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Il testo del Decreto legge che conferisce al Sindaco poteri speciali per la Gestione dei rifiuti a Roma

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 17 maggio il testo del decreto legge con varie misure urgenti tra le quali l’articolo 13 “Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025″ che “al fine di consentire le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e prevenire criticità nella gestione dei rifiuti, il Sindaco, già nominato Commissario straordinario del Governo, predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti della città, regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate, approva i progetti di nuovi impianti.

Leggendo l’articolo 13 e i poteri che vengono conferiti al Sindaco commissario apprendiamo che “esercita le competenze assegnate alle regioni” anche per qunto riguarda l’ “autorizzazione unica per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di recupero dei rifiuti“. E che “Ai fini dell’esercizio dei compiti… il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea“. E che “La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia“. Da tutto ciò si può concludere che una gran parte delle procedure necessarie a approvare un’opera assai impegnativa e impattante come un termovalorizzatore potranno essere cancellate con ordinanza commissariale. E che anzichè la Regione Lazio, sarà il Comune a compiere le valutazioni sul suo stesso progetto. (AMBM)

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2022

Art. 13

Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

  1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo  1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234 (1),  limitatamente  al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di  Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto  disposto  dall’articolo  114, terzo comma, della Costituzione (2),  esercita  le  competenze  assegnate alle  regioni  ai  sensi  degli  articoli  196  e  208  del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (3), e, in particolare:

    a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti  di  Roma Capitale, nel rispetto  dei  criteri  di  cui  all’articolo  199  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152 (4)  e  degli  indirizzi  del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di  cui  all’articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 (5);

    b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

    c) elabora  e  approva  il  piano  per  la  bonifica  delle  aree inquinate;

    d) approva i progetti  di  nuovi  impianti  per  la  gestione  di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti  esistenti,  fatte  salve  le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis (6) e  195,  comma 1, lettera f) (7), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    e)  autorizza  l’esercizio  delle  operazioni  di  smaltimento  e recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (6).

  2. Ai fini  dell’esercizio  dei  compiti  di  cui  al  comma  1  il Commissario straordinario, ove necessario, può  provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche’  dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione  europea.

Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario   straordinario  sono immediatamente efficaci e sono pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. La  regione  Lazio  si  esprime  entro  il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale  termine  si procede anche in mancanza della pronuncia.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d’intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio,  possono  essere nominati uno o piu’ subcommissari. Il  Commissario  straordinario  si avvale di una struttura commissariale anche sulla  base  di  apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  4. Per le condotte poste in essere ai sensi del  presente  articolo l’azione di responsabilità di cui  all’articolo  1  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20 (8) , è  limitata ai casi in  cui  la  produzione  del danno conseguente  alla  condotta  del  soggetto  agente  è  da  lui dolosamente voluta. La limitazione di  responsabilità   prevista  dal primo periodo non si applica per i danni  cagionati  da  omissione  o inerzia del soggetto agente.

  5. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  6. All’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (1), il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per  ogni  intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale,  il soggetto attuatore e la percentuale  dell’importo  complessivo  lordo dei lavori che in sede  di  redazione  o  rielaborazione  del  quadro economico di ogni singolo intervento deve  essere  riconosciuta  alla società “Giubileo 2025” di cui al comma  427 (9).  L’ammontare  di  tale percentuale è determinato in  ragione  della  complessità  e  delle tipologie di servizi affidati alla società  “Giubileo  2025”  e  non può  essere superiore al 2 per cento dell’importo  complessivo  lordo dei  lavori  ovvero  alla  percentuale   prevista   dalla   normativa applicabile tenuto conto delle risorse  utilizzate  a  copertura  dei suddetti interventi.».

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinegola@gmail.com

25 maggio 2022

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NOTE

(1) LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49)

articolo 1, comma 421,

  421.  Al  fine  di  assicurare  gli  interventi   funzionali   alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per  il  2025  nella citta’ di  Roma,  e’  nominato,  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988,  n. 400, un Commissario straordinario del Governo. Il  Commissario  resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del  Consiglio  dei ministri, d’intesa con il  Commissario,  puo’  nominare  uno  o  piu’ subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

(2) COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(3) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152  Norme in materia ambientale. (GU Serie Generale n.88 del 14-04-2006 – Suppl. Ordinario n. 96) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006.

articoli 196 e 208

                               ART. 196 (competenze delle regioni)

  1. Sono di competenza delle  regioni,  nel  rispetto  dei  principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte  quarta  del  presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195:

    a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento,  sentiti  le province, i comuni e le Autorita’ d’ambito, dei  piani  regionali  di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199;

    b) la regolamentazione delle attivita’ di gestione  dei  rifiuti, ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione  dei  rifiuti di provenienza alimentare e  degli  scarti  di  prodotti  vegetali  e animali o comunque ad alto tasso di umidita’ dai restanti rifiuti;

    c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

    d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la  gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti  esistenti,  fatte  salve  le  competenze  statali  di   cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all’articolo 7, comma 4-bis (6);

    e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  le  competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis (6);

    f) le attivita’ in materia  di  spedizioni  transfrontaliere  dei rifiuti che il regolamento (CEE)  n.  259/93  del  1°  febbraio  1993 attribuisce  alle   autorita’   competenti   di   spedizione   e   di destinazione;

    g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida  generali  di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti  territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani ((…));

    h)  la  redazione  di  linee  guida   ed   i   criteri   per   la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di  messa in sicurezza, nonche’ l’individuazione delle  tipologie  di  progetti non soggetti ad  autorizzazione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r);

    i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

    l) l’incentivazione alla riduzione della produzione  dei  rifiuti ed al recupero degli stessi;

    m) la specificazione dei contenuti della  relazione  da  allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera b);

    n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei  criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p);

    o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei  luoghi  o impianti idonei allo smaltimento e la  determinazione,  nel  rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

    p) l’adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di  criteri stabiliti da apposito decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle attivita’ produttive e della salute,  sentito  il  Ministro  per  gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto,  delle disposizioni occorrenti affinche’ gli enti pubblici e le  societa’  a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,  coprano il proprio fabbisogno annuale  di  manufatti  e  beni,  indicati  nel medesimo decreto, con una quota di  prodotti  ottenuti  da  materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del  fabbisogno  medesimo.  A tal fine i predetti soggetti inseriscono  nei  bandi  di  gara  o  di selezione per l’aggiudicazione apposite  clausole  di  preferenza,  a parita’ degli altri requisiti e condizioni. Sino  all’emanazione  del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  al decreto del Ministro dell’ambiente e della tu tela del  territorio  8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari  di  attuazione.  Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

  2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le  regioni  si avvalgono  anche  delle   Agenzie   regionali   per   la   protezione dell’ambiente.

  3.  Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti   di smaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali, compatibilmente  con  le   caratteristiche   delle   aree   medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione  non si applica alle discariche.

      ART. 208 (autorizzazione unica per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di recupero dei rifiuti)

  1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti  di smaltimento o  di  recupero  di  rifiuti,  anche  pericolosi,  devono presentare apposita domanda alla regione competente  per  territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto  e  la  documentazione tecnica prevista per  la  realizzazione  del  progetto  stesso  dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.  Ove  l’impianto debba essere sottoposto alla  procedura  di  valutazione  di  impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda e’ altresi’ allegata la comunicazione del progetto  all’autorita’  competente  ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano  sospesi  fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilita’  ambientale  ai sensi della parte seconda del presente decreto.

  2.  Per  le  installazioni  di  cui  all’articolo  6,   comma   13, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attivita’  di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

    a) ove un provvedimento di cui al  presente  articolo  sia  stato gia’ emanato, la domanda di autorizzazione  integrata  ambientale  ne riporta gli estremi;

    b)  se  l’istanza  non  riguarda  esclusivamente  il  rinnovo   o l’adeguamento dell’autorizzazione  all’esercizio,  prevedendo  invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5, e’ estesa a  tutti  i partecipanti alla conferenza di servizio  di  cui  all’articolo  208, comma 3;

    c) la Regione, o  l’autorita’  da  essa  delegata,  specifica  in conferenza  le  garanzie   finanziarie   da   richiedere   ai   sensi dell’articolo 208, comma 11, lettera g);

    d) i contenuti dell’AIA sono  opportunamente  integrati  con  gli elementi di cui all’articolo 208, comma 11;

    e) le garanzie finanziarie di cui  all’articolo  208,  comma  11, sono prestate a  favore  della  Regione,  o  dell’autorita’  da  essa delegata alla gestione della materia;

    f) la  comunicazione  di  cui  all’articolo  208,  comma  18,  e’ effettuata   dall’amministrazione   che   rilascia   l’autorizzazione integrata ambientale;

    g) la  comunicazione  di  cui  all’articolo  208,  comma  19,  e’ effettuata dal soggetto pubblico che accerta l’evento incidente.

  3. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di  cui  al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del  procedimento  e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza  dei  servizi partecipano, con un preavviso di almeno  20  giorni,  i  responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle  autorita’ d’ambito e  degli  enti  locali  sul  cui  territorio  e’  realizzato l’impianto,  nonche’  il  richiedente  l’autorizzazione  o   un   suo rappresentante  al  fine  di  acquisire  documenti,  informazioni   e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione  di cui al comma 1 e’ inviata ai componenti della conferenza di  servizi.

La decisione della conferenza dei servizi e’ assunta a maggioranza  e le relative determinazioni devono fornire  una  adeguata  motivazione rispetto  alle  opinioni  dissenzienti  espresse  nel   corso   della conferenza.

  4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione,  la  Conferenza  di servizi:

    a) procede alla valutazione dei progetti;

    b)  acquisisce  e  valuta  tutti  gli  elementi   relativi   alla compatibilita’ del progetto con quanto  previsto  dall’articolo  177, comma 4;

    c)  acquisisce,  ove  previsto  dalla   normativa   vigente,   la valutazione di compatibilita’ ambientale;

    d) trasmette le proprie conclusioni  con  i  relativi  atti  alla regione.

  5. Per l’istruttoria  tecnica  della  domanda  le  regioni  possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

  6.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  delle  conclusioni   della Conferenza dei servizi, valutando  le  risultanze  della  stessa,  la regione, in caso di valutazione positiva del progetto,  autorizza  la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la  dichiarazione  di  pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei lavori.

  7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  si  applicano   le disposizioni  dell’articolo  146  di  tale  decreto  in  materia   di autorizzazione.

  8. L’istruttoria si  conclude  entro  centocinquanta  giorni  dalla presentazione della domanda  di  cui  al  comma  1  con  il  rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

  9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da  eventuali  richieste  istruttorie  fatte  dal  responsabile   del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a  decorrere  dal ricevimento degli elementi forniti dall’interessato.

  10. Ferma restando la valutazione delle  eventuali  responsabilita’ ai sensi della  normativa  vigente,  ove  l’autorita  competente  non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica entro i termini previsti al  comma  8,  si  applica  il  potere sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112.

  11. L’autorizzazione individua  le  condizioni  e  le  prescrizioni necessarie  per  garantire   l’attuazione   dei   principi   di   cui all’articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

    a) i tipi  ed  i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono  essere trattati;

    b) Per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i  requisiti tecnici con particolare riferimento  alla  compatibilita’  del  sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi  massimi  di rifiuti e alla modalita’ di verifica, monitoraggio e controllo  della conformita’ dell’impianto al progetto approvato;

    c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

    d) la localizzazione dell’impianto autorizzato;

    e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

    f) le disposizioni relative alla chiusura e  agli  interventi  ad essa successivi che si rivelino necessarie;

    g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere  prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica,  anche  per  la fase  successiva  alla  sua  chiusura,   dovranno   essere   prestate conformemente  a  quanto  diposto  dall’articolo   14   del   decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; (45)

    h) la data di scadenza dell’autorizzazione,  in  conformita’  con quanto previsto al comma 12;

    i)  i  limiti  di  emissione  in  atmosfera  per  i  processi  di trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da  recupero energetico.

  11-bis.  Le  autorizzazioni  concernenti   l’incenerimento   o   il coincenerimento  con  recupero  di  energia  sono  subordinate   alla condizione  che  il  recupero  avvenga  con  un  livello  elevato  di efficienza  energetica,  tenendo  conto   delle   migliori   tecniche disponibili.

  12.   Salva   l’applicazione   dell’articolo   29-octies   per   le installazioni di cui all’articolo 6, comma  13,  l’autorizzazione  di cui al comma 1 e’ concessa  per  un  periodo  di  dieci  anni  ed  e’ rinnovabile. A tale  fine,  almeno  centottanta  giorni  prima  della scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che  decide  prima  della  scadenza  dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attivita’ puo’  essere  proseguita  fino  alla decisione espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie prestate.  Le   prescrizioni   dell’autorizzazione   possono   essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno  cinque  anni dal rilascio,  nel  caso  di  condizioni  di  criticita’  ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge  n.  241 del 1990.

  12-bis. Per impianti  di  smaltimento  o  di  recupero  di  rifiuti ricompresi in un’installazione di cui all’articolo 6,  comma  13,  il rinnovo, l’aggiornamento e il riesame dell’autorizzazione di  cui  al presente articolo sono disciplinati dal Titolo  III-bis  della  Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie gia’ prestate.

  13. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di  cui al titolo VI della parte quarta del  presente  decreto,  in  caso  di inosservanza  delle  prescrizioni   dell’autorizzazione   l’autorita’ competente procede, secondo la gravita’ dell’infrazione:

    a) alla diffida, stabilendo un  termine  entro  il  quale  devono essere eliminate le inosservanze;

    b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di  pericolo  per la salute pubblica e per l’ambiente;

    c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la  diffida  e  in  caso  di  reiterate violazioni che determinino  situazione  di  pericolo  per  la  salute pubblica e per l’ambiente.

  14. Il controllo e l’autorizzazione  delle  operazioni  di  carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in  aree  portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge  28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24  giugno  2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti sulle navi e dalle  altre  disposizioni  previste  in  materia  dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e  di  sbarco  non  puo’ essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui  all’articolo  193,  comma  1,  del  presente decreto.

  15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero,  esclusi  gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi  generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed  esclusi  i  casi  in  cui  si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in  via  definitiva,  dalla  regione  ove l’interessato ha la sede legale o la societa’ straniera  proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento  delle singole   campagne   di   attivita’   sul    territorio    nazionale, l’interessato,  ((almeno  venti  giorni))  prima   dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione  nel  cui  territorio  si trova il sito  prescelto  le  specifiche  dettagliate  relative  allacampagna di attivita’, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione   all’Albo   nazionale   gestori   ambientali,   nonche’ l’ulteriore  documentazione  richiesta.  La  regione  puo’   adottare prescrizioni integrative oppure puo’ vietare l’attivita’ con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della  stessa  nello  specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o  della  salute pubblica. (127)

  16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  parte quarta  del  presente  decreto,  eccetto  quelli  per  i  quali   sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

  17. Fatti salvi l’obbligo  di  tenuta  dei  registri  di  carico  e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed  il  divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si  applicano  al  deposito  temporaneo  effettuato  nel rispetto delle  condizioni  stabilite  dall’articolo  183,  comma  1, lettera m).

  17-bis. L’autorizzazione di cui al presente  articolo  deve  esserecomunicata, a cura dell’amministrazione competente al rilascio  della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 attraverso  il Catasto telematico e secondo gli standard concordati  con  ISPRA  che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile  al  pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza pubblica:

    a) ragione sociale;

    b) sede legale dell’impresa autorizzata;

    c) sede dell’impianto autorizzato;

    d) attivita’ di gestione autorizzata;

    e) i rifiuti oggetto dell’attivita’ di gestione;

    f) quantita’ autorizzate;

    g) scadenza dell’autorizzazione.

  17-ter. La comunicazione dei dati  di  cui  al  comma  17-bis  deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblicatra  i  sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e   il   Catastotelematico secondo standard condivisi.

  18. In caso di eventi incidenti  sull’autorizzazione,  questi  sono comunicati, previo avviso all’interessato, al Catasto dei rifiuti  di cui all’articolo 189.

  19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di  varianti  sostanziali  in  corso  d’opera  o  di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu’ conformi all’autorizzazione rilasciata.

  19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano  il  compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali  non pericolose  prodotti   nell’ambito   delle   attivita’   agricole   e vivaistiche e alle  utenze  domestiche  che  effettuano  compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,  sfalci e potature da giardino  e’  applicata  una  riduzione  della  tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

  20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205.

————-

AGGIORNAMENTO (45)

  Il D.L. 26 novembre 2010,  n.  196,  convertito  con  modificazioni

dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1, ha  disposto  (con  l’art.  3,  comma

2-bis) che “A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto, e’ ridotto del 50 per cento, per

le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009  (Emas),  e

del 40  per  cento,  per  quelle  in  possesso  della  certificazione

ambientale ai sensi della norma UNI EN  ISO  14001,  l’importo  delle

garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11,  lettera  g),

del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive

modificazioni”.

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AGGIORNAMENTO (127)

  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla

L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  24  ottobre

2019, n. 123, ha disposto (con l’art. 28, comma 7-bis) che “Nel  caso

in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni

di trattamento delle macerie con l’ausilio  di  impianti  mobili,  il

termine di cui all’articolo  208,  comma  15,  secondo  periodo,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e’  ridotto  a  quindici

giorni”.

(4)

                            Articolo 199

                          (Piani regionali)

    1. Le regioni, sentite  le  province,  i  comuni  e,  per  quanto

riguarda i rifiuti urbani, le Autorita’ d’ambito di cui  all’articolo

201, nel rispetto dei principi e delle finalita’ di cui agli articoli

177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita’  ai  criteri

generali stabiliti dall’articolo 195,  comma  1,  lettera  m),  ed  a

quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani

regionali di gestione dei rifiuti. L’approvazione dei piani regionali

avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di  cui

alla Parte II del presente decreto in  materia  di  VAS.  Presso  gli

uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative

alla partecipazione del pubblico al procedimento e  alle  motivazioni

sulle quali si e’ fondata  la  decisione,  anche  in  relazione  alle

osservazioni scritte presentate.

    2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1  comprendono

l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico

interessato,  le  misure  da  adottare  per  migliorare   l’efficacia

ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti,  nonche’

una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione

degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del  presente

decreto.

    3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

     a)  l’indicazione  del  tipo,  quantita’  e  fonte  dei  rifiuti

prodotti   all’interno   del   territorio,   suddivisi   per   ambito

territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti  urbani,  rifiuti

che  saranno  prevedibilmente  spediti  da  o  verso  il   territorio

nazionale e valutazione dell’evoluzione futura dei flussi di rifiuti,

nonche’ la fissazione degli obiettivi di  raccolta  differenziata  da

raggiungere a  livello  regionale,  fermo  restando  quanto  disposto

dall’articolo 205;

     b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento  e

recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati,

rifiuti  pericolosi,  rifiuti  contenenti  quantita’  importanti   di

materie prime critiche  o  flussi  di  rifiuti  disciplinati  da  una

normativa unionale specifica;

     c)  una  valutazione  della  necessita’  di  nuovi  sistemi   di

raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i  rifiuti,  di

ulteriori  infrastrutture  per  gli  impianti  per   i   rifiuti   in

conformita’ del principio di autosufficienza  e  prossimita’  di  cui

agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario  degli  investimenti

correlati;

     d) informazioni sui criteri di riferimento per  l’individuazione

dei siti e la capacita’ dei futuri  impianti  di  smaltimento  o  dei

grandi impianti di recupero, se necessario;

     e)  l’indicazione  delle  politiche  generali  di  gestione  dei

rifiuti, incluse tecnologie e  metodi  di  gestione  pianificata  dei

rifiuti, o  altre  politiche  per  i  rifiuti  che  pongono  problemi

particolari di gestione;

     f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale

sul territorio regionale, nel  rispetto  delle  linee  guida  di  cui

all’articolo 195, comma 1, lettera m);

     g) il complesso delle attivita’ e dei fabbisogni degli  impianti

necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo  criteri

di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita’ e autosufficienza

della gestione dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  all’interno  di

ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo  200,

nonche’ ad assicurare  lo  smaltimento  e  il  recupero  dei  rifiuti

speciali in luoghi  prossimi  a  quelli  di  produzione  al  fine  di

favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

     h)  prevedono,  per  gli  ambiti  territoriali   ottimali   piu’

meritevoli, un sistema di  premialita’  tenuto  conto  delle  risorse

disponibili a legislazione vigente;

     i) la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di

smaltimento dei rifiuti urbani;

     l) i criteri per l’individuazione delle  aree  non  idonee  alla

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei  rifiuti,

nonche’ per  l’individuazione  dei  luoghi  o  impianti  adatti  allo

smaltimento dei rifiuti;

     m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio

ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia,  ivi  incluso  il

recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

     n) le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  della

raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:

     o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche  di  cui

all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni  speciali  per

specifiche tipologie di rifiuto;

     p) le prescrizioni in materia di prevenzione  e  gestione  degli

imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 225, comma 6;

     q) il programma per la riduzione dei rifiuti  biodegradabili  da

collocare in discarica di cui all’articolo 5 del decreto  legislativo

13 gennaio 2003, n. 36;

     r) un programma di prevenzione  della  produzione  dei  rifiuti,

elaborato sulla base  del  programma  nazionale  di  prevenzione  dei

rifiuti di cui all’art. 180, che descriva le  misure  di  prevenzione

esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche  per  la  riduzione

dei   rifiuti   alimentari   nella   produzione    primaria,    nella

trasformazione e nella fabbricazione  e  nel  consumo.  Il  programma

fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e  gli  obiettivi

sono finalizzati a dissociare la  crescita  economica  dagli  impatti

ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.  Il  programma  deve

contenere specifici  parametri  qualitativi  e  quantitativi  per  le

misure di prevenzione al fine di monitorare e  valutare  i  progressi

realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;

     r-bis)  informazioni  sulle  misure  volte  a   conseguire   gli

obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3  bis),  della  direttiva

1999/31/CE o in  altri  documenti  strategici  che  coprano  l’intero

territorio dello Stato membro interessato;

     r-ter) misure per contrastare e  prevenire  tutte  le  forme  di

dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i  tipi  di  rifiuti

dispersi.

     r-quater)  l’analisi  dei  flussi  derivanti  da  materiali   da

costruzione e demolizione nonche’, per i rifiuti contenenti  amianto,

idonee modalita’ di gestione  e  smaltimento  nell’ambito  regionale,

allo  scopo  di  evitare  rischi  sanitari  e   ambientali   connessi

all’abbandono incontrollato di tali rifiuti.

    4. Il piano di gestione dei rifiuti puo’ contenere, tenuto  conto

del  livello  e  della  copertura  geografica  dell’area  oggetto  di

pianificazione, i seguenti elementi:

     a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

     b) valutazione dell’utilita’  e  dell’idoneita’  del  ricorso  a

strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche

riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita’ di continuare ad

assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

     c) campagne di sensibilizzazione e  diffusione  di  informazioni

destinate al  pubblico  in  generale  o  a  specifiche  categorie  di

consumatori.

    5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e’  coordinato  con

gli  altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza   regionale

previsti dalla normativa vigente.

    6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per

la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

     a) l’ordine di priorita’ degli interventi, basato su un criterio

di valutazione del rischio elaborato dall’Istituto Superiore  per  la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

     b)   l’individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle

caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

     c) le modalita’  degli  interventi  di  bonifica  e  risanamento

ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego  di  materiali

provenienti da attivita’ di recupero di rifiuti urbani;

     d) la stima degli oneri finanziari;

     e) le modalita’ di smaltimento dei materiali da asportare.

  ((6-bis.  Costituisce  altresi’  parte  integrante  del  piano   di

gestione dei rifiuti  il  piano  di  gestione  delle  macerie  e  dei

materiali derivanti dal crollo e  dalla  demolizione  di  edifici  ed

infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e’ redatto in

conformita’ alle linee guida adottate entro sei mesi  dalla  data  di

entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro  della

transizione  ecologica,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano.))

    7. L’approvazione del piano regionale o  il  suo  adeguamento  e’

requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

    8. La regione approva o adegua  il  piano  entro  18  mesi  dalla

pubblicazione del Programma Nazionale di cui all’articolo 198-bis,  a

meno che non  siano  gia’  conformi  nei  contenuti  o  in  grado  di

garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi  previsti  dalla

normativa europea. In tale caso i piani sono  adeguati  in  occasione

della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10.  Fino

a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

    9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e  di

accertata  inattivita’  nell’approvare  o  adeguare  il   piano,   il

Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro

dell’ambiente  e  tutela  del  territorio  e  del  mare,   ai   sensi

dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.

112, diffida gli organi regionali competenti a  provvedere  entro  un

congruo termine e, in caso  di  ulteriore  inerzia,  adotta,  in  via

sostitutiva,  i   provvedimenti   necessari   alla   elaborazione   e

approvazione o adeguamento del piano regionale.

    10. Le regioni per le finalita’ di  cui  alla  parte  quarta  del

presente decreto provvedono alla valutazione della  necessita’  dell’

aggiornamento del piano almeno ogni sei anni.

    11. Le regioni e le province autonome comunicano  tempestivamente

al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

esclusivamente  tramite  la  piattaforma   telematica   MonitorPiani,

l’adozione o la revisione dei piani di  gestione  e  di  altri  piani

regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del

successivo invio degli stessi alla Commissione europea  e  comunicano

periodicamente  idonei   indicatori   e   obiettivi   qualitativi   o

quantitativi che diano evidenza dell’attuazione delle misure previste

dai piani.

    12. Le regioni e  le  province  autonome  assicurano,  attraverso

propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito  web

di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione  dei

piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo.

    12-bis. L’attivita’ di vigilanza sulla gestione  dei  rifiuti  e’

garantita almeno dalla fruibilita’  delle  seguenti  informazioni  da

comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al

comma 11, alla quale ISPRA avra’ accesso per i dati di competenza:

    a) produzione totale e  pro  capite  dei  rifiuti  solidi  urbani

suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per

ogni comune;

    b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale  di

rifiuti effettivamente riciclati;

    c)  ubicazione,  proprieta’,  capacita’  nominale  autorizzata  e

capacita’ tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali

raccolti in maniera differenziata, degli impianti  di  selezione  del

multimateriale, degli impianti  di  trattamento  meccanico-biologico,

degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore  tipo  di  impianto

destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani  indifferenziati  e

degli inceneritori e coinceneritori;

    d) per ogni impianto di  trattamento  meccanico-biologico  e  per

ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento  di  rifiuti

solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto  alla  lettera

c), quantita’ di rifiuti in  ingresso  e  quantita’  di  prodotti  in

uscita, suddivisi per codice CER;

    e) per gli  inceneritori  e  i  coinceneritori,  oltre  a  quanto

previsto alla lettera c), quantita’ di rifiuti in ingresso, suddivisi

per codice CER;

    f) per le  discariche,  ubicazione,  proprieta’,  autorizzazioni,

capacita’  volumetrica  autorizzata,  capacita’  volumetrica  residua

disponibile e quantita’ di materiale ricevuto  suddiviso  per  codice

CER, nonche’ quantita’ di percolato prodotto.

    f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i

criteri  di  cui  all’articolo   184-ter,   ubicazione,   proprieta’,

capacita’ nominale autorizzata, quantita’ di rifiuti  in  ingresso  e

quantitativi di materia recuperata.

    13. Dall’attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

————-

AGGIORNAMENTO (26)

  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 24 luglio 2009,  n.  249

(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l’illegittimita’

costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte  in  cui

attribuisce al Ministro dell’ambiente il potere sostitutivo nel  caso

in  cui  “le  autorita’  competenti  non  realizzino  gli  interventi

previsti dal piano regionale” di gestione dei rifiuti “nei termini  e

con le modalita’ stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave

pregiudizio all’attuazione del piano medesimo”.

(5)

                    ART. 198-bis
         (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti).
 
  1. Il Ministero dell’ambiente della tutela  del  territorio  e  del
mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per
la gestione dei rifiuti.  Il  Programma  nazionale  e’  sottoposto  a
verifica di assoggettabilita’ a VAS, ai sensi  dell’articolo  12  del
presente  decreto,  ed  e’  approvato,  d’intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro  dell’ambiente
della tutela del territorio e del mare.
  2. Il Programma nazionale  fissa  i  macro-obiettivi,  definisce  i
criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province  autonome
si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di  gestione  dei
rifiuti di cui all’articolo 199 del presente decreto.
  3. Il Programma nazionale contiene:
    a) i dati inerenti  alla  produzione,  su  scala  nazionale,  dei
rifiuti per tipo, quantita’, e fonte;
    b) la ricognizione  impiantistica  nazionale,  per  tipologia  di
impianti e per regione;
    c) l’adozione di criteri generali per la redazione  di  piani  di
settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti,  incluse  quelle
derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi,  finalizzati
alla riduzione, il riciclaggio, il recupero  e  l’ottimizzazione  dei
flussi stessi;
    d) l’indicazione dei criteri  generali  per  l’individuazione  di
macroaree,  definite   tramite   accordi   tra   Regioni   ai   sensi
dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,  che  consentano
la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo,
ambientale ed economico, sulla base  del  principio  di  prossimita’,
anche relativamente agli impianti di recupero, in  coordinamento  con
quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera f);
    e) lo stato di attuazione in relazione  al  raggiungimento  degli
obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione europea in relazione alla
gestione dei rifiuti  e  l’individuazione  delle  politiche  e  degli
obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini  del  pieno
raggiungimento dei medesimi;
    f)  l’individuazione  dei  flussi  omogenei  di  produzione   dei
rifiuti, che presentano le  maggiori  difficolta’  di  smaltimento  o
particolari possibilita’ di recupero sia per  le  sostanze  impiegate
nei prodotti base  sia  per  la  quantita’  complessiva  dei  rifiuti
medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici  da  soddisfare,  anche
per macroaree, tenendo conto della pianificazione  regionale,  e  con
finalita’ di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree  del
territorio nazionale;
    g) l’individuazione di flussi omogenei di  rifiuti  funzionali  e
strategici per l’economia  circolare  e  di  misure  che  ne  possano
promuovere ulteriormente il loro riciclo;
    h) la definizione  di  un  Piano  nazionale  di  comunicazione  e
conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare;
    i) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)).
  4. Il Programma nazionale puo’, inoltre, contenere:
    a)  l’indicazione  delle   misure   atte   ad   incoraggiare   la
razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei
rifiuti;
    b) la definizione di meccanismi vincolanti  di  solidarieta’  tra
Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.
  5. In sede di prima applicazione, il  Programma  nazionale  per  la
gestione dei rifiuti e’ approvato entro  18  mesi  dalla  entrata  in
vigore della presente disposizione. Il Ministero dell’ambiente  della
tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni  6
anni,  tenendo  conto,  tra  l’altro,  delle   modifiche   normative,
organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario  nazionale  e
sovranazionale.
(6)art. 7, comma 4-bis ((Competenze in materia di VAS e di AIA))((112))

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i  progetti  relativi
alle attivita’ di cui all’allegato XII al  presente  decreto  e  loro
modifiche sostanziali.  ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 Categorie di impianti relativi  alle  attivita’  industriali  di  cui all’allegato  8,  soggetti  ad  autorizzazione  integrata  ambientale statale (…) 2) Centrali termiche ed altri impianti  di  combustione  con  potenza termica di almeno 300 MW  ((nonche’ quelli facenti  parte  della rete nazionale dei gasdotti con  potenza  termica di almeno 50 MW)); (..:)

(7) 195, comma 1, lettera f)

Art. 195  Competenze dello Stato
 
  1. Ferme restando  le  ulteriori  competenze  statali  previste  da
speciali  disposizioni,  anche  contenute  nella  parte  quarta   del
presente decreto, spettano allo Stato:

(…)

f)   l’individuazione,   nel    rispetto    delle    attribuzioni costituzionali  delle  regioni,  degli  impianti  di  recupero  e  di smaltimento di preminente interesse nazionale da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l’individuazione e’ operata, sentita la Conferenza unificata di cui  all’articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  e inserito nel Documento di programmazione  economico-finanziaria,  con indicazione degli stanziamenti necessari per la  loro  realizzazione.

Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti  strategici  di cui al  presente  comma  il  Governo  procede  secondo  finalita’  di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo  indica  nel  disegno   di   legge   finanziaria   ai   sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai  fini  del  l’erogazione  dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che  integrano  i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

(…)

(8) LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20  Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti. (GU Serie Generale n.10 del 14-01-1994) note: Entrata in vigore della legge: 15-01-1994

Art. 1. Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell’amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
(comma modificato da ultimo dall’art. 4, comma 12-ter, legga n. 55 del 2019, poi dall’art. 21, comma 1, della legge n. 120 del 2020; si veda il comma 2 del citato art. 21, fino al 30 giugno 2023)

(9)

427. Al fine di assicurare la  realizzazione  dei  lavori  e  delle

opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche’ la

realizzazione degli  interventi  funzionali  all’accoglienza  e  alle

celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  e’

costituita  una  societa’  interamente  controllata   dal   Ministero

dell’economia e delle finanze  denominata  «  Giubileo  2025  »,  che

agisce  anche  in  qualita’  di  soggetto  attuatore  e  di  stazione

appaltante    per    la    realizzazione    degli    interventi     e

l’approvvigionamento dei beni  e  dei  servizi  utili  ad  assicurare

l’accoglienza e  la  funzionalita’  del  Giubileo.  Alla  societa’  «

Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste  dal  testo

unico di cui al  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  e

dall’articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.

Le societa’ direttamente o indirettamente partecipate  dal  Ministero

dell’economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni  nella

societa’ « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti  di  capitale,  ai

sensi della normativa vigente.

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