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A San Lorenzo il poco verde presente scompare nel silenzio delle istituzioni

[nella foto Il Campo Benedetto XV a via dei Sabelli interessato dai lavori
Foto da Google Earth 22/06/22]

Aggiornamento del 13 ottobre 2022

Si è svolta stamattina una Commissione congiunta Ambiente- Lavori Pubblici del Municipio 2 alla presenza di alcuni residenti, della Pre

A cura di Paola Loche, Gruppo di Lavoro Verde Urbano e Thaya Passarelli, Gruppo di Lavoro Patrimonio Pubblico

Il 10 maggio 2022 alcuni residenti nel quartiere San Lorenzo ci hanno contattato per segnalare l’abbattimento e lo sradicamento in corso con ruspe di alberature e arbusti (ulivi, limoni, conifere, ecc) nei giardini storici del Campo dei Cavalieri di Colombo in via dei Sabelli inviandoci numerose fotografie sullo stato dei luoghi e documentazione di supporto.     

Carteinregola si era occupata già a settembre 2021 del campo Benedetto XV raccontando in dettaglio le vicende legate al progetto di costruzione di campi da Padel che avrebbero dovuto sostituire il campo di calcio a 11 seguendo da vicino la vertenza tra l’Associazione Atletico San Lorenzo, la Proprietà Fondazione Cavalieri di Colombo e la Società Sportiva interessata a gestire i campi [1]

Immediatamente ci siamo mossi insieme ai cittadini per verificare presso gli Uffici competenti – tramite accesso agli atti e accesso civico generalizzato – che fossero state rilasciate le necessarie autorizzazioni,  in particolare l’autorizzazione agli espianti/abbattimenti dal Dipartimento Tutela Ambientale e l’autorizzazione paesaggistica dalla Soprintendenza Belle Arti Archeologia e Paesaggio .

Ricordiamo, infatti, che Secondo il Piano Regolatore ( P.R.G.) vigente [2] l’area oggetto dell’intervento ricade in:
· Sistema insediativo – Città storica – Spazi verdi privati di valore storico-morfologico e ambientale.
E nella Carta della Qualità in:
· Morfologia degli impianti urbani dell’espansione otto – novecentesca – Impianti con progetto unitario e disegno urbano a struttura geometrica regolare.

Inoltre, il Regolamento del Verde in vigore dal 15 maggio 2021 prevede agli artt. 34 e 40 [3] che procedure ed autorizzazioni siano rilasciate per specifiche attività che si intendono svolgere in giardini, aree verdi sia pubbliche  che private solo dietro presentazione, in allegato al progetto edilizio, di relazione vegetazionale corredata da planimetrie e documentazione fotografica dello stato ante operam e post operam, con valutazione degli impatti eventuali sulle singole specie e sul paesaggio esistente, sugli interventi di mitigazione e di compensazione a seguito di danni o abbattimenti della componente vegetale, in particolare alberi e arbusti.

Il 10 maggio abbiamo immediatamente informato delle attività in corso nell’area – trasmettendo la documentazione fotografica in nostro possesso – l’Assessora all’Ambiente di Roma Capitale Sabrina Alfonsi chiedendo, a riguardo, se lo stesso Assessorato fosse a conoscenza di tali interventi e se il Dipartimento Tutela Ambientale avesse rilasciato apposito nulla osta ai sensi degli artt.34 (Articolo 34. Interventi sulle alberature inerenti o contestuali a opere edilizie )   e/o 40 ( Articolo 40. Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia ) del Regolamento del Verde.

Nessuna risposta è mai pervenuta.

In data 16 maggio abbiamo quindi protocollato una richiesta di accesso civico generalizzato  per ottenere copia del parere/nulla osta rilasciato dal Dipartimento Tutela Ambientale per gli abbattimenti delle alberature e degli arbusti effettuati nell’area privata della Fondazione Cavalieri di Colombo in  via dei Sabelli 88 C/D Municipio 2 – Quartiere San Lorenzo.

(a sinistra la foto pubblicata da Roma Today che mostra l’avvenuta eliminazione di piante e arbusti nella proprietà della Fondazione Cavalieri di Colombo.)

Il 20 giugno 2022 è pervenuta la risposta alla nostra richiesta di accesso civico.

Nella documentazione[4] trasmessaci dal Dipartimento Tutela Ambientale – Ufficio Autorizzazioni Verde Privato e cavi stradali – non è presente alcun documento autorizzativo per l’abbattimento delle alberature e degli arbusti nel Campo Benedetto XV, né risulta alcun parere autorizzativo da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio trasmesso al Dipartimento Tutela Ambientale (*).

Risulta invece che in data 17 novembre 2021 il Dipartimento Tutela Ambientale abbia sospeso il procedimento autorizzativo in attesa di ricevere comunicazioni inerenti il vincolo sull’area da parte della Soprintendenza Statale e della Sovrintendenza Capitolina.

Carteinregola chiederà sul tema un’audizione urgente in Commissione Ambiente sia municipale che  comunale per illustrare a tutti i Consiglieri la documentazione raccolta e per chiedere una verifica di quanto accaduto.

Oggi gli ulivi, i limoni, le conifere non ci sono più. Chiediamo che siano immediatamente accertati i fatti e le eventuali illegittimità. E che quello spazio verde sia ripristinato e restituito ai residenti e a tutti noi considerando quanto San Lorenzo sia già povero di giardini e aree verdi.

Paola Loche                                                                           Thaya Passarelli

Gruppo di Lavoro Verde Urbano           Gruppo di Lavoro Patrimonio P ubblico

(*)Siamo a disposizione per pubblicare ogni rettifica che si rendesse necessaria sulla base di eventuali documenti che non ci fossero stati messi a disposizione dall’accesso agli atti richiesto ai competenti uffici comunali

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

22 giugno 2022

Leggi anche:

Roma Today, 17 maggio 2022 San Lorenzo contro i campi da padel: i residenti annunciano una battaglia legale L’area interessata è all’interno dell’impianto di proprietà dei Cavalieri di Colombo, già al centro di una vertenza popolare conclusa a dicembre scorso di Valerio Valeri https://www.romatoday.it/zone/nomentano/san-lorenzo/cantiere-campi-padel-cavalieri-colombo-vertenza.html


[1] vedi Un campo di calcio a San Lorenzo sarà dimezzato per far posto a un parcheggio? di Thaya Passarelli 9 ottobre 2021 https://www.carteinregola.it/index.php/ce-un-campo-di-calcio-a-san-lorenzo/

[2] PRG approvato con Delibera del C.C. n.12/08 (Vai alla sezione Piano Regolatore Generale con i link ai materiali scaricabili dal sito del Comune

[3] Articolo 34. Interventi sulle alberature inerenti o contestuali a opere edilizie 1. Tutti gli interventi aventi ad oggetto alberature presenti o da porre a dimora nelle aree ove si intendano realizzare opere edilizie, devono essere previsti nel progetto ed assentiti nell’ambito della successiva segnalazione di inizio lavori o permesso di costruire. A questo scopo gli elaborati di progetto devono prevedere, per gli aspetti di interesse vegetazionale, una specifica sezione redatta da tecnico abilitato contenente: planimetria della vegetazione esistente, planimetria della vegetazione da eliminare o spostare e della vegetazione da porre in essere eventualmente anche a compensazione ambientale; relazione tecnica riguardante gli specifici interventi da eseguire sulla vegetazione; valutazione sommaria dei costi degli interventi e della manutenzione; documentazione fotografica dello stato ante operam. 2. Gli eventuali spostamenti di alberature debbono essere realizzati secondo le tecniche più largamente in uso nell’ambito dell’arboricoltura moderna, ovvero in funzione della grandezza delle piante: a) tramite zollatura tradizionale; b) per mezzo di macchina trapiantatrice; c) con sistema a piattaforma rigida. 3. Tutti gli interventi di cui al presente articolo devono rispettare gli indici di densità arborea (DA), arbustiva (DAR) e di permeabilità (IP) previsti per le varie zone della città di Roma dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. nonché le indicazioni fornite nel P.T.P.R. adottato per i vari sistemi ed ambiti di paesaggio. 4. In ogni intervento edilizio sottoposto a permesso di costruire è fatto obbligo, previa elaborazione di specifico progetto, di destinare alla sistemazione a verde in piena terra, ove possibile con alberi di medio o alto fusto, una porzione non inferiore al 20 per cento del terreno libero da costruzioni emergenti oltre 1,50 m, al fine di garantire la continuità ecologica e percettiva del paesaggio con riferimento alla Rete ecologica e alla normativa vigente. Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, ferma restando una quota minima inderogabile pari al 10 per cento, si devono adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o di maggiori superfici di verde pensile oltre le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G., o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici capitolini competenti. Le superfici compensative devono essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate. È obbligatoria, inoltre, da parte di chi realizza gli interventi, la gestione della sistemazione a verde per almeno tre anni dalla fine dei lavori. 5. Le nuove realizzazioni non devono alterare mai la ZPR (Zona di Protezione Radicale), così come definita nell’art. 17 del presente Regolamento, dimensionata sulla scorta della grandezza delle preesistenti alberature; inoltre, non possono incidere complessivamente più del 50 per cento sull’APA (Area di Pertinenza dell’Albero). Tali realizzazioni devono altresì evitare il danneggiamento degli apparati radicali, l’alterazione del piano di campagna, la costipazione dei suoli, nonché garantire la permeabilità dei suoli stessi, anche nell’ottica della salvaguardia di idonei standard di tenuta idrogeologica. 77 43 6. I nuovi impianti arborei devono rispettare i sesti d’impianto e le distanze definite nel presente Regolamento. 7. Nell’ipotesi di realizzazione di intervento edilizio che preveda un’area verde destinata al pubblico utilizzo deve essere allegata al progetto una planimetria di transito dei sottoservizi che la attraversano per verificarne l’eventuale interferenza con gli apparati radicali delle alberature presenti.

Articolo 40. Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia 1. Salva l’applicazione di specifiche sanzioni previste dalla legge e da regolamenti vigenti, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che danneggi o deturpi il patrimonio vegetale e gli arredi all’interno di tutte le aree verdi pubbliche. È considerato deturpamento ogni attività che, direttamente o indirettamente, comprometta l’integrità statica e/o vegetativa e/o il regolare sviluppo del patrimonio verde oggetto del presente Regolamento. 2. Sono oggetto di speciale salvaguardia: a) gli alberi tutelati dalla normativa nazionale, regionale e locale ed in particolare gli alberi già dichiarati monumentali o di pregio di cui alla L. n. 10/2013, gli alberi dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e quelli candidati ad essere inseriti negli elenchi di cui alla citata normativa; b) gli altri alberi riconosciuti di particolare pregio ai sensi dell’art. 28 del presente Regolamento; c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo; d) nelle aree verdi, gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a 140 cm, misurate ad un’altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti, sottoposti e/o malformati; e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone o naturalizzate, ovvero alloctone se di particolare pregio, dei filari e delle siepi naturali di particolare pregio per rarità della specie, per morfologia e vetustà, o di rilievo paesaggistico, individuati attraverso il censimento del patrimonio verde; f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.; g) le palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a 100 cm, misurata dal colletto; h) delle palme dotate di più stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a 80 cm misurata dal colletto; i) le palme piantate in esecuzione di progetti edilizi pur non aventi le dimensioni di cui ai precedenti punti g) e h); j) gli alberi da frutto di età superiore ai 30 (trenta) anni; k) gli alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i). l) Pinus pinea, specie identitaria del paesaggio romano. 3. Relativamente alle alberature o agli individui arborei di cui al comma 2 di proprietà di Roma Capitale o da essa gestiti, gli interventi consistenti in: a) potatura della chioma; b) modifica dell’apparato radicale; c) posa in opera di consolidamento o sistemi di ancoraggio; d) installazione di sistemi parafulmine; 83 49 e) posa in opera di steccati e recinzioni, realizzazione di percorsi o pavimenti areati, realizzazione di manufatti, modifiche del terreno o del regime idraulico all’interno dell’area di protezione dell’albero (APA); f) diradamento di alberi limitrofi all’albero monumentale; g) abbattimento; debbono essere oggetto di specifico provvedimento motivato del Dipartimento Tutela Ambientale. 4. L’abbattimento, a cui deve seguire la necessaria compensazione, può essere disposto solo nei seguenti casi: a) morte o condizioni di deperimento irreversibile dell’albero; b) stretta necessità. Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire concreto e attuale pericolo per l’incolumità delle persone o delle cose; c) straordinarietà. La straordinarietà ricorre quando: I. gli alberi o gli arbusti che presentino gravi problemi di carattere fitosanitario (Allegato 13), non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio; II. gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico; III. gli alberi o gli arbusti provochino comprovati danni o problematiche a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della stabilità; IV. gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo cui non può essere posto rimedio; V. l’abbattimento sia ordinato da provvedimento dell’autorità giudiziaria, da allegare all’istanza; VI. in particolare per le piante non di pregio e prive di rilevanza paesaggistica: – gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un’area verde che comporti il miglioramento ambientale dell’area stessa; – gli alberi o gli arbusti che impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto dellenormative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente P.R.G. 5. Riguardo alle alberature, alle siepi e agli arbusti non gestiti o non appartenenti a Roma Capitale e rientranti nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 ogni intervento indicato al comma 3 del presente articolo è da considerarsi eccezionale e deve essere autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale. L’abbattimento dell’esemplare può essere autorizzato esclusivamente nei casi indicati dal comma 4 del presente articolo. 6. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i documenti indicati nell’Allegato 10 ed in particolare: a) relazione botanica e fitosanitaria redatta da tecnico abilitato indicante per ciascuna pianta per cui si richiede l’autorizzazione, il nome botanico, l’altezza, la circonferenza del tronco misurato a 130 cm dal suolo; b) le motivazioni per le quali si richiede l’abbattimento; c) documentazione fotografica della pianta. 84 50 7. Il Dipartimento Tutela Ambientale rilascia l’autorizzazione, ove ne ricorrano le condizioni, entro 30 (trenta) giorni. 8. Il Dipartimento Tutela Ambientale nega l’autorizzazione all’abbattimento qualora le criticità poste a fondamento della richiesta siano risolvibili con interventi di riduzione del rischio delle alberature o attraverso opere di ordinaria e/o straordinaria cura e manutenzione. L’eventuale diniego non solleva la proprietà dal dovere di custodia sancito dall’art. 2051 c.c. Il proprietario deve, pertanto, controllare periodicamente le condizioni fitostatiche della/e pianta/e e segnalare con tempestività eventuali mutamenti peggiorativi anche ai fini di una rinnovata valutazione dell’istanza. 9. L’autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite secondo quanto previsto dall’art. 65 del presente Regolamento e secondo i criteri di cui all’Allegato 12. 10. L’inottemperanza alle prescrizioni è soggetta a sanzione. 11. Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l’insussistenza dello stato di necessità o straordinarietà, saranno applicate le sanzioni previste per l’abbattimento senza autorizzazione. 12. Lo stato delle piante messe a dimora in sostituzione sarà verificato dagli Uffici competenti dopo un anno dall’autorizzazione all’abbattimento o dalla presa d’atto di cui all’art. 41, comma 1, lettera b). In caso di mancato attecchimento, i soggetti titolari dell’autorizzazione saranno tenuti a sostituire le piante con dei nuovi impianti di valore equivalente entro giorni 30 dall’accertamento, o nel primo periodo agronomico idoneo successivo, incrementando il valore della pianta ad un anno dall’impianto. 13. Per tutti gli interventi elencati al comma 3 relativi agli esemplari indicati al comma 2 e non rientranti in quelli di cui alla lettera a), è necessaria parimenti l’autorizzazione del Dipartimento Tutela Ambientale. L’autorizzazione è negata qualora le criticità poste alla base della richiesta siano risolvibili con ordinari interventi di manutenzione e cura. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, secondo periodo, 9 e 10. 14. Anche nel caso di abbattimenti di alberature in violazione delle norme di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolato il valore ornamentale e biologico di tutti gli individui oggetto di abbattimento ai fini della sostituzione, della compensazione o, in difetto, dell’indennizzo. Il calcolo del valore ornamentale e/o biologico deve essere effettuato da un tecnico specializzato della competente Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale secondo i criteri di cui all’Allegato 12. 15. All’abbattimento di una alberatura di Roma Capitale deve seguire la rimozione della ceppaia. In caso di mancato contestuale reimpianto, deve essere eseguita la ricompensa di terriccio vegetale sino al piano di calpestio. Ove possibile, nelle aree verdi, fatte salve esigenze fitosanitarie, ragioni di sicurezza, igiene e decoro, e nel rispetto delle norme a tutela del bilancio arboreo, saranno conservati gli alberi morti nonché le ceppaie ospitanti specie animali e vegetali non comuni utili per l’equilibrio dell’ecosistema. 16. Gli eventuali nidi di volatili presenti sulle alberature oggetto di abbattimento devono essere prelevati con le dovute accortezze e consegnati al più vicino Centro di Recupero Fauna Selvatica. Lo stesso obbligo vale anche per gli uccelli non ancora in grado di volare e per i cuccioli di mammiferi (scoiattoli, moscardini, ecc.) presenti nelle cavità delle alberature e ne deve essere data comunicazione alla Direzione Benessere degli Animali del Dipartimento Tutela Ambientale. 17. Nei casi di necessità e urgenza si applica l’art. 32 del presente Regolamento.

[5] Nota Prot. QL20220045445 del 20 giugno 2022

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