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Concessioni spiagge: potranno partecipare alle gare anche i balneari che hanno costruito abusi edilizi? (e la solita sconfitta dell’interesse pubblico di fronte a quelli privati)

Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde in un articolo pubblicato sul sito de L’Espresso (1) riferisce che nel ddl Concorrenza è scomparso il divieto di partecipare alle gare per i balneari che abbiano costruito senza regole. Siamo andati a leggere, ed effettivamente scorrendo le modifiche portate dagli emendamenti al testo (2), l’accordo sulle concessioni balneari raggiunto tra Governo e maggioranza, dopo settimane di trattative, approvato dalla Commissione Industria del Senato – lunedì 30 arriverà alla Camera – rischia di aprire a una sanatoria degli abusi edilizi sulle spiagge con l’inserimento di una semplice frasetta “anche in deroga al codice della navigazione. Ma il testo racconta anche altro.

Nonostante dal 2006 la direttiva europea cosiddetta “Bolkestein”, imponga all’Italia di mettere a gara, a livello europeo, gli spazi demaniali occupati dai balneari, fino ad ora tutti i governi con maggioranze di vari colori, ne hanno sempre rinviato l’applicazione, regalando a una categoria assai agguerrita canoni delle concessioni ridicoli rispetto al giro d’affari (3), e soprattutto l’esclusiva di un patrimonio pubblico, man mano privatizzato persino nella vista del mare (o dei laghi), senza controlli sui frequenti abusi edilizi che si sono moltiplicati sulle coste e sulle sponde.

Da anni come Cartenregola ci battiamo per spiagge al servizio dei cittadini, con regole certe per un’apertura a nuovi soggetti concessionari, per garantire equità nell’accesso a risorse pubbliche. Infatti va ricordato che le spiagge sono un bene di tutti che dovrebbe restare in gran parte libero e gratuito, e che, per la parte da dare in concessione, se si lasciano per decenni agli stessi soggetti privati, si escludono tanti altri nuovi soggetti – piccoli imprenditori, cooperative giovanili e non, enti del terzo settore, associazioni ecc. – che potrebbero svolgere il servizio con maggiore qualità e rispetto dell’ambiente. Sembrava che questa fosse la volta buona, dopo le sentenze chiarissime del Consiglio di Stato (4) che ha stabilito nel novembre scorso che le proroghe erano illeggittime e che non erano ulteriormente prorogabili le concessioni con scadenza al 31.12.2023, “termine ritenuto congruo per modulare l’impatto socio-economico del provvedimento e dar modo al legislatore di approvare la disciplina per le gare“. Il Governo Draghi aveva inserito nel cosiddetto “decreto concorrenza” un’intesa per mettere a gara le concessioni balneari – di mari, laghi e fiumi – non oltre il 2023 (5). Ma subito si è scatenato il centrodestra a difesa della categoria (un senatore leghista ha persino definito la sentenza del CdS “eversiva”). I punti del contendere riguardano soprattutto i criteri delle gare che “fanno punteggio” per i gestori attuali – tenendo conto “del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali” – e gli indennizzi da riconoscere loro nel caso che dovessero perdere le gare (indennizzi che spetteranno al gestore subentrante). Le associazioni di categoria premono perchè non sia solo riconosciuto l’eventuale ammortamento non ancora rientrato degli investimenti effettuati, ma una sorta di “buona uscita” per l’avviamento dell’attività.

Su questi aspetti i partiti di maggioranza avrebbero trovato il compromesso del rimandare al Governo, con la cosiddetta “delega”, il compito di dettagliare, attraverso i decreti legislativi, la messa a gara delle concessioni(6). Tuttavia, nel testo che approderà lunedì in Parlamento, alcuni emendamenti, oltre a introdurre una possibile proroga delle concessioni balneari fino alla fine del 2024 nel caso in cui ci siano «ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023“, cancellano – spiega Bonelli – anche i riferimenti espliciti al fatto che chi ha commesso abusi edilizi non può concorrere alla gara per ricevere la concessione: “il Codice della navigazione, nello specifico l’articolo 47 (7), che norma la decadenza delle concessioni per chi ha compiuto gravi violazioni, tra cui quella edilizia. «Visto che il ddl prevede la deroga dal Codice della navigazione e visto che l’abuso edilizio non è indicato come elemento ostativo, anche chi ha commesso abusi può partecipare alle procedure selettive o ricevere l’indennizzo». Conclude il co-portavoce di Europa Verde con l’esempio di Ostia, di cui spesso ci siamo occupati anche noi insieme all’Associazione Mare Libero della nostra Rete, dove “il mare c’è ma non si vede. Sedici chilometri di costa quasi totalmente coperti dagli stabilimenti balneari che oscurano le spiagge e abbattono il principio secondo cui il mare sarebbe un bene di tutti, impendendo non solo l’accesso ma anche la vista di chi passeggia su quello che ormai tutti chiamano «il lungomuro“.

E se gli emendamenti riportati in calce verranno approvati, sarà l’ennesima conferma che in questo Paese, oltre a non toccare mai gli interessi privati piccoli e grandi, si mette sempre in pratica il doppio standard: da un lato la difesa degli interessi a scopo di lucro – con il sempiterno e ipocrita appello ai “posti di lavoro” -, anche a costo di derogare a sentenze, norme europee e regole a tutela dell’interesse pubblico, dall’altro la continua erosione degli interessi pubblici – vedi la parte del DDL concorrenza che spinge alla privatizzazione dell’acqua e di molti servizi pubblici (8). In più, in questo caso c’è l’esclusione di tante realtà che lavorano con scopi sociali, ambientali e culturali, con la cancellazione (art. 2 ter) degli enti del terzo settore dai soggetti di cui si dovrebbe favorire la massima partecipazione, favorendo invece quella “di imprese, anche di piccole dimensioni“, e della valutazione della sola “esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione” con la cancellazione di “o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici“. Amen.

Anna Maria Bianchi Missaglia

28 maggio 2022 (ultima modifica 30 maggio 2022)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) L’ESPRESSO 27 MAGGIO 2022 Verdi all’attacco: “L’accordo sui balneari sanatoria per gli abusiviSempre più località di mare assomiglieranno a Ostia”, dice Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde. Nel ddl Concorrenza è scomparso il divieto di partecipare alle gare per i titolari di balneari che hanno costruito senza regole di Chiara Sgreccia

(2) dal sito del Senato, Proposta di modifica n. 2.0.1000 al DDL n. 2469 (con inserite in rosso le modifiche degli emendamenti pubblicati dal quotidiano di Puglia https://www.quotidianodipuglia.it/uploads/ckfile/202205/testo%20stabilimenti%20balneari_26124220.docx

(emendamenti pubblicati da Il Quotidiano di Puglia https://www.quotidianodipuglia.it/uploads/ckfile/202205/testo%20stabilimenti%20balneari_26124220.docx) 2.0.1000 IL GOVERNO Accolto

Dopo l’articolo inserire i seguenti:

«Art. 2-bis

(Disposizioni sull’efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”

        1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

            a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,  o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio;

            b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive, in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione.

        2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell’ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

        3. Fino alla data di cui al comma 1, l’occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla data di cui al comma 1, l’occupazione dello spazio demaniale connessa alle concessioni e ai rapporti di cui al medesimo comma 1 non è abusiva anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

(sostituito con ] In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (9)

[dopo il comma 3 inserire il seguente:]

3-bis: Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il Ministero trasmette altresì alle Camere una relazione conclusiva alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, relativa alla conclusione delle procedure sul territorio nazionale.”

        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

            a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

            b) il comma 2 dell’articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

            c) il comma 1 dell’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2-ter

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

        1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all’utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto delle politiche di protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti d’ormeggio[sostituita con]con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacoltura e alla mitilicoltura

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi anche in deroga al codice della navigazione:

            a) determinazione di criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

            b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

            c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

            d) definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

            e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

                 1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

                 2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

                 3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

                 4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

                 5) valorizzazione, ai fini della scelta del concessionario e adeguata considerazione

                 5.1) dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori;

                 5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d’impresa o di tipo professionale del settore;

                 6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

                 7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

            f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

            g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l’affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

            h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

            i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio e autorizzati dall’ente concedente e della perdita dell’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico; [sostiutire con ] “definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

            l) definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all’ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

            m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

[aggiungere la seguente]:

m-bis) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo”

        3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

        4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

        5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(3) Secondo un report pubblicato dall’Antitrust nel marzo del 2021 oltre 21 mila lotti di costa presenti in Italia sono stati concessi a un canone annuale inferiore a 2.500 euro. Il totale dei lotti assegnati ai privati in tutta la penisola arriva a quasi 30 mila.

(4) Le sentenze 17/2021 e 18/2021 (pubblicate entrambe il 9.11.2021) del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, statuiscono in modo definitivo e inequivocabile che:

– le proroghe sono illegittime, inclusa la moratoria emergenziale per l’epidemia Covid-19;

– che la disapplicazione delle stesse è obbligatoria a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione e, ultimo ma non meno importante, che anche gli atti ricognitivi di proroga già rilasciati dai Comuni sono da ritenersi tamquam non esset, cioè ugualmente privi di efficacia.

La sentenza, inoltre, pone come data ultima, non ulteriormente prorogabile, per la scadenza delle concessioni il 31.12.2023, termine ritenuto congruo per modulare l’impatto socio-economico del provvedimento e dar modo al legislatore di approvare la disciplina per le gare.

Infine, l’Adunanza plenaria ha inserito alcuni “suggerimenti” per i criteri di messa a bando delle concessioni, condivisibili in linea di massima dal Coordinamento, quali la loro durata limitata nel tempo e l’aumento dei canoni concessori in linea con il valore reale del bene demaniale.

vedi Coordinamento Mare Libero: le sentenze del Consiglio di Stato tracciano uno spartiacque nella materia delle concessioni demaniali marittime Le sentenze 17/2021 e 18/2021 (pubblicate entrambe il 9.11.2021) del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, statuiscono in modo definitivo e inequivocabile che: – le proroghe sono illegittime… -12 Novembre 2021Continua#

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(6) vedi Pagella Politica 

(7) REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)note:Entrata in vigore del provvedimento: 21/4/1942.(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 14/08/2020)

Art. 47. (Decadenza dalla concessione). L’amministrazione puo’ dichiarare la decadenza del concessionario: a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell’atto di concessione, o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale e’ stata fatta la concessione; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l’amministrazione puo’ accordare una proroga al concessionario. Prima di dichiarare la decadenza, l’amministrazione fissa un termine entro il quale l’interessato puo’ presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite ne’ per spese sostenute.

(8) vedi il dossier DDL concorrenza (e privatizzazioni annunciate): il testo e un Dossier di Questione Giustizia

(9) Art. 1161. (Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta’ privata). Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui e’ assoggettata la proprieta’ privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli ((aeroporti)), e’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un piu’ grave reato. Se l’occupazione di cui al primo comma e’ effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si puo’ procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54. (47) ———— AGGIORNAMENTO (47) La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile”.

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Pubblichiamo un comunicato del  Coordinamento Nazionale Mare Libero a una sentenza del Consiglio di stato del 18 novembre 2019 che riguarda l’estensione generalizzata delle concessioni demaniali marittime disposta dall’ultima legge…

Redazione -24 Novembre 2019Nessun CommentoContinua#

Concessioni spiagge: nessun vantaggio al pubblico, solo vantaggi ai balneari

Concessioni spiagge: nessun vantaggio al pubblico, solo vantaggi ai balneari

Una argomentata analisi di due docenti del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova smonta le motivazioni del fronte politico  bipartisan, anzi “tripartisan”,  che ha ancora prorogato di 15 anni le…

Redazione -2 Ottobre 2019Nessun CommentoContinua#

Concessione spiagge: la giurisprudenza e la (solita) politica

Concessione spiagge: la giurisprudenza e la (solita) politica

Pubblichiamo un documentato articolo di Roberto Biagini su chiamamicittà.it, sulle modalità di concessione delle spiagge, cioè di un bene demaniale, ai privati: una materia che, a livello giurisprudenziale, è assai…

Redazione -31 Agosto 2019Nessun CommentoContinua#

Spiagge: un dibattito e un’iniziativa contro la proroga delle concessioni balneari

Proponiamo due video che riguardano iniziative sulle concessioni balneari: la prima è un dibattito promosso il 20 giugno 2019 dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, la seconda la Conferenza…

Redazione -30 Giugno 2019Nessun CommentoContinua#

La  finanziaria pentaleghista fa due regali ai balneari

La finanziaria pentaleghista fa due regali ai balneari

“Le concessioni per gli stabilimenti balneari non possono essere rinnovate automaticamente: è richiesta una selezione trasparente attraverso gare d’appalto”. A stabilirlo è la Corte di Giustizia europea in una sentenza…

Redazione -7 Gennaio 2019Nessun CommentoContinua#

Balneari: quando (due anni fa) il M5S voleva “garantire la rotazione degli affidamenti e perseguire criteri di trasparenza e partecipazione in tutte le fasi di affidamento della concessione”

Balneari: quando (due anni fa) il M5S voleva “garantire la rotazione degli affidamenti e perseguire criteri di trasparenza e partecipazione in tutte le fasi di affidamento della concessione”

> vedi anche Il MoVimento rinnega se stesso e fa un regalo ai balneari? Da M5S Camera News pubblicato il 14.07.16 Bolkestein, la corte di Giustizia Ue impone le gare.…

Redazione -21 Dicembre 20181 CommentoContinua#

Il MoVimento rinnega se stesso e fa un regalo ai balneari?

Il MoVimento rinnega se stesso e fa un regalo ai balneari?

Nella manovra che sarà sottoposta questa sera al voto di fiducia del Parlamento (1), c’è un emendamento che proroga le concessioni delle spiagge demaniali – proprietà pubblica – agli operatori…

Redazione -21 Dicembre 2018Nessun CommentoContinua#

Legge concessioni balneari: perfetto frattale della politica italiana

Legge concessioni balneari: perfetto frattale della politica italiana

Mentre non è ancora stato inserito nel calendario  del Senato il Disegno di legge delega per il riordino della normativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo…

Redazione -10 Novembre 20171 CommentoContinua#

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[…] Concessioni spiagge: potranno partecipare alle gare anche i balneari che hanno costruito abusi edili…-28 Maggio 2022 […]

Amelia
Amelia
1 anno fa

Purtroppo in questa gara alla svendita dei beni pubblici giocano un ruolo fondamentale gli ‘amministratori ‘ locali, spesso collusi con i gestori privati delle spiagge. I beni pubblici sono trattati dz costoro alla stregua di beni personali.