi di immediata sostituzione dell’autorizzazione paesaggistica con un parere non vincolante (6), limitandola solo a un caso: l’art. 152 comma 1 (7) che riguarda “aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni – ma nel gruppo ci sono anche gli interventi “FER” Fonti di Energia Rinnovabili, tra i quali le pale eoliche – nell’ambito e in vista delle aree” quali i “complessi …che compongono un caratteristico aspetto…inclusi i centri ed i nuclei storici” e “le bellezze panoramiche“, ovvero in prossimità di “caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica” e “ville, i giardini e i parchi” non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, “che si distinguono per la loro non comune bellezza“.

Alcuni articoli del DDL ribadiscono il meccanismo del silenzio- assenso per i pareri non espressi entro i termini prescritti [8](alcuni “in sostituzione” delle precedenti modifiche alla prescrittività dei pareri), mentre un articolo sembrerebbe voler restringere i tempi del rilascio del parere, ma c’è una discrepanza tra l’introduzione del DDL e il testo dell’articolato [9].

Più preoccupante il comma 2 dell’Art 2 [10] che prevede un regolamento da adottare su proposta del Ministro della cultura, per “includere nell’elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica [contenuti nell’ ALLEGATO A del DPR 31/2017 [11], gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata -“CILA” [12] -, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività– “SCIA” –[13] nei casi in cui l’eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell’esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell’immobile interessato”. Sarebbero così eliminati gli obblighi, anche per interventi impattanti in aree vincolate come l’aumento di un quinto della cubatura, di ottenere l’autorizzazione paesaggistica [14], addirittura affidando a “un tecnico abilitato” la valutazione sul rispetto del “carattere dell’immobile interessato“. E’ da notare che a scorrere il citato elenco delle attuali esclusioni dall’autorizzazione [11], si trovano interventi assai poco rilevanti, come ad esempio “installazioni di impianti tecnologici esterni …non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori, caldaie, parabole, antenne” , che però possono godere dell’esclusione purché “…in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico… ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice. Esclusioni quindi, che hanno ben poco a che fare con aumenti di cubatura del 20%.

Infine il DDL prevede – Art. 3. (Delega al Governo per il riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica) – di affidare al Governo l’adozione “di uno o più decreti legislativi” “per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica“, attenendosi ad alcuni “princìpi e criteri direttivi” che rischiano di essere il vero grimaldello per ridimensionare la tutela paesaggistica come oggi la conosciamo.

Si comincia con un’erosione delle competenze delle Soprintendenze, con lo spostamento di competenze verso gli enti locali, a cui sarebbero affidati i pareri per i citati “interventi di lieve entità“, [15] o direttamente al Ministero per l’ “autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale[16] o per l’individuazione delle” aree di rilevanza paesaggistica nazionale“, “demandata all’adozione di un decreto del Ministero della cultura a cadenza annuale” [17]. Ma si apparecchiano altri strumenti per escludere le autorizzazioni: per gli interventi “relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati[18], per tipologie di interventi che rispettino “condizioni d’obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione… che non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica[19]; dovrebbero essere eliminate persino le autorizzazioni per interventi ricadenti nelle Aree tutelate per legge [20], trasformandole in “parere obbligatorio non vincolante sottraendo quindi al parere delle Soprintendenze gli interventi nei “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi … e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole“. La giustificazione? “favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico“. Come se le Soprintendenze non fossero in grado di fare una valutazione dei rischi e bilanciare il prevalente interesse pubblico.

Tale attacco alla tutela paesaggistica si aggiunge e in parte sovrappone ad alcune modifiche legislative contenute nelle proposte di legge della Regione Lazio a guida centrodestra [21], eche sembra riprendere molti spunti del DDL (o viceversa). E anche a una parallela proposta di legge leghista alla Camera [22] Ma, come vedremo, anche nelle modifiche alle Norme tecniche del Piano regolatore adottate a dicembre 2024 non mancano importanti ridimensionamenti delle tutele paesaggistiche garantite dalla Carta per la Qualità [23].

Sembrano lontanissimi i tempi delle madri e dei padri costituenti che hanno voluto mettere la tutela del Paesaggio tra i prinicipi fondamentali della Carta, e anche quelli delle battaglie di Antonio Cederna e dei tanti intellettuali e cittadini di tutte le appartenenze, quando anche a destra batteva un cuore per la difesa del patrimonio culturale e storico italiano.

Oggi sembra che quelle stagioni si siano dissolte, mentre perdiamo ogni giorno un pezzo di bellezza in nome dello “sviluppo economico” e degli interessi particolari sempre più senza freni.

Anna Maria Bianchi Missaglia

28 marzo 2025

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm

(2) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Capo II – Individuazione dei beni paesaggistici

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

(3) L’emendamento Legislatura XIX Proposta emendativa 7.26.in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2183 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/01/2025 di Bof GianangeloDi Mattina Salvatore, MarcelloSasso Rossano,  Latini GiorgiaLoizzo SimonaMiele GiovannaZinzi Gianpiero VEDI Un emendamento della Lega (per ora ritirato) vuole cancellare il parere vincolante delle Soprintendenze 1 febbraio 2025

(4) il Disegno di Legge N. 1372 Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica d’iniziativa dei senatori del Gruppo Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione MARTI, BERGESIO , BIZZOTTO , Claudio BORGHI, CANTÙ, DREOSTO, MURELLI, POTENTI e PUCCIARELLI (> Vai al testo con i riferimenti normativi a cura di Carteinregola il Disegno di Legge che che riduce le tutele del Paesaggio italiano 14 marzo 2025) Vai alla pagina sul sito del Senato con i testi e lo stato dell’iter Atto Senato n. 1372 XIX Legislatura

(alla Camera è stato depositato Atto Camera: 2230 depositato il 20 marzo 2023 d’iniziativa dei Deputati C. 1020: BOF Gianangelo; MOLINARI Riccardo; ZINZI Gianpiero; BENVENUTO Alessandro Manuel; MONTEMAGNI Elisa; PIZZIMENTI Graziano; BARABOTTI Andrea; BRUZZONE Francesco; CAVANDOLI Laura; DI MATTINA Salvatore Marcello; GIAGONI Dario; NISINI Tiziana; PIERRO Attilio “Modifiche agli articoli 142 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di aree tutelate nelle adiacenze dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua e di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in tali aree, nei boschi e nelle foreste” (1020) (> vai alla pagina con l’iter sul sito della Camera) scarica

(5) Il Codice prescrive che “i proprietari di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge” “non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione“, e che prima di operare degli interventi devono ottenere l’autorizzazione paesaggistica dalle Soprintendenze interessate, autorizzazione che “costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio“:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Capo IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

vedi anche Procedura di autorizzazione paesaggistica (art. 146 e 149 Dlgs 42/2004)

Art. 146. Autorizzazione (per la deroga alle autorizzazioni si veda l’art. 6, comma 4, della legge n. 164 del 2014)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
(si veda il d.p.c.m. 12 dicembre 2005)

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 – n.d.r) da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.

12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.

15. (comma abrogato)

16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(6) nella Proposta emendativa 7.26. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 2183,   la sostituzione di “parere vincolante” con “parere obbligatorio non vincolante rigardava”:

  • Art. 143. Piano paesaggistico – comma 3
  • Art. 146. Autorizzazione – comma primo periodo
  • Art. 153. Cartelli pubblicitari– comma 1
  • Art. 167 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria – comma 5
  • Art. 154. Colore delle facciate dei fabbricati comma 1
  • Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa – comma 1

(7) decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Art. 152. Interventi soggetti a particolari prescrizioni (in grassetto aggiunte in barrato cancellazioni rispetto a testo vigente)

1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136 * ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l’amministrazione competente, su parere vincolante parere obbligatorio non vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8** senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.
 2. (comma abrogato)

* Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

** comma 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

(8) Art. 2. (Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggisti comma 1 lett. c): all’articolo 167, al comma 5, al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: «decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione

Capo II – Sanzioni relative alla Parte terza Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione

Art. 2. (Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggisti comma 1 lett d) all’articolo 181, comma 1-quater, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazion

Capo II – Sanzioni relative alla Parte terza Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni «decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione».

(9)Art. 2. (Disposizioni in materia di procedure di autorizzazione paesaggisti Comma 1 Lett- a) All’articolo 146, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»; [nella relazione è indicato trenta giorni, nel testo del DDL 45 giorni come nel testo vigente]

Articolo 146, Autorizzazione – comma 5 Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5 (AGGIUNTO: Il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso e l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione

(DDL 1372 Nell’introduzione : all’articolo 146, comma 5, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della soprintendenza non viene reso entro trenta giorni, si considera automaticamente favorevole, consentendo così all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi)

(10) DDL 1372 Art 2 comma 2 Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, all’Allegato A al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31*, recante elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di includervi gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonché quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività nei casi in cui l’eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell’esistente ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell’immobile interessato.

(11) Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata
(G.U. 22 marzo 2017, n. 68) https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm

ALLEGATO A (di cui all’art. 2, comma 1)

INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;

A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.3. interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;

A.4. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;

A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)* limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

*Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico comma 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;

A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;

A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;

A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice;

A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;

A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;

A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;

A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;

A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;

A.19. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;

A.20. nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;

A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;

A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;

A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;

A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;

A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;

A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;

A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;

A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;

A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;

A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;

A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.

[12]normata dal DPR 380/2001 art. 6L

(13) La SCIA edilizia è disciplinata agli artt. 22-23-23bis-23ter-23quater del Titolo II, Capo III, d.P.R. 380/2001

[143] Per gli interventi edilizi su immobili sottoposti ad un vincolo paesaggistico, si possono presentare le relative richieste di autorizzazione contestualmente alla presentazione della SCIA (in questo caso definita SCIA condizionata) oppure richiedere autonomamente l’autorizzazione paesaggistica regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), allegandola alla SCIA prima della sua presentazione.

[15] Art. 3. comma 1 lett. b) prevedere che gli interventi di lieve entità, come definiti dall’Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale; Art. 3. comma 1 f) istituire, in collaborazione con gli enti locali, sportelli unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche, assicurando agli utenti un riscontro entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza;

[16] Art. 3. comma 1 lett. c) prevedere che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale di cui all’articolo 39 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, il parere spetti alla direzione generale competente del Ministero della cultura;

[17] Art. 3. comma 1 lett i) escludere dall’applicazione delle disposizioni di cui alle lettere precedenti le aree di rilevanza paesaggistica nazionale la cui individuazione è demandata all’adozione di un decreto del Ministero della cultura a cadenza annuale, e prevedere che, per le medesime aree, il parere del soprintendente debba essere reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso

[18] Art. 3. comma 1 lett d) escludere dagli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica, gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata nonché quelli che risultino adiacenti o in prossimità di edifici vincolati;

[19] Art. 3. comma 1 lett h) individuare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tipologie di interventi che qualora realizzati nel rispetto delle condizioni d’obbligo indicate in uno specifico documento di prevalutazione, differenziato in relazione alle diverse tipologie di beni tutelati, non comportano incidenze negative dal punto di vista paesaggistico e dunque non hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica;

[20] Art. 3. comma 1 lett e) al fine di favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, prevedere, nei casi di autorizzazione paesaggistica relativa ad interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d)[*], del citato codice di cui al decreto legislativo n.42 del 2004, nonché per le opere di difesa idraulica sottoposte a parere del Genio civile, che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante;

* Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

[21]

[22]vedi Proposta  di Legge Regionale N.171 del 9 agosto 2024 “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”adottata dalla Giunta con deliberazione n.688 l’8 agosto 202scarica Regione Lazio PROPOSTA DI LEGGE n.171 : “SEMPLIFICAZIONI E MISURE INCENTIVANTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO”

Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte –Governo del territorio (26 settembre 2024)vedi:Regione Lazio: un’altra legge a favore della rendita Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio 14 ottobre 2024

vedi  PROPOSTA DI LEGGE N. 167 del 17 luglio 2024 di iniziativa dei consiglieri TRIPODI e GRASSELLI RECUPERO MEDIANTE CAMBIO D’USO DI UNITÀ IMMOBILIARI IN AREE RURALI (scarica il testo della PL 167) vedi Sta arrivando la legge regionale che trasforma manufatti agricoli in case, attività turistiche e sportive (e asili nido) del 13 gennaio 2025 IN CORSO A FEBBRAIO 2025

vedi 17 luglio 2024 Il Consiglio Regionale del Lazio approva con 29 voti favorevoli e 8 contrari (PD, M5S, AVS), la Legge MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12/2004 “disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi” (> vai al comunicato sul sito istituzionale) scarica il resoconto stenografico con il dibattito in Consiglio (> vai al testo della legge approvata)

vedi anche Urbanistica del Lazio 2023-25

[22] vedi La Proposta dI Legge della Lega che cancella le tutele del Codice per le aree lungo i fiumi (boschi e foreste) Atto Camera: 2230 depositato il 20 marzo 2023 d’iniziativa dei Deputati C. 1020: “Modifiche agli articoli 142 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di aree tutelate nelle adiacenze dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua e di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in tali aree, nei boschi e nelle foreste” (1020) (> vai alla pagina con l’iter sul sito della Camera) scarica

[23] vedi Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 3 25