Autonomia regionale differenziata: le richieste di Carteinregola alla politica
Autore : Redazione
L’organizzazione amministrativa delle istituzioni appare un tema burocratico, staccato dalla vita quotidiana dei cittadini, spesso ridotto a slogan che fanno credere che la devoluzione dei poteri verso enti di maggiore prossimità sia un bene “a prescindere”, oppure che, al contrario, l’accentramento di poteri – magari “speciali” – permetta azioni di governo più rapide ed efficaci.
Come sempre la realtà è molto più complessa: la distribuzione di poteri e competenze, oltre ad avere conseguenze molto concrete sulla qualità della vita dei cittadini, può alterare equilibri, garanzie e controlli sul funzionamento della macchina pubblica, specialmente quando i poteri vengono esercitati da enti che, oltre ad essere prossimi ai cittadini, sono anche vicini agli interessi economici dei potentati locali. E in certi casi l’autonomia, che è da perseguire quando riguarda le peculiarità proprie dei territori, può diventare un micidiale strumento di disuguaglianza.
E’ questo il caso della cosiddetta “autonomia regionale differenziata”, con cui si vorrebbe attribuire alle Regioni che ne fanno richiesta poteri legislativi oggi nazionali o concorrenti tra Stato e Regioni, in materie che riguardano un patrimonio di tutta la Nazione – i beni culturali, il paesaggio, l’ambiente, la scuola, la sanità, persino infrastrutture come i porti e le ferrovie – e distribuendo le relative risorse in base non ai bisogni dei cittadini ma al gettito fiscale di ciascuna Regione.
Carteinregola da tempo si batte contro l’autonomia differenziata, una iniziativa che parte da lontano, dal 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione, che è andata accelerando con tutti i governi che si sono succeduti, di tutti gli schieramenti politici, ed è arrivata, con l’attuale maggioranza, a un passo dall’approvazione definitiva. Se ciò accadrà, porterà di fatto alla rottura dell’unità e della solidarietà nazionale, con un’Italia suddivisa in tante repubblichette, ciascuna con le proprie leggi e regole stabilite dalle maggioranze politiche del momento, con diversi diritti dei cittadini, e nuove e più profonde disuguaglianze, soprattutto tra il ricco Nord e il povero Sud. Per questo nelle richieste messe a punto nel nostro Dossier “La città delle persone” abbiamo inserito due punti sul regionalismo differenziato, uno rivolto al Governo e al Parlamento – interrompere il percorso avviato e di rimettere mano alle modifiche introdotte dalla Riforma del Titolo V della Costituzione – l ‘altro ai partiti che si impegneranno nella campagna elettorale per la Regione Lazio – abbandonare la richiesta già avanzata al Governo nel 2018 .
da “La città delle persone” il Dossier con le richieste di Carteinregola alla politica
Autonomia Regionale Differenziata
CHIEDIAMO
Al Governo e al Parlamento
- di interrompere il percorso avviato sull’autonomia regionale differenziata[i] e di rimettere mano alle modifiche introdotte dalla Riforma del Titolo V della Costituzione[ii], eliminando le previsioni di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle competenze delle 20 materiea legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117edelle 3 materie di esclusiva potestà statale[iii]. Tale norma mette a rischio non solo l’unità della Repubblica, ma soprattutto annulla la potestà legislativa unitaria dello Stato, frantumando in 20 parti il principio di eguaglianza, e quindi anche la parità dei diritti dei cittadini italiani[iv].
Alla Regione Lazio
- di abbandonare la richiesta già avanzata al Governo nel 2018[v] di potestà legislative su lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, governo del territorio, rapporti internazionali e con l’Unione europea, e di impegnarsi a non chiedere ulteriori materie, dato anche il probabile ridimensionamento della attribuzione dei fondi, proporzionati al gettito fiscale della Regione, e il rischio di una riduzione delle risorse per i servizi da erogare ai cittadini: una scelta che in questo caso non troverebbe altra giustificazione se non una maggiore gestione dei poteri in ambito locale, in particolare per quanto riguarda le risorse e il personale.
19 novembre 2022
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
NOTE
[i] Vedi Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali
[ii] Con la legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 è completamente riformato il Capo V parte seconda della Costituzione italiana, recante norme sulle Regioni, le Province e i Comuni. La riforma giunge dopo un percorso verso il decentramento amministrativo e legislativo avviato con la Legge n° 59 del 1997 (Legge Bassanini) , con il D.Lgs 469/1997] e il D.Lgs 112 del 1998
[iii] Con la riforma del Titolo V , il nuovo testo istituzionale opera una nuova e diversa ripartizione delle competenze normative tra Stato, Regioni ed Enti locali: al terzo comma dell’articolo 116 prevede che possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze delle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, e 3 materie di quelle di esclusiva potestà statale elencate al secondo comma: l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; [materia che può essere attribuita alle Regioni limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace]n) norme generali sull’istruzione; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
[iv] Vai a Autonomia regionale differenziata- Domande & Risposte – Vai a Autonomia differenziata: l’Italia non si taglia – i video dei webinar
[v] 6 giugno 2018, il Consiglio regionale del Lazio approva l’ordine del giorno n. 2 del 31 maggio 2018 su “Intesa Stato-Regione prevista dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione italiana“, impegnando il Presidente ad avviare il negoziato con il Governo affinchè siano attribuite alla regione competenze nelle seguenti materie: lavoro; istruzione; salute; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; governo del territorio; rapporti internazionali e con l’Unione europea scarica l’ODG (dal sito del SenatoDossier n.45 “ ) 16 ottobre 2018 la Giunta regionale del Lazio approva le DGR n. DEC44 recante “Iniziativa regionale per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione Lazio, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” in cui si individuano i cinque ambiti di intervento per i quali avviare il negoziato con il Governo ai fini dell’intesa