C’è un mondo che attraversiamo continuamente senza vederlo: spazi dentro città, borghi e aree aperte sui quali il nostro sguardo scivola perchè li diamo per scontati, come diamo per scontato che siano gestiti, concessi o ceduti senza che i cittadini lo vengano a sapere, come se non fosse un loro patrimonio.
Eppure si tratta di un patrimonio che, vogliamo ricordare, viene da lontano, dalle tante generazioni che ci hanno preceduto, che con il loro lavoro e con le loro lotte ci hanno regalato palazzi, ville, parchi, musei, centri sportivi, spiagge, scuole, mercati coperti, ospedali e tantissimo altro. Un patrimonio che si trasforma, come si trasformano la vita e i bisogni delle persone, ma che dovremmo restituire, ancora migliore, alle generazioni future. Invece troppo spesso spazi ed edifici pubblici diventano merce: risorse immobiliari da vendere per “fare cassa”, o da dare in concessione a privati – con criteri che spesso rispondono al profitto e non all’interesse pubblico – oppure lasciati cadere nel degrado, magari in attesa di una vendita al ribasso.
Ma i beni pubblici sono dei cittadini, che hanno il diritto ad accedere facilmente a tutti i dati sulla consistenza, sulla destinazione e sull’utilizzo delle proprietà statali, regionali, comunali e degli enti pubblici in generale, comprese le informazioni sulle modalità di affidamento a soggetti privati.
Una precedente legge, il Dlgs 33 del 2013, prevedeva che le Amministrazioni pubblicassero gli elenchi dei provvedimenti adottati anche nei procedimenti di autorizzazione o concessione[i], ma paradossalmente il successivo Decreto Trasparenza, 97/2016, cosiddetto “FOIA” (libertà di accesso alle informazioni)[ii] ha cancellato il comma[iii], restringendo quindi gli obblighi di pubblicazione alle sole informazioni identificative degli immobili e dei canoni di locazione[iv].
Carteinregola, un’associazione di Roma che si occupa delle regole della città pubblica dal 2012, soprattutto di trasparenza e partecipazione, chiede alle candidate e ai candidati alle prossime elezioni politiche di impegnarsi per varare un provvedimento che renda (di nuovo) obbligatoria per tutte le Amministrazioni pubbliche di ogni livello, statali, regionali, comunali, la pubblicazione sui siti istituzionali, in evidenza e con modalità facilmente accessibili – anche attraverso mappe interattive – non solo, come ora, degli elenchi delle proprietà dell’ente, ma anche di tutte le informazioni sul soggetto affidatario e, nel caso di concessioni a privati – con l’eccezione delle persone fisiche per ovvi motivi di privacy – anche sulla durata, sul valore stimato e sulle condizioni (agevolazioni, gratuità ecc.) della concessione. Gli elenchi dovranno indicare in tempo reale anche i motivi del mancato utilizzo o affidamento degli immobili abbandonati e le eventuali decisioni dell’Amministrazione per la loro vendita o inserimento in un fondo immobiliare.
La trasparenza sul patrimonio pubblico, oltre che un diritto dei cittadini, è anche lo strumento più importante per tutelare il patrimonio e il suo utilizzo per finalità di interesse pubblico e, più in generale, per contribuire alla consapevolezza civica e all’impegno per la difesa dei beni della Nazione.
13 settembre 2022
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni seimesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi diindirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento aiprovvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture eservizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione presceltaai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale eprogressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decretolegislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati ocon altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui alcomma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesaprevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nelfascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto
[ii] DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2016
Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazionetrasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016,
n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));
[iv] Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.