Cura e gestione del verde: il Comune passi dalle parole ai fatti (anche nei capitolati)
Autore : Redazione
di Giorgio Osti*
La cura e la gestione del verde pubblico richiedono da parte dei soggetti pubblici “una conoscenza solida e un’informazione corretta ed efficacemente comunicata”. “La produzione e la diffusione delle informazioni ambientali è centrale”, infatti, in ogni strategia di conservazione, di mantenimento in efficienza e di riqualificazione del servizio pubblico. Queste parole non rispecchiano soltanto il nostro punto di vista, sono le indicazioni dell’ISPRA (Roma, 2009) riportate nella Relazione illustrativa dell’Accordo Quadro Triennale per la Cura del Verde (2024-26) che il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma ha elaborato nel marzo di quest’anno (1) . Sono anche i propositi che troviamo nella lettera inviata dall’assessora Alfonsi il 1° agosto scorso ai comitati e alle associazioni romane dopo i crolli dei pini in Piazza Venezia (2).
Tutto bene, dunque? Non proprio, e non solo perché di promesse inattuate sono pieni i comunicati che l’Amministrazione ha elargito nell’ultimo anno, quanto perché troppo di frequente s’è notato il mancato rispetto di specifiche prescrizioni del Regolamento del Verde e di norme contrattuali la cui applicazione avrebbe richiesto soltanto la volontà di farle osservare. Ci riferiamo alle potature esorbitanti le reali necessità di sicurezza o di contenimento della chioma o che sono state eseguite senza rispetto delle buone pratiche agronomiche per il periodo scelto o per le tecniche adottate. Ci riferiamo agli interventi che non sono stati preceduti da alcuna informazione dei cittadini, né seguiti da una pronta asportazione dei residui delle lavorazioni o dalla rimozione delle ceppaie. Ci riferiamo alla mancata cura e manutenzione dei nuovi impianti arborei, ecc. La lista è lunga.
Il Capitolato prestazionale del nuovo Accordo Quadroha molti dei requisiti necessari ad affrontare la cura del verde con strumenti operativi adeguati. Tuttavia, bisognerà verificare se sarà attuato con la coerenza amministrativa e la programmazione tecnica opportune. Dopo tutto, i precedenti capitolati (2021-23) avevano prescrizioni più semplici, ma non troppo dissimili dai nuovi criteri proposti. Prescrizioni che, se applicate coerentemente, avrebbero prodotto risultati diversi da quelli finora ottenuti. Citiamo un piccolo caso a titolo d’esempio: era stabilito nel Capitolato (2021-23) che vi fosse una Commissione di controllo dell’esecuzione dei contratti (3) e incaricata, in particolare, di valutare la qualità delle lavorazioni eseguite, quanto ad obiettivi e caratteristiche tecniche. Si è “ritenuto di non nominarla”.
La Commissione di controllo viene nuovamente prevista per i futuri contratti. Si vorrà farla funzionare?
Ma nonostante la qualità tecnica, dobbiamo segnalare fra le norme contrattuali del Capitolato prestazionale del nuovo Accordo Quadro due criticità che vanno sicuramente corrette in sede applicativa.
La prima è riferita all’obbligo (art. 3.1.4) (4) dell’appaltatore di provvedere, prima di avviare il cantiere, “ogni forma di informazione preventiva alla cittadinanza”. Il problema è che essa riguarda la sola sicurezza (segnaletica di cantiere, transennamenti, all’agibilità del traffico, ecc.). Infatti, nulla si prescrive per l’informazione dei cittadini sulle ragioni e sulle modalità delle lavorazioni previste, cioè sui contenuti dell’ordine di servizio emanato dal Servizio Giardini. Si tratta, al contrario, di un adempimento essenziale, finora del tutto trascurato perché non viene stabilito a chi debba competere. Il rimedio consiste nello stabilire che l’ordine di servizio indichi “anche” il testo della comunicazione ai cittadini che l’appaltatore dovrà riportare “nella cartellonistica affissa nelle strade di cantiere” (art. 32, c. 1 – Regolamento del Verde) (5).
La seconda criticità del Capitolato riguarda la garanzia d’attecchimento degli alberi messi a dimora. Com’è noto, il problema è quanto mai attuale dal momento. Buona parte degli impianti realizzati negli ultimi anni, non assistita da un’adeguata manutenzione, è gravemente deperita e poi perduta. Mentre non è ancora ben chiaro come e chi dovrà pagare le conseguenze del danno causato, per evitare che si ripeta, chiediamo che sia modificato il criterio con cui è attestato l’attecchimento dei nuovi impianti. Il Capitolato proposto stabilisce che “l’attecchimento si ritiene avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall’inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato vegetativo”. Termine incomprensibilmente breve, che non corrisponde con quanto prevede il Regolamento del Verde (art. 18, c. 3b), (6) né con le usuali stime agronomiche, né con quanto prescrivono i contratti ancora vigenti (7) nei quali si chiede: “una garanzia di attecchimento… per un periodo avente termine alla fine della seconda stagione vegetativa dopo la messa a dimora”. Va perciò riformulata in senso restrittivo la garanzia d’attecchimento per i nuovi impianti.
La nostra città dovrà compensare la scomparsa di moltissimi alberi con nuovi impianti. Accertati i fallimenti finora avvenuti, senza le adeguate garanzie il ripopolamento arboreo non sarà soltanto molto salato, ma molto deludente.
*Giorgio Osti, Coordinatore del Coordinamento del verde e del paesaggio urbano
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
(4) Accordo Quadro Triennale per la Cura del Verde
3.1.7 Opere provvisionali
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le opere provvisorie (segnaletica di cantiere a norma di legge sulla sicurezza e del codice della strada, transennamenti, comunicazioni alla vigilanza, cartelli da collocarsi con congrui tempi preventivi) ed ogni forma di informazione preventiva alla cittadinanza, nonché tutte le incombenze istituzionali relative all’agibilità del traffico veicolare e pedonale. Resta inteso che l’impresa dovrà provvedere all’organizzazione del sito di attività in modo tale da minimizzare l’impatto dei lavori sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale, oltre che nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
(5) Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano di Roma Capitale
Articolo 32. – Interventi programmati e urgenti su aree a verde e alberate
1. Tutti gli interventi programmati di abbattimento, e/o potatura e di reimpianto di intere alberate o parti significative di esse devono essere comunicati alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori, mediante pubblicazione dell’avviso e dei motivi dell’intervento in una apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e del singolo Municipio interessato almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per gli interventi medesimi, nonché mediante segnalazione cartellonistica affissa nelle strade di cantiere. Al termine di ogni intervento gli addetti incaricati devono provvedere, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni, alla rimozione dei residui della potatura e/o dell’abbattimento.
(6) Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano di Roma Capitale
Articolo 18 – Nuovi impianti, ripristini, sostituzioni e trapianti – principi generali
3. Nelle aree pubbliche devono essere rispettati almeno i seguenti criteri:
a) …
b) …
– nel caso di piantagione di individui arborei o arbustivi giovani che devono essere mantenuti almeno per i primi due anni, a garanzia di attecchimento, …
interventi di manutenzione nel periodo di garanzia di anni due consistenti in: irrigazione (almeno 20/25 interventi l’anno); ripristino o sostituzione tutori eventualmente danneggiati; ripristino o sostituzione legature; controllo della verticalità della pianta; fertirrigazione al termine dell’anno di manutenzione ed ogni altro intervento atto a garantire il corretto sviluppo degli alberi posti a dimora, con sostituzione delle piante non attecchite od essiccate nel corso dei due anni di manutenzione.
GARANZIA DI ATTECCHIMENTO
L’Impresa esecutrice si impegna a fornire una garanzia di attecchimento per tutte le piante poste a dimora, per un periodo avente termine alla fine della seconda stagione vegetativa dopo la messa a dimora.
Gli esemplari che eventualmente risultassero non attecchiti o con presenza di gravi patologie in atto, dovranno essere rimossi e sostituiti con altri alberi della stessa specie e misure entro il termine che sarà fissato dal D.E.C.
L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di detto periodo, le piante si presentino sane, in buono stato vegetativo e abbiano mantenuto o meglio incrementato il valore ornamentale ed estetico che avevano al momento dell’impianto