Caccia agli animali in città, Far West autorizzato
Autore : Redazione
Nella Legge di bilancio approvata il 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio 2023 (1) è stato introdotto un articolo che nulla c’entra con questioni economiche e che autorizza “il controllo della fauna selvatica” – cioè di ogni specie e tramite abbattimento o cattura – sempre e ovunque, anche nelle aree protette, nei parchi e nelle zone urbane . Una legge che rischia di trasformare la città in un far west, dato che, oltretutto, gli abbattimenti non saranno più effettuati esclusivamente dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni, ma dai cacciatori, o dai proprietari o dai conduttori dei fondimuniti di licenzadi caccia, previa frequenza di corsi di formazione. Un provvedimento che, oltre a mandare un terribile messaggio di violenza, sugli animali e in generale, mette a rischio la sicurezza dei cittadini, trasformandoi parchi e le strade in luoghi di battute di caccia . In calce una sintesi dal sito della LAV e il testo con evidenziata la formulazione precedente e le modifiche introdotte dalla legge di bilancio, e il link alla petizione del Gruppo di Intervento Giuridico (AMBM)
Con questa nuova formulazione i cacciatori potranno sparare a qualsiasi animale selvatico, anche quelli protetti e super protetti come orsi, lupi, aquile e altri rapaci, per 365 giorni l’anno e 24 ore al giorno. Questo sarà possibile anche nelle zone protette quali i parchi nazionali e regionali, le oasi, le riserve e gli ambiti urbani. Potranno sparare verso case, strade e luoghi di lavoro, ovunque intravedano un animale selvatico, senza dover rispettare la distanza minima di sicurezza di 150 metri, entrando letteralmente nei giardini privati e aprendo il fuoco sotto i balconi di casa nostra (…).
Massimo Vitturi, Resposanbile LAV Area Animali Selvatici
La modifica introdotta con la legge di bilancio in vigore dal 1 gennaio stravolge il contenuto dell’articolo 19 della Legge quadro sulla caccia n.157 del 1992 (2) che riguarda i “piani di controllo della fauna selvatica”.
Gli interventi dei cacciatori non saranno più sottoposti alla preventiva verifica scientifica dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il massimo istituto scientifico pubblico nazionale deputato a fornire pareri sugli interventi nei confronti degli animali selvatici, aggirando così le disposizioni che oggi impongono che per poter uccidere anche un solo animale selvatico considerato “dannoso”, deve essere dimostrato che non esistono efficaci soluzioni alternative non cruente.
Questo comporterà, ad esempio, che tutte le Regioni che oggi si lamentano per la presenza dei lupi sul loro territorio potranno disporne l’uccisione fino a portarli all’estinzione, violando le Direttive europee, nonché il nuovo articolo 9 della nostra Costituzione, entrato in vigore nove mesi fa (3).
Questione non secondaria, i cacciatori potranno utilizzare qualsiasi arma per sparare, anche quelle oggi vietate per la caccia, come per esempio le balestre oppure addirittura le pistole, che sarà sufficiente detenere legalmente: essendo specificato nella norma che gli abbattimenti non sono considerati attività venatoria potranno essere utilizzati anche altre armi.
Se la Legge verrà approvata così com’è, dal 1° gennaio 2023 con Atti regionali e poi da maggio prossimo con Decreto dei Ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura, nessun animale selvatico sarà più al sicuro: verranno braccati ovunque, anche nei periodi più delicati dell’anno dedicati alla riproduzione e alla cura dei piccoli, anche nei momenti di riposo e in zone che fino al giorno prima erano vietate ai cacciatori.
Potranno essere uccisi ovunque, non esisterà più un solo luogo su tutto il territorio nazionale dove si potranno sentire al sicuro, nemmeno nei giardini privati delle nostre case di città, dove i cacciatori li potranno raggiungere e uccidere con qualsiasi arma, anche quelle oggi vietate. Tutto ciò che oggi è considerato bracconaggio sarà reso legale con effetti devastanti per ogni specie animale.
Chi dice che questo emendamento ha l’unico obiettivo di ridurre la presenza dei cinghiali ampliando il periodo di caccia mente spudoratamente per due motivi: il primo perché è stata data autorizzazione a sparare a tutte le specie selvatiche, il secondo perché tutti gli ungulati, di cui i cinghiali fanno parte, sono cacciabili giorno e notte e durante tutto l’anno già dal 2005.
Massimo Vitturi, Responsabile LAV Area Animali Selvatici
Confronto disposizioni per controllo fauna selvatica tra legge 157/1992 e legge 197/2022 a cura di Carteinregola
LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 – Suppl. Ordinario n. 43)note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2023
(in rosso nuovi inserimenti, in rosso barrato cancellazioni)
(…)
comma 447. L’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
Art. 19. (Controllo della fauna selvatica) 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita’. 2. Le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi,i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura piani di abbattimento.
Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria
(comma 3) Tali piani devono essere I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale
[le guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali] Queste ultime potranno Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono altresi’ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche’ muniti di lincenza per l’esercizio venatorio,e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti nonche’ delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l’eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimenare dell’Arma dei carabinieri. 3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purche’ munite di licenza per l’esercizio venatorio.
Comma 4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sotto- posti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
Comma 5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
448. Dopo l’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
« Art. 19-ter. – (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) – 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attività di contenimento disposte nell’ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l’eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l’esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
ATTENZIONE: Le informazioni riportate sono riferite alla data di pubblicazione o di aggiornamento dell’articolo indicata in calce all’articolo, pertanto, nel corso del tempo, possono subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.
447. L’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
« Art. 19. – (Controllo della fauna selvatica) – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della bio- diversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.
3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l’eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimenare dell’Arma dei carabinieri.
4. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sotto- posti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
448. Dopo l’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
« Art. 19-ter. – (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) – 1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attività di contenimento disposte nell’ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l’eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l’esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.
5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ».
449. Al fine di fronteggiare l’emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n.157, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.