Bando del I Municipio per l’adozione delle aree verdi, manca qualcosa
Autore : Redazione
di Giorgio Osti*
Spigolando tra i “Bandi, avvisi e concorsi” del sito comunale, ci si imbatte nella proposta del Municipio I° riguardante l’Affidamento in adozione ai cittadini di aree verdi pubblicheche sono di competenza municipale, avviso pubblicato in data 24 marzo (1)
È noto il battage nell’ultimo anno dall’Assessorato Ambiente capitolino sul trasferimento della responsabilità e cura delle aree verdi pubbliche con superficie inferiore a 2 ettari ai 14 Municipi romani (X° Municipio già autonomo) e di come l’impresa sia finalmente riuscita dietro la garanzia chiesta dai Municipi di adeguati trasferimenti di fondi comunali. Ottenuti i quali, il Municipio I° ha lanciato un bando-concorso proponendo ai cittadini di farsi carico della manutenzione delle numerose aree acquisite e ha predisposto un articolato schema documentale.
Fin qui niente di male. Sappiamo tutti che l’Amministrazione romana, centrale e periferica, è in forte affanno nell’affrontare la cura di ogni cosa pubblica, siano aree verdi, strade, rifiuti, beni e servizi di ogni genere ed è una necessità, oltre che un bene, che ricerchi la collaborazione della cittadinanza per assolvere decorosamente a questi compiti. Anche il Municipio IX° sta cercando di coinvolgere i cittadini in analoghe cure delle numerose aree verdi acquisite, ma si è fermato alla fase di ricerca. Il Municipio I°, invece, ha fatto una proposta completa che richiama (finalmente) le norme del Regolamento del Verde (2).
Dimenticando però alcune cose importanti e necessarie (peraltro annunciate nella gestazione del Regolamento dei Beni comuni). Che cosa sono le aree verdi pubbliche, se non beni comuni?
Che cosa hanno dimenticato?
Manca il ruolo (sussidiario) del Municipio. Il capitolato è steso in modo da scoraggiare fortemente i cittadini volonterosi e finanziatori. Si sa che la cura principale è la manutenzione del verde orizzontale, oltre alla pulizia delle aree. Per il verde verticale quale ruolo si ritaglia il Municipio? Nessuno. Quale collaborazione (formativa e tecnica) garantisce il Servizio municipale agli affidatari (Reg.: art. 9, c.3) (3)? Non si dice nulla a tale proposito.
Si prevede che l’adottante descriva con adeguato dettaglio nella sua richiesta il piano di manutenzione e di sicurezza, presenti planimetrie dei luoghi con piante, strutture e arredi presenti. Ma niente si dice della figura di un tecnico-facilitatore pubblico che orienti i cittadini nella compilazione di questi atti preliminari e si dimentica che i CAM (Criteri Ambientali Minimi) (4) ministeriali impongono alle pubbliche amministrazioni di fornire agli adottanti tutte le informazioni e la documentazione necessaria al riguardo.
Non si fa cenno, nel caso che la manutenzione sia materialmente affidata a ditte terze pagate dai cittadini, alle qualifiche che le stesse ditte devono possedere per intervenire sul verde (come ugualmente prevedono i CAM).
Non si parla, infine, né della copertura assicurativa garantita dal Comune/Municipio ai cittadini-volontari che intervengono di persona nelle cure del verde affidato, né dell’eventuale ritiro e smaltimento dei residui vegetali prodotti dalle attività di manutenzione (Reg.: art. 9, c. 20 e 21) (5).
Lunga è la strada e non è tutta lastricata di buoni propositi. Devono rendersi conto i pionieri del I° Municipio che è necessario aggiungere qualcosa alla loro proposta, un poco sopra il minimo.
Giorgio Osti
Coordinatore del Coordinamento per il regolamento del Verde e del paesaggio urbano
Adozione da parte di soggetti terzi di aree verdi ed elementi di arredo urbano in manutenzione al Municipio Roma I Roma Centro. Approvazione e pubblicazione del bando pubblico, schema di convenzione ed elenco aree.
(3) art. 9 Affidamento in adozione delle aree a verde (…)
3. In un’ottica di collaborazione e tutoraggio, viene garantito all’adottante, per tutto il periodo di durata dell’adozione, un rapporto di diretta e proficua interazione con il Dipartimento Tutela Ambientale o con il Municipio competente, tramite le strutture indicate, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale, affinché siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative.
(5) art. 9 Affidamento in adozione delle aree a verde (…)
20. La copertura assicurativa di cui all’art. 18 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è a carico di Roma Capitale. Resta ferma la possibilità, per Roma Capitale di rivalsa in caso di danni derivanti da dolo o colpa grave dell’adottante.
21. Ove non previsto diversamente nell’atto che regola il rapporto con l’adottante, l’Amministrazione Capitolina provvede, su richiesta degli adottanti, al ritiro e allo smaltimento dei residui vegetali prodotti dalle attività di manutenzione delle aree verdi date in affidamento o dei rifiuti raccolti.