Aumento stipendio dei consiglieri, un’occasione di dibattito sulla politica che vogliamo
Autore : Redazione
la Proposta di Delibera è stata approvata dall’Assemblea con un emendamento il 19 luglio, si può vedere la registrazione qui.
E’ rimbalzata su molti quotidiani la notizia che è pronta una Proposta di Delibera di iniziativa consiliare a firma di tutti i capigruppo dei partiti di maggioranza e della minoranza di centrodestra (non hanno firmato Azione e M5S e lista civica Raggi) che prevede di aumentare lo stipendio dei consiglieri capitolini da un netto mensile che nella scorsa consiliatura raggiungeva al massimo 1778 euro (1) fino a “oltre 3000 euro”: licenziata in Commissione, dovrebbe arrivare a breve al voto dell’Assemblea capitolina. Noi, anche se di difficile reperimento, l’abbiamo scaricata dai meandri del sito istituzionale (2) e proponiamo la lettura del testo (in calce) a cui abbiamo aggiunto i riferimenti normativi (attenzione: la Delibera potrà essere modificata nel corso della trattazione in Aula capitolina) e alcuni commenti dei soci di Carteinregola (in progress)
Il testo approvato in Commissione è una delibera attuativa del decreto legislativo 156/2010 nella quale si dà mandato al Ministero dell’Interno di emettere un decreto ministeriale per l’indennità dei consiglieri dell’assemblea capitolina (quindi sarà vigente solo dopo un ulteriore passaggio), indennità commisurata al 45 % di quella del Sindaco, che era già stata aumentata nel dicembre 2021 con la legge di Bilancio 2022 (3) adeguandola al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).
L’indennità dei consiglieri capitolini potrebbe così arrivare a oltre 3 mila euro, ma sarà dimezzata per lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa e prevede detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute ufficiali: per essere erogata nella misura piena il consigliere capitolino dovrà avere un numero di presenze mensili minimo pari a venti, tra sedute di Assemblea Capitolina e Commissioni Consiliari, e a garantire non meno del 60% delle sedute dell’Assemblea Capitolina.
L’iniziativa ha suscitato un notevole battage sui giornali e sui social, e anche all’interno delle chat di Carteinregola. In calce i nostri commenti, a partire dalla presidente Anna Maria Bianchi e dal socio Roberto Di Palma, già consigliere capitolino M5S nella precedente consigliatura. Man mano pubblicheremo altri contributi che perverranno dai nostri soci.
18 luglio 2022
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
67a Proposta (di iniziativa consiliare) “Attuazione del regime dell’indennità di funzione del Consiglieri Capitolini”
con note e riferimenti di Carteinregola
(NOTA: il testo è stato scaricato dal sito istituzionale , sezione “ODG e PROPOSTE Assemblea Capitolina allegato all’ODG n. 32 2022”; alla data 17 luglio 2022 non è stato approvato e potrebbe subire modifiche nel corso del dibattito in Aula)
67a Proposta (di iniziativa consiliare) (a firma dei Consiglieri Baglio, Ciani, Bonessio, Caudo, Luparelli, Matone, Trabucco, Di Stefano e Quarzo).ATTUAZIONE DEL REGIME DELL’INDENNITA’ DI FUNZIONE DEl CONSIGLIERI CAPITOLINI
Premesso che l’art. 114, comma 3[1], della Costituzione sancisce che Roma è la Capitale della Repubblica e demanda alla legge dello Stato la disciplina del suo ordinamento;
che in riferimento a tale ordinamento, la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale[2], in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, ha istituito l’Ente territoriale «Roma Capitale» – i cui confini sono quelli del preesistente Comune di Roma – dotato di una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e titolare di nuove ed ulteriori funzioni amministrative oltre a quelle già spettanti al Comune di Roma;
che, in particolare, oltre alle funzioni che potranno essere conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, l’art. 24 della suddetta Legge 42[3], demandando la disciplina del loro esercizio alla potestà regolamentare dell’Assemblea Capitolina, ha attribuito a Roma Capitale, in particolare, le seguenti funzioni amministrative [3]:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici ambientali e fluviali previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e la pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione ed il funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
f) protezione civile in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio.
che lo stesso art. 24, al comma 53, demandando ad uno o più decreti legislativi la disciplina dell’ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, ha previsto, tra i principi e criteri direttivi di tale disciplina, che – fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei Comuni – a Roma Capitale siano assegnate ulteriori risorse, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di Capitale della Repubblica e dalle nuove funzioni ad essa attribuite;
che, in attuazione della delega recata dalla Legge 42, sono stati adottati dapprima il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156[4], per la disciplina degli organi di governo (Assemblea Capitolina, Giunta Capitolina e Sindaco), e poi il Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61[5], per la disciplina del conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale;
che con riferimento proprio al D.Lgs. n. 61/2012 5 sono state attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative nelle materie relative agli interventi di sviluppo infrastrutturale, al concorso alla valorizzazione dei beni storici ed artistici, ai beni ambientali e fluviali, al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, alla promozione turistica ed alla promozione civile, con l’attribuzione al Sindaco di poteri di emanazione di ordinanze e che in relazione al conferimento di tali funzioni l’art. 14 del citato D.Lgs[6]. prevede il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all’esercizio delle stesse;
che il regime finanziario di Roma Capitale pur essendo proprio di quello dei comuni italiani presenta alcuni elementi di specificità collegati proprio all’ordinamento speciale ad essa riconosciuto, in attuazione dapprima del citato D.lgs. n. 61/2012 e successivamente del D.l. n. 190/2014[7] che a decorrere dal 2015 attribuisce a Roma Capitale un contributo annuo quale concorso dello Stato agli oneri che il Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica;
che, a tal riguardo, il citato D.Lgs. n. 1564, in ragione della “complessità e specificità delle funzioni attribuite a Roma Capitale e in considerazione della particolare rilevanza demografica dell’Ente”, all’art. 5, prevede esplicitamente che:
– i Consiglieri Capitolini hanno diritto di percepire una indennità onnicomprensiva di funzione, anch’essa determinata con Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Assemblea capitolina, in una quota parte dell’indennità del Sindaco, dal medesimo decreto indicata (comma 4)[8];
che con riferimento alle responsabilità finanziarie, la L. n. 234/2021 in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024”[9] attribuisce a Roma Capitale specifiche disposizioni in merito alla organizzazione di eventi;
che le misure annunciate in sede legislativa per restituire una reale agibilità al ruolo di rappresentanti di Roma Capitale muovono, altresì, dall’evidente peso del rapporto tra eletti e amministrati- pari a l Consigliere ogni 60.000 abitanti e che non ha eguali in altri Comuni italiani;
Tenuto conto che la vastità del territorio capitolino è strettamente legata anche all’aspetto demografico poiché l’amministrazione della città secondo i dati Istat afferenti all’annualità 2019[10], raccolti in occasione del secondo censimento permanente, deve rispondere ai fabbisogni di una popolazione pari ai 2.808.293 abitanti, che da soli rappresentano circa il 66 per cento della popolazione totale dell’area metropolitana;
che a questi debbono aggiungersi i dati relativi ai fruitori dei servizi della città, che per motivi di studio, esigenze lavorative ed altro, frequentano e vivono il territorio romano pur non risiedendovi e coloro i quali, i c.d. City Users, si recano in città temporaneamente per motivi ricreativi, culturali e commerciali;
che proprio in considerazione di questo Roma esprime al massimo la propria vocazione di città internazionale tanto da registrare nella sola annualità 2019 un numero pari a 19.454.354 arrivi e 46.539.097 presenze di turisti e che tali stime sono da considerarsi in forte rialzo in vista dei grandi eventi che a breve interesseranno il territorio capitolino;
che si rende, pertanto, necessario [aggiunto a mano: 12/7/2022 ANCHE IN SEGUITO AD INTERLOCUZIONI OCCORSE IN SEDE MINISTERIALE] dare attuazione alle disposizioni del richiamato D.lgs 156/2010 4 così come previsto dall’ordinamento di Roma Capitale;
Vista la Costituzione Italiana, approvata il 22 dicembre 1947 e s.m.i., in particolare l’art. 114 1; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e s.m.i., recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, segnatamente l’art. 24; Visti i Decreti Legislativi:
– 17 settembre 2010, n. 156, e ss.mm.il., concernente: “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.”;
– 18 aprile 2012, n. 61, concernente “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.”
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA per quanto sopra espresso DELIBERA
di prevedere che per i consiglieri capitolini si possa equamente commisurare una indennità di funzione al 45% dell’indennità del Sindaco che sarà a carico di Roma Capitale. Resta inteso che l’entrata in vigore decorrerà dalla pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia.
Analogamente, gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi nonché il rimborso della quota annuale di accantonamento per l’indennità di fine rapporto sono calcolati a parte ed a carico di Roma Capitale.
Nel caso di lavoratori dipendenti l’ente versa a suo carico la contribuzione relativa al contratto di lavoro del consigliere capitolino.
Nel caso di lavoratori non dipendenti la contribuzione viene versata dall’ente alla Gestione Separata con le relative aliquote.
L’indennità sarà dimezzata per lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
L’indennità per i consiglieri capitolini, differenziandosi in tal senso dall’ indennità prevista per la giunta capitolina, deve prevedere in ottemperanza delle disposizioni del D.lgs 156/2010 e del Regolamento dell’Assemblea Capitolina[11], l’applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute ufficiali. Affinché l’indennità sia erogata nella misura piena è richiesto al consigliere capitolino un numero di presenze mensili minimo pari a venti, tra sedute di Assemblea Capitolina e Commissioni Consiliari e a garantire non meno del 60% delle sedute dell’Assemblea Capitolina.
vedi anche Il Sole24H del 16 luglio 2022 Roma, gli stipendi dei consiglieri comunali aumentano da 2mila a 3mila euro al mese I gettoni di presenza saranno sostituiti da un’indennità. Il primo ok alla delibera è arrivato in commissione, martedì la misura arriverà in Aula
NOTE all’introduzione
(1) Vedi i calcoli nel commento dell’ex consigliere Roberto Di Palma
(2) VEDI il percorso spiegato nel nostro articolo: Sito di Roma Capitale: informazioni sulle delibere presenti ma inaccessibili-17 Settembre 2019Continua#
(3) Nei commi da 583 a 587 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg è previsto e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Scarica VADEMECUM DELL’AMMINISTRATORE LOCALE Status, funzioni, competenze, responsabilità dei Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali LE NUOVE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI 2022 – 2024 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022 (Nei commi si precisa anche che le indennita’ di funzione da corrispondere ai vicesindaci,agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennita’ di funzione dei corrispondenti sindaci)
NOTE AL TESTO DELLA DELIBERA ( a cura di Carteinregola)
[1] COSTITUZIONE ITALIANA Articolo 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
[2] LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. (09G0053) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/5/2009 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/11/2021) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-05-05;42
[3] LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale Art. 24.
COMMA 5 Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, e’ disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario,di Roma capitale (…)
COMMA 6 Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e’disciplinato lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.
Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale)
ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione della
disciplina delle citta’ metropolitane, il presente articolo detta
norme transitorie sull’ordinamento, anche finanziario, di Roma
capitale.
2. Roma capitale e’ un ente territoriale, i cui attuali confini sono
quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia,
statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla
Costituzione. L’ordinamento di Roma capitale e’ diretto a garantire
il miglior assetto delle funzioni che Roma e’ chiamata a svolgere
quale sede degli organi costituzionali nonche’ delle rappresentanze
diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica
italiana, presso lo Stato della Citta’ del Vaticano e presso le
istituzioni internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono
attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici,
ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e
le attivita’ culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare
riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con
particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilita’;
f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio,
ai sensi dell’articolo 118, secondo comma, della Costituzione.
4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e’ disciplinato con
regolamenti adottati dal consiglio comunale, che assume la
denominazione di Assemblea capitolina, nel rispetto della
Costituzione, dei vincoli comunitari ed internazionali, della
legislazione statale e di quella regionale nel rispetto dell’articolo
117, sesto comma, della Costituzione nonche’ in conformita’ al
principio di funzionalita’ rispetto alle speciali attribuzioni di
Roma capitale. L’Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva,
ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento
municipale, lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
5. Con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell’articolo
2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di
Roma, e’ disciplinato l’ordinamento transitorio, anche finanziario,
di Roma capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e definizione
delle modalita’ per il trasferimento a Roma capitale delle relative
risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il
finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma
capitale, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento
derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro
determinazione specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i raccordi
istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma capitale
con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell’esercizio
delle funzioni di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e’
disciplinato lo status dei membri dell’Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con riguardo
all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
stabilisce i principi generali per l’attribuzione alla citta’ di
Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle
funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni
appartenenti al patrimonio dello Stato non piu’ funzionali alle
esigenze dell’Amministrazione centrale, in conformita’ a quanto
previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle contenute nel
decreto legislativo adottato ai sensi del comma 5 possono essere
modificate, derogate o abrogate solo espressamente. Per quanto non
disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi a Roma
capitale quanto previsto con riferimento ai comuni dal testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell’attuazione della disciplina delle citta’
metropolitane e a decorrere dall’istituzione della citta’
metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui al presente
articolo si intendono riferite alla citta’ metropolitana di Roma
capitale.
10. Per la citta’ metropolitana di Roma capitale si applica
l’articolo 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e c), e del comma
6, lettera d). La citta’ metropolitana di Roma capitale, oltre alle
funzioni della citta’ metropolitana, continua a svolgere le funzioni
di cui al presente articolo.
Note all’art. 24:
– Per il testo dell’art. 118 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all’art. 2.
– Per il testo dell’art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana e’ riportato nelle note all’art. 2.
– Si riporta il testo dell’art. 6 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 6. (Statuti comunali e provinciali.) – 1. I comuni
e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal
presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali
dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica
le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo
statuto stabilisce, altresi’, i criteri generali in materia
di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra
comuni e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni
e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone
e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme
per assicurare condizioni di pari opportunita’ tra uomo e
donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per
promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e
negli organi collegiali del comune e della provincia,
nonche’ degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto e’ approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l’espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, lo statuto e’ pubblicato nel
bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo
pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
al Ministero dell’interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo
pretorio dell’ente.
6. L’ufficio del Ministero dell’interno, istituito per
la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e
provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicita’ degli
statuti stessi .».
– Per il testo dell’art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all’art. 1.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali».
[4] DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156 Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((e successive modificazioni,)) in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178)(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 11/12/2012)(GU n.219 del 18-09-2010) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;156
[5] DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (12G0082)note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/06/2012 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 22/01/2018) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-18;61
[6] LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale Art. 14.
(Attuazione dell'articolo 116,terzo comma, della Costituzione)
1. Con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116,terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o piu' regioni si provvede altresi' all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 119della Costituzione e ai principi della presente legge.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 116 della Costituzione
della Repubblica italiana:
«Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge e'
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione
interessata.».
- Per il testo dell'art. 119 della Costituzione della
Repubblica italiana si veda nelle note all'art. 1.
[7] LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)
(G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99)
[8] DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2010, n. 156Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ((e successive modificazioni,)) in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178)
Art. 5 Status degli amministratori di Roma Capitale
1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori
componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.
2. Gli amministratori di Roma Capitale che siano lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli
Assessori componenti della giunta capitolina hanno diritto di
percepire una indennita' di funzione, determinata con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina. Tale indennita' e'
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto
l'aspettativa.
4. I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di
percepire una indennita' onnicomprensiva di funzione, determinata con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina, in una
quota parte dell'indennita' del Sindaco, fissata dal medesimo
decreto. Tale decreto e' adottato successivamente all'adozione delle
misure di cui all'articolo 3, comma 5. La misura della predetta
indennita' tiene conto della complessita' e specificita' delle
funzioni conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della
particolare rilevanza demografica dell'Ente, nonche' degli effetti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dei
lavoratori dipendenti che siano collocati in aspettativa non
retribuita conseguenti all'assunzione della carica di Consigliere
dell'Assemblea capitolina. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori
dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il regolamento
per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione
di detrazioni dell'indennita' in caso di non giustificata assenza
dalle sedute della stessa.((In nessun caso gli oneri a carico di Roma
Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' di rispettiva spettanza)).
5. In sede di attuazione dei commi 3 e 4, primo e terzo periodo,
gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla determinazione delle
indennita' spettanti agli amministratori di Roma Capitale non
dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti
dall'applicazione del comma 4, quarto periodo, e dell'articolo 3,
comma 5.
6. Si applica l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)).
[9] LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 10, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 727 e 728 dell’art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2021. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg
[10] https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/07/Rapportoannuale-istat-2019.pdf
[11] Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 25 luglio 2002 e successivamente modificato con varie modifiche, l’ultima con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 136 dell’1 dicembre 2020 – deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 25 del 28 aprile 2022 scarica Regolamento aggiornato https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/07/REGOLAMENTO_DEL_CONSIGLIO_COMUNALE-agg.-aprile-2022.pdf