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Alla Camera tornano le proposte per la regione di Roma capitale (con annessa autonomia differenziata?)

La Proposta di legge costituzionale del deputato del Partito Democratico Morassut con la richiesta dei poteri per Roma Capitale su 20 materie concorrenti Stato/Regioni non ci sembra coerente con le posizioni ufficiali del PD di Elly Schlein.

Giovedì 15 maggio in Commissione affari Costituzionali della Camera si riprende l’esame delle Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l’istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica, della Proposta di legge costituzionale 278 presentata in data 13 ottobre 2022 da Roberto MORASSUT , deputato del Partito Democratico e già Assessore all’urbanistica della Giunta Veltroni, della proposta C. 514​ cost. presentata il 4 novembre 2022 da Paolo BARELLI, deputato di Forza Italia e altri (1) e la proposta C. 1241​ presentata sempre da Morassut il 22 giugno 2023. Nella precedente legislatura avevano già cominciato l’iter parlamentare altre proposte e la Commissione aveva scelto come testo base una Proposta avanzata sempre da Barelli C. 1854 (2)

L’esame delle Proposte di legge costituzionale sui poteri da conferire a Roma Capitale riprende proprio nei giorni in cui è ripartito alla Camera il percorso del Disegno di legge Calderoli, che attribuisce alle Regioni la possibilità di “ulteriori forme di autonomia” per 3 materie oggi di esclusiva dello Stato e per 20 materie oggi concorrenti Stato/Regioni. La cosiddetta “autonomia differenziata” che, come sappiamo, ha suscitato durissime critiche delle opposizioni, a partire dal Partito Democratico. La segretaria Schlein ha persino indetto una manifestazione proprio contro il DDl dell’autonomia differenziata il 2 giugno prossimo (3).

Una posizione che ci sembra poco compatibile con la proposta presentata un anno fa dell’on. Morassut, che sembra a tutti gli effetti un percorso parallelo a quello che vedrà la creazione di tanti staterelli regionali con regole diverse e diversi diritti per i propri cittadini, per allargare la maggior parte di tali prerogative a Roma Capitale assurta a città/Regione. Potrebbero così passare sotto i poteri legislativi della “Regione Roma” 20 materie concorrenti Stato/Regione tra le quali commercio con l’estero, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e molte altre, oltre a tutte quelle “non espressamente riservate alla legislazione dello Stato”. Sarebbero invece escluse le 3 materie di esclusiva potestà dello Stato oggetto di autonomia secondo il DDL Calderoli e la tutela della salute.

Se tutte le altre materie concorrenti secondo la Proposta di legge possano diventare esclusiva della Regione Roma o concorrenti Stato/Roma non è specificato, così come non è specificato con quale percorso e criterio dovrebbero essere attribuiti tali poteri legislativi, dato che si precisa che sono “individuati” con uno “statuto speciale” “adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina: nessun riferimento al Parlamento, solo “sentita la regione Lazio“.

Eppure il testo base dell’on. Barelli dell’aprile 2022 (2) ben diverso dall’attuale proposta sempre dell’onorevole di Forza Italia del novembre 2022 (4) – prevedeva che Roma Capitale disponesse di “poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma“, sempre con l’esclusione della tutela della salute, ma soprattutto delle “altre materie stabilite d’intesa con la Regione Lazio e lo Stato”, indicando un preciso ruolo del Parlamento, dato che tali poteri e materie erano conferiti “secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti” e sempre “la legge dello Stato, sentiti gli enti interessati“, avrebbe stabilito “forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale“.

La Proposta Morassut invece prevede “Statuti speciali” approvati dalla maggioranza capitolina del momento, una scelta che appare rischiosa e poco democratica, indipendentemente dal colore della maggioranza chiamata a prendere decisioni che, vogliamo sottolinearlo, saranno difficilmente reversibili.

Nessun accenno al coinvolgimento dei cittadini: come già per la – ridotta – deovluzione di alcune competenze urbanistiche dalla Regione Lazio a Roma capitale avvenuta a fine 2022 (5), nessuna informazione nè dibattito pubblico è stato avviato per far partecipare la cittadinanza (6)

Forse un chiarimento interno al Partito Democratico sarebbe necessario, o forse un più adatto nome del Pd sarebbe “Partiti democratici” 1 e 2.

Anna Maria Bianchi Missaglia

14 maggio 2024

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Vai alla pagina della Camera

vedi anche Roma Capitale e Città Metropolitana cronologia e materiali

Vedi anche Dossier del Senato su poteri di Roma Capitale a confronto con capitali europee 4 ottobre 2021

Vai a Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE c 1241 d’iniziativa del deputato MORASSUT 22 giugno 2023

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione (*1) è sostituito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo*2 e quarto comma*3, esclusa la tutela della salute, individuati con lo statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio. Roma capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento ».

Art. 2.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma capitale adotta lo statuto speciale di cui all’articolo 114, terzo comma, della Costituzione. A seguito dell’entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 (*4) e 134 (*5)della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma capitale e la regione Lazio, sono definite le norme di attuazione.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

14 maggio 2024 (ultima modifica 15 maggio 2024)

vedi anche:

Lazio 2023: confronto programmi su autonomia differenziata e poteri Roma Capitale -2 Febbraio 2023Continua#

Il testo approvato dal Consiglio regionale che conferisce funzioni urbanistiche a Roma Capitale (e non solo)-28 Novembre 2022Continua#

Governance: la città come servizio/la città come poteri

Governance: la città come servizio/la città come poteri le richieste di Carteinregola 12 Novembre 2022 Continua#

NOTE

(1) PAGANO Nazario; RUSSO Paolo Emilio; BATTILOCCHIO Alessandro; MARROCCO Patrizia

(2) CAMERA DEI DEPUTATI Martedì 19 aprile 2022

781. XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

(dal sito della Camera dei dewputati https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2022&mese=04&giorno=19&view=&commissione=01#data.20220419.com01.allegati.all00010)

ALLEGATO 1 Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1854 ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione* è sostituito dai seguenti:

   «Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma*, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d’intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Roma Capitale può conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale.».

  2. In sede di prima attuazione della presente legge costituzionale, a Roma Capitale si applicano le leggi della Regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale.

Art. 2.

  1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.
  2. Il trasferimento dei poteri legislativi di cui al terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione*, così come modificato dall’articolo 1, decorre dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale.

(3) dal sito del Partito democratico 9 maggio 2024 “Il 2 giugno saremo qui a Roma, mobilitati per la Costituzione e per l’Europa federale, contro questa riforma costituzionale, il premierato, e contro l’autonomia differenziata. Noi siamo per più integrazione sia in Europa che in Italia e non per la disintegrazione su cui spinge la destra”. La segretaria dem Elly Schlein, al Monk di Roma all’apertura della campagna elettorale nel Lazio, lancia l’iniziativa e chiama la piazza, a contrastare il progetto di riforme costituzionali su cui accelera la maggiornaza di governo: premierato e autonomia differenziata.

(4) Atto Camera: 514 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BARELLI ed altri: “Modifica all’articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica” presentata il 4 novembre 2022 dai deputati BARELLI, NAZARIO PAGANO, PAOLO EMILIO RUSSO, BATTILOC- CHIO, MARROCCO

scarica la Proposta 514

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sosti- tuito dai seguenti: «La legge dello Stato disciplina l’ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di potestà legislativa e regolamentare, derogatoria rispetto alla normativa della Regione Lazio, nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute. Si applicano a Roma Capitale le disposizioni degli articoli 127 e 134 della Costituzione. Roma Capitale, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento ».

(…)

(5) vedi Continua il percorso dei nuovi poteri a Roma Capitale, senza alcun dibattito con la città 26 maggio 2022

Le associazioni scrivono a Zingaretti e Gualtieri: vogliamo trasparenza e dibattito pubblico sul passaggio di poteri dalla Regione al Comune 14 luglio 2022

(6) vedi Il video del webinar: Roma Capitale, una questione di poteri? 11 dicmebre 2021

NOTE TESTO PROPOSTA DI LEGGE

(*1)Articolo 114 comma 3 Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento

(*2) Cost. Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

comma 2

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

(*3) Cost. Articolo 117

comma 3 Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

(*4) Cost. Articolo 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [cfr. artt. 134, 136 ] entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.

(*5) Cost. Articolo 134

La Corte costituzionale giudica [cfr. VII c.2]:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [cfr. artt. 76, 77 ], dello Stato e delle Regioni [cfr. art. 127 ];

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [cfr. art. 90].

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Walter
Walter
1 mese fa

Ormai si coprono di ridicolo, per la loro “dissociazione mentale”!